Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1999, n. 2966
CASS
Sentenza 29 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'uso invalso tra le parti di un contratto di vendita di pagare la merce successivamente al domicilio del compratore, al passaggio dell'agente del venditore per ritiro di ordini o consegne, non è inquadrabile tra gli usi diversi, che a norma dell'art. 1498, secondo comma, cod. civ. consentono al compratore, per determinati affari, di non pagare il prezzo del bene nel luogo ove si esegue la consegna di esso, perché questi sono usi normativi, ossia costituiscono norme non scritte, sussidiarie e integrative, derivanti da una pratica costante e generale, attuata con la convinzione di obbedire ad una regola giuridica, e non interpretativi, perché non hanno la funzione di chiarire o integrare la volontà negoziale. Nè in tale prassi è sufficiente per configurare la pattuizione prevista dal primo comma dell'art. 1498 cod. civ. e quindi per modificare il "forum destinatae solutionis", che è il domicilio del venditore, se non è convenuto che essa costituisce modalità di pagamento esclusiva, e il venditore contestualmente non rinuncia al foro previsto dal terzo comma dell'art. 1498 cod. civ., ovvero dell'art. 1182 cod. civ..

La disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ. in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente, salvo la pattuizione tra le parti originarie del contratto di un altro luogo di adempimento in via esclusiva, con rinuncia del creditore al foro del suo domicilio, opponibile al nuovo creditore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1999, n. 2966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2966
    Data del deposito : 29 marzo 1999

    Testo completo