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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/12/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2589/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FA EI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2589/2024 promossa da:
AVVOCATO C.F. ), con il patrocinio di se stessa Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro col patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
CAGLIARI, in persona del funzionario tecnico di amministrazione, avv. PAOLA ROSA CAPPELLETTI RESISTENTE
Oggetto: impugnazione decreto liquidazione compensi
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: dal ricorso introduttivo: “Voglia il Tribunale di Sassari riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”. Nelle note di PC: “Preso atto delle conclusioni formulate da parte resistente si aderisce alla richiesta di liquidazione dei compensi con valore della controversia: indeterminabile – da
€. 26.000,00 a €. 52.000,00 (art.
5.6. del D.M. 55/2014), applicazione della tariffa minima, ma si chiede che nella determinazione dei compensi, venga riconosciuto oltre allo studio della controversia pari ad euro 850,50, alla fase introduttiva del giudizio pari ad euro 602,00 anche la fase decisoria pari ad euro 1.452,50 a cui dovrà essere applicato l'aumento del 25%. Si conclude pertanto per la riforma del decreto di liquidazione del 01.10.2024 Rg. 3337/2023 con condanna delle spese e compensi professionali del presente giudizio”. PER LA RESISTENTE: “Parte resistente insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta ed ivi riportate: a) riformare il decreto di liquidazione del 01.10.2024, R.G. n. 3337/2023, procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio IA CC c/Mario Masia, liquidando al ricorrente l'importo di €. 1.178,00 per le fasi effettivamente CP_2 svolte;
b) compensazione delle spese del presente giudizio”. pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 novembre 2024 l'avvocato proponeva impugnazione contro Parte_1 il decreto di liquidazione dei compensi adottato da questo tribunale, in esito alla definizione di un procedimento in materia di famiglia conclusosi con una conciliazione giudiziale, in cui la parte da lei difesa era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Esponeva la ricorrente che il giudice aveva liquidato la somma, già ridotta della metà, di soli euro 800,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario pari al 15% e ne lamentava l'inadeguatezza perché inferiore ai limiti tabellari, richiamando i principi normativi in applicazione dei quali le sarebbe spettato un compenso maggiore ai sensi del D.M.55/2014.
In particolare, assumeva che applicando lo scaglione di valore indeterminabile per le attività di studio, introduttiva e di trattazione, avrebbe dovuto liquidarsi l'importo di almeno € 7.281,00, oltre all'aumento del 25% per la conciliazione giudiziale, conseguita alla prima udienza, pervenendo ad un importo di euro 11.754,75 da decurtarsi del 50%. Operandosi la riduzione in ragione della bassa complessità della causa, come ritenuto dal giudicante, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, avrebbe dovuto liquidarsi una somma di almeno € 2.326,00, oltre all'aumento del 25% per la conciliazione giudiziale, pervenendo quindi ad un importo di euro 4.172,25, da ridursi alla metà.
La somma effettivamente liquidata dal giudice, di soli 800 euro, era dunque inferiore ai minimi tariffari.
Si costituiva il , in persona di un suo funzionario delegato, e contestava in parte la domanda. CP_1
Rilevava che il professionista aveva richiesto nel procedimento di divorzio la liquidazione degli onorari per l'importo di € 2.075,50, al netto delle riduzioni del 50% su €. 4.151,00 per gratuito patrocinio, applicato lo scaglione di valore indeterminabile, per le fasi di giudizio concernenti lo studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale. Osservava quindi che nella nota spese presentata al giudice della famiglia la ricorrente aveva chiesto gli onorari indicando erroneamente come dovutale la fase decisoria, in realtà non svolta dato che il difensore aveva solamente depositato, a seguito della costituzione del resistente, una memoria difensiva. Sosteneva quindi che le fasi da considerare per la determinazione del compenso erano solamente quelle di studio, introduttiva del giudizio e di trattazione. Il Giudice aveva dunque correttamente applicato la tariffa minima, ritenendo che il giudizio non avesse “richiesto lo studio di particolari questioni di fatto e diritto, è di valore indeterminabile e di complessità bassa, definizione conciliata, prole maggiorenne” (così la motivazione del provvedimento). Negava, inoltre, l'invocato aumento del 25% per la conciliazione, inapplicabile in quanto l'accordo fra le parti era stato conseguito grazie all'intervento conciliativo del giudice, alla prima udienza.
Il concludeva dunque ritenendo che l'importo congruo spettante alla ricorrente per le fasi di CP_1 giudizio effettivamente svolte (studio della controversia, introduttiva e trattazione), ridotto del 50%, fosse pari ad € 1.178,00.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare del 17 luglio 2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 2 di 3 Deve subito osservarsi che nella richiesta di liquidazione dei compensi presentata dal difensore (all. 11 ricorrente) l'avv. aveva indicato le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non Pt_1 domandando alcun aumento per la conciliazione della causa, cui le parti erano pervenute alla prima udienza, aderendo alla proposta del giudicante.
Ora, stante la natura impugnatoria del presente giudizio, diretto alla valutazione di correttezza e legittimità del decreto di liquidazione adottato dal giudice di prime cure, devono reputarsi inammissibili le nuove richieste del difensore per voci non contemplate nell'istanza originaria e, comunque, i mutamenti o le istanze dirette all'applicazione di maggiorazioni nelle voci di cui chiede la liquidazione. Ne consegue che, se da un lato non può venire in considerazione in questa sede la richiesta di liquidazione della fase decisionale, perché non domandata col ricorso introduttivo (in cui l'avvocato chiede liquidarsi il compenso solo per la fase di trattazione: v. conclusioni formulate nell'atto), non può nemmeno valutarsi la nuova istanza inerente all'aumento per la conciliazione, in quanto non richiesto nella nota originaria. Applicando dunque i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione della causa, effettivamente svolte come risulta dagli atti, tenuto conto della bassa complessità della causa, rilievo sulla cui motivazione non sono sorte contestazioni e che appare peraltro condivisibile, e operata la liquidazione nei valori minimi, attesa la natura della controversia e delle questioni trattate, si perviene ad un importo totale di € 2356,00. Applicata la riduzione del 30%, su cui il giudice di primo grado ha sinteticamente ma congruamente motivato e su cui non sono state mosse censure dall'opponente, si perviene alla somma di € 1649,20 che, ridotta alla metà ex art. 130 del TU spese di giustizia, di cui al DPR 115/2002, è pari a € 824,60, importo di pochissimo superiore a quello liquidato col provvedimento impugnato e che sarà dovuto col rimborso forfetario spese generali, oltre iva e cpa come legge. L'assai limitato accoglimento della domanda giustifica la compensazione dei tre quarti delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per il quarto residuo a carico del
, comunque soccombente. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, in parziale accoglimento del ricorso, liquida al difensore istante, avvocato il compenso di complessivi € 824,60, Parte_1 oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come legge. Condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente di un quarto delle spese CP_1 processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 1200,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge e compensate fra le parti per i residui tre quarti. Sassari, 20 dicembre 2025 Il giudice
FA EI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FA EI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2589/2024 promossa da:
AVVOCATO C.F. ), con il patrocinio di se stessa Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro col patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
CAGLIARI, in persona del funzionario tecnico di amministrazione, avv. PAOLA ROSA CAPPELLETTI RESISTENTE
Oggetto: impugnazione decreto liquidazione compensi
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: dal ricorso introduttivo: “Voglia il Tribunale di Sassari riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”. Nelle note di PC: “Preso atto delle conclusioni formulate da parte resistente si aderisce alla richiesta di liquidazione dei compensi con valore della controversia: indeterminabile – da
€. 26.000,00 a €. 52.000,00 (art.
5.6. del D.M. 55/2014), applicazione della tariffa minima, ma si chiede che nella determinazione dei compensi, venga riconosciuto oltre allo studio della controversia pari ad euro 850,50, alla fase introduttiva del giudizio pari ad euro 602,00 anche la fase decisoria pari ad euro 1.452,50 a cui dovrà essere applicato l'aumento del 25%. Si conclude pertanto per la riforma del decreto di liquidazione del 01.10.2024 Rg. 3337/2023 con condanna delle spese e compensi professionali del presente giudizio”. PER LA RESISTENTE: “Parte resistente insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta ed ivi riportate: a) riformare il decreto di liquidazione del 01.10.2024, R.G. n. 3337/2023, procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio IA CC c/Mario Masia, liquidando al ricorrente l'importo di €. 1.178,00 per le fasi effettivamente CP_2 svolte;
b) compensazione delle spese del presente giudizio”. pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 novembre 2024 l'avvocato proponeva impugnazione contro Parte_1 il decreto di liquidazione dei compensi adottato da questo tribunale, in esito alla definizione di un procedimento in materia di famiglia conclusosi con una conciliazione giudiziale, in cui la parte da lei difesa era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Esponeva la ricorrente che il giudice aveva liquidato la somma, già ridotta della metà, di soli euro 800,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario pari al 15% e ne lamentava l'inadeguatezza perché inferiore ai limiti tabellari, richiamando i principi normativi in applicazione dei quali le sarebbe spettato un compenso maggiore ai sensi del D.M.55/2014.
In particolare, assumeva che applicando lo scaglione di valore indeterminabile per le attività di studio, introduttiva e di trattazione, avrebbe dovuto liquidarsi l'importo di almeno € 7.281,00, oltre all'aumento del 25% per la conciliazione giudiziale, conseguita alla prima udienza, pervenendo ad un importo di euro 11.754,75 da decurtarsi del 50%. Operandosi la riduzione in ragione della bassa complessità della causa, come ritenuto dal giudicante, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, avrebbe dovuto liquidarsi una somma di almeno € 2.326,00, oltre all'aumento del 25% per la conciliazione giudiziale, pervenendo quindi ad un importo di euro 4.172,25, da ridursi alla metà.
La somma effettivamente liquidata dal giudice, di soli 800 euro, era dunque inferiore ai minimi tariffari.
Si costituiva il , in persona di un suo funzionario delegato, e contestava in parte la domanda. CP_1
Rilevava che il professionista aveva richiesto nel procedimento di divorzio la liquidazione degli onorari per l'importo di € 2.075,50, al netto delle riduzioni del 50% su €. 4.151,00 per gratuito patrocinio, applicato lo scaglione di valore indeterminabile, per le fasi di giudizio concernenti lo studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale. Osservava quindi che nella nota spese presentata al giudice della famiglia la ricorrente aveva chiesto gli onorari indicando erroneamente come dovutale la fase decisoria, in realtà non svolta dato che il difensore aveva solamente depositato, a seguito della costituzione del resistente, una memoria difensiva. Sosteneva quindi che le fasi da considerare per la determinazione del compenso erano solamente quelle di studio, introduttiva del giudizio e di trattazione. Il Giudice aveva dunque correttamente applicato la tariffa minima, ritenendo che il giudizio non avesse “richiesto lo studio di particolari questioni di fatto e diritto, è di valore indeterminabile e di complessità bassa, definizione conciliata, prole maggiorenne” (così la motivazione del provvedimento). Negava, inoltre, l'invocato aumento del 25% per la conciliazione, inapplicabile in quanto l'accordo fra le parti era stato conseguito grazie all'intervento conciliativo del giudice, alla prima udienza.
Il concludeva dunque ritenendo che l'importo congruo spettante alla ricorrente per le fasi di CP_1 giudizio effettivamente svolte (studio della controversia, introduttiva e trattazione), ridotto del 50%, fosse pari ad € 1.178,00.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare del 17 luglio 2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 2 di 3 Deve subito osservarsi che nella richiesta di liquidazione dei compensi presentata dal difensore (all. 11 ricorrente) l'avv. aveva indicato le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non Pt_1 domandando alcun aumento per la conciliazione della causa, cui le parti erano pervenute alla prima udienza, aderendo alla proposta del giudicante.
Ora, stante la natura impugnatoria del presente giudizio, diretto alla valutazione di correttezza e legittimità del decreto di liquidazione adottato dal giudice di prime cure, devono reputarsi inammissibili le nuove richieste del difensore per voci non contemplate nell'istanza originaria e, comunque, i mutamenti o le istanze dirette all'applicazione di maggiorazioni nelle voci di cui chiede la liquidazione. Ne consegue che, se da un lato non può venire in considerazione in questa sede la richiesta di liquidazione della fase decisionale, perché non domandata col ricorso introduttivo (in cui l'avvocato chiede liquidarsi il compenso solo per la fase di trattazione: v. conclusioni formulate nell'atto), non può nemmeno valutarsi la nuova istanza inerente all'aumento per la conciliazione, in quanto non richiesto nella nota originaria. Applicando dunque i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione della causa, effettivamente svolte come risulta dagli atti, tenuto conto della bassa complessità della causa, rilievo sulla cui motivazione non sono sorte contestazioni e che appare peraltro condivisibile, e operata la liquidazione nei valori minimi, attesa la natura della controversia e delle questioni trattate, si perviene ad un importo totale di € 2356,00. Applicata la riduzione del 30%, su cui il giudice di primo grado ha sinteticamente ma congruamente motivato e su cui non sono state mosse censure dall'opponente, si perviene alla somma di € 1649,20 che, ridotta alla metà ex art. 130 del TU spese di giustizia, di cui al DPR 115/2002, è pari a € 824,60, importo di pochissimo superiore a quello liquidato col provvedimento impugnato e che sarà dovuto col rimborso forfetario spese generali, oltre iva e cpa come legge. L'assai limitato accoglimento della domanda giustifica la compensazione dei tre quarti delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per il quarto residuo a carico del
, comunque soccombente. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, in parziale accoglimento del ricorso, liquida al difensore istante, avvocato il compenso di complessivi € 824,60, Parte_1 oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come legge. Condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente di un quarto delle spese CP_1 processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 1200,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge e compensate fra le parti per i residui tre quarti. Sassari, 20 dicembre 2025 Il giudice
FA EI
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