Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 638/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa LA BE (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 638/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile, vertente tra:
, nato a [...] allo Jonio (CS) il 9.9.1969 e residente in [...], Parte_1
codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Teresa S.M. C.F._1
Gentile, con studio professionale in Trebisacce (CS), alla via Carso 12, n. di telefax:
0981/500782 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
come da procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
Attore in riassunzione
e
1
Spulico (CS), codice fiscale;
e nato a C.F._2 Controparte_2
Roseto Capo Spulico (CS), il 1°.7,1949, codice fiscale , ivi C.F._3
residente, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo d'Alba, del Foro di IL, con studio professionale in Trebisacce (CS), al viale della Libertà 125 ed indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Convenuti in riassunzione
codice fiscale: nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._4
e residente in [...], rappresentata e difesa, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Angelo
Pugliese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in Rende
(CS), alla via Giovanni XXIII n. 11 scala A, con numero di telefax 0984/32388 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
Convenuta in riassunzione
, nato a [...], il 1°.
6.1953 ed ivi residente in [...]
Craxi n. 9, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._5
Vincenzo Gallerano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in
Trebisacce (CS), via Cesare Battisti n. 15, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto in riassunzione
(codice fiscale ), nata il [...] a [...] Controparte_5 C.F._6
Valentia ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe
Chiarello del Foro di Cosenza, con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di telefax 0984/464735, elettivamente domiciliato Email_4
in Catanzaro, alla via Giuseppe Schipani n. 110, presso lo studio professionale dell'avv.
Mariagemma Talerico;
Convenuta in riassunzione
2
nato il [...] a [...] e residente in Controparte_6
IL (CS), alla via Ietticelli II trav. n. 6, codice fiscale: , C.F._7
rappresentato e difeso nel presente giudizio, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto Laghi, con studio professionale in
IL (CS), alla piazza Indipendenza n. 6, numero di telefax 0981.489747 ed indirizzo di posta certificata: Email_5
elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso lo studio professionale dell'avv. Filomena
Berardi, alla via Padre Antonio Olivadi, n. 15;
Convenuto in riassunzione
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'attore, , chiede: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro- in sede civile adìta, previa acquisizione dell'intero incarto processuale penale ricomprendente i tre fascicoli dei tre gradi di giudizio ivi compreso quello dinanzi la Suprema Corte di cui il presente procedimento costituisce giudizio di rinvio e - dato atto della inutilizzabilità della relazione dei ccttuu e contrariis Per_1 Per_2 reiectis, in accoglimento dell'atto di citazione in riassunzione a seguito di rinvio (art.622 cpp e art.392 cpc), dichiarare la responsabilità agli effetti civili degli odierni convenuti
1) 2) ; 3) , 4) Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5
, 5) , 6) , e, per Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, quali coobbligati solidali, condannarli in solido all'immediato ed integrale risarcimento in favore di esso istante del danno non patrimoniale riportato da esso Pt_1
, iure proprio, per la perdita del proprio genitore e quindi del rapporto parentale,
[...] danno che come precisato in atto di citazione si indica nella misura di € 235.360,80
(duecentotrentacinquemilatrecentosessanta/80) ovvero -in subordine- nella maggiore o minore misura (ed in tal caso con salvezza di impugnazione) che sarà determinata dal
Giudicante in via di risulta e/o di equità, con interessi e rivalutazione come per legge;
-Voglia altresì condannare il dott. al rimborso in favore di esso Controparte_6
dell'importo di €1.400,00, dallo stesso come in atto di citazione riscosse Parte_1 quali spese processuali liquidate in suo favore nell'annullata sentenza n.259/2020 della
Corte d'Appello di Catanzaro. Il tutto sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e
3 competenze di lite, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, nonché procedendo alla liquidazione delle spese tra le parti per l'espletato giudizio di legittimità”.
il procuratore dei convenuti e chiede: Controparte_1 Controparte_2
“In diritto, si dichiari la improponibilità e la improcedibilità della domanda per come eccepite in questo atto. Nel merito, si rigetti integralmente la domanda attorea per le motivazioni di cui alla narrativa che precede, con la condanna del alle spese e Pt_1 competenze del giudizio da distrarsi al sottoscritto”.
il procuratore della convenuta chiede: “Rigettare integralmente la Controparte_3
domanda di parte attrice per le motivazioni di cui al proprio atto di costituzione e risposta nonché dei successivi atti difensivi, da intendersi in questa sede integralmente richiamati. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
il procuratore del convenuto chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_4
d'Appello di Catanzaro, in sede civile adita, contrariis reiectis, rigettare la domanda proposta nei confronti del dott. , poiché infondata in fatto ed in Controparte_4
diritto, nonché per assoluta mancanza di responsabilità e/o corresponsabilità professionale e/o colpa grave o lieve, e/o imperizia, negligenza ed imprudenza, dello stesso, nella vicenda per cui è causa, il tutto per come ampiamente dedotto in premessa, e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore. Mezzi istruttori riservati”;
il procuratore della convenuta chiede: “la Corte d'Appello di Controparte_5
Catanzaro voglia rigettare le domande dell'attore per tutti i motivi spiegati. Parte_1
Con condanna dell'attore al pagamento si spese e compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge.”.
il procuratore del convenuto chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_6
d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, ragione, eccezione, difesa, documentazione e conclusione e previa se del caso ammissione ed espletamento delle richieste istruttorie formulate dal deducente convenuto, ove ritenute utili e/o necessarie per l'accoglimento delle tesi difensive del deducente: a) in via preliminare, dichiarare
4 l'inammissibilità della domanda proposta contro b) in via Controparte_6
gradata, dichiarare – per le motivazioni di cui in narrativa – la carenza di legittimazione passiva del dott. c) subordinatamente e nel merito, rigettare la domanda CP_6
attorea nei confronti del deducente convenuto perché infondata in fatto ed in diritto;
d) più subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea anche nei confronti del dott. accertare l'apporto causale che il convenuto CP_6 ha avuto nell'eziologia dell'evento e, per l'effetto, limitare percentualmente la responsabilità di quest'ultimo, contenendo il risarcimento nei limiti del giusto e dell'equo; il tutto con condanna degli altri convenuti a tenere indenne il dott.
da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa a titolo risarcitorio od CP_6
anche a titolo di spese di giustizia derivante dal presente giudizio, per la parte eccedente la quota percentuale di responsabilità ascritta a quest'ultimo. Il tutto sempre con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf. CAP ed IVA come per legge.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 22.4.2022 ai convenuti indicati in epigrafe, Parte_1
ha riassunto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c., davanti a questa Corte di Appello, quale giudice civile competente per valore in grado di appello, il giudizio per il risarcimento del danno, a seguito della sentenza n. 2152/2022 della Corte di Cassazione, quarta sezione penale, emessa il 9.11.2021 e depositata in cancelleria il
19.1.2022, con cui, in accoglimento del ricorso proposto da , costituito parte Parte_1
civile nel processo penale, era stata annullata, limitatamente agli effetti civili, la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, prima sezione penale, n. 259/2020 del 27.1.2020, depositata in cancelleria il 25.5.2020. Con tale pronuncia, impugnata con ricorso per cassazione da , costituito parte civile nel processo penale, era stata Parte_1
confermata la sentenza del Tribunale di IL che aveva assolto gli odierni convenuti e (medici in servizio, all'epoca dei fatti, rispettivamente, Controparte_7 presso l'ospedale di IL e di Trebisacce) dall'imputazione di omicidio colposo in danno di . CP_8
A fondamento della domanda, l'attore ha ripercorso la vicenda del procedimento penale, instaurato a seguito del decesso di suo padre, , avvenuto, in data 8.8.2009, CP_8
5 mentre era ricoverato presso l'ospedale di Trebisacce, ove era giunto a seguito di trasferimento, la sera prima, da quello di IL.
In particolare, ha affermato che: a) , la notte tra il 6.8.2009 ed il 7.08.2009, si CP_8
era recato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di IL, poiché accusava episodi febbrili da circa quindici giorni ed il suo medico curante ne aveva prescritto il ricovero, al fine di eseguire indagini diagnostiche, per la mattina del giorno successivo;
b) presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di IL era stato visitato dal dott.
e sottoposto sia ad esami di laboratorio su sangue e urine (che Controparte_6
avevano evidenziato linfocitopenia, iperglicemia, aumento delle LDH) sia ad “RX torace”
(che aveva evidenziato, tra l'altro, “marcata accentuazione della trama polmonare con sfumata zona di ipodiafania parailare ed apicale a dx”); gli era stata praticata terapia antibiotica e, quindi, previa apposizione di firma di rifiuto al ricovero in altro presidio ospedaliero e su consiglio del dott. (che aveva ritenuto trattarsi di CP_6 un'infezione alle vie urinarie, escludendo che le risultanze dell'RX al torace fossero preoccupanti), era stato dimesso, alle ore 3,56 del 7.8.2009, con diagnosi di “febbre di n.d.d.” e terapia domiciliare;
c) il mattino stesso (7.8.2009), il si era recato dal Pt_1
medico curante per la prescrizione dei farmaci indicati dal dott. , ma, intorno CP_6
alle ore 17.00 dello stesso giorno (7.8.2009), era stato colto da malore e, pertanto, si era presentato, nuovamente, a mezzo di autoambulanza del “118”, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di IL, dove gli era stati praticati nuovi esami ematochimici che avevano evidenziato, di nuovo, ma in modo ancora più accentuato, linfocitopenia, iperglicemia ed aumento delle LDH;
era stato richiesto, anche, un ecocardiogramma
(ECG), di cui, tuttavia, mancavano tracciato e referto;
inoltre, era stata eseguita una tac al cranio che aveva escluso lesioni emorragiche in atto;
quindi, effettuata la diagnosi di
“iperpiressia e riferita lipotomia”, il , alle ore 22,00, era stato trasferito, a mezzo di Pt_1 ambulanza del “118”, presso l'ospedale di Trebisacce, per essere ricoverato nel reparto di
Medicina; d) giunto presso il suddetto ospedale di Trebisacce, era stata formulata, come diagnosi di accettazione, “Febbre di n.d.d.” ed erano stati eseguiti esami ematochimici e delle urine (da cui risultavano alcuni valore alterati, tra cui la glicemia) un ECG (richiesto di routine tra le ore 16,00 e 17,00 dell'8.8.2009) che aveva evidenziava “onda Q in V2 e
V3 da inquadrare nel caso clinico” e prescritta terapia farmacologica;
e) alle ore 18.15 del 8.8.2009, il , secondo l'annotazione del diario clinico, aveva avvertito cefalea ed Pt_1
era diventato cianotico, cosicché aveva subito un arresto dell'attività cardiaca, senza che
6 le manovre cardio-respiratorie praticate avessero avuto successo;
e) dall'esame autoptico risultava un decesso avvenuto per “Scompenso cardiaco esitato in probabile fibrillazione ventricolare in soggetto iperteso e con coronaropatia sclerotica associata a pregresso infarto del miocardio acuto in fase di cicatrizzazione prevalentemente in sede anterosettale”; f) in particolare, dalle relazioni dei periti nominati dal Pubblico ministero, dei consulenti tecnici di parte di (dott. dott. Parte_1 Persona_3 Per_4
e dell'ulteriore consulente nominato dal Pubblico ministero (dott.
[...] Per_5
) si evinceva che era deceduto per uno scompenso cardiaco con edema
[...] CP_8
polmonare massivo e non per morte improvvisa, come, invece, indicato nella cartella clinica.
Premesso questo, l'attore ha sostenuto che il comportamento dei vari medici che avevano prestato le cure a presso i due nosocomi di IL e di Trebisacce si CP_8
appalesava gravemente inadeguato e censurabile, in quanto: I) il dott. (che CP_6
aveva prestato le cure mediche, in occasione del primo dei due accessi del presso il Pt_1
Pronto soccorso dell'ospedale di IL), aveva ipotizzato, esclusivamente, una infezione delle vie urinarie, sottovalutando il referto RX, compatibile con un iniziale edema polmonare nonché i dati enzimatici (l'aumento già presente delle LHD) e quello iperglicemico che, previa raccolta anamnestica accurata, avrebbero, quantomeno, dovuto indurre a disporre un ECG, dal quale sarebbe emerso il referto dell'onda Q;
il suddetto medico, inoltre, aveva consigliato al di rifiutare il ricovero;
II) la dott.ssa Pt_1 [...]
e la dott.ssa nel corso del secondo accesso di presso il CP_3 CP_5 CP_8
Pronto Soccorso dell'ospedale di IL, si erano limitate, alle ore 22,00 del
7.8.2009, a disporre il ricovero (con codice verde) del presso la divisione di Pt_1
Medicina dell'ospedale di Trebisacce, per mancanza di posti letto presso la divisione di
Medicina di quello di IL, con la diagnosi gravemente riduttiva di iperpiressia e riferita lipotimia, sottovalutando la recente lipotimia risultante dall'anamnesi, il referto dell'esame RX del torace, l'ulteriore elevazione della LDH e della iperglicemia rispetto alle risultanze degli esami ematologici della notte precedente, la saturimetria di ossigeno del 92% e l'aumento dell'enzima LDH (chiaro segno di danno al cuore), essendo, peraltro, rimasto ignoto il referto dell'ECG effettuato dalla dott.ssa il quale non CP_5 avrebbe potuto non riportare l'onda Q, da inquadrare in un quadro clinico che deponeva già per la diagnosi di cardiopatia e diabete e che avrebbe dovuto indurre i predetti medici ad effettuare, in regime di urgenza, ulteriori accertamenti specifici a carico dell'apparato
7 cardiovascolare (dosaggio della troponina T, ECG seriati, ecocardiogramma, ecc.) e ad orientarsi verso una diagnosi di scompenso cardiaco, con conseguente terapia;
III) era incomprensibile la diagnosi di ammissione in reparto effettuata dal dott. CP_7
(presso l'ospedale di Trebisacce), oltre che fuorviante e gravemente riduttiva, di “febbre di n.d.d.”, così come la mancata attivazione del regime di urgenza, malgrado le risultanze degli esami già effettuati che, unitamente al valore saturimetrico del 92%, erano indicativi di una condizione patologica in atto;
nonché la mancata visita del paziente, sebbene sollecitata dai familiari del a causa dello stato di forte malessere lamentato dal Pt_1
paziente; IV) negligente, imperito ed imprudente era stato il comportamento anche degli altri medici che avevano avuto in cura il , rispettivamente, la mattina (il dott. Pt_1 ed il dot. ) ed il pomeriggio (il dott. ) dell'8.8.2009, i quali, CP_1 CP_2 CP_4 malgrado l'esame obiettivo sul torace segnalasse una situazione patologica in atto (tra cui multipli rantoli alle basi e crepitii) e l'ulteriore innalzamento dei valori di iperglicemia, neutrofilia e linfocitopenia, LDH, glicosuria, non avevano formulato alcuna diagnosi o terapia specifica, né avevano eseguito alcuna indagine mirata sulle condizioni del cuore
(quali l'esame degli enzimi cardiaci o un eventuale test alla troponina), né formulata una richiesta di consulenza cardiologica, limitandosi, peraltro soltanto alle ore 16,00, il dott.
a formulare la richiesta di un ECG le cui risultanze, suggestive di necrosi Per_6
miocardica, tuttavia, non erano state in alcun modo valutate dai medici del reparto, così come non inquadrato nel contesto clinico era rimasto il dato costituito dall'onda Q in V2 e
V3 (indicatore aspecifico di pregresso infarto, non conosciuto dal ); al contrario, la Pt_1
causa del ricovero, ovvero la riferita lipotimia, unitamente al contesto clinico
(iperglicemia, stato infettivo caratterizzato da neutrofilia e linfocitopenia, aumento delle
LDH, RX torace) esigevano l'esecuzione di un ben preciso protocollo diagnostico in regime di urgenza e di un altrettanto urgente adeguata terapia;
in effetti, il trattamento instaurato con antibiotico e antinfiammatori, se, da un lato, era correttamente indicato per fronteggiare lo stato infettivo, nessuna indicazione specifica rivestiva per poter contrastare lo scompenso cardiaco;
anche il tentativo di rianimazione cardio-respiratoria effettuato dal dott. a seguito dell'arresto cardiaco del era stato inadeguato, CP_4 Pt_1
essendo durato solo quindici minuti, senza l'uso di un defibrillatore né di terapia antiaritmica e adrenalinica;
V) i suddetti errori ed omissioni dei medici avevano causato il decesso di , poiché sarebbe certamente sopravvissuto, ove fossero intervenute CP_8
8 una diagnosi corretta e la relativa terapia, per come rilevato nelle conclusioni del consulente tecnico di parte, dott. Per_4
Sotto altro profilo, l'attore ha sostenuto che non avevano rilevanza le diverse conclusioni, alle quali i consulenti tecnici di sua fiducia, dott. e dott. erano Per_3 Per_4
pervenuti durante la loro escussione in dibattimento, davanti al Tribunale di IL, allorché avevano affermato, rispettivamente, che le probabilità di sopravvivenza di CP_8
, ove fosse stato adeguatamente curato, non erano superiori al 50% e che il suo
[...]
decesso era avvenuto a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute avvenuto nell'arco di pochi minuti, avallando, in tal modo, l'ipotesi di una morte improvvisa.
Ha evidenziato, infatti, che tali affermazioni, in netto contrasto con il contenuto delle rispettive relazioni, erano inattendibili, poiché il dott. risultava lavorare, Per_3
all'epoca della sua escussione in dibattimento, per conto dell'
[...]
(ossia dell'ente al quale facevano riferimento gli ospedali di Parte_2
IL e di Trebisacce) e, precisamente, nell'ambito della direzione medica dell'ospedale di IL, mentre il dott. nell'imminenza della sua Per_4
escussione, aveva avuto una sorta di colloquio di chiarimento con il difensore di uno degli imputati, assentendo all'aspettativa di quest'ultimo in ordine alla risposta che avrebbe dato ad una sua domanda, per come aveva, appositamente, illustrato in una Parte_1
denuncia prodotta in giudizio. Ha concluso, quindi, per l'accoglimento della sua domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 1°.9.2022, si è costituita nel giudizio la convenuta medico in servizio presso il pronto soccorso Controparte_3
dell'ospedale di IL all'epoca dei fatti e, precisamente, medico che si era occupato delle prime cure nel , allorché, la sera del 7.8.2009, giorno precedente il Pt_1
suo decesso, si era recato, per la seconda volta, presso il suddetto nosocomio, prima di essere trasferito a quello di Trebisacce.
In sintesi, la convenuta ha sostenuto l'assenza del nesso di causalità tra la condotta medica tenuta ed il decesso del paziente nonché di ogni profilo di colpa in capo ai medici che lo ebbero in cura sia presso l'ospedale di IL che presso quello di Trebisacce ed in particolare a suo carico, essendo stato sottoposto il a trattamenti sanitari Pt_1
congrui ed adeguati al contesto clinico riscontrato.
Con riguardo alla sua specifica condotta, la affermato che: a) aveva CP_3
pienamente rispettato le cosiddette linee guida, disponendo, dapprima, esami ematologici,
9 elettrocardiogramma e tac cranica (al fine di scongiurare eventuali danni a livello dell'encefalo) e, una volta acquisiti i risultati tali esami, il tempestivo trasferimento del paziente presso l'ospedale di Trebisacce, al fine di garantirgli un'assistenza sanitaria adeguata, dato che vi era carenza di posti disponibili nel nosocomio di IL;
b)
l'assenza di nesso di causalità tra la condotta medica e l'evento e di profili di colpa si evinceva, del resto, dalle valutazioni dei consulenti tecnici nominati dal Pubblico ministero;
c) l'attore non aveva, dunque, assolto l'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare il suddetto nesso di causalità; d) in ogni caso, la pretesa risarcitoria era inammissibile, in quanto il danno da perdita del rapporto parentale non poteva considerarsi in re ipsa. Ha concluso, quindi, come trascritto in epigrafe, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in giudizio la compagnia di assicurazioni Controparte_9
, sul presupposto, per quanto non esplicitato, di essere manlevata in caso di
[...]
condanna.
Si si è costituito un giudizio, tramite comparsa di costituzione e risposta presentata il
7.9.2022, il convenuto medico in servizio presso il pronto Controparte_6
soccorso dell'ospedale di IL la notte tra il 6 ed il 7.8.2009, il quale si era occupato delle cure di , in occasione del suo primo accesso al suddetto pronto CP_8
soccorso.
Il convenuto, in via preliminare: a) ha eccepito l'inammissibilità della domanda spiegata da nei confronti dei sanitari convenuti, dato che la Corte di Cassazione aveva Parte_1
annullato la sentenza assolutoria emessa nei confronti degli imputati ed odierni convenuti per il decesso di limitatamente agli effetti civili, concernenti, unicamente, le CP_8
statuizioni relative alle spese di lite e non anche il giudizio di responsabilità professionale nei confronti dei sanitari;
b) ha rilevato che la Corte di Cassazione aveva soltanto ritenuto lacunosa la motivazione resa della corte territoriale;
c) ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che: I) il aveva avuto con il paziente un CP_6
contatto di circa due ore soltanto nella sera del 6.8.2009, prima che lo stesso firmasse il rifiuto di ricovero, recandosi, poi, la mattina del 7.8.2009, autonomamente, presso il proprio medico curante, per farsi prescrivere i medicinali ed avvertendo un malore soltanto la sera del 7.8.2009, in seguito al quale aveva chiamato il servizio 118 e, quindi, era stato ricoverato presso il nosocomio di Trebisacce, ove era sopraggiunto il decesso la sera del giorno successivo (8.8.2009), cosicché appariva evidente l'interruzione del nesso causale tra la condotta del medico convenuto e l'evento oggetto di causa;
II) sulla base di
10 quanto rilevato dallo stesso consulente di parte dell'attore, dott. la Persona_3 condotta sanitaria del dott. era stata adeguata;
III) l'episodio di lipotimia CP_6
(quale possibile sintomo di scompenso cardiaco) si era verificato soltanto nel tardo pomeriggio del 7.8.2009, ossia circa 20 ore dopo la prestazione resa dal dott. CP_6
(in occasione del primo accesso in pronto soccorso); IV) lo stesso attore, nel suo atto di citazione, aveva evidenziato che i dottori e (suoi consulenti tecnici di CP_10 Per_3
fiducia) avevano, espressamente, negato, in sede di escussione dibattimentale, ogni possibile riconduzione causale della morte alla condotta del dott. . CP_6
Ha contestato, comunque, il fondamento della domanda nei suoi confronti, anche nel merito, rilevando, dopo avere ripercorso la vicenda per cui è causa, che: a) la sua condotta medica era stata ritenuta professionalmente corretta da tutti i consulenti tecnici nominati dal Pubblico ministero nel corso del procedimento penale, nonché dal dott. Per_3
consulente di fiducia dei congiunti della vittima, oltre che dal Tribunale di IL e dalla Corte d'Appello, all'esito, rispettivamente, del giudizio penale di primo e di secondo grado;
b) , contro il parere del dott. , aveva rifiutato il ricovero e, CP_8 CP_6
durante la permanenza di qualche ora presso il pronto soccorso dell'ospedale di
IL, avendo riferito la persistenza di febbre da alcuni giorni, era stato sottoposto ad esami ematochimici, Rx torace e terapia medica, da cui era derivato un miglioramento delle sue condizioni di salute, con il ripristino di una temperatura corporea regolare;
c) tutta la successiva la vicenda non riguardava il , il quale, in particolare, non CP_6
era in servizio, allorché il si era recato presso pronto soccorso la seconda volta, Pt_1
ossia nella serata del 7.8.2009; d) la correttezza del suo operato, in occasione del primo accesso del presso il pronto soccorso dell'ospedale di IL, si evinceva: 1) Pt_1
dal fatto che aveva fatto eseguire tutti gli esami ematologici e radiologici richiesti e prescritti in caso di paziente affetto da febbre, unica problematica lamentata dal , il Pt_1
quale, del resto, non presentava alcun sintomo di scompenso cardiaco acuto, quale dispnea (difficoltà nel respirare), ortopnea (la dispnea a riposo), tosse, vertigine, palpitazione, sincope, astenia, per come affermato dallo stesso attore, , nella Parte_1
denunzia presentata il 7.8.2009; 2) dalla relazione peritale del c.t.p. di sua fiducia (dott.
), da cui emergeva che: il quadro clinico deponeva per la sussistenza di una Per_7 patologia infettiva in atto e, segnatamente, di un'infezione delle vie urinarie e non anche di interesse cardiologico, cosicché era di tenersi congrua la terapia farmacologica somministrata dal AN (Ciproxin 200 mg e.v.); il medico aveva prospettato la
11 necessità di un ricovero per gli opportuni approfondimenti che era stato, tuttavia, rifiutato dal paziente;
contrariamente all'opinione del dott. , gli elevati valori Persona_5
dell'enzima LDH costituivano un elemento aspecifico, in quanto riferibile a svariate patologie e, in particolare, anche, alle polmoniti;
il decesso era dovuto ad uno scompenso cardiocircolatorio con conseguente fibrillazione ventricolare, cosicché risultava corretta l'indicazione di morte improvvisa;
e) ai sensi dell'art. 3 della legge n. 189/2021 di conversione del decreto legge n. 158/2021, la presunta responsabilità professionale del dott. , medico-dipendente dell' CP_6 Parte_2 doveva essere inquadrata nello schema dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che l'attore era gravato dell'onere della prova, non assolto nel caso concreto, di dimostrare tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'illecito ipotizzato;
f) ove, peraltro, fosse è stata accertata la responsabilità del dott. , avrebbe CP_6
dovuto tenersi conto della sua minima rilevanza nella vicenda oggetto del giudizio, rispetto a quella degli altri sanitari.
Infine, ha rilevato che aveva stipulato, a far tempo dal 10.02.2009, una polizza assicurativa con la “Zurich Insurance Plc” per la responsabilità civile connessa all'esercizio professionale, cosicché ha chiesto di essere autorizzato a convenire in giudizio la predetta società, onde essere manlevato da ogni conseguenza patrimoniale negativa derivante dalla causa. Ha concluso come indicato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata o depositata in cancelleria il 9.9.2009, si è costituito in giudizio , medico in servizio presso il reparto di Controparte_4
Medicina del presidio ospedaliero di Trebisacce in data 8.8.2009, dalle ore 14,00 alle ore
20,00, negando ogni responsabilità in ordine al decesso di . CP_8
Ha rilevato, in particolare, che: a) quando aveva visitato il , alle ore 16,30, il Pt_1
paziente si presentava senza febbre, aveva una pressione arteriosa con valori nella norma (140/80), frequenza cardiaca di 80 battiti minuto, frequenza respiratoria di 18 atti al minuto ed una ossigenazione periferica del 98%; b) i medici che lo avevano visitato in mattinata, ossia i dottori e , non avevano riscontrato alcun problema cardiaco, né CP_1 CP_2
l'ecocardiogramma eseguito nel pomeriggio aveva evidenziato alcuna patologia cardiaca acuta, mentre gli esami di laboratorio indirizzavano la diagnosi verso una patologia infettiva;
del resto, anche dalla tac cranica e dalla radiografia del torace, eseguiti presso l'ospedale di IL il giorno precedente, non erano emersi segni di scompenso
12 cardiaco;
c) d'altra parte, il non aveva riferito alcuna notizia, circa sintomi o segni Pt_1
da riferire a pregresse malattie cardiache o a pregresse patologie vascolari;
d)
l'alterazione dell'enzima LDH non era indicativa, in maniera specifica, di una sofferenza cardiaca;
e) ad ogni modo, il faceva uso del farmaco “Blopress 32”, somministrato Pt_1
per la ipertensione arteriosa, ma che proteggeva, anche, da cardiopatie ischemiche;
f) sebbene i valori della glicemia fossero alterati, ciò derivava dalla somministrazione del cortisone e dal persistere della febbre da 15 giorni, mentre l'emoglobina glicata non aveva evidenziato uno scompenso indicativo del diabete;
g) in definitiva, il dott. non era CP_4
responsabile di condotte colpose né il suo comportamento poteva considerarsi causa del decesso del;
h) le diverse conclusioni alle quali era pervenuto il dott. (ossia Pt_1 Per_5
che era possibile una diagnosi di patologia cardiaca curabile con terapia trombolitica, calcio antagonisti, beta bloccanti, elettrocardiogrammi seriati), si fondavano sull'errato presupposto che il paziente presentasse un infarto acuto sin dal momento del ricovero, laddove, invece, dall'esame autoptico era emerso che avesse ha avuto un infarto almeno un mese prima, fermo restando che, se avesse avuto un infarto al momento del suo ricovero presso l'ospedale di IL, sarebbe stato compito dei medici di tale nosocomio diagnosticarlo ed approntare la terapia adeguata;
i) peraltro, dalle affermazioni del dott. (il quale aveva riconosciuto che era disagevole stabilire in quale misura il Per_5
comportamento dei sanitari che gestirono il caso clinico avesse contribuito al determinismo dell'exitus di ), per quanto contraddittorie, si desumeva CP_8
l'inesistenza di responsabilità in capo ai medici ed al dott. in particolare, per CP_4
come confermato dagli altri consulenti nominati dal Pubblico ministero, i dott.ri
[...]
e l) quanto al consulente di parte di , dott. aveva Per_8 Per_9 Parte_1 Per_3
confuso i concetti di sincope e lipotimia, quest'ultima spiegabile con la debolezza conseguente al lungo periodo di febbre del paziente, prima del ricovero;
aveva ritenuto opportuno ripetere la radiografia toracica, sebbene fosse indicato ripeterla soltanto all'esito della terapia antibiotica in corso;
ad ogni modo, pur con affermazioni contraddittorie, aveva sostenuto che non vi era alcuna certezza che una tempestiva terapia avrebbe evitato la morte del;
m) nessun elemento obiettivo, del resto, deponeva per Pt_1
uno scompenso cardiaco in atto, né, tantomeno, il referto della radiografia effettuata il giorno precedente (da cui si evincevano “ombra cardiaca nei limiti” e “seni costo frenici liberi”, senza versamento pleurico), per come confermato dalla radiologa, dott.ssa escussa in dibattimento, mentre la “zona di sfumata ipodiafania” indicava un Tes_1
13 inizio di processo infiammatorio ed infettivo a carico del polmone;
n) le conclusioni formulate dal dott. si fondavano sul presupposto che fosse in atto uno Per_4
scompenso cardiaco acuto durante il ricovero del , senza che, tuttavia, emergessero Pt_1
elementi indicativi dello stesso (in particolare, non presentava tachicardia, gambe gonfie, dispnea, ma normale respiro eupnoico); o) la causa del decesso era da attribuire, esclusivamente, a morte improvvisa, per insufficienza cardiaca acuta con edema polmonare, evento fatale non prevedibile né prevenibile, non smentito dal versamento pleurico riscontrato, pari a di circa 500 ml che, sulla base delle linee guida, poteva considerarsi minimo e, piuttosto, confermata dai dati obiettivi (il presentava una Pt_1
malattia coronarica - precisamente, una coronarosclerosi con una estesa placca instabile nelle coronarie - ed una cardiopatia ischemica, ma la sua storia clinica non faceva presagire un evento così repentino); p) il dott. , allertato dall'infermiere di turno, CP_4
aveva trovato il paziente cianotico, con azione cardiaca assente e pupille dilatate, segno di una grave sofferenza cerebrale, cosicché nessun addebito era ipotizzabile a suo carico. Il convenuto ha concluso, quindi, come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 16.9.2022, si sono costituiti nel presente giudizio i convenuti e (ossia i Controparte_1 Controparte_2
medici che hanno avuto in cura, presso il reparto di Medicina dell'ospedale di Trebisacce,
nella mattinata dell'8.8.2009, giorno del suo decesso), chiedendo una CP_8
pronuncia di improponibilità o di improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa.
Con riguardo al primo profilo, hanno evidenziato che, per come desumibile dalla motivazione della sentenza del Tribunale di IL, resa all'esito del giudizio penale di primo grado, erano stati assolti dall'imputazione di omicidio colposo, con la formula assolutoria di cui al primo comma dell'art. 530 c.p.p.
Quanto al merito, hanno sostenuto il difetto di un nesso di causalità tra le ipotizzate omissioni da parte loro ed il decesso di , anche in relazione alla regola della CP_8
preponderanza dell'evidenza.
In particolare, dopo aver ricostruito la vicenda, anche processuale, per cui è causa, hanno affermato che: a) per come emergeva dall'esame dibattimentale del dott. Per_10
consulente tecnico nominato dal Pubblico ministero, , al momento del suo CP_8
ingresso nel reparto di Medicina dell'ospedale di Trebisacce, non presentava alcun sintomo di uno scompenso cardiaco in atto;
b) l'imponente versamento pleurico
14 riscontrato nel corso dell'esame autoptico era sorto soltanto nell'ultima ora di vita del paziente, per come, del resto, confermato dal dott. nel corso della sua Per_4
escussione in dibattimento e, sotto altro profilo, dal dato rassicurante del 98% della saturazione di ossigeno, rilevata nel pomeriggio dell'8.8.2009; c) la lipotimia, riferita dal paziente e risalente al giorno precedente, era verosimilmente dovuta alla sua debilitazione, a seguito del persistere, per circa 15 giorni, in uno stato febbrile importante
(“un febbrone da cavallo”); d) nessun sintomo riferito e riscontrato nel paziente consentiva anche solo di ipotizzare un problema di natura cardiologica;
e) contrariamente all'affermazione dell'attore, il dott. aveva chiesto l'elettrocardiogramma del CP_1
paziente nella mattinata dell'8.8.2009, come risultava da apposita dichiarazione del dott. del 28.7.2010, e tale esame era stato eseguito nel pomeriggio dello stesso giorno e Per_11
Per_ refertato, come da prassi, dalla dottoressa , senza che risultasse alcun elemento indicativo di uno scompenso cardiaco, dovendosi, piuttosto, riferire la riscontrata “onda
Q” ad un pregresso infarto del , cosicché era del tutto infondata l'affermazione del Pt_1
dott. , altro consulente nominato dal Pubblico ministero, in ordine alla opportunità Per_5
di una terapia trombolitica che, d'altra parte, in assenza di un infarto in corso, avrebbe potuto causare danni cerebrali al paziente;
f) i valori dell'enzima LDH non erano indicativi di uno scompenso cardiaco, a differenza degli enzimi CKMN e CKMB che, tuttavia, risultavano nella norma;
g) era, pertanto, corretta l'annotazione nella cartella clinica, ad opera del dott. , di morte improvvisa e, ad ogni modo, non era CP_4
ipotizzabile alcun nesso di causalità tra le presunte omissioni dei convenuti ed il decesso di , per come, del resto, desumibile dalle conclusioni dei consulenti tecnici CP_8
nominati dal Pubblico. Hanno concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 6.10.2022, si è costituita nel giudizio riassunto la convenuta contestando il fondamento della domanda Controparte_5
nei suoi confronti.
Ha premesso, in punto di fatto che: a) quale medico in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di IL, ove il era giunto alle ore 19:07 del 7.8.2009, aveva Pt_1
avuto in cura il suddetto paziente durante il turno di lavoro iniziato alle ore 20:00 di quel giorno, prendendo le consegne dalla dott.ssa la quale, resasi conto della CP_3
necessità di ricoverare il paziente nel reparto di medicina e, peraltro, constatato che nell'ospedale di IL non vi erano posti disponibili, aveva attivato la procedura di trasferimento presso altro ospedale, poi, individuato in quello di Trebisacce;
b) la
15 diagnosi di ingresso era “lipotimia ed iperpiressia”; c) al paziente erano stati praticati esami ematochimici (da cui è risultato: neutrofilia, linfocitopenia, iperglicemia ed aumento delle LDH); era stato richiesto, inoltre, ECG ed era stata eseguita una TAC cranio che aveva escluso episodi emorragici o ischemici a carico dell'encefalo; d) alle ore
22:00, la aveva fatto trasferire il detto paziente a bordo di autoambulanza presso CP_5
l'ospedale di Trebisacce, dove il giorno successivo era deceduto.
Ha sostenuto, pertanto, che nessuna responsabilità poteva esserle attribuita, evidenziando che: I) i periti nominati dal P.M. che avevano effettuato l'esame autoptico avevano escluso che i sintomi manifestati dal paziente (e che avevano comportato il ricovero dello stesso) fossero indicativi di uno scompenso cardiaco in atto;
II) anche il dott. Per_5
, altro consulente del P.M., così come il dott. (consulente tecnico di parte
[...] Per_3
civile nel procedimento penale) avevano escluso inadempienze da parte dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di IL;
III) il medesimo dott. e i dott.ri Per_3
e (nominati dal Pubblico ministero) avevano escluso Persona_13 Persona_14
significative probabilità di salvezza del paziente, anche se fossero state praticate terapie alternative, con valutazione condivisa dal Tribunale di IL;
IV) durante i due accessi di al pronto soccorso dell'ospedale di IL, determinati da CP_8
iperpiressia che durava da più giorni, non erano emersi sintomi di una malattia cardiovascolare remota o recente, né acuta in atto e le condizioni cardiorespiratorie del non presentavano elementi di gravità, tali da ritenere necessario un Pt_1
approfondimento; l'unico dato oggettivamente rilevante era quello di un'infezione delle vie urinarie che i sanitari di turno, correttamente, avevano tentato di contrastare con antibiotici e antiinfiammatori cortisonici;
V) per come emergeva dalla relazione del suo consulente tecnico di parte, dott. , la morte del era avvenuta per Persona_15 Pt_1
uno scompenso cardiaco acuto improvviso ed inaspettato;
VI) pertanto, l'attore non aveva provato il nesso causale tra il comportamento della convenuta e la morte di;
CP_8
VII) contrariamente all'assunto dell'attore, la non aveva omesso di effettuare in CP_5 regime di urgenza ulteriori accertamenti specifici relativi all'apparato cardiovascolare
(dosaggio della troponina T, ECG seriati, ecocardiogramma, ecc.) né errato a trasferire il paziente all'ospedale di Trebisacce, reparto di Medicina, con codice verde e senza attivare il “regime di urgenza”, giacché l'onda Q in V2 e V3 (che avrebbe dovuto essere presente anche nell'ECG effettuato in occasione del secondo accesso del paziente all'ospedale di
IL e non rinvenuto tra la documentazione sanitaria sequestrata dalla polizia
16 giudiziaria) era un segno aspecifico di pregresso infarto ed analoga considerazione valeva per il valore dell'enzima LDH;
d'altronde, durante l'osservazione clinica di , CP_8
effettuata dalla convenuta, non erano emersi sintomi di una malattia cardiovascolare remota o recente, né acuta in atto;
del resto, il paziente, giunto all'ospedale di Trebisacce, era stato trattenuto presso l'U.O. di Medicina e non era stato trasferito in quella di Terapia intensiva, segno che neppure i sanitari dell'ospedale di Trebisacce avevano rilevato criticità particolari;
VIII) in definitiva, tutti i consulenti tecnici avevano escluso l'efficacia salvifica di una diversa terapia;
l'attore non aveva provato il nesso causale tra la condotta della convenuta e la morte del e, comunque, aveva agito con la diligenza richiesta Pt_1 dall'art. 1176, comma 2°, c.c.; ad ogni modo, con il trasferimento del paziente all'ospedale di Trebisacce, disposto dopo soltanto due ore dall'inizio del proprio turno di servizio, era stato, comunque, interrotto l'eventuale nesso di causalità tra la condotta della convenuta e la morte del paziente, avvenuta circa ventiquattro ore dopo dal trasferimento.
Ha, quindi, concluso come sopra trascritto.
Con ordinanza del 15.12.2022, scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.12.2022, la Corte: a) ha accolto l'istanza del difensore dell'attore, allegata all'atto di citazione e volta a dichiarare la tempestività della sua costituzione in giudizio e della iscrizione a ruolo della causa o a disporre in suo favore la rimessione in termini, alla luce delle documentate problematiche relative al funzionamento del processo civile telematico nell'arco temporale compreso tra il 22.4.2022 e il 27.4.2022; b) ha rigettato, invece, la richiesta formulata dai procuratori dei convenuti e di differimento CP_6 CP_3 dell'udienza al fine di consentire la chiamata in causa, rispettivamente, delle compagnia di assicurazioni “Zurich Insurance Plc” e , in ragione del fatto Controparte_9
che il processo ex art. 622 c.p.p., a seguito dell'annullamento della sentenza penale a fini civili, doveva considerarsi un giudizio civile “chiuso”, da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 394 c.p.c., con esclusione delle parti che non avevano partecipato al processo penale;
c) ha rigettato le istanze di prova orale (interrogatorio formale e prova testi) formulate dalla difesa del dott. , vertenti su circostanze, CP_6
in parte, ritenute non contestate dalla difesa attorea e, in parte, già oggetto dell'istruttoria penale;
d) ha ritenuto superflua l'acquisizione dei fascicoli processuali relativi ai precedenti gradi di giudizio, tenuto conto della documentazione già versata in atti;
e) ha valutato necessario, invece, disporre una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, volta ad accertare se la condotta dei sanitari coinvolti nei fatti oggetto di controversia fosse
17 stata conforme alle regole dell'arte o se, viceversa, fossero ravvisabili, in capo a tutti o a taluno dei medici suddetti, omissioni o errori diagnostici o terapeutici rispetto alle linee guida applicabili al caso concreto e, in caso positivo, in quale misura - secondo la regola civilistica causale del “più probabile che non” - la corretta diagnosi e terapia avrebbe scongiurato l'evento mortale, così come concretamente verificatosi.
Quindi, con ordinanza del 2.3.2023, sono stati nominati consulenti tecnici di ufficio il prof. (medico-legale) e la prof.ssa (specialista in Persona_16 Persona_17 medicina d'urgenza).
Con una serie di istanze (dell'11.4.2023, del 21.4.2023, del 13.6.2023 e del 28.2.2024), disattese dalla Corte di Appello, il difensore dell'attore ha reiterato la richiesta di acquisizione dell'interno incarto del procedimento penale, rilevando la mancanza delle lastre della tac del cranio e della radiografia del torace eseguite presso l'ospedale di
IL nonché delle trascrizione di alcuni esami testimoniali avvenuti alle udienze del 19.2.2015 e del 25.6.2015, peraltro, prodotte in copia.
Espletata l'attività peritale, contestata dall'attore sia nelle modalità che nel merito delle valutazioni dei consulenti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica, regolarmente depositate dalle parti, con le quali, in estrema sintesi, hanno ribadito le argomentazioni di fatto, le valutazioni tecniche e le considerazioni di diritto di cui ai precedenti scritti difensivi, replicando a quelli avversarie. In particolare, l'attore ha reiterato la richiesta di acquisizione dell'intero incarto processuale del giudizio penale e di dare atto della inutilizzabilità della relazione dei consulenti tecnici d'ufficio e in Per_1 Per_2
quanto non responsiva rispetto ai quesiti posti e, anzi, fuorviante.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Deve ribadirsi che il presente giudizio civile consegue alla riassunzione del processo, a seguito del rinvio, operato dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., con la sentenza n. 2152/2022, che ha annullato, ai soli fini degli effetti
18 civili, la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, prima sezione penale, che aveva confermato la pronuncia di assoluzione degli odierni convenuti dal delitto di omicidio colposo, in relazione al decesso di , avvenuto nel pomeriggio dell'8.8.2009, CP_8
allorché era ricoverato presso il reparto di Medicina dell'ospedale di Trebisacce, ove era giunto la sera prima, a seguito di trasferimento disposto dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di IL che avevano rilevato la mancanza di posti disponibili nel reparto di Medicina del suddetto nosocomio.
Premesso questo, il presente procedimento civile ha ad oggetto: a) l'eccezione di inammissibilità e quella di difetto di legittimazione passiva, sollevate dalla difesa del
; b) le istanze dell'attore in riassunzione di acquisizione dell'intero fascicolo CP_6
del giudizio penale, nonché di declaratoria di inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio;
c) quanto al merito, il fondamento o meno della domanda dell'attore di risarcimento del danno, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza della condotta medica colposa ascritta ai convenuti, dovendosi rilevare che la Corte di Cassazione ha rilevato il difetto di motivazione del giudice d'appello, in sede penale, con riguardo: a) alle circostanze concrete relative alle dimissioni (formalmente a seguito di rifiuto di ricovero) di , all'esito del primo accesso presso il pronto CP_8
soccorso dell'ospedale di IL, la notte tra il sei ed il 7 agosto del 2009, tenuto conto delle dichiarazioni dei familiari e di quanto affermato dei consulenti dott. Per_4
e dott. ; b) all'omessa valutazione dell'avvenuta refertazione Per_5
dell'elettrocardiogramma eseguito presso il suddetto ospedale, in occasione del secondo accesso al pronto soccorso, nella serata del 7.8.2009, nonché dell'attribuzione del c.d. codice verde da parte dei medici che disposero il trasferimento del paziente presso il nosocomio di Trebisacce;
c) alla inadeguata valutazione nella questione relativa alla prova del nesso di causalità, con riferimento alle condotte dei medici dell'ospedale di
Trebisacce, in particolare, in relazione al possibile effetto acceleratorio del decesso e con riguardo a quanto emerso dal parere espresso, in particolare, dal dott. (cfr. la Per_4
sentenza citata).
2. Le istanze dell'attore in riassunzione di acquisizione dell'intero fascicolo del giudizio penale, nonché di declaratoria di inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio
19 Come già esposto, l'attore riassunzione ha chiesto, a più riprese nel corso del presente giudizio, sia l'acquisizione integrale degli atti del procedimento penale conclusosi con la pronuncia della Corte di Cassazione di annullamento, ai fini delle statuizioni civili, della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, prima sezione penale;
sia una declaratoria di inutilizzabilità della consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente giudizio di rinvio, ritenuta non responsiva ai quesiti posti e, al contrario, fuorviante.
Entrambe le istanze devono essere respinte.
La richiesta di acquisizione integrale degli atti del procedimento penale si fonda, essenzialmente, sulla mancata allegazione agli atti del presente giudizio delle trascrizioni di due udienze dibattimentali, ossia di quella del 19.2.2015 e di quella del 25.6.2015, nonché delle lastre della tac cranica e della radiografia toracica, eseguite sulla persona di presso l'ospedale di IL la sera del 7.8.2009. CP_8
Tuttavia, le trascrizioni suddette sono state allegate in copia dall'attore, cosicché, in assenza di contestazioni circa la loro corrispondenza all'originale, risulta del tutto superflua la loro acquisizione.
Analoga valutazione vale con riguardo alle lastre, atteso che i vari esperti medico legali che hanno espresso il loro giudizio nel corso del procedimento penale e del presente giudizio civile si sono fondati sulle refertazioni di tali esami, regolarmente acquisite in copia nel presente giudizio, che non sono state messe in discussione da alcuno. Peraltro, i consulenti tecnici d'ufficio sono stati autorizzati dalla Corte a esaminare tali lastre, ove tale esame si fosse rivelato necessario (cfr. l'ordinanza del 14.4.2023).
3. Le eccezioni di inammissibilità della domanda e di difetto di legittimazione passiva, sollevate dal CP_6
Come accennato (v., anche, la trattazione dedicata allo svolgimento del processo), nel costituirsi nel giudizio riassunto, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_6
l'inammissibilità della domanda ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quanto a quest'ultima eccezione, essa, in realtà, concerne aspetti di merito, ossia, in sostanza, l'assenza, contrariamente all'assunto dell'attore, di apporto causale rispetto al decesso di e di colpa in relazione alla sua condotta di medico del pronto CP_8
soccorso.
20 Ne consegue che, richiamati i principi sulla differenza logico giuridica tra difetto di legittimazione passiva (desumibile dalla stessa prospettazione della domanda) ed infondatezza nel merito della domanda medesima (desunta dagli esiti dell'istruttoria), le questioni sollevate dal attengono esclusivamente al merito della CP_6
controversia.
Con riguardo, poi, alla eccezione di inammissibilità della domanda, fondata sull'assunto che il giudizio ex art. 622 c.p.p., essendo conseguente a pronuncia assolutoria nel giudizio penale, non potrebbe comportare un'affermazione di responsabilità, ai fini civilistici, degli imputati assolti, ma, soltanto, una regolamentazione delle spese di giudizio, essa deve essere rigettata, in quanto, al contrario, il giudizio civile ex art. 622 c.p.p. è volto a dirimere il merito della controversia civile di risarcimento del danno.
4. Il merito. Le valutazioni della Corte
La risoluzione della controversia, quanto al merito, presenta aspetti alquanto complessi, dovuti, essenzialmente, oltre che alla mancanza di alcuni dati obiettivi, utili ad ottenere un accertamento medico legale più preciso, alla ambivalenza di molti degli elementi acquisiti, indirettamente testimoniata sia dagli esiti stessi delle varie fasi e dei vari gradi del giudizio penale (tre richieste di archiviazione non accolte;
un'ordinanza di imputazione coatta;
l'assoluzione dei medici da parte del Tribunale;
la conferma dell'assoluzione da parte della Corte d'appello); sia dalla diversità di conclusioni alle quali sono pervenuti i numerosi esperti, nominati, rispettivamente, dal Pubblico ministero, dall'attore e dagli odierni convenuti nel corso del procedimento penale, nonché quelli nominati dalla Corte di appello nel presente giudizio, in ordine a vari aspetti essenziali della vicenda e, segnatamente, alla valutazione delle condotte tenute dei medici convenuti nella cura di , alla natura colposa o meno di tali condotte, al nesso di causalità CP_8
tra le stesse ed il decesso del (v., anche, la parte dedicata allo svolgimento del Pt_1
processo).
In estrema sintesi, hanno escluso, in relazione alle condotte dei vari medici, sia il nesso di causalità che profili di colpa, i consulenti di parte, dottori e i consulenti Per_15 Per_18
tecnici d'ufficio dottori e (nominati dal Pubblico ministero), nonché Per_9 Per_8
quelli nominati nella Corte di Appello nel presente giudizio, prof. e prof.ssa Per_1
Per_2
21 Uno dei consulenti tecnici di fiducia dell'attore, ossia il dott. pur rilevando Per_3
profili di colpa a carico dei medici, ha escluso il nesso di causalità tra loro condotta e l'evento di cui si tratta (cfr., in particolare, l'esame in dibattimento, in cui l'esperto ha chiarito il suo giudizio al riguardo).
Invece, hanno sostenuto errori o omissioni dei medici, addebitabili a colpa e tali da costituire azioni aventi efficienza causale rispetto al decesso del , in termini, Pt_1
rispettivamente, di concausa del decesso stesso ovvero di accelerazione dell'evento, il dott. (altro consulente di fiducia dell'odierno attore) ed il dott. , altro Per_4 Per_19
consulente nominato dal Pubblico ministero nel procedimento penale.
Per come verrà meglio illustrato nel prosieguo, ritiene la Corte che, sebbene sussistano profili di colpa in capo ai medici convenuti, con esclusione del solo dott. , CP_6
nell'attività diagnostica e di cura relativa a , avendo trascurato, in particolare, CP_8 di indagare l'eventuale concomitanza di una patologia cardiaca ed avendo indirizzato diagnosi e cura, esclusivamente, su quella di natura infettiva, deve escludersi, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, il nesso causale tra tali errori o omissioni ed il decesso del paziente.
Conviene, in primo luogo, illustrare i fatti che, in quanto pacifici o documentati, possono essere considerati comprovati (v., comunque, la ricostruzione della vicenda sanitaria di cui si tratta nella relazione peritale del prof. e della prof.ssa da Per_1 Per_2
intendersi richiamata), analizzando nel successivo paragrafo gli elementi più dubbi o oggetto di diverse valutazioni delle parti e degli esperti.
4.1. La vicenda oggetto di causa
La vicenda sanitaria oggetto di causa, nella sua parte essenziale, si è svolta tra le ore
00.30 del 7.8.2009 (allorché ha fatto accesso, per la prima volta, al Pronto CP_8 soccorso dell'ospedale di IL) e le ore 18.30 dell'8.8,.2009, allorché ne è stato constatato il decesso.
, classe 1943 (di anni 65), affetto da circa due anni da ipertensione arteriosa in CP_8
trattamento farmacologico con il farmaco Blopress, la notte tra il 6.8.2009 ed il 7.8.2009
(circa alle ore 00.30 del 7.8.2009), si recò presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di
IL, poiché accusava episodi febbrili significativi (“iperpiressia”) da circa quindici giorni ed il suo medico curante, dott. , aveva prescritto il ricovero, al Per_20
22 fine di eseguire indagini diagnostiche, per la mattina del giorno successivo (cfr. il verbale di Pronto Soccorso n. 2009013705).
Il paziente, accettato in “codice giallo” dagli operatori sanitari, fu sottoposto a visita dal dott. nonché ad esami di laboratorio di sangue e urine ed a Controparte_6
radiografia del torace.
I parametri vitali risultarono nella norma, tenuto conto delle patologie di base (FC 91, PA
140/70, SpO2 94%).
Gli esami ematochimici, invece, rivelarono leucocitosi neutrofila ed iperglicemia, mentre quello delle urine la presenza, nel sedimento, di diversi leucociti e filamenti di muco. La radiografia del torace fu refertata con “marcata accentuazione della trama polmonare con sfumata zona di ipodiafania parailare ed apicale a destra, Diaframmi profilo appiattito con seni liberi”.
Alle ore 03.56 del 7.8.2009, il paziente, essendo migliorate le sue condizioni di salute
(cfr. la denuncia di e le deposizioni testimoniali dei congiunti della vittima, Parte_1
assunte in dibattimento), fu dimesso con la diagnosi di febbre di n.d.d., avendo sottoscritto la dichiarazione di rifiuto di ricovero in ambiente ospedaliero, con indicazione a seguire terapia con Ciproxin e NA (cfr. il verbale di Pronto Soccorso dell'ospedale di IL n. 2009013705).
La mattina stessa, si recò, autonomamente, presso il proprio medico curante, CP_8
al fine di farsi prescrivere la terapia farmacologica indicata dal dott. , medico CP_6
del Pronto Soccorso. Tuttavia, intorno alle ore 17.00 (7 Agosto 2009), fu CP_8
colto da un malore (un mancamento o uno svenimento, registrato nei documenti medici come “lipotomia”: su cui v. infra), che determinò il trasporto, tramite ambulanza del servizio “118”, di nuovo, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di IL, ove fu accettato, alle ore 19.07, in “codice giallo”, per “lipotimia e iperpiressia”, allorché era di turno la dott.ssa (cfr. il verbale di Pronto Soccorso n. 200913759). CP_3
Quindi, fu sottoposto a misurazione dei parametri vitali (FC 70, PA 120/70, SpO2 92%) e ad accertamenti laboratoristici che confermarono la leucocitosi neutrofila ed un lieve aumento dei valori dell'enzima LDH (cfr. gli esami ematochimici delle ore 20.32, riferimento 9081244059). Furono, altresì, eseguiti esame TAC del cranio che evidenziò la presenza di “piccola ipodensità sottocorticale, di dubbia interpretazione, al centro semiovale sinistro”, con indicazione di controllo ulteriore a 24-48 ore, qualora la sintomatologia clinica lo avesse richiesto. Fu eseguito, anche, un ECG
23 (elettrocardiogramma), il cui esito, sia come tracciato che come referto, non fu rinvenuto nella documentazione medica acquista nel procedimento penale.
Alle ore 22.00 del medesimo giorno (7 Agosto 2009), allorché era medico di turno del
Pronto soccorso la dott.ssa il , mancando posti disponibili nel reparto di CP_5 Pt_1
Medicina del nosocomio di IL, fu trasferito, mediante autoambulanza ed in
“codice verde”, presso l'U.O. di Medicina interna dell'ospedale di Trebisacce, ove giunse alle ore 22.55 e la diagnosi di accettazione fu “Febbre di n.d.d.”.
Il paziente, nel corso della raccolta dei dati anamnestici, lamentò la presenza di febbre alta (“iperpiressia”) da 15 giorni, mal di gola (“faringodinia”), tosse con espettorazione di muscose, nonostante l'assunzione del farmaco indicato dal medico curante (“Klacid +
Tachipirina”). Il paziente riferì, altresì, che, dopo essere stato dimesso dal Pronto
Soccorso dell'ospedale di IL, al quale si era rivolto per la persistenza dell'iperpiressia, nel pomeriggio, aveva accusato malessere ed era svenuto mentre si trovava nel bagno. Il medico di turno era il dott. deceduto nel corso del CP_7
procedimento penale.
Furono descritte condizioni generali discrete. All'auscultazione del torace, fu segnalata la presenza di multipli rantoli alle basi e crepitii, non essendo evidenti ulteriori alterazioni nei restanti distretti esaminati. I parametri vitali registrati all'ingresso risultarono nella norma.
La mattina seguente (8 Agosto 2009), allorché erano in servizio i dottori e CP_1
, furono eseguiti sia esami ematochimici che l'esame delle urine. I risultati dei CP_2
primi confermarono la condizione di leucocitosi neutrofila ed il lieve incremento di LDH.
Rilevarono, inoltre un aumento degli indici di flogosi, ossia di infiammazione (VES 40
v.n. 0-18; PCR 90.2 v.n. 0-3). L'esame delle urine dimostrò, come quello del giorno precedente, la presenza di numerosi leucociti urinari e flora batterica.
Alle ore 13.35, fu registrato un picco febbrile con temperatura pari a 39.5°C, trattato con somministrazione di tachipirina.
Il , nel pomeriggio, venne sottoposto ad elettrocardiogramma che indicò la Pt_1 sussistenza di “ritmo sinusale alla frequenza di 100 bpm con onda Q in V2 e V3 da inquadrare nel contesto clinico”.
Dal diario clinico emerge, poi, che, alle ore 16.30, quando era in servizio presso l'U.O. di
Medicina Interna il dott. , il paziente fu sottoposto a visita medica e si mostrò CP_4
vigile e collaborante, la condizione di febbre alta (iperpiressia) del paziente era in fase di
24 remissione ed i parametri vitali risultarono stabili, essendo stata, altresì, impostata terapia antibiotica con TA e LO, oltre che terapia sintomatica.
Tuttavia, alle ore 18.15 fu annotato sul diario clinico che il lamentò cefalea e, Pt_1
quindi, fu allertato dal personale infermieristico il dott. , al cui arrivo il paziente si CP_4
mostrò cianotico in viso e con azione cardiaca assente e, pertanto, furono iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, peraltro, senza successo. Pertanto, alle ore
18.30, fu constatato il suo decesso.
L'esame autoptico effettuato dai consulenti tecnici nominati dal Pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale iniziato a seguito di denuncia di fu Parte_1
concluso con valutazione di avvenuto decesso per “Scompenso cardiaco esitato in probabile fibrillazione ventricolare in soggetto iperteso e con coronaropatia sclerotica associata a pregresso infarto del miocardio acuto in fase di cicatrizzazione prevalentemente in sede anterosettale”.
4.2. Le valutazioni medico – legali
Secondo i consulenti tecnici d'ufficio nominati dalla Corte di Appello nel presente giudizio civile, gli elementi autoptici ed istopatologici riportati nella relazione dei consulenti tecnici e , nominati dal Pubblico ministero, orientano per un Per_9 Per_8
decesso da attribuirsi ad uno scompenso cardiaco acuto (incapacità del cuore di pompare quantità di sangue sufficienti alle esigenze dell'organismo), produttivo di fibrillazione ventricolare in soggetto iperteso, affetto da coronaropatia sclerotica e con pregressa e misconosciuta ischemia acuta miocardica, in fase di cicatrizzazione, prevalentemente a sede antero-settale sinistra, nonché diabete misconosciuto e da patologia infettiva polmonare e vescicale.
Tale assunto è condivisibile alla luce dell'analisi dei rilievi autoptici e, precisamente: a) per quanto il dato sia controverso (cfr. le relazioni dei consulenti di fiducia dei convenuti che hanno sostenuto corretta l'indicazione in cartella clinica di “morte improvvisa”), lo scompenso cardiaco acuto trova ragione nel riscontro autoptico di versamento pleurico bilaterale sieroematico (450 cc a sinistra e 550 cc a destra), di congestione polmonare e di diffusi reperti istologici di edema polmonare;
b) la fibrillazione ventricolare appare confermata dal dato istopatologico di frammentazione ed ondulazione delle fibre miocardiche, specie in sede sub-epicardica; c) la coronaropatia è riscontrata dalla
25 iperplasia (aumento delle dimensioni dell'organo) medio-intimale e dalla stenosi
(restringimento patologico) del lume o vaso coronarico, oltre che dalla estesa placca instabile a livello della coronaria sinistra;
d) la pregressa ischemia miocardica si desume dal rinvenimento di aree di fibrosi intramiocardica e subendocardica, specie in sede antero-settale, nel cui contesto si osservano fenomeni di neogenesi vasale con un modesto infiltrato flogistico ed alcuni gruppi di fibre miocardiche ipertrofiche;
e) la patologia infettiva polmonare e vescicale si evince dal riscontro di focali aggregati linfo-monocitari interstiziali polmonari e di infiltrato flogistico della mucosa vescicale, in stato di sfacelo.
Premesso questo, è condivisibile il giudizio dei consulenti tecnici d'ufficio in ordine alla mancanza di profili di colpa nella condotta medica del dott. Controparte_6 medico del pronto soccorso dell'ospedale di IL, in servizio la notte tra il 6 ed il
7 Agosto del 2009, allorché ebbe il primo accesso presso il suddetto pronto CP_8
soccorso, alle ore 00.30 circa.
In effetti, come evidenziato nella relazione peritale, il si presentò presso il suddetto Pt_1
Pronto Soccorso in condizioni cliniche generali discrete, con parametri vitali nella norma, ove si eccettui la lieve riduzione della saturazione di ossigeno, e lamentò, esclusivamente, la ricorrenza di iperpiressia da circa 15 giorni.
Tali elementi, anche alla luce degli esami ematochimici e radiologici svolti, furono correlati ad una condizione patologica infettiva (leucocitosi neutrofla) a livello polmonare
(riduzione della saturazione di ossigeno e reperti radiologici polmonari) ed a livello delle vie urinarie (rilievi dell'esame delle urine).
La radiografia del torace rilevò un appiattimento del diaframma, elemento indicativo di una condizione di versamento pleurico, circostanza, poi, confermata dall'esame autoptico, senza, tuttavia, che sia possibile, sulla scorta delle indagini radiologiche, né quantificare tale versamento né indicare la causa specifica.
Alla luce della sintomatologia infettiva presentata dal , appare corretta e conforme Pt_1
alle condizioni del paziente la terapia antibiotica impostata dal medico, volta alla risoluzione del quadro infettivo in atto, in difetto di segnali o sintomi di patologia cardiaca contestuale e non essendovi, del resto, riferimenti anamnestici indicativi di una simile patologia.
Quanto al mancato ricovero del paziente, devono escludersi profili di responsabilità del dott. , atteso che: a) è pacifico che non vi fosse disponibilità di posti nel CP_6 reparto di Medicina dell'ospedale di IL;
b) dalla deposizione testimoniale dei
26 familiari del si evince che il medico si prodigò per la ricerca posti disponibili presso Pt_1
altri ospedali, trovandone la disponibilità presso quello di Taranto;
c) è provato per tabulas che il paziente rifiutò il ricovero;
d) dalle medesime deposizioni emerge che le condizioni di salute erano nettamente migliorate (tanto che, a distanza di qualche ora, il mattino seguente, il era in grado di muoversi autonomamente e di recarsi presso il Pt_1
medico curante per la prescrizione dei farmaci indicati dal dott. ), cosicché, in CP_6
definitiva, se anche si volesse ritenere provato che il medico abbia rassicurato il Pt_1
circa il fatto che il ricovero non fosse indispensabile (v., sul punto, in particolare, la deposizione testimoniale di , si tratterebbe di condotta giustificata Testimone_2
dalla situazione obiettiva riscontrata al momento delle dimissioni che lasciava presagire che la problematica di salute fosse in via di risoluzione e, comunque, potesse essere curata a domicilio.
Ad ogni modo, nessun elemento obiettivo consente di ritenere che una diversa condotta avrebbe indotto il , malgrado il significativo miglioramento delle sue condizioni di Pt_1
salute, a ricoverarsi in un ospedale fuori Regione (anzi, deve escludersi tale ipotesi, visto che venne rifiutata quando le condizioni di salute erano ancora critiche: v. la citata deposizione del “Taranto…non era il caso”) e, comunque, che tale ipotetico Tes_2 ricovero avrebbe impedito l'evento verificatosi il giorno successivo (su cui v., anche, infra).
Su tali conclusioni, sembrano concordare tutti i numerosi consulenti tecnici intervenuti nel procedimento penale, compreso il dott. (ossia uno dei consulenti di fiducia Per_3
dei familiari del ), tranne il dott. (altro consulente di fiducia della famiglia Pt_1 Per_4
). Pt_1
Tuttavia - prescindendo dalla circostanza che, come rilevato dallo stesso attore nell'atto di citazione in riassunzione, il dott. esaminato in dibattimento, ha cambiato Per_4
nettamente opinione, ipotizzando una diversa evoluzione della patologia - l'assenza, in occasione del primo accesso del paziente al pronto soccorso, di sintomi specifici o, comunque, di evidenze obiettive di scompenso cardiaco acuto in atto (difficoltà respiratorie;
tosse con espettorato schiumoso o catarro;
gonfiore di piedi e gambe;
spossatezza; confusione;
aumento della minzione notturna;
ecc.) e, per contro, la compatibilità dei sintomi riscontrati con una patologia infettiva inducono a escludere profili di colpa in capo al dott. , peraltro, genericamente affermata dal dott. CP_6
Per_4
27 Sotto altro profilo, come verrà meglio illustrato nell'esaminare la condotta dei medici intervenuti in occasione del secondo accesso del al pronto soccorso dell'ospedale di Pt_1
IL e dopo il ricovero presso l'ospedale di Trebisacce, la rapida evoluzione della malattia esitata nella morte induce ad escludere il nesso di causalità tra la condotta medica suddetta ed il decesso, affermato, anche in questo caso, dal dott. in maniera del Per_4
tutto sommaria.
Non del tutto condivisibile è, invece, a giudizio della Corte, la valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio in ordine alla esenzione da ogni addebito a titolo di colpa nei confronti dei medici del pronto soccorso di IL, in occasione del secondo accesso, alle ore
19.07 del 7 Agosto 2009, avvenuto in “codice giallo”, a seguito di un malessere accusato dal paziente circa alle ore 17.00, con diagnosi di ingresso di “lipotimia e iperpiressia”.
In sintesi, i consulenti tecnici d'ufficio, pur rilevando il dato nuovo della riferita lipotimia o presincope (definita come la condizione nella quale il paziente avverte l'incombenza di una perdita di coscienza, diversa dalla sincope vera e propria, definita clinicamente come perdita della coscienza transitoria e a fine spontanea, che in genere causa perdita del tono muscolare e caduta al suolo), hanno affermato il corretto operato dei medici del pronto soccorso (le dottoresse e , giacché, dopo gli accertamenti del caso, è CP_3 CP_5
stato disposto, nella serata del medesimo giorno, il trasferimento del paziente, in assenza di posti disponibili nel reparto di Medicina dell'ospedale di IL, presso quello di
Trebisacce, per consentirne il ricovero nel reparto di Medicina Interna.
In particolare, i periti d'ufficio hanno evidenziato che: a) i parametri vitali erano stabili
(FC 70 PA 120/70); b) vi fu, rispetto al giorno precedente, un'ulteriore lieve riduzione della saturazione di ossigeno (che risultò pari al 92%); c) il paziente fu sottoposto a nuovi accertamenti laboratoristici che confermarono la già nota leucocitosi neutrofila e l'iperglicemia ed evidenziarono un lieve aumento della LDH;
d) fu correttamente indagata la causa della lipotimia e, segnatamente, il paziente fu a sottoposto sia ad esame
TAC del cranio per verificare una eventuale causa neurologica (risultò, peraltro, soltanto una “piccola ipodensità sottocorticale, di dubbia interpretazione, al centro semiovale sinistro”; sia ad elettrocardiogramma, al fine di verificare una possibile causa cardiaca, la cui documentazione, tuttavia, è andata smarrita;
e) alle ore 22.00 del 7 Agosto 2009, il fu trasferito mediante autoambulanza presso l'U.O. di Medicina Interna Pt_1 dell'ospedale di Trebisacce.
28 Ritiene la Corte, tuttavia, che i medici del pronto soccorso (segnatamente, le convenute dottoresse e , pur procedendo correttamente a ricercare le cause CP_3 CP_5
(cardiaca o neurologica) della riferita lipotimia, limitandosi, tuttavia, a confermare la diagnosi di ingresso (”lipotimia” e “iperpiressia”), abbiano ignorato o sottovalutato, colpevolmente, il risultato dell'elettrocardiogramma, che, sebbene di contenuto rimasto ignoto, non avrebbe potuto non indicare, come evidenziato dagli stessi consulenti tecnici d'ufficio, il dato “onda Q V2 -V3”, rilevato nell'elettrocardiogramma eseguito il giorno dopo (8.8.2009) presso l'ospedale di Trebisacce, indicativo di un pregresso infarto, avvenuto qualche settimana prima e, evidentemente, ignorato dallo stesso paziente.
Tale dato - esaminato alla luce: a) della riferita lipotimia (peraltro, non adeguatamente indagata nella anamnesi, dove viene riportata, genericamente, una situazione di riferito
“malessere”, visto che, invece, nell'anamnesi riportata nella clinica dell'ospedale di
Trebisacce viene indicata, in maniera più precisa, la diversa e più pregnante situazione di
“malessere e svenimento”); b) della circostanza che il era in cura per ipertensione Pt_1
(circostanza acquista nell'anamnesi del successivo ricovero presso il nosocomio di
Trebisacce, ma, evidentemente, facilmente accertabile tramite le normali domande amnestiche); c) della persistenza di un anomalo stato febbrile da un paio di settimane e d), infine, del fatto che, visti gli esiti della tac cranica, doveva escludersi una causa di natura neurologica - avrebbe dovuto indurre i suddetti medici del pronto soccorso a non escludere una possibile patologia cardiaca come causa della lipotimia, con relativa annotazione nella scheda di dimissione.
Che tale situazione sia stata sottovalutata o, comunque, non adeguatamente valutata si evince, indirettamente, dalla circostanza che il paziente è stato trasportato all'ospedale di
Trebisacce in ambulanza, ma con “codice verde”.
Analoga valutazione vale, a maggior ragione, per i medici del reparto di Medicina interna dell'ospedale di Trebisacce, ove il è giunto alle ore 22.55 del 7.8.2009, e che, sulla Pt_1
base degli elementi disponibili, avrebbero dovuto sospettare l'esistenza, insieme alla patologia infettiva, di una eventuale patologia cardiaca, sottoponendo il paziente a controllo dei peptidi natriuretici e ad appositi esami (v. infra: in particolare, un ecocardiogramma per la valutazione della funzionalità cardiaca;
una nuova radiografia del torace per verificare la sussistenza del versamento pleurico), oltre a quelli eseguiti
(indagini di laboratorio che confermarono la già nota leucocitosi neutrofila, l'iperglicemia ed il lieve rialzo di LDH, oltre al riscontro di un aumento degli indici di flogosi;
un nuovo
29 esame elettrocardiografico che rilevò, come già detto, la presenza di un ritmo sinusale e registrò la presenza di un'onda Q in V2 e V3).
La sottovalutazione del caso clinico, del resto, si desume dalla mancanza di annotazioni nella cartella clinica dell'ospedale di Trebisacce fino alle 16:30 di quel giorno, soprattutto, se confrontate con le critiche condizioni di salute del , per come riferite Pt_1
dai suoi familiari (v., in particolare le deposizioni testimoniali di e Testimone_3
di i quali hanno riferito che il paziente, quantomeno fino al Testimone_4
primo pomeriggio, presentò febbre alta, tosse con espettorazione, difficoltà, se non impossibilità, a muoversi autonomamente) che, tuttavia, non preoccuparono i medici, i quali, secondo quanto riferito dai testimoni, li avrebbero rassicurati circa il fatto che si trattava di una infezione adeguatamente curata tramite terapia farmacologica e da cui il paziente sarebbe guarito nei giorni successivi. In definitiva, i medici valutarono le evidenze della patologia infettiva in atto, ma trascurarono quelle di una possibile concomitante patologia di interesse cardiaco, ipotesi che avrebbero dovuto indagare con appositi esami.
Tuttavia, deve escludersi che la condotta omessa, tanto dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di IL e , quanto da quelli del reparto di CP_3 CP_5
medicina interna dell'ospedale Trebisacce e ), odierni CP_1 CP_2 CP_4
convenuti, possa considerarsi causa dell'evento infausto.
In effetti, i dati obiettivi acquisiti, non consentono di ritenere che l'opportuno approfondimento diagnostico - al quale, verosimilmente, sarebbero stati indotti i medici dell'ospedale di Trebisacce, se le loro colleghe del pronto soccorso dell'ospedale di
IL avessero formulato il sospetto di una diagnosi cardiaca e la cui opportunità, comunque, i suddetti medici di Trebisacce avrebbero dovuto rilevare autonomamente - avrebbe comportato la somministrazione di terapie idonee ad impedire il decesso del
, dato che: a) come illustrato dai consulenti tecnici ufficio nominati dalla Corte Pt_1
d'appello (cfr. la relazione e le repliche alle osservazioni dell'avv. Gentile), al fine di addivenirsi ad una diagnosi di scompenso cardiaco secondo le Linee Guida riportate (ESC per la diagnosi e il trattamento dello scompenso cardiaco acuto e cronico 2008), sarebbe stato necessario eseguire un ecocardiogramma per la valutazione della funzionalità cardiaca, ripetere la radiografia del torace per verificare la sussistenza del versamento pleurico e monitorare i peptidi natriuretici;
nel caso in cui i predetti accertamenti avessero dato esito positivo per la sussistenza dello scompenso cardiaco, sarebbe stata impostata la
30 terapia farmacologica con diuretici e Ace-Inibitori o Beta-Bloccanti, per poi attendere la risposta del paziente al suddetto trattamento, in assenza di qualsivoglia indicazione al posizionamento del defibrillatore;
b) essendo giunto il all'ospedale di Trebisacce Pt_1
nelle ore notturne del 7 Agosto 2009 ed in buone condizioni generali, asintomatico dal punto di vista cardiologico (come evidenziato dai consulenti tecnici d'ufficio, i dati desunti dagli esami di laboratorio non sono indicativi di sofferenza cardiaca), i suddetti accertamenti non necessitavano dell'esecuzione in urgenza e, pertanto, molto verosimilmente, sarebbero stati programmati nei giorni seguenti;
c) d'altra parte, la rapidissima evoluzione del quadro clinico, che era stabile alle ore 16.30 dell'8 Agosto
2009 (ultima annotazione sul diario clinico prima del repentino aggravamento del , Pt_1 da cui emerge “febbre in fase di regressione. La saturazione di O2 è pari al 98%, atti respiratori di 18 al minuto. P.A.140/80, frequenza cardiaca di 80, ritmica. Al torace qualche crepitazione alle basi. Orofaringe iperemico. Il pz. si presenta vigile e collaborante…”; il dato trova piena conferma nella testimonianza in dibattimento di nuora della vittima, che ha riferito che, intorno alle ore 17.15, Testimone_4
il suocero non aveva febbre e, quindi, essendosi tranquillizzata, aveva lasciato l'ospedale), non avrebbe permesso l'esecuzione di tali esami in tempo utile né, pertanto, di addivenire ad una diagnosi e di impostare una terapia specifica o di seguire un intervento di posizionamento di un defibrillatore (cfr., sul punto, le condividibili argomentazioni dei periti d'ufficio nominati da questa Corte di Appello, esposte sia nella relazione preliminare, v. le pagg. 19-20, che nelle repliche alle osservazioni delle parti e, segnatamente, dell'avv. Gentile, nelle quali: I) è stato ribadito che il valore dell'enzima
LDH, sulla scorta della letteratura scientifica riportata, è indice assolutamente aspecifico e non utilizzabile in caso di cardiopatia, a differenza dei valori delle CK-MB che risultarono negativi e, quindi, confermativi dell'assenza di patologia cardiaca acuta in atto;
II) con riguardo al presunto aumento delle CK-MB dell'8 Agosto, in realtà, si tratta delle CK-NAC (creatinchinasi mediante reagente n-acetil-cisteina) che non rappresentano, come, invece, le CK-MB, un indicatore specifico di miocardionecrosi, ma segnalano, in maniera generica ed aspecifica, un possibile aumento di tutte le isoforme di creatinchinasi - muscolari, encefaliche e cardiache - non rappresentando, quindi, un indice inequivoco di danno cardiaco;
III) sebbene la condizione diabetica misconosciuta al paziente e non in trattamento avrebbe necessitato di approfondimenti di natura diabetologica e, quindi, di indicazione di una terapia con ipoglicemizzanti orali, tale
31 inadempienza, attesa la tipologia aritmica di decesso realizzatasi, non ebbe alcun ruolo nel determinismo degli eventi).
Tale valutazione, circa l'assenza di nesso di causalità tra condotte mediche ed evento,
d'altra parte, è conforme al parere espresso, nel corso dell'esame del dibattimentale, dal dott. (consulente medico legale della famiglia nella prima fase Persona_3 Pt_1
del procedimento penale), la cui genuinità non appare venir meno per la circostanza che, per come si desume da un curriculum acquisito gli atti, il suddetto esperto abbia assunto incarichi lavorativi presso la direzione medica dell'ospedale di IL (il suo giudizio è stato espresso nel modo seguente: “non c'erano alte probabilità di salvezza proprio perché avevamo un quadro clinico disastrato…… io vi parlerei del 50% perché assolutamente non ci sono elementi per poter stabilire l'eventualità del….. cioè, che la correttezza di un intervento più adeguato avrebbe salvato la vita….. cioè la terapia non è certo che avrebbe sortito l'effetto. Io ho fatto un'analisi sulla inadeguatezza dei mezzi diagnostici. Poi è chiaro che non ci sono elementi statistici di certezza o elevata probabilità per poter affermare che anche una terapia corretta avrebbe…. diciamo non si ha la certezza, non ci sono lavori statistici che consentano di portare questo dato a valori più alti, perché noi possiamo avere casi di scompenso acuto refrattari alla terapia. E se lo scompenso ti genera la fibrillazione, o le defibrilli nell'immediatezza, ma è molto difficile anche se c'è già una imbibizione polmonare, un edema polmonare, quindi possiamo avere dei casi diversi di risposta del paziente. Alcuni beneficiano della terapia, altri no”).
Ad analoghe conclusioni sono pervenuti i consulenti tecnici nominati dal Pubblico ministero che, anzi, hanno escluso profili di colpa in capo a tutti i medici intervenuti (cfr. la relazione in atti).
È significativo rilevare che, sentito il 4.3.2011, il dott. ha escluso Persona_14
l'esistenza di elementi indicativi di uno scompenso cardiaco al momento del ricovero del paziente presso l'ospedale di Trebisacce, rilevando, tra l'altro, che era stato notato il
“decubito indifferente” e che “questo dato del ” decubito indifferente” sul piano clinico sgombra(va) il campo da uno scompenso cardiaco in atto perché il paziente con uno scompenso in atto ha dei decubiti obbligati, tant'è che una delle domande che si fanno al paziente che ha questo tipo di problema, si dice: con quanti cuscini lei riposa al letto, ha bisogno di uno o due cuscini…. Dal punto di vista clinico, per quello che emerge dagli atti, non c'erano gli elementi per fare diagnosi di scompenso cardiaco in quella fase… se
32 parliamo di scompenso cardiaco acuto quando era in ospedale, evidentemente non
c'erano i segni clinici dello scompenso;
lui è morto in ospedale dopo quante ore, è entrato alle 22 ed è morto alle 18 del giorno dopo, probabilmente nell'arco di questo periodo ci sono create le premesse per andare verso l'exitus” (cfr. quanto riportato a pag.
11 della comparsa di costituzione e risposta del e del ). CP_1 CP_2
Come accennato, non è condivisibile la contraria opinione, in punto di nesso di causalità, del dott. (altro consulente tecnico di fiducia di ) e del Persona_4 Parte_1
dott. (consulente tecnico nominato nel corso del procedimento penale dal Persona_5
Pubblico ministero), i quali, rispettivamente, hanno sostenuto, peraltro, in contraddizione tra loro, rispettivamente, che, qualora i medici convenuti avessero seguito i protocolli predisposti per far fronte ad una situazione di scompenso cardiaco in atto, il paziente si sarebbe sicuramente salvato (v. relazione del dott. oppure che l'omissione Per_4 dell'esecuzione di un ecocardiogramma e ecg seriati e della somministrazione di idonea terapia (trombolitica, con calcioantagonisti e betabloccanti) hanno accelerato l'evoluzione della malattia verso la morte (v. relazione del dott. ). Per_5
La questione risulta rilevante, anche perché, come già esposto (v., sopra, il paragrafo n. 1) la Corte di Cassazione, nell'annullare la sentenza penale di appello (che aveva confermato l'assoluzione dei medici, odierni convenuti, dall'imputazione di omicidio colposo), ha evidenziato che la Corte di appello non aveva adeguatamente valutato il giudizio medico legale dei due suddetti esperti.
Quanto al giudizio del dott. deve ribadirsi, in primo luogo, che esso è stato Per_4 espresso in maniera “intuitiva”, senza alcuna argomentazione medico - legale è richiamo a studi scientifici e, come rilevato dallo stesso attore nell'atto di citazione in riassunzione, esso è stato modificato, allorché è stato esaminato in dibattimento
(all'udienza del 16.11.2016, dopo che a quella del 12.10.2016 era stato in grado, soltanto, di conferma le conclusioni di cui alla relazione, senza spiegarne i presupposti medico – legali: cfr. le trascrizioni dell'esame citato). In quella occasione (esame del 16.11.2016), per come riportato dall'attore, l'esperto ha cambiato nettamente opinione, ipotizzando una diversa evoluzione della patologia, compatibile con una sorta di morte improvvisa, tanto che l'attore stesso, avendo assistito ad un colloquio tra il suddetto consulente ed il difensore di uno degli imputati, ha presentato una denuncia sulla vicenda.
Tralasciando ogni altra valutazione, appare evidente che il mutamento, nel corso del dibattimento, del parere medico - legale dell'esperto su un aspetto fondamentale della
33 vicenda indebolisce la stessa attendibilità, sotto il profilo scientifico, di quanto affermato nella sua relazione.
Ad ogni modo, deve evidenziarsi che, finanche durante il ricovero del presso Pt_1
l'ospedale di Trebisacce, per come sopra esposto, non esistevano chiari sintomi di uno scompenso cardiaco acuto in atto, se non pochi minuti prima del suo decesso, dovendosi rammentare che, quantomeno fino alle ore 16,30, le sue condizioni di salute erano discrete ed i parametri vitali del tutto rassicuranti, cosicché è verosimile che, diversamente da quanto affermato nella relazione del dott. la patologia Per_4
cardiaca acuta si sia sviluppata rapidamente nelle ultime ore di vita del paziente, con conseguente verosimile inefficacia, per come già esposto, dei pur opportuni approfondimenti diagnostici che, in assenza di ragioni di urgenza e stante l'apparente efficacia delle terapie in corso di somministrazione, sarebbero stati programmati nei giorni successivi al ricovero.
Né vale, in senso contrario, dubitare della genuinità delle annotazioni sulla cartella clinica e, in particolare, di quella relativa al grado di ossigenazione del paziente alle ore 16.30 dell'8.8.2009, riportato nel 98% (dato rassicurante), poiché, trattandosi di dato obiettivo risultante da apposito esame e non già di un apprezzamento medico (tanto che è stato espresso con una percentuale numerica precisa), ha valore fidefaciente.
Analoga valutazione può ripetersi in ordine al parere, in verità non del tutto coerente, del dott. . Il suddetto consulente, infatti - pur avendo ritenuto, in maniera in parte Per_5
condivisibile (per quanto equivocando e, comunque, sopravvalutando alcuni dati, in realtà, non indicativi di scompenso cardiaco in atto, quali l'aumento delle LDH ed il referto dell'esame radiologico del torace, sui quali v. la c.t.u. del prof. e della Per_1
prof.ssa , l'opportunità di un maggiore scrupolo nella verifica diagnostica di una Per_2
possibile patologia cardiaca - ha affermato, in sintesi, che, sebbene fosse alquanto arduo stabilire in quale misura una condotta medica alternativa avrebbe evitato il decesso (anche in dibattimento, il suddetto consulente, rispondendo alle domande del Pubblico ministero, si è espresso in forma generica e dubitativa, v. pagina 6 delle trascrizioni: “un comportamento più tempestivo avrebbe forse potuto evitare un evento immediato, ma forse non … insomma è disagevole individuare una quota di comportamento omissivo rispetto pure all'evento decesso, ecco…”), tuttavia, tale decesso fu accelerato da quella concretamente tenuta dai medici dell'ospedale di IL e di quello di Trebisacce.
Peraltro, il dott. non ha indicato né nella relazione né nel corso del suo esame gli Per_5
34 elementi obiettivi né gli studi scientifici sui quali aveva fondato la sua opinione che, pertanto, appare, al pari di quella iniziale del dott. puramente intuitiva e Per_4
soggettiva, come tale, poco attendibile e, comunque, inidonea a fondare un giudizio di responsabilità medica (v., in particolare, il punto E delle conclusioni della sua relazione:
“Alla luce della evoluzione repentina della vicenda clinica ed anche della lacunosità della documentazione sanitaria consultata è disagevole stabilire in quale misura il comportamento dei sanitari che gestirono il caso clinico abbia contribuito al determinismo dell'exitus di . Si ritiene che il predetto comportamento abbia CP_8 determinato un momento acceleratore del decesso di ”; tale valutazione non è CP_8
stata affatto chiarita in dibattimento).
Consegue, dunque, il rigetto della domanda.
5. Le spese di lite
La notevole complessità del caso dal punto di vista delle valutazioni medico - legali, essendo caratterizzato da elementi obiettivamente ambivalenti che hanno determinato i vari esperti intervenuti nel procedimento penale e nel presente giudizio civile ad esprimere opinioni tra loro contrastanti su molti aspetti essenziali, induce a ritenere i presupposti per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, ponendo, definitivamente, quelle di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con apposito decreto, in solido, a carico di tutte le parti, fatta eccezione per , ammesso al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, nonché, in solido, a carico anche dell'Erario in sostituzione del . Pt_1
In effetti, la sentenza della Corte Costituzionale 217/2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'allora vigente terzo comma dell'art. 131, del d. P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, poi abrogato dal d. lgs. 164/2024, nella parte in cui prevedeva che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati fossero prenotati a debito, a domanda, se non fosse possibile la ripetizione, anziché direttamente anticipati dall'Erario, comporta che, sia in caso condanna della parte non ammessa al pagamento delle spese di giudizio che di compensazione delle spese di lite (come nel caso in esame), la parte ammessa sia esentata dalle spese di consulenza tecnica d'ufficio, ma non comporta, in quest'ultimo caso, che le stesse debbano gravare per intero sulle parti abbienti, dovendovi partecipare, in solido, anche lo Stato, in sostituzione della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
35 analogamente a quanto avviene per le spese concernenti gli onorari spettanti al difensore della parte ammessa (la cui spesa, in caso di compensazione dele spese di lite, grava in via definitiva sull'Erario), salvo il diritto reciproco di regresso derivante dalla solidarietà.
Ritenendo diversamente, la disciplina presenterebbe aspetti di irragionevolezza e di dubbia legittimità costituzionale, determinando una disparità di trattamento per le parti abbienti nei giudizi in cui la controparte è ammessa oppure non al patrocinio a spese dello
Stato.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nel giudizio riassunto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., a Parte_1
seguito di sentenza della Corte di Cassazione, quarta sezione penale, n. 2152/2022 che ha annullato, ai soli effetti civili, la sentenza della Corte di Appello, prima sezione penale, n.
259/2020, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dall'attore in riassunzione;
- compensa per intero le spese di giudizio tra le parti;
- pone in via definitiva le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con apposito decreto, in solido, a carico dell'Erario e di tutte le parti del processo, fatta eccezione per
, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa LA BE
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