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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 829/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BANDIERA GE PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2563/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239011438310000 BONIFICA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239011438310000, notificata il 20 gennaio 2025, relativa alla cartella di pagamento n. 09420130011193664000 per tributo consortile dell'anno 2012.
La ricorrente ha eccepito: 1) l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione; 2)
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni sollevate, documentando la regolare notifica della cartella e l'interruzione della prescrizione mediante atti interruttivi, nonché l'applicabilità della sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 09420130011193664000, presupposta all'intimazione impugnata.
Tale eccezione deve essere rigettata. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la regolare notifica della cartella mediante produzione della relata di notifica, dalla quale risulta che l'atto è stato consegnato in mani proprie del destinatario in data 23 maggio 2013.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio della notifica grava sull'agente della riscossione in applicazione del principio di vicinanza della prova, atteso che questi ha la disponibilità dei mezzi probatori, ed è assolto mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. Nel caso di specie, tale onere risulta adempiuto.
La ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per tributo consortile, sostenendo che tra la notifica della cartella (23 maggio 2013) e l'intimazione di pagamento (20 gennaio
2025) sia decorso ampiamente il termine prescrizionale.
I tributi consortili sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della L. n.
689/1981, come confermato dalla giurisprudenza che ha qualificato tali crediti come elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una causa debendi di tipo continuativo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione:
Intimazione di pagamento n. 09420179009986610000 del 9 marzo 2018;
Preavviso di fermo n. 09480202300010060000 del 16 novembre 2023;
Intimazione di pagamento n. 09420239011438310000 del 20 gennaio 2025 (atto oggi impugnato).
Tali atti hanno validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
2.3. Sulla sospensione dei termini per emergenza COVID-19 Particolare rilevanza assume la disciplina di sospensione dei termini introdotta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, stabilendo che "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
Come chiarito dalla giurisprudenza, "Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
La sospensione ha avuto una durata complessiva di 542 giorni, come confermato dalla giurisprudenza di merito che ha precisato: "i termini di prescrizione COVID sono sospesi per 542 giorni [...] sulla base di quanto previsto dall'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015".
Nel caso di specie, considerando:
la notifica della cartella in data 23 maggio 2013;
l'intimazione di pagamento del 9 marzo 2018 (primo atto interruttivo); la sospensione di 542 giorni per l'emergenza COVID-19; il preavviso di fermo del 16 novembre 2023 (secondo atto interruttivo);
l'intimazione di pagamento del 20 gennaio 2025 (atto impugnato); risulta che il termine prescrizionale quinquennale non è maturato, essendo stato validamente interrotto dagli atti sopra indicati e sospeso per il periodo emergenziale.
Deve inoltre rilevarsi che, essendo stata regolarmente notificata la cartella di pagamento e non essendo stata la stessa tempestivamente impugnata, il credito è divenuto definitivo e incontrovertibile.
Come chiarito dalla giurisprudenza, "la mancata impugnazione di una cartella di pagamento regolarmente notificata produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito. L'intimazione di pagamento che faccia seguito a una cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo e resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri".
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BANDIERA GE PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2563/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239011438310000 BONIFICA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239011438310000, notificata il 20 gennaio 2025, relativa alla cartella di pagamento n. 09420130011193664000 per tributo consortile dell'anno 2012.
La ricorrente ha eccepito: 1) l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione; 2)
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni sollevate, documentando la regolare notifica della cartella e l'interruzione della prescrizione mediante atti interruttivi, nonché l'applicabilità della sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 09420130011193664000, presupposta all'intimazione impugnata.
Tale eccezione deve essere rigettata. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la regolare notifica della cartella mediante produzione della relata di notifica, dalla quale risulta che l'atto è stato consegnato in mani proprie del destinatario in data 23 maggio 2013.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio della notifica grava sull'agente della riscossione in applicazione del principio di vicinanza della prova, atteso che questi ha la disponibilità dei mezzi probatori, ed è assolto mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. Nel caso di specie, tale onere risulta adempiuto.
La ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per tributo consortile, sostenendo che tra la notifica della cartella (23 maggio 2013) e l'intimazione di pagamento (20 gennaio
2025) sia decorso ampiamente il termine prescrizionale.
I tributi consortili sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della L. n.
689/1981, come confermato dalla giurisprudenza che ha qualificato tali crediti come elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una causa debendi di tipo continuativo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione:
Intimazione di pagamento n. 09420179009986610000 del 9 marzo 2018;
Preavviso di fermo n. 09480202300010060000 del 16 novembre 2023;
Intimazione di pagamento n. 09420239011438310000 del 20 gennaio 2025 (atto oggi impugnato).
Tali atti hanno validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
2.3. Sulla sospensione dei termini per emergenza COVID-19 Particolare rilevanza assume la disciplina di sospensione dei termini introdotta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, stabilendo che "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
Come chiarito dalla giurisprudenza, "Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
La sospensione ha avuto una durata complessiva di 542 giorni, come confermato dalla giurisprudenza di merito che ha precisato: "i termini di prescrizione COVID sono sospesi per 542 giorni [...] sulla base di quanto previsto dall'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015".
Nel caso di specie, considerando:
la notifica della cartella in data 23 maggio 2013;
l'intimazione di pagamento del 9 marzo 2018 (primo atto interruttivo); la sospensione di 542 giorni per l'emergenza COVID-19; il preavviso di fermo del 16 novembre 2023 (secondo atto interruttivo);
l'intimazione di pagamento del 20 gennaio 2025 (atto impugnato); risulta che il termine prescrizionale quinquennale non è maturato, essendo stato validamente interrotto dagli atti sopra indicati e sospeso per il periodo emergenziale.
Deve inoltre rilevarsi che, essendo stata regolarmente notificata la cartella di pagamento e non essendo stata la stessa tempestivamente impugnata, il credito è divenuto definitivo e incontrovertibile.
Come chiarito dalla giurisprudenza, "la mancata impugnazione di una cartella di pagamento regolarmente notificata produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito. L'intimazione di pagamento che faccia seguito a una cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo e resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri".
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.