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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6180 / 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CORDOVA SILVIA e RA Parte_1
SCOTTO DI TELLA)
ricorrente
CONTRO
(Avv. COLOMBO Controparte_1
MARGHERITA)
resistente
All'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato il 18.04.2025, il ricorrente, conveniva in giudizio l' CP_2
chiedendo che l' fosse condannato al pagamento dei ratei arretrati CP_1
dell'indennità di accompagnamento, che l' aveva provveduto a riconoscere, CP_1
in via amministrativa ed in autotutela, nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo a suo tempo instaurato e conclusosi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata CP_2
la materia del contendere atteso che nelle more aveva provveduto al pagamento delle somme dovute per la prestazione richiesta. L'Isitituto insisteva nella compensazione delle spese di lite stante che il ricorso è stato depositato prima della scadenza del termine di 120 giorni dalla ordinanza del 16.01.2025 che ha concluso il giudizio di accertamento tecnico preventivo.
La causa, senza alcuna istruttoria, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Nelle rispettive conclusioni entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che l' resistente aveva CP_1
provveduto al pagamento solo nelle more del giudizio (giugno 2025).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio.
Le spese di lite vanno compensate come da congiunta richiesta delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 07/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6180 / 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CORDOVA SILVIA e RA Parte_1
SCOTTO DI TELLA)
ricorrente
CONTRO
(Avv. COLOMBO Controparte_1
MARGHERITA)
resistente
All'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato il 18.04.2025, il ricorrente, conveniva in giudizio l' CP_2
chiedendo che l' fosse condannato al pagamento dei ratei arretrati CP_1
dell'indennità di accompagnamento, che l' aveva provveduto a riconoscere, CP_1
in via amministrativa ed in autotutela, nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo a suo tempo instaurato e conclusosi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata CP_2
la materia del contendere atteso che nelle more aveva provveduto al pagamento delle somme dovute per la prestazione richiesta. L'Isitituto insisteva nella compensazione delle spese di lite stante che il ricorso è stato depositato prima della scadenza del termine di 120 giorni dalla ordinanza del 16.01.2025 che ha concluso il giudizio di accertamento tecnico preventivo.
La causa, senza alcuna istruttoria, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Nelle rispettive conclusioni entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che l' resistente aveva CP_1
provveduto al pagamento solo nelle more del giudizio (giugno 2025).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio.
Le spese di lite vanno compensate come da congiunta richiesta delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 07/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro