Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 16.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2610/2019 R.G., avente ad oggetto “indebito - assegno di natalità”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...], c.da San Parte_1 Basilio s.n.c., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Roccasalva del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio
Vigilanti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 442 c.p.c. corredato di istanza cautelare depositato il 29.10.2019, cittadino tunisino regolarmente soggiornante in Italia in Parte_1 forza di permesso unico di soggiorno per motivi di lavoro e padre dei minori nata il Per_1
28.05.2016, e , nato il [...], premettendo di avere per entrambi ottenuto dall' Per_2 CP_2 l'erogazione dell'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, L. n. 190/2014, ha impugnato i provvedimenti del 31.07.2019 a mezzo dei quali l' , con condotta discriminatoria CP_1 contraria all'art. 12 della direttiva UE n. 2011/98 e al regolamento CE n. 883/2004, aveva illegittimamente richiesto la restituzione dei corrisposti importi, pari a complessivi € 6.240,00, siccome indebitamente erogati in difetto di titolarità, in capo ad esso ricorrente, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 D.Lvo n. 298/1998.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 16.05.2025.
***
Premesso che a mente dell'art. 1, comma 125, L. n. 190/2014 “al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto,
a domanda, dall che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le CP_2 risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato”, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.
La Corte Costituzionale, recependo le censure di incostituzionalità formulate dalla rimettente Corte Suprema di Cassazione, ha invero infine dichiarato, con sentenza n. 54/2022, l'illegittimità costituzionale, per contrarietà agi artt. 3, 31 e 117 della Carta Costituzionale - quest'ultimo in relazione all'art. 34 T.F.U.E., il quale riconosce ai residenti UE il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale in conformità al diritto unionale e alle legislazioni e prassi nazionali - “dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» (…) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi” e la conseguente illegittimità costituzionale delle corrispondenti disposizioni di proroga della provvidenza di cui alle succedutesi leggi di bilancio nella parte in cui, per i soli cittadini di Paesi terzi, subordinano il riconoscimento dell'assegno di natalità alla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, atteso che per l'art. 12, comma 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE “i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) (i.e. “i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004” e che quest'ultimo trova applicazione alle “prestazioni familiari”, ivi individuate in
“tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I” (cfr. art. 3, par. 1 lett. j) e art. 1 lett. z)). Come chiarito dai Giudici delle Leggi, infatti, “il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, nei termini delineati dalla CDFUE e dal diritto derivato e poi ribaditi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, si raccorda ai principi consacrati dagli artt. 3 e 31 Cost. e ne avvalora e illumina il contenuto assiologico, allo scopo di promuovere una più ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei Paesi terzi. La tutela dei valori primari della maternità e dell'infanzia, tra loro inscindibilmente connessi (art. 31 Cost.), non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli. Entrambe le provvidenze si prefiggono di concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.), e, in particolare, rappresentano attuazione dell'art. 31 Cost., che impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”, per modo che “nel condizionare il riconoscimento dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità alla titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, al possesso di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e alla disponibilità di un alloggio idoneo, il legislatore ha fissato requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare. Nell'introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose, le disposizioni censurate istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione. Un siffatto criterio selettivo nega adeguata tutela a coloro che siano legittimamente presenti sul territorio nazionale e siano tuttavia sprovvisti dei requisiti di reddito prescritti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Un sistema così congegnato pregiudica proprio i lavoratori che versano in condizioni di bisogno più pressante”. Rimosso per quanto sopra il limite di riconoscimento della reclamata prestazione ai soli cittadini non comunitari in possesso di soggiorno di lungo periodo di cui all'art. 9 D.Lvo n. 298/1998, posto a fondamento dell'indebito ritenuto e recuperato dall' il ricorso merita CP_2 accoglimento, dovendosi ritenere e dichiarare, in difetto di contestazione degli altri requisiti, il diritto del ricorrente all'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, L. n. Parte_1 190/2014 e l'illegittimità dei provvedimenti di recupero delle erogate prestazioni adottati dall' in data 31.07.2019. CP_1 Le spese di lite vanno opportunamente compensate, atteso l'intervento in corso di causa della pronuncia della Corte Costituzionale posta a fondamento della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2610/2019 R.G., in accoglimento del ricorso;
dichiara il diritto del ricorrente agli erogati assegni di natalità di cui all'art. 1, Parte_1 comma 125, L. n. 190/2014 per cui è causa e illegittimi i provvedimenti di recupero delle erogate prestazioni adottati dall' in data 31.07.2019; CP_1 compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella