Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 829
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella di pagamento, avvenuta in mani proprie del destinatario, sulla base della relata di notifica prodotta dall'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione quinquennale del credito

    La Corte ha ritenuto che il termine prescrizionale quinquennale non sia maturato, in quanto validamente interrotto da atti interruttivi (intimazioni di pagamento, preavviso di fermo) e sospeso per la durata dell'emergenza COVID-19 (542 giorni). Inoltre, la mancata impugnazione della cartella di pagamento originaria l'ha resa definitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 829
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 829
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo