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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 4936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4936 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di OM
7° SEZIONE
R.G. 3758/2021
La Corte D'Appello di OM, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra in OM ( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore in carica quale A.U. della Parte_2
“Amministratore di , elettivamente domiciliato in Parte_3
Genzano di OM Via Orlando Ferrazza n. 56, presso lo studio dell'Avv. Elisa
Gnani ( ) che lo rappresenta e difende di giusta procura C.F._1 in calce all'atto d'appello ed autorizzazione della assemblea condominiale del 10.06.2021, pec: appellante Email_1
e Co
( ), in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore con sede in OM alla Via Selva Candida 3, Controparte_3 elettiva- mente dom.ta in OM alla Via Emilio Faà di Bruno 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Papagni ( ) che la rapp.ta e C.F._2 difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla Comparsa di
Costituzione, p.e.c. ; appellata Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle formulate nella comparsa di costituzione;
per entrambe quelle rese all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.6.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c.,resa nel procedimento Rg. 27499/
2019, avente ad oggetto pagamenti penali contrattuali il Tribunale di OM ha emesso il seguente dispositivo: “ condanna il Controparte_4 al pagamento, in favore di
[...] Parte_4
della complessiva somma di € 9.240,00; condanna il suddetto
[...] convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 1.618,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge. OM 11.12.2020 . f.to Il Giudice “
Il giudizio di primo grado veniva così narrato dal Tribunale giudicante: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., da intendersi qui trascritto, Parte_4 ha convenuto in giudizio il
[...] Controparte_4
e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “…nel
[...] merito, accertata e dichiarata l'inosservanza da parte del
[...]
degli obblighi contrattuali assunti con Controparte_4
l'atto di transazione del 14 luglio 2015 nonché accertato e dichiarato il ritardato pagamento delle somme concordate per complessivi 511 giorni, per l'effetto, condannare il Controparte_4 in persona dell'Amministratore pro tempore al pagamento in favore de
[...] della somma complessiva di € 35.770,00 (€ 70,00 x 511 Parte_4 giorni) ovvero della diversa somma determinata eventualmente in maniera equitativa dal Giudice anche ai sensi dell'art. 1384 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Il convenuto, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
La causa è stata rinviata all'udienza del 7.5.2020 per la decisione del ricorso, udienza differita al 11.11.2020 in trattazione scritta, all'esito della quale questo Giudice ha riservato di decidere”.
Seguiva sentenza gravata.
Il in atti formulava gravame avverso detto provvedimento CP_4 contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
pag. 2/6 Si costituiva la in atti, che impugnava l'atto d'appello Parte_4 chiedendone il rigetto perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del
25.06.2025 con i termini, ex art. 190 c.p.c., di gg. 20 per il deposito delle comparse conclusionali e gg. 20 per repliche;
alla scadenza dei termini con l'avvenuto deposito della sola conclusionale della parte dell'appellante, la
Corte ha assegnato la causa in decisione.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.
1- Sulla contumacia del e sulla impossibilità per il CP_4
di presentare le proprie difese in primo grado. CP_4
L'appellante deduce che non ha preso parte al Giudizio di primo CP_4 grado in quanto non era a conoscenza dello stesso;
perchè il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati presso lo studio del precedente amministratore di , che non ha CP_4 Controparte_5 mai sottoposto all'assemblea detto ricorso.
Il , pertanto, era all'oscuro dell'esistenza di detto giudizio di CP_4 primo grado e la contumacia non è stata una scelta consapevole con accettazione delle relative conseguenze.
Solo con il passaggio di consegne, avvenuto in data 9.03.2020 dal vecchio al nuovo amministratore, il prendeva contezza dell'esistenza di CP_4 diversi giudizi contenziosi (in quanto venivano consegnate le copie di vari atti giudiziari tra cui il ricorso ex art. 702 bis c.p.c di cui oggi si discute).
§.2 – Erronea valutazione di un documento decisivo a fini della decisione da parte del Giudice di prime cure - invalidità dell'atto di transazione del
14.07.2015
Deduce l'appellante che il Tribunale con l'Ordinanza gravata CP_4 pronunciava la condanna del al pagamento della somma di € CP_4
9.240,00 a titolo di penale da ritardato pagamento in virtù del disposto di cui all'art. 4 dell'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data
14.07.2015 nel quale si prevedeva, a fronte della concessione del beneficio della dilazione nel pagamento delle fatture scadute, una penale di € 70,00
pag. 3/6 al giorno per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle singole rate, con una tolleranza di giorni 3 da ogni singola scadenza;
deduce quindi che la transazione era nulla in quanto sottoscritto dall'Amministratore di senza alcuna delibera assembleare che lo autorizzasse a ciò. CP_4
Infatti l'atto di transazione impugnato non prevedeva semplicemente il pagamento rateale di un debito, ma impegnava il condominio al pagamento di una penale senza che lo stesso fosse stato reso edotto di detta circostanza e senza che lo stesso sia mai stato investito di alcuna, necessaria, decisione in merito.
Invero, esaminando il libro delle assemblee prodotto in grado d'appello, si può facilmente evincere come nell'assemblea del 16.04.2015, precedente alla sottoscrizione dell'atto di transazione, ed in quella del 15.07.2015 successiva alla sottoscrizione della stessa, non sia mai stata portata all'attenzione e deliberazione dell'organo assembleare la decisione della sottoscrizione della transazione e neanche per la sua ratifica.
La Corte così ragiona.
In via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argomentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della
Cass. Civ. Sez. Unite del 16/11/2017, n. 27199.
Osserva il Collegio che l'appellante ha dedotto come motivo CP_4
d'appello, la circostanza che l'Amministratore in carica al momento della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non aveva comunicato al l'esistenza della lite causandone la contumacia, né aveva CP_4 comunicato di aver effettuato con la creditrice del Parte_4
, attuale appellata, l'atto di transazione con cui otteneva CP_4
l'ulteriore rateizzazione del credito ed in caso di tardivo pagamento il pagamento di una penale di € 70,00 giornaliera;
tale stipula doveva ritenersi nulla trattandosi di atto non attinente la gestione ordinaria.
pag. 4/6 La prova della mancata comunicazione veniva offerta con l'esibizione in grado d'appello del libro delle assemblee relativa al periodo di cui trattasi.
La notifica del ricorso di primo grado risulta rituale e non è contestata la dichiarazione di contumacia, riguardando la mancata comunicazione da parte dell'amministratore del , secondo quanto disposto dall'art. CP_4
1131, comma 3 c.c., con cui è obbligato ad informare tempestivamente l'assemblea della ricezione di atti e/o provvedimenti giudiziari il cui contenuto non sia riconducibile a quelle attribuzioni delineate dall'art. 1130
c.c.; l'eventuale azione di responsabilità non risulta proposta.
In ordine all'avvenuta costituzione del , in questo grado, ritiene CP_4 la Corte di riportarsi all'orientamento maggioritario della Cassazione con
Ordinanza n. 108 del 03/01/2024 : “ In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile.” (Cass.SS.UU. n.2258/22).
Osserva la Corte che l'art.345 c.p.c. vieta la produzione di nuovi documenti in appello, a nulla rileva il fatto che nel giudizio di primo grado la parte sia rimasta contumace, dovendo trovare applicazione il principio secondo il quale la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio d appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in primo grado, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella specie, quindi, la documentazione prodotta dall'appellata solo in grado di appello è inammissibile (Cass.n.1720 del
07/02/2001).
L'appello va quindi rigettato perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il DM
147/22, il valore della causa € 9.242,00, gli scritti difensivi, la non pag. 5/6 particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.906,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A come per legge con la condanna del Condominio in atti al pagamento a favore della società appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da alla VIA GENTILE Francesco n. 57-67, in atti, nei Parte_5 confronti di come in atti, avverso l'Ordinanza 702 bis Parte_4
c.p.c. del Tribunale di OM nel procedimento RG. 27499/2019 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna il , come in Parte_6 atti, al pagamento, in favore della in atti, delle Parte_4 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara il alla , in atti, Parte_5 Parte_6 tenuto al versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
05/09/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di OM
7° SEZIONE
R.G. 3758/2021
La Corte D'Appello di OM, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra in OM ( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore in carica quale A.U. della Parte_2
“Amministratore di , elettivamente domiciliato in Parte_3
Genzano di OM Via Orlando Ferrazza n. 56, presso lo studio dell'Avv. Elisa
Gnani ( ) che lo rappresenta e difende di giusta procura C.F._1 in calce all'atto d'appello ed autorizzazione della assemblea condominiale del 10.06.2021, pec: appellante Email_1
e Co
( ), in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore con sede in OM alla Via Selva Candida 3, Controparte_3 elettiva- mente dom.ta in OM alla Via Emilio Faà di Bruno 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Papagni ( ) che la rapp.ta e C.F._2 difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla Comparsa di
Costituzione, p.e.c. ; appellata Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle formulate nella comparsa di costituzione;
per entrambe quelle rese all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.6.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c.,resa nel procedimento Rg. 27499/
2019, avente ad oggetto pagamenti penali contrattuali il Tribunale di OM ha emesso il seguente dispositivo: “ condanna il Controparte_4 al pagamento, in favore di
[...] Parte_4
della complessiva somma di € 9.240,00; condanna il suddetto
[...] convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 1.618,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge. OM 11.12.2020 . f.to Il Giudice “
Il giudizio di primo grado veniva così narrato dal Tribunale giudicante: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., da intendersi qui trascritto, Parte_4 ha convenuto in giudizio il
[...] Controparte_4
e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “…nel
[...] merito, accertata e dichiarata l'inosservanza da parte del
[...]
degli obblighi contrattuali assunti con Controparte_4
l'atto di transazione del 14 luglio 2015 nonché accertato e dichiarato il ritardato pagamento delle somme concordate per complessivi 511 giorni, per l'effetto, condannare il Controparte_4 in persona dell'Amministratore pro tempore al pagamento in favore de
[...] della somma complessiva di € 35.770,00 (€ 70,00 x 511 Parte_4 giorni) ovvero della diversa somma determinata eventualmente in maniera equitativa dal Giudice anche ai sensi dell'art. 1384 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Il convenuto, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
La causa è stata rinviata all'udienza del 7.5.2020 per la decisione del ricorso, udienza differita al 11.11.2020 in trattazione scritta, all'esito della quale questo Giudice ha riservato di decidere”.
Seguiva sentenza gravata.
Il in atti formulava gravame avverso detto provvedimento CP_4 contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
pag. 2/6 Si costituiva la in atti, che impugnava l'atto d'appello Parte_4 chiedendone il rigetto perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del
25.06.2025 con i termini, ex art. 190 c.p.c., di gg. 20 per il deposito delle comparse conclusionali e gg. 20 per repliche;
alla scadenza dei termini con l'avvenuto deposito della sola conclusionale della parte dell'appellante, la
Corte ha assegnato la causa in decisione.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.
1- Sulla contumacia del e sulla impossibilità per il CP_4
di presentare le proprie difese in primo grado. CP_4
L'appellante deduce che non ha preso parte al Giudizio di primo CP_4 grado in quanto non era a conoscenza dello stesso;
perchè il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati presso lo studio del precedente amministratore di , che non ha CP_4 Controparte_5 mai sottoposto all'assemblea detto ricorso.
Il , pertanto, era all'oscuro dell'esistenza di detto giudizio di CP_4 primo grado e la contumacia non è stata una scelta consapevole con accettazione delle relative conseguenze.
Solo con il passaggio di consegne, avvenuto in data 9.03.2020 dal vecchio al nuovo amministratore, il prendeva contezza dell'esistenza di CP_4 diversi giudizi contenziosi (in quanto venivano consegnate le copie di vari atti giudiziari tra cui il ricorso ex art. 702 bis c.p.c di cui oggi si discute).
§.2 – Erronea valutazione di un documento decisivo a fini della decisione da parte del Giudice di prime cure - invalidità dell'atto di transazione del
14.07.2015
Deduce l'appellante che il Tribunale con l'Ordinanza gravata CP_4 pronunciava la condanna del al pagamento della somma di € CP_4
9.240,00 a titolo di penale da ritardato pagamento in virtù del disposto di cui all'art. 4 dell'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data
14.07.2015 nel quale si prevedeva, a fronte della concessione del beneficio della dilazione nel pagamento delle fatture scadute, una penale di € 70,00
pag. 3/6 al giorno per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle singole rate, con una tolleranza di giorni 3 da ogni singola scadenza;
deduce quindi che la transazione era nulla in quanto sottoscritto dall'Amministratore di senza alcuna delibera assembleare che lo autorizzasse a ciò. CP_4
Infatti l'atto di transazione impugnato non prevedeva semplicemente il pagamento rateale di un debito, ma impegnava il condominio al pagamento di una penale senza che lo stesso fosse stato reso edotto di detta circostanza e senza che lo stesso sia mai stato investito di alcuna, necessaria, decisione in merito.
Invero, esaminando il libro delle assemblee prodotto in grado d'appello, si può facilmente evincere come nell'assemblea del 16.04.2015, precedente alla sottoscrizione dell'atto di transazione, ed in quella del 15.07.2015 successiva alla sottoscrizione della stessa, non sia mai stata portata all'attenzione e deliberazione dell'organo assembleare la decisione della sottoscrizione della transazione e neanche per la sua ratifica.
La Corte così ragiona.
In via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argomentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della
Cass. Civ. Sez. Unite del 16/11/2017, n. 27199.
Osserva il Collegio che l'appellante ha dedotto come motivo CP_4
d'appello, la circostanza che l'Amministratore in carica al momento della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non aveva comunicato al l'esistenza della lite causandone la contumacia, né aveva CP_4 comunicato di aver effettuato con la creditrice del Parte_4
, attuale appellata, l'atto di transazione con cui otteneva CP_4
l'ulteriore rateizzazione del credito ed in caso di tardivo pagamento il pagamento di una penale di € 70,00 giornaliera;
tale stipula doveva ritenersi nulla trattandosi di atto non attinente la gestione ordinaria.
pag. 4/6 La prova della mancata comunicazione veniva offerta con l'esibizione in grado d'appello del libro delle assemblee relativa al periodo di cui trattasi.
La notifica del ricorso di primo grado risulta rituale e non è contestata la dichiarazione di contumacia, riguardando la mancata comunicazione da parte dell'amministratore del , secondo quanto disposto dall'art. CP_4
1131, comma 3 c.c., con cui è obbligato ad informare tempestivamente l'assemblea della ricezione di atti e/o provvedimenti giudiziari il cui contenuto non sia riconducibile a quelle attribuzioni delineate dall'art. 1130
c.c.; l'eventuale azione di responsabilità non risulta proposta.
In ordine all'avvenuta costituzione del , in questo grado, ritiene CP_4 la Corte di riportarsi all'orientamento maggioritario della Cassazione con
Ordinanza n. 108 del 03/01/2024 : “ In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile.” (Cass.SS.UU. n.2258/22).
Osserva la Corte che l'art.345 c.p.c. vieta la produzione di nuovi documenti in appello, a nulla rileva il fatto che nel giudizio di primo grado la parte sia rimasta contumace, dovendo trovare applicazione il principio secondo il quale la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio d appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in primo grado, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella specie, quindi, la documentazione prodotta dall'appellata solo in grado di appello è inammissibile (Cass.n.1720 del
07/02/2001).
L'appello va quindi rigettato perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il DM
147/22, il valore della causa € 9.242,00, gli scritti difensivi, la non pag. 5/6 particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.906,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A come per legge con la condanna del Condominio in atti al pagamento a favore della società appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da alla VIA GENTILE Francesco n. 57-67, in atti, nei Parte_5 confronti di come in atti, avverso l'Ordinanza 702 bis Parte_4
c.p.c. del Tribunale di OM nel procedimento RG. 27499/2019 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna il , come in Parte_6 atti, al pagamento, in favore della in atti, delle Parte_4 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara il alla , in atti, Parte_5 Parte_6 tenuto al versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
05/09/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 6/6