Sentenza 4 luglio 2007
Massime • 1
Qualora il decreto che dispone il giudizio venga per errore notificato al difensore invece che all'imputato, non sussiste una nullità assoluta ed insanabile per omessa "vocatio in jus", bensì una nullità a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l'errore non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza del decreto e di esercitare il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha desunto la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio dalla circostanza che, all'udienza fissata per il giudizio, il difensore d'ufficio aveva chiesto il rinvio della trattazione producendo una attestazione, ricevuta a mezzo fax, dalla quale risultava che l'imputato era impedito a comparire perché si trovava all'estero per motivi di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2007, n. 32855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32855 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 04/07/2007
Dott. ESPOSITO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 808
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 044342/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AN, N. IL 28/08/1966;
2) AN OR, N. IL 29/12/1967;
avverso SENTENZA del 06/03/2006 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissiblità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 10.6.2003 il Tribunale di Messina condannava AR AN e AN OR, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati, alla pena di anni tre mesi due di reclusione ed Euro 516,00, di multa ciascuno, avendoli ritenuti responsabili dei reati di rapina e lesioni personali in concorso, in danno di MÀ Rita.
Con sentenza del 6.3.2006 la Corte di Appello di Messina confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza gli imputati AR AN e AN OR propongono ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di ricorso L'AR lamenta violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria con riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 c.p., n.
4. Osserva il ricorrente che le emergenze processuali, contrariamente a quanto rilevato in maniera assolutamente sintetica dalla Corte territoriale, evidenziavano che la violenza era stata operata non sulla persona offesa, ma sulla cosa (la catenina strappata dal collo della MÀ), per cui ricorreva chiaramente l'ipotesi delittuosa prevista dagli artt. 624 e 625 c.p., n.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero il criterio discretivo fra il delitto di rapina e quello di furto con strappo è costituito dalla diversa direzione della violenza che, nel primo caso investe direttamente la persona che detiene la cosa, mentre nel secondo è esercitata esclusivamente sulla cosa.
Orbene nel caso di specie, per come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, è emerso dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa che la stessa venne afferrata dal rapinatore alle spalle ed immobilizzata per il collo, riportando poi per effetto del brusco strappo della collana, la lesione indicata nel certificato medico in atti. Orbene, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, la circostanza che tale lesione sia stata riportata a seguito dello strappo della collana è assolutamente coerente con la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito e con la qualificazione della stessa come rapina anziché furto con strappo, atteso che nessuna rilevanza può assumere il fatto che le lesioni siano state cagionate dallo strappo ove si osservi che ciò che qualifica l'una figura delittuosa rispetto all'altra è la direzione della violenza con la conseguenza che, ove la stessa sia esercitata sulla persona - ovvero, come nella fattispecie in esame, anche sulla persona - ricorre il delitto di rapina.
Col secondo motivo di ricorso l'AR lamenta violazione di legge e motivazione illogica con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Osserva il ricorrente che, contrariamente a quanto evidenziato dai giudici di merito, egli aveva immediatamente tenuto un comportamento collaborativo, ammettendo le proprie responsabilità, di talché la motivazione adottata dalla Corte territoriale per negare la concessione del detto beneficio costituiva null'altro che una semplice formula di stile.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte, la concessione delle attenuanti generiche non costituisce una sorta di diritto per l'imputato con la conseguenza che il giudice, qualora ritenga di doverla escludere, sarebbe tenuto a giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
ed il giudice, in tal caso, deve indicare le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento ai numerosi precedenti penali e giudiziari del ricorrente, anche di natura specifica per reati contro il patrimonio, che non giustificavano un trattamento di particolare clemenza, dando in tal modo piena contezza delle proprie determinazioni. E pertanto, anche sotto tale profilo, il ricorso proposto dall'AR dimostra la sua manifesta infondatezza. Per quel che riguarda il ricorso proposto da AN OR, rileva il Collegio che lo stesso, col primo motivo di gravame, lamenta violazione di legge stante la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio, e di tutte le notifiche successive, eseguite ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore d'ufficio. Osserva il ricorrente che la norma suddetta è applicabile solo al domicilio dichiarato o eletto in sede di convalida dell'arresto dalla persona sottoposta ad indagini o dall'imputato che non sia ne' detenuto ne' internato, mentre per il soggetto in stato di detenzione la rituale dichiarazione o elezione di domicilio è quella effettuata all'atto della scarcerazione, come disposto dell'art. 161 c.p.p. comma 3; pertanto nel caso di esso ricorrente, sulla eventuale dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in sede di udienza di convalida dell'arresto, prevaleva quella effettuata successivamente all'atto della dimissione dal carcere;
ed in tal senso l'effettiva residenza di esso ricorrente era ben conosciuta dall'autorità giudiziaria procedente, tanto che il primo atto utile, e cioè il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, era stato regolarmente notificato presso la sua residenza di Augusta, al Corso Sicilia n. 134.
Rileva in proposito il Collegio che la L. n. 46 del 2006 ha esplicitato la regola di autosufficienza del ricorso, in coerenza con l'analogo principio elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte di legittimità sulla base della formulazione dell'art. 360 c.p.c., n.
5. Questa giurisprudenza civile ha affermato che "il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte" (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. 2, 2.12.2005 n. 26234, CED - 585217). Orbene ritiene questo Collegio che, stante l'analogia esistente tra la formulazione dell'art. 360 c.p.c., e quella dell'art. 606 c.p.p., la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale ogni qual volta il ricorrente deduca un vizio derivante da atti del processo indicati nei motivi di gravame. Ciò in quanto è principio consolidato che per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, costituisce onere delle parti la specifica indicazione degli atti - viziati o vizianti - oggetto di deduzione, tanto più se rimessa alla loro iniziativa, e la loro "allegazione" quando non siano presenti nel fascicolo a disposizione del giudice (Cass. SS.UU. 17.11.2004 n. 45189; Cass. sez. 1, 20.4.2006 n. 20370; Cass. sez. 5, 25.5.2006 n. 36764). Alla stregua di tale principio rileva il Collegio che sarebbe stato onere della parte, che nel caso di specie ha lamentato la nullità del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti consequenziali e successivi eseguiti ex art. 161 c.p.p., presso il difensore d'ufficio, una volta rilevato che tale notificazione avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio dichiarato o eletto all'atto di scarcerazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 3, allegare l'atto da cui risulti siffatta dichiarazione o elezione di domicilio, onde consentite al Collegio la valutazione della correttezza della deduzione svolta nel suddetto motivo di ricorso. Al di là di questo rilievo di carattere formale, osserva il Collegio che in tema di notificazione del decreto che dispone il giudizio, qualora l'atto da notificare all'imputato venga per errore notificato al suo difensore, non si verte in una ipotesi di omessa vocativo in ius, come tale assoluta ed insanabile, ma di nullità a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione;
e pertanto siffatta nullità deve ritenersi sanata allorché risulti la prova che la stessa non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza del detto decreto e di apprestare le proprie difese, e cioè non abbia impedito l'istaurazione del contraddittorio. E siffatta situazione si è verificata nel caso di specie ove si osservi che all'udienza del 6.3.2006 fissata per la trattazione del giudizio, il difensore d'ufficio del AN ebbe a produrre fax allo stesso inviato da altro legale, relativo all'imputato suddetto e facente riferimento alla udienza in questione, ed ebbe a chiedere rinvio della trattazione del giudizio risultando dal contenuto del fax che il AN si trovava in atto in Svizzera per motivi di lavoro;
ciò dimostra che la notifica dell'atto in questione aveva raggiunto gli effetti che gli erano propri ed aveva consentito la rituale istaurazione del contraddittorio, tant'è che la difesa ebbe a chiedere rinvio allegando dichiarazione del datore di lavoro del AN da cui risultava quest'ultimo si trovava in Svizzera, per motivi attinenti allo svolgimento della propria attività lavorativa. Il ricorso sul punto si appalesa pertanto manifestamente infondato. Col secondo motivo di gravame il AN lamenta violazione dell'art.110 c.p., e mancanza nonché manifesta illogicità della motivazione.
Osserva il ricorrente che, essendo stato il reato materialmente commesso dall'AR, i giudici di merito avrebbero dovuto offrire congrua ed idonea motivazione atta a rinvenire nella condotta di esso ricorrente quelle connotazioni tipiche del concorso di persone nel reato, ed a fondare quindi una responsabilità dello stesso nel reato in questione.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero la Corte territoriale ha compiutamente e correttamente rilevato, con motivazione assolutamente coerente alle risultanze processuali, una serie di elementi che evidenziavano l'inconsistenza dell'assunto dell'imputato secondo cui casualmente si sarebbe accompagnato all'AR, che neanche conosceva, per aver dato allo stesso un passaggio sulla propria autovettura, nonché l'inconsistenza dell'ulteriore affermazione secondo cui, dopo la commissione del reato da parte dell'AR, lo avrebbe riaccolto a bordo, senza un preciso interesse, dileguandosi quindi a velocità sostenuta dal luogo del delitto;
ed ha quindi ritenuto il concorso del AN nell'attività criminosa in questione con un ruolo certamente non marginale, stante la indubbia rilevanza nell'economia del reato della funzione di chi si accompagni all'autore materiale e quindi lo porti in salvo dopo l'esecuzione. Ne deriva che la motivazione della Corte territoriale in merito al ruolo avuto dal AN nell'intera vicenda si sottrae alle critiche ed ai rilievi mossi col suddetto motivo di gravame, il quale di conseguenza non può trovare accoglimento.
Col terzo motivo di ricorso il AN lamenta violazione dell'art.628 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione,
atteso che il reato in questione avrebbe dovuto qualificarsi come furto con strappo e non come rapina impropria, essendo stata la violenza esplicata esclusivamente sulla cosa.
Il motivo è manifestamente infondato per come evidenziato con riferimento all'analogo motivo di ricorso proposto dall'AR;
deve pertanto precisarsi e ribadirsi che la violenza, per come emerge dalla corretta lettura degli atti processuali e per come correttamente evidenziato dalla Corte di merito nell'impugnata sentenza, ebbe ad esplicarsi sia sull'oggetto (che venne strappato dal collo della parte offesa), sia sulla stessa parte offesa (che venne afferrata dal rapinatore alle spalle ed immobilizzata per il collo), dovendosi ritenere che ricorre il delitto di rapina allorché la violenza sia effettuata "anche" sulla persona.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche non avendo la Corte territoriale dato alcuna risposta ai precisi e puntuali elementi dedotti con i motivi di appello.
Anche tale motivo è manifestamente infondato dovendosi anche in tal caso ribadire che la concessione delle dette attenuanti non costituisce una sorte di diritto per l'imputato ma un trattamento di particolare clemenza ed il giudice di merito, qualora ritenga di non poter accedere alla richiesta dell'imputato, non è tenuto a confutare singolarmente gli elementi posti a fondamento della richiesta, dovendo esclusivamente evidenziare le ragioni poste a fondamento della propria statuizione. E la Corte territoriale ha compiutamente adempiuto a tale obbligo motivazionale rilevando correttamente come costituissero ostacolo alla concessione delle chieste attenuanti generiche i pregiudizi specifici dell'interessato per reati contro il patrimonio, nonché i numerosi precedenti annotati nel certificato penale.
Alla stregua di quanto anche il ricorso del AN, al pari del ricorso presentato dall'AR, va dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna di ciascuno di essi al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2007