Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2007, n. 32855
CASS
Sentenza 4 luglio 2007

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Qualora il decreto che dispone il giudizio venga per errore notificato al difensore invece che all'imputato, non sussiste una nullità assoluta ed insanabile per omessa "vocatio in jus", bensì una nullità a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l'errore non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza del decreto e di esercitare il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha desunto la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio dalla circostanza che, all'udienza fissata per il giudizio, il difensore d'ufficio aveva chiesto il rinvio della trattazione producendo una attestazione, ricevuta a mezzo fax, dalla quale risultava che l'imputato era impedito a comparire perché si trovava all'estero per motivi di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2007, n. 32855
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32855
    Data del deposito : 4 luglio 2007

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