Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 2
L'uso invalso tra le parti di un contratto di vendita di pagare la merce successivamente al domicilio del compratore, al passaggio dell'agente del venditore per ritiro di ordini o consegne, non è inquadrabile tra gli usi diversi, che a norma dell'art. 1498, secondo comma, cod. civ. consentono al compratore, per determinati affari, di non pagare il prezzo del bene nel luogo ove si esegue la consegna di esso, perché questi sono usi normativi, ossia costituiscono norme non scritte, sussidiarie e integrative, derivanti da una pratica costante e generale, attuata con la convinzione di obbedire ad una regola giuridica, e non interpretativi, perché non hanno la funzione di chiarire o integrare la volontà negoziale. Nè in tale prassi è sufficiente per configurare la pattuizione prevista dal primo comma dell'art. 1498 cod. civ. e quindi per modificare il "forum destinatae solutionis", che è il domicilio del venditore, se non è convenuto che essa costituisce modalità di pagamento esclusiva, e il venditore contestualmente non rinuncia al foro previsto dal terzo comma dell'art. 1498 cod. civ., ovvero dell'art. 1182 cod. civ..
La disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ. in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente, salvo la pattuizione tra le parti originarie del contratto di un altro luogo di adempimento in via esclusiva, con rinuncia del creditore al foro del suo domicilio, opponibile al nuovo creditore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1999, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
C.R.C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Di TR BA, elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour n. 275, presso l'avv. Emanuele Ricci che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Paolo Maniscalco, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UC IZ, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 145, presso l'avv. Michelino Luise, che la difende giusta delega in atti;
- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 644/97 del 26 febbraio 1997, deliberata il 21 marzo 1997 e pubblicata il 29 ottobre 1997 (R. G. 1690/95). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo venga dichiarata la competenza per territorio del presidente del tribunale di NA ad emettere l'opposto decreto ingiuntivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 28 marzo 1995 la s.p.a. C.R.C., premesso di essere creditrice di UC IZ della somma di lire 11.740.309, quale cessionaria del corrispondente credito vantato dalla s.p.a. UL AR verso la UC in forza di una eseguita fornitura di merci, chiedeva al presidente del tribunale di NA che fosse ingiunto alla UC il pagamento della detta somma in suo favore, maggiorata degli interessi.
Con decreto 29 marzo 1995 - notificato il successivo 12 aprile 1995 - il presidente del tribunale di NA ingiungeva a UC IZ il pagamento della somma di lire 11.740.309 in favore della C.R.C. s.p.a., oltre interessi.
Con atto 28 aprile 1995 la UC proponeva opposizione, innanzi al tribunale di NA, avverso tale ingiunzione, eccependo - da un lato - l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale a conoscere della controversia, per essere competente il tribunale di Roma, dall'altro, di avere già provveduto all'adempimento dell'obbligazione de qua.
Esponeva l'opponente, a fondamento della proposta opposizione, quanto alla eccezione di incompetenza, che la sede dell'impresa di essa concludente era in Roma, che in tale città non solo era stato concluso il contratto che da diversi anni la legava alla cedente UL CA, ma aveva avuto sempre esecuzione la obbligazione di pagamento del prezzo che per uso e convenzione avveniva sempre nella propria sede a mani di certo LL AU, rappresentante del creditore, in occasione della consegna della merce o della raccolta degli ordini.
Radicatosi il contraddittorio la C.R.C., costituitasi in giudizio, resisteva alla proposta opposizione eccependo, in rito, che l'obbligazione dedotta in giudizio, di pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di carni, doveva essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. e che la cessione del credito aveva, comunque, determinato la modifica del forum destinatae solutionis, da individuarsi in NA, nel merito, che eventuali pagamenti eseguiti a mani di persone non incaricate da essa concludente erano privi di effetti liberatori per il debitore.
Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale, con sentenza 26 febbraio 1997, deliberata il 21 marzo 1997 e pubblicata il 27 maggio 1997, ritenuta la competenza del tribunale di Roma a conoscere della controversia, dichiarava la nullità del decreto opposto per incompetenza del giudice adito, assegnando termine alle parti di mesi quattro per la riassunzione della causa innanzi al tribunale di Roma.
Avverso tale sentenza ha proposto regolamento di competenza la s.p.a. C.R.C. assumendo che sussisteva nella specie la competenza del tribunale di NA.
Resiste, con memoria, UC IZ.
Il P.M. ha chiesto venga dichiarata la competenza del tribunale di NA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I giudici del merito hanno ritenuto la competenza del tribunale di Roma a conoscere della controversia atteso che in Roma coincidevano sia il forum rei, sia il forum contractus (circostanze mai contestate dalla società opposta) sia, infine, il forum destinatae solutionis.
A questo ultimo riguardo il giudice a quo, evidenziato essere pacifico, in causa, che l'opponente, macellaio in Roma, aveva avuto un rapporto continuativo ultra annuale di fornitura con la UL CA s.p.a., nel corso del quale era invalso l'uso di provvedere ai pagamenti a mani di certo LL AU, incaricato della fornitrice, in occasione delle sue visite al negozio per consegne di merce o ritiro di ordini, ha osservato che in tema di luogo di adempimento le regole dettate dall'art. 1182, comma 2, 3 e 4 c.c. hanno valore puramente suppletivo, operano - cioè - solo se la determinazione del luogo non risulti dall'accordo delle parti o dagli usi, o dalla natura della prestazione e che nella specie - tenuto presente il continuo e perdurante sistema di pagamento adottato dal debitore ed accettato dal creditore - si era realizzato un uso contrattuale, prevalente sulle regole suppletive ricordate, a prescindere dalla qualificazione del rapporto inter partes come fornitura o come una serie di vendite.
In astratto, ha ancora osservato il tribunale, la sostituzione di un creditore ad un altro, avente diverso domicilio, determina lo spostamento del luogo di adempimento, ove questo originariamente coincida con il domicilio del creditore, ma ciò avviene solo allorché in tale modo si mantiene inalterato il patto o la regola sussidiaria legale che prevede tale domicilio quale luogo di adempimento: se, viceversa - come nella specie - il forum destinatae solutionis è ab origine diverso, detto spostamento non opera, non interferendo la modificazione del domicilio del creditore con la regola pattizia o legale che fissa altrove il luogo di adempimento. Nell'ipotesi in cui il pagamento - per accordo anche tacito intercorso tra debitore e creditore originario - debba eseguirsi per il domicilio del debitore, ha concluso il tribunale, colui che si renda successivamente acquirente del credito non può unilateralmente modificare tale uso contrattuale, per cui ogni sua richiesta in tale senso resta priva di valore, in assenza di accordo con il debitore.
2. Oppone - a tale conclusione - la difesa del ricorrente che in realtà la circostanza che anteriormente alla cessione di credito intervenuta tra la UL CA e la C.R.C. la UC usasse consegnare i pagamenti a mani dell'agente LL non è fattispecie atta di per sè a determinare il mutamento dello ordinario e generale forum destinatae solutionis che, per le obbligazioni liquide e esigibili e, in particolare, per il prezzo da pagarsi con termine contrattuale previsto come scadente successivamente alla consegna dei beni, è il domicilio del creditore, ai sensi degli artt. 1182, comma 3 e 1498 comma 3 c.c. Al riguardo parte ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte (ad esempio Cass. 24 febbraio 1988 n. 1978) secondo cui in tema di compravendita la semplice autorizzazione all'agente del venditore a riscuotere il prezzo presso il compratore non opera lo spostamento del forum destinatae solutionis dal domicilio del venditore creditore a quello del compratore debitore, poiché tale spostamento ha luogo solo se siffatta modalità di pagamento sia stata prevista convenzionalmente con carattere esclusivo e il venditore abbia rinunciato al foro previsto dagli articoli 1498, comma 3 e 1182, comma 3 c.c. Essendo mancata - sin dall'origine - una deroga espressa alla regola che prevede quale luogo di adempimento, il domicilio del venditore, il mutamento del creditore per effetto della cessione di credito, conclude il ricorrente, comporta la modificazione del forum destinatae solutionis.
Anche a prescindere da quanto precede il ricorrente sottolinea, ancora, che una eventuale deroga pattizia alla regola generale, per effetto della condotta del debitore e dell'originario creditore (costituita dal pagamento del corrispettivo a mani dell'agente del creditore nel luogo di residenza del debitore) è improduttiva di effetti nei confronti della cessionaria C.R.C., tenuto presente che le fatture inviate alla UC recavano la comunicazione della avvenuta cessione di credito e specificavano che il pagamento doveva essere effettuato alla C.R.C. s.p.a. di NA (Cioè prima della scadenza del termine per adempiere, successivo alle singole fatture era stato portato a conoscenza del debitore che il pagamento doveva avvenire in NA).
Non diversamente il P.M. oppone - in termini opposti rispetto a quanto ritenuto dal tribunale di NA - che gli usi richiamati dall'art. 1182 comma 1, c.c., invocati da quei giudici a fondamento della loro statuizione, sono esclusivamente gli usi normativi, cioè quelli citati fra le fonti sussidiarie del diritto dalle disposizioni sulla legge in generale, e tale non può qualificarsi la prassi instauratasi tra le parti con il pagamento del corrispettivo a mani dell'agente del creditore, con conseguente applicazione dell'art. 1498, comma 3 c.c., atteso che il pagamento a mani del detto agente non era previsto in via esclusiva e con contestuale rinuncia del venditore al foro previsto dall'art. 1498, comma 3, e 1182, comma 3, c.c.
3. Il ricorso è fondato e deve, per l'effetto, dichiararsi la competenza del presidente del tribunale di NA ad emettere l'ingiunzione per cui è causa.
A norma dell'art. 1498 c.c. "il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto" (comma 1), "in mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue" (comma 2) e "se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore" (comma 3).
Il giudice a quo - come premesso sopra - preso atto che non era contrattualmente previsto il pagamento contro il ricevimento della merce e che la parte acquirente provvedeva al pagamento di questa a mani del rappresentante del creditore, LL AU - in occasione di altre consegne o della raccolta degli ordini - nel proprio domicilio in Roma, ha ritenuto che esistesse, nella specie, un uso contrattuale in forza del quale il debitore era tenuto ad adempiere alla obbligazione di pagamento del prezzo della merce ricevuta nel proprio domicilio, in Roma.
Lo stesso, in altri termini, ha interpretato la norma sopra trascritta nel senso che "gli usi diversi", menzionati nell'art. 1498, comma 2, possono essere anche gli usi contrattuali. Tale lettura dell'art. 1498, comma 2, c.c. non è accettabile. Come noto gli usi si distinguono in "normativi" e "interpretativi". I primi, detti anche "legali" o "giuridici", costituiscono vere e proprie norme giuridiche, non scritte, risultanti da una pratica generale e costante, protratta per un congruo periodo di tempo ed attuata con la convinzione di obbedire ad una regola giuridica. Gli usi "interpretativi", detti anche "negoziali", consistono, invece, nel modo costante e uniforme con cui determinati affari vengono compiuti o eseguiti dalle parti contraenti, in rispondenza alle condizioni del mercato in cui il negozio si conclude, o alle esigenze tecniche peculiari del commercio di date merci. Gli usi "interpretativi", peraltro, a differenza degli usi "normativi", non sono considerati precetti giuridici, avendo la funzione di interpretare o di integrare la volontà dei contraenti che vi abbiano fatto tacito riferimento, sia non esponendo la loro intenzione, sia esponendola ambiguamente (in tale senso cfr., ad esempio, già le remote Cass., 7 aprile 1964, n. 764, nonché Cass., 17 giugno 1964, n. 1533 e Cass., 19 gennaio 1965, n. 109). Solo gli usi "normativi", o "giuridici", pertanto, costituiscono fonte sussidiaria di diritto nelle materie non regolate dalle legge e con funzioni integrative del contenuto delle norme scritte (Cass., 21 novembre 1983, n. 6948, nonché Cass., 17 ottobre 1968, n. 3342). Pacifico quanto precede è palese che allorché l'art. 1498, comma 2, c.c. fa salvi "gli usi diversi" lo stesso richiama non - come afferma il giudice a quo - gli usi negoziali, tra le parti, ma solo eventuali usi "normativi" o "giuridici" (che per alcuni "affari" derogano alla [sola] previsione contenuta nello stesso art. 1498, comma 2 c.c.) (cfr., Cass., 22 maggio 1980, n. 3396).
Deve escludersi - contemporaneamente - che per effetto della prassi, instauratasi tra l'acquirente e il venditore, prassi in forza della quale l'acquirente provvedeva al pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di prezzo nel luogo del proprio domicilio, a mani di un rappresentante del venditore, le parti avessero " contrattualmente" fissato in Roma, luogo del domicilio dell'acquirente, il luogo di adempimento della obbligazione di pagamento del prezzo (a norma dell'art. 1498, comma 1, c.c.). Come in molteplici occasioni affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte - che merita in questa sede di essere confermata - infatti, deve ribadirsi che nelle cause concernenti il pagamento del prezzo di una compravendita, poiché ai sensi dell'art. 1498, comma 3, c.c. il pagamento, ove non debba aver luogo al momento della consegna, deve essere effettuato al domicilio che il venditore ha al momento in cui il relativo credito diviene esigibile, a tale luogo occorre avere riguardo per la determinazione del forum destinatae solutionis anche se sia prevista per il debitore la possibilità di eseguire il pagamento nel suo stesso domicilio o nel luogo del suo domicilio nelle mani di un agente o rappresentante del venditore, ove tale modalità di pagamento non sia convenzionalmente prevista a carattere esclusivo e con la contestuale rinuncia del venditore al forum previsto dall'art. 1498, comma 3 (e 1182) c.c. (tra le tantissime, in tale senso, Cass., 24 febbraio 1988 n. 1978, nonché, sempre nel senso che non integra deroga al principio generale del forum solutionis ex art. 1182, comma 3, e 1498, comma 3, c.c. il versamento in contanti del prezzo effettuato nel domicilio dell'acquirente ad un incaricato del venditore, trattandosi di circostanza contingente, di per sè inidonea ad evidenziare una clausola contrattuale diretta a superare il predetto principio, Cass., 5 giugno 1984, n. 3404, e Cass., 28 aprile 1981 n. 2569). Perché - pertanto - sia escluso, al fine di determinare la competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., il foro costituito dal domicilio del creditore quale luogo dell'adempimento a norma dell'art. 1182 c.c., non è sufficiente - come invoca la difesa del resistente - l'esistenza di un patto che preveda la possibilità, per il debitore, di adempiere in altro luogo - ad esempio, nella specie, nel luogo della propria residenza - ma è indispensabile, altresì, che tale luogo di adempimento sia previsto in modo esclusivo (cfr., del resto, esattamente in tal senso, Cass., 9 febbraio 1995, n. 1472, nonché Cass.,19 maggio 1990, n. 4536). Premesso quanto sopra si osserva che la disciplina dell'art. 1182, comma 3, c.c., per cui la obbligazione di danaro va adempiuta nel domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, si applica anche alla ipotesi della cessione del credito, solo che sussistano i due presupposti della conoscenza dello spostamento del luogo di pagamento e della mancanza di aggravio per il debitore (così, in termini, Cass., 18 febbraio 1972, n. 467 e, in precedenza, Cass., 19 luglio 1957, n. 3026). Deriva, da quanto premesso, una volta pacifico in causa, da un lato, che nelle fatture inviate al debitore si dava notizia della cessione del credito, dall'altro, che l'originario creditore aveva sede in città diversa da Roma (in particolare in S. Stefano Ticino, provincia di Milano) [per cui lo spostamento del luogo di adempimento della obbligazione non costituiva un aggravio per il debitore], che deve dichiararsi, come anticipato, la competenza del tribunale di NA, luogo in cui ha la propria sede la creditrice C.R.C. s.p.a. Irrilevante, al fine di pervenire ad una diversa definizione della lite - da ultimo - è il principio enunciato da questa Corte con la propria sentenza 10 febbraio 1995, n. 1499 (richiamata negli scritti difensivi di parte resistente). In quell'occasione - in particolare - questa Corte ebbe ad affermare che in tema di cessione dei crediti il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuito tra le parti.
Poiché - come osservato sopra - nel caso concreto la UC e la società UL AR non avevano affatto previsto come esclusiva forma di adempimento delle obbligazioni del primo nei confronti della seconda il pagamento a mani di un rappresentante del venditore in Roma, con conseguente espressa rinuncia del creditore al foro del suo domicilio, è evidente la non applicabilità alla presente fattispecie del richiamato principio di diritto.
4. In accoglimento del ricorso, in conclusione, deve dichiararsi la competenza del presidente del tribunale di NA ad emettere l'ingiunzione opposta, con condanna del resistente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
dichiara la competenza del presidente del tribunale di NA ad emettere l'ingiunzione opposta;
condanna la resistente al pagamento delle spese di questa fase, liquidate in lire 264.000, oltre lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 04 febbraio 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 MARZO 1999.