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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/06/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
2205/2023 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE
UDIENZA DEL 23.06.2025
Alle ore 10.08, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il Pt_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. FILOMENA CICCARELLI in sostituzione dell' avv. Controparte_1
SANTANGELO ROSA LORETA .
Nessuno è comparso per Controparte_2
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. Ciccarelli si riporta al ricorso in opposizione, alle domande, alle difese svolte e alla memoria autorizzata e insiste per l'annullamento del decreto di rilascio dell'immobile.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani,23.06.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in composizione monocratica, dott.ssa Roberta Picardi, all'udienza del 23.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2205/2023 del Ruolo Generale
tra
, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti dall'avv. Rosa Loreta Controparte_1
Santangelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Canosa di Puglia alla Via Varrone n. 4
1 -ricorrente-
E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Rosa
Colangelo presso la quale è elettivamente domiciliata
-resistente-
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio alloggio residenziale
CONCLUSIONI: per parte opponente precisate a verbale dell'odierna udienza di cui la sentenza deve considerarsi parte integrante;
per parte convenuta come rassegnate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.12.2022, proponeva opposizione avverso il decreto n. 213/2022 di Controparte_1
rilascio di alloggio E.R.P. ubicato in Canosa di Puglia, Corso Garibaldi n.256, int.6, emesso in data
03.11.2022 dall' in persona dell'Amm.re Unico p.t e notificato il 25.11.2022. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto che occupava la suddetta unità immobiliare unitamente al suo nucleo familiare, dopo aver ottenuto l'assegnazione provvisoria dello stesso con ordinanza del Comune di Canosa di Puglia del 28.10.1998 prot. n. 15704.
Con memoria di costituzione e risposta del 09.05.2023 si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_2
della domanda poiché non provata e infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto di rilascio, rigettate le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale,
viene decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
***
L'opposizione a decreto di rilascio è tempestiva in quanto proposta con ricorso del 13.12.2022 entro trenta giorni dalla notifica del 25.11.2022.
2 L'opposizione è infondata e non merita pertanto accoglimento.
In tema di edilizia pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è la formale assegnazione che avviene con un provvedimento del Comune in cui si trova l'immobile da assegnare, che viene emesso sulla base di una graduatoria formatasi a seguito di un bando pubblico (art.4 L.R. 10/2014), tenendo conto per ciascun richiedente del possesso di determinati requisiti (art. 3 L.R. 10/2014).
Nel caso di specie, con ordinanza del 28.10.1988 Il Comune di Canosa di Puglia, su istanza di parte ricorrente, verificate le condizioni socio-economiche in cui versava lo stesso insieme al suo nucleo familiare,
assegnava provvisoriamente al l'alloggio oggetto di causa. CP_1
In data 29.4.2019, parte ricorrente formulava al Comune di Canosa di Puglia richiesta di assegnazione in sanatoria dell'alloggio oggetto di causa ai sensi dell'art. 20 comma 2 Legge Regionale Puglia n. 10/2014.
L'Ente gestore, all'esito dell'attività istruttoria di competenza, accertava l'insussistenza del requisito di cui all'art. 3 lett.c della L.R. 10/2014, atteso che, alla data dell'ultimo bollettino contabilizzato del 31.08.2019,
risultava una morosità di € 6.237,97 in capo al dando possibilità a quest'ultimo di rateizzare il CP_1
pagamento sottoscrivendo un apposito piano di rientro.
Ciò nonostante, il non sottoscriveva il piano di rientro, persisteva nella morosità; pertanto, il CP_1
Comune di Canosa di Puglia con determina n.85 del 25.01.2025, rigettava l'istanza di assegnazione in sanatoria dell'alloggio in favore di questi.
In data 29.03.2021, diffidava il al rilascio dell'immobile informandolo inoltre, della CP_2 CP_1
prossima sospensione dell'erogazione idrica e di energia elettrica e successivamente, in data 25.11.2022, gli notificava il decreto di rilascio quivi opposto.
Pur avendo goduto in un primo momento il di un titolo per l'occupazione dell'immobile, tuttavia, la CP_1
determina di assegnazione in sanatoria del 1998 dell'alloggio oggetto di causa, aveva natura espressamente provvisoria.
Tale provvedimento era stato adottato nell'ambito della facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art 14 della
Legge Regionale n. 54/ 1984 a quel tempo vigente, che prevedeva una riserva di alloggi per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa;
il medesimo art. 14 al comma 3 disponeva altresì che, nei casi di
3 sistemazione provvisoria, come nel caso di specie, la durata dell'assegnazione non potesse eccedere il termine massimo di due anni.
A tale provvedimento di assegnazione non ha fatto seguito alcun ulteriore provvedimento di assegnazione ordinaria o in sanatoria, anzi è in atti determina di rigetto dell'istanza di assegnazione per morosità del
Riccone avverso la quale non è stata spiegata opposizione dinanzi al G.A nel termine decadenziale previsto dalla legge.
Né può essere accertato, nel presente giudizio, il diritto del al godimento dell'immobile, non solo CP_1
perché la disposizione di cui all' art. 20 comma I della Legge della Regione Puglia n. 10/2014 espressamente esclude da qualsiasi ulteriore assegnazione colui che abbia occupato o ceduto senza titolo l'alloggio di e.r.p.,
titolo che nella specie è per l'appunto da tempo venuto meno, ma anche perché con il decreto di rilascio n.
213/2022, oggi impugnato, il medesimo ricorrente è stata escluso per persistente morosità, in via permanente dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Infondata è poi la domanda di compensazione del credito dell'ente per i canoni di locazione insoluti con un controcredito asseritamente costituito da spese per miglioramenti apportati a pavimentazione, infissi e impianto elettrico nel 1998 e quantificati dal in € 3.500,00. CP_1
In disparte ogni considerazione sulla fondatezza dell'eccezione di compensazione, in ogni caso si tratta di un credito totalmente indimostrato, che avrebbe dovuto provarsi documentalmente, e non certo mediante generiche dichiarazioni testimoniali.
Considerato che persiste una situazione di grave morosità in capo al debitamente accertata e Pt_2
quantificata sulla scorta dell'attività istruttoria svolta da , documentata in atti, difetta il Controparte_2
requisito di cui all'art 20, com 3, lett c L.r. 10/2014.
In conclusione, per le ragioni indicate, l'opposizione proposta va rigettata e il decreto di rilascio opposto,
immune da censure e conforme al dettato normativo, va integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e nella misura indicata in dispositivo vanno poste a suo carico vanno poste a suo carico benché ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale
4 infatti ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass. sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020)
P.Q.M
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2205/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto di rilascio Controparte_1
opposto;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione in favore di in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
Trani, 23.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
5
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE
UDIENZA DEL 23.06.2025
Alle ore 10.08, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il Pt_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. FILOMENA CICCARELLI in sostituzione dell' avv. Controparte_1
SANTANGELO ROSA LORETA .
Nessuno è comparso per Controparte_2
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. Ciccarelli si riporta al ricorso in opposizione, alle domande, alle difese svolte e alla memoria autorizzata e insiste per l'annullamento del decreto di rilascio dell'immobile.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani,23.06.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in composizione monocratica, dott.ssa Roberta Picardi, all'udienza del 23.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2205/2023 del Ruolo Generale
tra
, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti dall'avv. Rosa Loreta Controparte_1
Santangelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Canosa di Puglia alla Via Varrone n. 4
1 -ricorrente-
E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Rosa
Colangelo presso la quale è elettivamente domiciliata
-resistente-
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio alloggio residenziale
CONCLUSIONI: per parte opponente precisate a verbale dell'odierna udienza di cui la sentenza deve considerarsi parte integrante;
per parte convenuta come rassegnate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.12.2022, proponeva opposizione avverso il decreto n. 213/2022 di Controparte_1
rilascio di alloggio E.R.P. ubicato in Canosa di Puglia, Corso Garibaldi n.256, int.6, emesso in data
03.11.2022 dall' in persona dell'Amm.re Unico p.t e notificato il 25.11.2022. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto che occupava la suddetta unità immobiliare unitamente al suo nucleo familiare, dopo aver ottenuto l'assegnazione provvisoria dello stesso con ordinanza del Comune di Canosa di Puglia del 28.10.1998 prot. n. 15704.
Con memoria di costituzione e risposta del 09.05.2023 si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_2
della domanda poiché non provata e infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto di rilascio, rigettate le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale,
viene decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
***
L'opposizione a decreto di rilascio è tempestiva in quanto proposta con ricorso del 13.12.2022 entro trenta giorni dalla notifica del 25.11.2022.
2 L'opposizione è infondata e non merita pertanto accoglimento.
In tema di edilizia pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è la formale assegnazione che avviene con un provvedimento del Comune in cui si trova l'immobile da assegnare, che viene emesso sulla base di una graduatoria formatasi a seguito di un bando pubblico (art.4 L.R. 10/2014), tenendo conto per ciascun richiedente del possesso di determinati requisiti (art. 3 L.R. 10/2014).
Nel caso di specie, con ordinanza del 28.10.1988 Il Comune di Canosa di Puglia, su istanza di parte ricorrente, verificate le condizioni socio-economiche in cui versava lo stesso insieme al suo nucleo familiare,
assegnava provvisoriamente al l'alloggio oggetto di causa. CP_1
In data 29.4.2019, parte ricorrente formulava al Comune di Canosa di Puglia richiesta di assegnazione in sanatoria dell'alloggio oggetto di causa ai sensi dell'art. 20 comma 2 Legge Regionale Puglia n. 10/2014.
L'Ente gestore, all'esito dell'attività istruttoria di competenza, accertava l'insussistenza del requisito di cui all'art. 3 lett.c della L.R. 10/2014, atteso che, alla data dell'ultimo bollettino contabilizzato del 31.08.2019,
risultava una morosità di € 6.237,97 in capo al dando possibilità a quest'ultimo di rateizzare il CP_1
pagamento sottoscrivendo un apposito piano di rientro.
Ciò nonostante, il non sottoscriveva il piano di rientro, persisteva nella morosità; pertanto, il CP_1
Comune di Canosa di Puglia con determina n.85 del 25.01.2025, rigettava l'istanza di assegnazione in sanatoria dell'alloggio in favore di questi.
In data 29.03.2021, diffidava il al rilascio dell'immobile informandolo inoltre, della CP_2 CP_1
prossima sospensione dell'erogazione idrica e di energia elettrica e successivamente, in data 25.11.2022, gli notificava il decreto di rilascio quivi opposto.
Pur avendo goduto in un primo momento il di un titolo per l'occupazione dell'immobile, tuttavia, la CP_1
determina di assegnazione in sanatoria del 1998 dell'alloggio oggetto di causa, aveva natura espressamente provvisoria.
Tale provvedimento era stato adottato nell'ambito della facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art 14 della
Legge Regionale n. 54/ 1984 a quel tempo vigente, che prevedeva una riserva di alloggi per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa;
il medesimo art. 14 al comma 3 disponeva altresì che, nei casi di
3 sistemazione provvisoria, come nel caso di specie, la durata dell'assegnazione non potesse eccedere il termine massimo di due anni.
A tale provvedimento di assegnazione non ha fatto seguito alcun ulteriore provvedimento di assegnazione ordinaria o in sanatoria, anzi è in atti determina di rigetto dell'istanza di assegnazione per morosità del
Riccone avverso la quale non è stata spiegata opposizione dinanzi al G.A nel termine decadenziale previsto dalla legge.
Né può essere accertato, nel presente giudizio, il diritto del al godimento dell'immobile, non solo CP_1
perché la disposizione di cui all' art. 20 comma I della Legge della Regione Puglia n. 10/2014 espressamente esclude da qualsiasi ulteriore assegnazione colui che abbia occupato o ceduto senza titolo l'alloggio di e.r.p.,
titolo che nella specie è per l'appunto da tempo venuto meno, ma anche perché con il decreto di rilascio n.
213/2022, oggi impugnato, il medesimo ricorrente è stata escluso per persistente morosità, in via permanente dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Infondata è poi la domanda di compensazione del credito dell'ente per i canoni di locazione insoluti con un controcredito asseritamente costituito da spese per miglioramenti apportati a pavimentazione, infissi e impianto elettrico nel 1998 e quantificati dal in € 3.500,00. CP_1
In disparte ogni considerazione sulla fondatezza dell'eccezione di compensazione, in ogni caso si tratta di un credito totalmente indimostrato, che avrebbe dovuto provarsi documentalmente, e non certo mediante generiche dichiarazioni testimoniali.
Considerato che persiste una situazione di grave morosità in capo al debitamente accertata e Pt_2
quantificata sulla scorta dell'attività istruttoria svolta da , documentata in atti, difetta il Controparte_2
requisito di cui all'art 20, com 3, lett c L.r. 10/2014.
In conclusione, per le ragioni indicate, l'opposizione proposta va rigettata e il decreto di rilascio opposto,
immune da censure e conforme al dettato normativo, va integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e nella misura indicata in dispositivo vanno poste a suo carico vanno poste a suo carico benché ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale
4 infatti ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass. sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020)
P.Q.M
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2205/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto di rilascio Controparte_1
opposto;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione in favore di in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
Trani, 23.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
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