Sentenza 5 luglio 2011
Massime • 1
Il delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. assorbe quello di danneggiamento perché l'elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili.
Commentario • 1
- 1. Immigrazione e rom nella sicurezza urbanaPiccoli Massimiliano · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2015
L'immigrazione e rom sono uno dei fenomeni sociali più attuali e sentiti dalla collettività moderna e dalle istituzioni in relazione ai fenomeni di sicurezza urbana, sia dal punto di vista delle cause, che delle conseguenze legate ai Paesi ospitanti. È l'evento in base al quale più persone si trasferiscono in modo temporaneo o permanente da un luogo ad un altro. Il termine migrazione può avere diversi significati e per maggior chiarezza deve essere intesa come “spostamenti umani motivati soprattutto dalla ricerca di un lavoro o di un miglior standard di vita“. Gli eventi che si generano da questi casi creano fenomeni di insicurezza urbana poiché, secondo i dati riportati in un rapporto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2011, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 05/07/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 820
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 679/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE ER N. IL 02/11/1975;
2) IE AB N. IL 27/10/1978;
3) SS EN N. IL 02/06/1974;
4) AN IR N. IL 08/10/1963;
5) BI EN N. IL 02/02/1963;
6) FIUME ATTILIO N. IL 09/05/1984;
7) IA EN N. IL 13/01/1963;
8) UR UI RI N. IL 12/07/1982;
9) UR AL N. IL 05/06/1984;
10) GA UI N. IL 12/07/1975;
11) NT LD N. IL 16/07/1973;
avverso la sentenza n. 12319/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per MA, IU, UR UI IA, UR AT;
l'annullamento senza rinvio relativamente al SA ed al TE in relazione al concorso formale del reato di danneggiamento e rigetto dei ricorsi nel resto;
l'inammissibilità dei ricorsi del SS e del OL;
il rigetto dei ricorsi del IR, di IE ST e IE IO;
Udito il difensore Avv.ti Pennino M., Ziccardi A.M., LE G.;
NI V. e UE A. che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gup del Tribunale di Napoli, con sentenza del 27.3.2009, all'esito del giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità, tra gli altri, di:
IE ST, IE IO, SS EN e OL UI per il reato di cui all'art. 416 c.p., commi 1, 2 e 3, per essersi associati fra loro e con altri soggetti non identificati, sotto l'egida delle "Teste Matte", gruppo di ultras della curva A dello stadio San Paolo, allo scopo di commettere un numero indefinito di delitti di danneggiamento, incendio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, violazioni delle nome sulle competizioni sportive, interruzione di pubblico servizio, fino al maggio 2008 con condotta perdurante, e condannava IE ST e IE IO - con il ruolo di capi ed organizzatori e la recidiva - alla pena di anni tre di reclusione ed il SS ed il OL - anche in relazione alla violazione di cui la L. n. 401 del 1989, art.6 e con la continuazione con i reati accertati con altra sentenza irrevocabile - alla pena di anni uno di reclusione;
IR EN per i reati di cui agli artt. 110, 112, 337, 339 e 340 cod. pen., e con la continuazione lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione;
SA CI per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art.112 c.p., nn. 1 e 2, artt. 419, 424 e 635 cod. pen., e artt. 81 cpv.
e 110 cod. pen., L. n. 497 del 1974, artt. 9, 10 e 14 contestati al capo H, ritenendo in essi assorbita la contestazione di cui al capo G, con la continuazione e la recidiva, e lo condannava alla pena di anni otto di reclusione;
TE DO per i reati ascritti al capo G, limitatamente ai reati di cui agli artt. 110, 112, 419, 605, 337, 339, 340, 423 e 635 cod. pen., e con la continuazione e la recidiva lo condannava alla pena di anni otto di reclusione.
Assolveva IU TT, MA EN, UR UI IA e UR AT dal reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 2 e 4, art. 610 c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7, contestato al capo I, per non aver commesso il fatto.
2. La Corte d'appello di Napoli, in data 19.5.2010, decidendo sull'impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la Corte di appello, dal Procuratore della Repubblica e dagli imputati, riformava parzialmente la decisione di primo grado. Riteneva IU TT, MA EN, UR UI IA e UR AT colpevoli del reato loro ascritto al capo I, perché con violenza e minaccia, armati ed in gruppo, bloccando la circolazione viaria, interrompendo i pubblici servizi, cospargendo di rifiuti il manto stradale, utilizzando i cassonetti, anche dati alle fiamme, costringevano una molteplicità di commercianti di IA a chiudere gli esercizi, con l'aggravante di aver commesso il fatto con azione metodologicamente mafiosa, il 4 e 5 gennaio 2008, e li condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno, con la sospensione condizionale della pena. Rideterminava la pena inflitta a IE ST (anni due, mesi quattro e giorni dodici di reclusione), a IE IO (anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione), a OL UI (anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione in aumento rispetto alla precedente condanna), a IR EN (anni quattro di reclusione) a SA CI (anni otto e mesi uno di reclusione), a TE DO (anni otto e mesi due di reclusione).
Confermava nel resto la sentenza impugnata.
3.1. Ad avviso della Corte territoriale emergeva in modo chiaro dalle intercettazioni telefoniche e dalle annotazioni della polizia giudiziaria, relative ai numerosi episodi dettagliatamente riportati in sentenza, la sussistenza dell'associazione per delinquere contestata.
L'esistenza dell'accordo criminoso permanente tra gli imputati, volto alla commissione indiscriminata dei reati di cui alla contestazione, avente per scopo la violenza esercitata su cose e persone, si identificava e si manifestava attraverso l'ideologia del gruppo di cui gli imputati facevano parte, dedito a fatti di violenza e di sangue del tutto estranei al pacifico diritto di associazionismo con finalità sportive e di supporto alla squadra.
Quanto alla specifica posizione di IE IO e IE ST, la Corte territoriale evidenziava come dagli elementi tratti da alcune conversazioni Intercettate emergeva in maniera univoca il ruolo contestato ai predetti.
Confermava, altresì, la valutazione del giudice di primo grado avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, stante la gravità e reiterazione delle condotte;
rideterminava la pena inflitta ad entrambi gli imputati, ritenendo corretta la censura difensiva relativa alla violazione della disciplina dell'art. 99 c.p., comma 6. 3.2. In ordine alle vicende accadute a IA nei primi giorni di gennaio 2003, la Corte di merito rilevava che il filo comune dei singoli episodi di danneggiamento e violenza - degenerazione della protesta legittima di tutti i cittadini di IA insorti contro l'apertura della discarica in contrada Pisani, disposta con l'ordinanza n. 2 del Commissario di Governo del 2.1.2008 è rappresentato dalla strumentalizzazione politica dell'emergenza rifiuti, desumibile dagli atti, con la regia di GN IO, allora componente della Giunta del Comune di Napoli, e del consigliere comunale NO RC.
Risultavano, invero, accertate plurime condotte illecite (agguati a conducenti di autobus di linea, con sequestro del veicolo e successivo incendio;
agguati a pattuglie delle Forze dell'Ordine, con il danneggiamento dei veicoli di servizio e lanci di pietre e corpi contundenti;
assalti ad edifici pubblici e sedi di partito, con il danneggiamento di infissi e suppellettili e con il saccheggio di beni di valore;
blocchi stradali attuati mediante il ribaltamento di cassonetti e lo spargimento di immondizia) che dimostrano come il quartiere di IA fosse stato oggetto di una vera e propria "devastazione".
3.2.1. In ordine alla inutilizzabilità - eccepita dal TE - delle conversazioni intercettate, il giudice di seconde cure rilevava che doveva ritenersi la legittima utilizzabilità delle conversazioni intercettate nel procedimento diverso in quanto si tratta di intercettazioni che hanno ad oggetto l'indagine relativa alla sussistenza del reato di cui all'art. 419 cod. pen., in relazione al quale potevano essere disposte autonomamente, trattandosi di reato rientrante nella previsione dell'art. 266 cod. proc. pen.;
l'utilizzabilità si estende, altresì, all'accertamento dei fatti costituenti gli altri reati in quanto modalità (danneggiamento, dispersione, incendio, esplosione, demolizione etc.) dell'azione di devastazione.
3.2.2. Con specifico riferimento alla posizione del TE e del SA la Corte territoriale precisava che dalle informative della polizia giudiziaria risultava accertato il contemporaneo verificarsi di una pluralità di episodi, anche concomitanti, e dalle intercettazioni telefoniche emerge il collegamento ideativo degli stessi e la condivisione da parte dei medesimi soggetti tra cui il TE.
Quanto al SA, ribadito che doveva ritenersi provata la partecipazione al gruppo di persone che avevano danneggiato le sedi di partito, con riferimento alla prova della responsabilità per il reato di cui all'art. 419 cod. pen., rilevava come l'episodio non potesse considerarsi autonomo rispetto ai fatti accertati. Emergeva la non occasionante dell'intervento dei SA nella complessiva protesta dei primi giorni del gennaio 2008, come desumibile chiaramente dalla conversazioni intercettate dalle quali si evinceva la presenza dello stesso in un assembramento di manifestanti e presso la discarica.
3.3. Avuto riguardo al IR la Corte di merito si limitava a rideterminare la pena, accogliendo sul punto l'appello del Procuratore generale, atteso l'errato calcolo della recidiva e della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 4. 3.4. In ordine alla posizione degli imputati IU, MA EN, UR UI IA e UR AT, la Corte di appello riformava la sentenza di assoluzione di primo grado. Affermava, infatti, che dagli atti emergevano elementi univoci in ordine alla identificazione dei predetti imputati fra i partecipi alla serrata imposta ai commercianti nei giorni 4 e 5 gennaio 2008. Ad avviso della Corte territoriale, doveva ritenersi, altresì, la prova dell'aggravante contestata di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.7 alla luce di quanto riferito da alcuni testimoni.
I ricorsi hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati come di seguito indicato.
1. IE IO e IE ST con un unico atto propongono, a mezzo del difensore di fiducia, due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata, affetta da contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alla valutazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen. essendo incorsa la Corte di merito in una palese contraddizione confondendo la partecipazione all'associazione denominata Teste Matte con la partecipazione all'associazione a delinquere. Alla luce degli atti acquisiti non è possibile ritenere l'esistenza di un pactum sceleris e di un vincolo continuativo finalizzato alla realizzazione di un programma criminoso che prescinda dalla commissione di singoli reati, ovvero delle singole condotte violente poste in essere dai singoli soggetti. Nè può ritenersi la sussistenza del reato associativo sulla base degli slogans o del comune odio manifestato verso le forze dell'ordine. Anche la predisposizione di mezzi finalizzata all'organizzazione delle attività proprie del gruppo non può essere ritenuta prova della sussistenza del reato contestato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la sussistenza della ritenuta aggravante del ruolo di promotori ed organizzatori contestato ai fratelli IE.
2. OL e SS con separati atti propongono, a mezzo del difensore di fiducia, un unico motivo di ricorso con il quale deducono il vizio di motivazione, lamentando che la Corte ha omesso una approfondita valutazione ed indicazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con conseguente motivazione apparente.
3. TE DO ha proposto ricorso a mezzo dei difensori di fiducia, articolando sette distinti motivi di seguito sintetizzati.
3.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di norma processuale con riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nel "diverso procedimento" relativo alle condotte illecite di due gruppi di ultras calcistici. In particolare, si censura la valutazione operata dalla Corte di merito avuto riguardo alla dedotta inutilizzabilità con riferimento alle diverse fattispecie contestate al capo G, sanzionate con pene edittali massime inferiori a quelle indicate dall'art. 266 cod. proc. pen., evidenziando, altresì, che il reato di cui all'art.419 cod. pen. veniva ritenuto sulla base della prova delle altre condotte per le quali non sarebbe stato possibile disporre in via autonoma le intercettazioni.
Il ricorrente contesta, altresì, la valutazione della Corte di appello in ordine alla natura della sanzione stabilita dagli artt.270 e 271 c.p.p. al fine di escludere la proponibilità
dell'eccezione di inutilizzabilità nel giudizio abbreviato, trattandosi, in specie, di violazione dalla quale deriva l'acquisizione di prova contra legem.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso il TE deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 419 cod. pen. contestando, in primo luogo, l'affermazione della Corte di merito secondo la quale deve configurarsi il concorso nel predetto delitto anche in ipotesi di compimento di un solo fatto rientrante nella comune finalità di turbamento dell'ordine pubblico, non essendo richiesta la partecipazione ad ogni singolo atto configurante il reato anzidetto. Invero, ai fini della configurabilità del reato di devastazione è necessario che ogni singolo agente partecipi ad una pluralità di danneggiamenti o scontri idonei ad ingenerare una situazione che metta concretamente in pericolo l'ordine pubblico.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge per inosservanza dell'art. 15 cod. pen. contestando la configurabilità del concorso formale del delitto di devastazione con quello di danneggiamento come ritenuta nella decisione di merito.
3.4. Il quarto motivo di ricorso censura, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta partecipazione del TE a tre degli episodi ascrittigli nella contestazione di cui al capo G a mero titolo di concorso morale. Richiamando gli arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato, si deduce che per gli episodi del 3.1.2008, del 4.1.2008 e del 7.1.2008 la responsabilità del ricorrente è stata ritenuta esclusivamente sulla base della asserita condivisione del proposito criminoso altrui.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente in relazione a tutti i singoli episodi contestati al capo G.
3.6. Il sesto e settimo motivo di ricorso censurano la sentenza impugnata per la omessa motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, fondata una condanna per il diritto di obiezione di coscienza che doveva ritenersi estinta ex art. 445 cod. pen. ovvero per abolitio criminis, nonché, in relazione all'aumento di pena operato per la continuazione ed avuto riguardo all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
4. SA CI ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia.
4.1. Con il primo motivo anche il SA ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte in "diverso procedimento" per violazione degli artt. 270, 271 e 266 cod. proc. pen.. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità, sotto il profilo oggettivo del reato di cui all'art. 419 cod. pen.. In particolare, il ricorrente lamenta che la responsabilità è stata fondata sulla partecipazione alla incursione nella sede del partito Alleanza Nazionale essendo stata esclusa, invece, la sua responsabilità con riferimento ad altre condotte illecite contestate che integrerebbero i fatti di devastazione. Il ricorrente, pertanto, contesta che la predetta condotta di mero danneggiamento possa In alcun modo configurare l'elemento oggettivo del reato di devastazione ed, in particolare, la concreta messa in pericolo dell'ordine pubblico (richiama decisione Sez. 1, n. 16553, 1.4.2010), rimarcando che neppure la condivisione della finalità di turbamento dell'ordine pubblico, desunta dalla asserita non occasionalità del suo intervento nella protesta di quei giorni, può in alcun modo far ritenere sussistente il reato contestato.
4.3. Il ricorrente eccepisce, inoltre, la nullità della sentenza impugnata per omessa traduzione dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari all'udienza del 21.4.2010, evidenziando che alla predetta udienza era stata eccepita l'omessa traduzione, atteso che il ricorrente aveva regolarmente richiesto di presenziare alla prima udienza dinanzi alla Corte d'appello con atto depositato il 13.1.2010 e, tuttavia, la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione sul presupposto che non era stata avanzata specifica richiesta per quella udienza.
4.4. Infine, il ricorrente deduce l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 1, 2 e 3. 5. A mezzo del difensore di fiducia, IR EN ha proposto ricorso deducendo la nullità della sentenza impugnata per inesistenza e contraddittorietà della motivazione. Con nota successiva ha proposto motivi aggiunti lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla dedotta insussistenza della prova della responsabilità a carico del IR. Inoltre, rileva che la Corte territoriale, pur dandone atto nell'indicazione dei motivi di impugnazione, ha omesso l'esame della richiesta di concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 1 e 3 e delle attenuanti generiche.
6. MA EN e IU TT hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia con separati atti di identico contenuto.
6. 1. Rammentato che i predetti sono stati ritenuti colpevoli dal giudice di secondo grado per avere imposto una serrata ai commercianti di IA nei giorni 4 e 5 gennaio 2008, con l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, i ricorrenti censurano, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'affermazione della sussistenza della prova del reato contestato esclusivamente sulla base della circostanza che il 5 gennaio 2008 erano stati bloccati dalla polizia mentre si trovavano a bordo del proprio motorino della zona in cui poco prima un gruppo di facinorosi a bordo di motociclette aveva posto in essere atti intimidatori nei confronti dei commercianti alla stessa maniera di quanto era accaduto il giorno precedente.
I ricorrenti evidenziano, peraltro, che prima della decisione di assoluzione del gup, il tribunale del riesame aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria.
La erronea valutazione della prova, in mancanza della gravità, precisione e concordanza degli elementi acquisiti, risulta ancor più evidente se si considera che: i ricorrenti vivono in quel luogo ed hanno rapporti di amicizia con i negozianti intimiditi che, quindi, avrebbero potuto agevolmente riconoscerli;
non risulta affatto smentita - come sostenuto dalla Corte - la circostanza che si trovavano in direzione opposta rispetto ai manifestanti;
inoltre, il MA aveva immediatamente indicato il poliziotto da lui conosciuto che lo aveva fermato ed aveva avuto modo di constatare che era estraneo al gruppo degli intimidatori.
6.2. Con motivi aggiunti i ricorrenti deducono la violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7. 6.3. È stata, altresì, depositata un'ulteriore nota nella quale i ricorrenti deducono, alla luce degli arresti della Corte di legittimità, l'omessa valutazione da parte della Corte di appello, che ha riformato la decisione di primo grado, di tutti gli elementi introdotti dalla difesa e la mancata dimostrazione della erroneità della sentenza di primo grado.
7. UR UI IA e UR AT hanno proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, con distinti atti di contenuto identico.
Deducono, in particolare, la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in mancanza di indizi plurimi, gravi e concordanti in ordine alla responsabilità per il reato in contestazione, ritenuta esclusivamente in ragione della identificazione avvenuta il 5 gennaio 2008.
Con un secondo motivo di ricorso denunciano il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, desunta dal "portamento autorevole" di un non meglio identificato correo.
È stata, altresì, depositata una memoria in data odierna che non può essere presa in considerazione perché depositata oltre i termini consentiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, laddove si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche per gran parte concordanti;
di tal che - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda formando un complessivo corpo argomentativo e un tutto unico ed inscindibile (Sez. U., 04/02/1992, Ballan;
Sez. 1, 21/03/1997, Greco;
Sez. 1, 04/04/1997, IE). Peraltro, nel giudizio di appello è consentita la motivazione per relationem con riferimento alla pronuncia di primo grado nel caso in cui le censure formulate a carico delle sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto quelli già esaminati e disattesi dallo stesso (Sez. 4, n. 33824, 17/09/2008, Raso, rv, 241062).
Fatta tale generale premessa, vengono di seguito valutati i motivi di ricorso con riferimento ai singoli imputati.
1. Ad avviso del Collegio, sono manifestamente infondati i motivi del ricorso proposto da IE IO e IE ST. Invero, il percorso argomentativo della sentenza impugnata è immune dai denunciati vizi di contraddittorletà e manifesta illogicità, avendo la Corte di appello, che richiama anche la valutazione del giudice di primo grado, adeguatamente e correttamente indicato gli elementi di prova ai fini della configurabilità dell'associazione per delinquere e della sussistenza del ruolo di organizzatori contestato ai ricorrenti.
La configurabilità di una associazione per delinquere, il cui programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti di diversa natura, non richiede l'apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita in nome della quale dette condotte illecite vengono poste In essere;
ne' è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, con la conseguenza che non si richiede un notevole protrarsì del rapporto nel tempo, bastando anche un'attività associativa che si svolga per un breve periodo (Sez. 5, n. 31149, 05/05/2009, Occioni, rv. 244486). Premesso che i reati fine non sono contestati, la Corte di merito ha evidenziato come l'esistenza dell'accordo criminoso permanente tra gli imputati, volto alla commissione indiscriminata di reati di cui alla contestazione, caratterizzati dalla violenza esercitata su cose e persone, si identifica e si palesa attraverso l'ideologia del gruppo di cui gli imputati facevano parte. Detta ideologia era manifestata nei numerosi slogans inneggì anti all'odio ed alla violenza, all'opposizione allo Stato, preannunciando fatti di violenza e di sangue del tutto estranei al pacifico diritto di associazionismo con finalità sportive e di supporto alla squadra. La continuità del vincolo ed il carattere permanente dell'accordo, volto alla commissione dei reati, emergeva anche dall'esposizione in numerose occasioni di incontri calcistici di striscioni inneggianti alla rivolta ed alla vendetta.
Coerenti al predetto programma erano le numerose azioni violente e distruttive poste in essere nell'ampio arco temporale considerato:
aggressioni di gruppo in danno di altre tifoserie in occasione di partite della squadra del Napoli;
scontri con le forze di polizia in assetto di ordine pubblico;
scontri con altri gruppi di ultras napoletani per affermare la propria egemonia a livello locale con modalità particolarmente aggressive ed efferate e con organizzazione di mezzi quali mezzi di trasporto ed acquisto di biglietti per lo stadio anche in violazione del divieto di ingresso alle tifoserie ospiti.
La Corte di merito ha richiamato, altresì, alcuni episodi ricostruiti attraverso gli atti di indagine: episodio del 15.12.2002 (che vedeva coinvolti il OL e TI ST); episodio del 12.2.2003 (nel quale era coinvolto IE ST), episodio del 16.5.2002 (al quale partecipavano SS EN e IE IO), episodio del 1.5.2005 (relativo a IE IO); episodio del 5.5.2007
(accoltellamento subito da un tifoso veronese commesso dal SS presso l'area di servizio "Cantagallo").
Ha sottolineato, quindi, come, all'evidenza, le condotte illecite non fossero frutto di situazioni contingenti ed occasionali;
la dinamica stessa dei fatti era sintomatica di premeditazione e denotava il ricorso a tecniche di aggressione tipiche delle frange più oltranziste degli ultras, quali l'utilizzo di cinghie, corpi contundenti, coltelli. Emergeva, altresì: la predisposizione di mezzi per la realizzazione dei reati fine;
una organizzazione gerarchica del gruppo come desumibile dalla circostanza che era previsto anche l'esercizio di un potere punitivo nei confronti dei partecipi che assumevano iniziative non concordate. Anche avuto riguardo al ruolo di organizzatori contestato a IE IO e IE ST la Corte territoriale ha ancorato in maniera logica e coerente la decisione acquisiti agli atti. Ha, in specie, evidenziando che da alcune conversazioni intercettate (12.1.2008; 13.1.2008; 14.1.2008; 15.1.2008; 23.1.2008; 21.11.2007) si rilevava in maniera univoca il ruolo svolto dai ricorrenti. Sintomatica doveva ritenersi la circostanza che a IE ST era riconosciuta la prerogativa di "chiamare gli slogan" che tutti dovevano gridare anche in circostanze topiche.
A fronte di ciò, il ricorso, in parte generico, si sostanzia nella mera riproposizione delle censure di merito oggetto dell'atto di appello e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
2. I ricorsi proposti da SS EN e OL UI, anche alla luce delle predette valutazioni, sono inammissibili, attesa l'assoluta e palese genericità dei motivi.
Come è noto, il requisito della specificità dei motivi è espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime e le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 24054, 01/04/2004, Distante, rv. 228586).
3. Deve ritenersi infondata, ad avviso del Collegio, la eccepita inutilizzabilità ai fini della decisione del contenuto delle conversazioni intercettate, dedotta dai ricorrenti TE e SA, rilevando, altresì, che quest'ultimo non ha formulato tale eccezione con i motivi di appello.
I ricorrenti deducono la inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen., con riferimento alla prova delle fattispecie contestate, diverse dal reato di cui all'art. 419 cod. pen., sanzionate con pene edittali massime inferiori a quelle indicate dall'art. 266 cod. proc. pen., evidenziando, altresì, che le intercettazioni erano state disposte in procedimento diverso e la sussistenza del reato di cui all'art. 419 cod. pen. veniva ritenuta sulla base della prova delle altre condotte per le quali non sarebbe stato possibile disporre in via autonoma le intercettazioni. Sul punto il TE ha richiamato il principio affermato da questa Corte secondo il quale, indipendentemente dalla circostanza che le intercettazioni possano o meno considerarsi pertinenti a "diverso procedimento" in quanto concernenti a fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale, e, dunque, non rilevino i limiti di utilizzabilità fissati all'art. 270 cod. proc. pen., non si esclude l'applicabilità delle condizioni generali cui la legge subordina l'ammissibilità delle intercettazioni. Pertanto, quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato emergono elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel caso In cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4942, 15/01/2004, Kolakowska Bozena, rv. 229999; Sez. 3, n. 12562, 25/02/2010 Preziosi, rv. 246594).
Tuttavia, nella specie, ribadita la sussistenza dei presupposti per l'autorizzabilità delle intercettazioni in relazione al reato di cui all'art. 419 cod. pen., è stato ritenuto il concorso formale con il predetto reato di fattispecie integrate dalle medesime condotte che, come afferma lo stesso ricorrente, configurano oltre alla violazione dell'art. 419 cod. pen. anche ulteriori reati. Pertanto, non ricorre alcuna delle violazioni dedotte cui far conseguire la inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti attraverso le intercettazioni in oggetto.
4. Avuto riguardo alla configurabilità del reato di cui all'art. 419 cod. pen., è conforme orientamento di questa Corte quello per il quale l'elemento oggettivo del predetto delitto, nell'ipotesi di devastazione, consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono nella collettività il senso della tranquillità e della sicurezza (Sez. 1, n. 16553, 01/04/2010, Orfano, rv. 246941). È stato, infatti, precisato che, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto;
ciò che rileva è che il fatto per le sue modalità e per le circostanze di tempo e di luogo in cui si realizza determini nell'ambiente un particolare allarme sociale.
Pertanto, ritiene il Collegio, che ai fini della sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art. 419 cod. pen. non è necessaria la partecipazione alla pluralità dei fatti, ma è sufficiente che l'episodio si collochi con evidenza nel contesto idoneo ad ingenerare il concreto pericolo per l'ordine pubblico e che l'imputato ne abbia piena consapevolezza. Sotto tale ultimo profilo deve, altresì, evidenziarsi che l'elemento soggettivo del delitto di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen. è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico (Sez. 1, n. 26830, 08/03/2001, Mazzotta, rv. 219900). Riguardate in tale ottica sono infondate le doglianze dei ricorrenti TE e SA in ordine alla configurabilità del reato di devastazione nella condotta di partecipazione soltanto ad alcuni reati di danneggiamento o altro, come tali inidonei a turbare l'ordine pubblico.
La Corte di appello, richiamando i suddetti principi, ha affermato che, consistendo il delitto di devastazione in una serie di condotte - eventualmente integranti singoli reati (danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, incendio) che, considerati unitamente, in quanto posti in essere in un lasso di tempo e su un dato territorio, producono un effetto devastante - anche il compimento soltanto di alcuni di tali atti, rientranti nella comune finalità di turbamento dell'ordine, comporta il concorso nella più grave fattispecie, non essendo ovviamente richiesto che ciascuno partecipi ad ogni singolo atto.
Ha, quindi, rilevato che il filo comune dei singoli episodi di danneggiamento e violenza accaduti a IA nei primi giorni di gennaio 2008 - degenerazione della protesta legittima di tutti i cittadini di IA insorti contro l'apertura della discarica in contrada Pisani - è rappresentato dalla strumentalizzazione politica dell'emergenza rifiuti, desumibile dagli atti, con la regia di GN IO, allora componente della Giunta del Comune di Napoli, e del consigliere comunale NO RC. Questi, come emergeva dal contenuto delle conversazioni intercettate, avevano indirizzato l'andamento della protesta anche avuto riguardo agli interventi più significativi e violenti, quali quelli finalizzati a bloccare l'arrivo dei camion che trasportavano i rifiuti alla discarica, fornendo informazioni sul percorso degli stessi, comandando la chiusura delle vie di accesso alla discarica stessa. Sul punto la Corte di merito ha richiamato: le conversazioni relative al blocco di via Sartania, tra il GN ed il NO;
quella tra il GN ed il SA in relazione all'episodio dell'assalto alle sedi di Alleanza Nazionale e Forza Italia;
le conversazioni intercettate sulla utenza telefonica del coimputato Di IC DA dalle quali emergeva il ruolo di raccordo svolto dal predetto Di IC tra NO RC, da un lato, ed i soggetti destinati alle azioni più eclatanti della devastazione, nonché, il collegamento tra il GN ed il SA in ordine agli episodi delittuosi a quest'ultimo ascritti.
Risultavano, quindi, accertate plurime condotte illecite (agguati a conducenti di autobus di linea, con sequestro del veicolo e successivo incendio;
agguati a pattuglie delle Forze dell'Ordine, con il danneggiamento dei veicoli di servizio e lanci di pietre e corpi contundenti;
assalti ad edifici pubblici e sedi di partito, con il danneggiamento di infissi e suppellettili e con il saccheggio di beni di valore;
blocchi stradali attuati mediante il ribaltamento di cassonetti e lo spargimento di immondizia) che dimostrano come il quartiere di IA fosse stato oggetto di una vera e propria devastazione, intesa come danneggiamento seriale e indiscriminato di beni, posta in essere al preciso scopo di minare l'ordine pubblico. Inoltre, le azioni più violente erano state commesse con la metodica teppistica e violenta propria dei gruppi ultras dai quali il Di IC poteva attingere visto il suo ruolo di capo del gruppo ultras dei "N.I.S.S.", poco tempo prima scissosi dal gruppo delle "Teste Matte".
Pertanto, la Corte di appello ha confermato che la valutazione complessiva di dette azioni non consentiva di ritenere la prova di condotte che andavano ben oltre i reati di danneggiamento, resistenza ed altro.
Con specifico riferimento alla posizione del TE e del SA, ritiene il Collegio che il percorso giustificativo della sentenza impugnata sia fondato su argomenti coerenti ed immuni da manifeste illogicità ed ancorati alle circostanze di fatto emerse dagli atti del processo.
La Corte di appello ha sottolineato come dalle informative della polizia giudiziaria risultasse accertato il contemporaneo verificarsi di una pluralità di episodi, anche concomitanti, e come dalle intercettazioni telefoniche emergesse il collegamento ideativo degli stessi e la condivisione da parte dei medesimi soggetti tra cui il TE il quale aveva legami anche pregressi con il Di IC ed il NO.
Ha specificamente evidenziato come il collegamento dell'evidente attività del NO e del GN con il SA consentisse di collocare in detto contesto la condotta del SA che, quindi, non poteva circoscriversi alla partecipazione ad un unico episodio di teppismo estraneo al piano di turbativa dell'ordine pubblico. Oltre, infatti, alla partecipazione all'assalto alla sede di Alleanza Nazionale e di Forza Italia, provata dalla telefonata intercettata tra il predetto ed il GN in cui è lo stesso SA ad assumersi la paternità del gesto (telefonata n. 1686 del 05/01/08), emergeva la piena adesione del ricorrente alla protesta diretta dal NO e dal GN, in specie, attraverso la conversazione intercettata in ambientale il 2.1.2008 (n. 4804 sull'utenza del TE dalla quale si rilevava la presenza del predetto, del SA e del NO in un assembramento di manifestanti in agitazione per la notizia della riapertura della discarica), e la conversazione del 9.1.2008 (n. 15 della quale emergeva la presenza del SA presso la discarica ed il GN disponeva una sorta di smobilitazione).
Nella sentenza impugnata, quindi, la ripetuta presenza in quei giorni dei ricorrenti nei luoghi teatro di detti fatti, i continui contatti, i resoconti di quanto accedeva sono stati posti a fondamento del ritenuta collocazione delle singole condotte nel contesto dei violenti scontri di quei giorni e della consapevolezza da parte dei ricorrenti del pericolo concreto per l'ordine pubblico. 5. È fondato il motivo di ricorso con il quale il TE deduce la violazione di legge per inosservanza dell'art. 15 cod. pen. in relazione alla configurabilità del concorso formale del delitto di devastazione con quello di danneggiamento.
Come si rileva dalla sentenza impugnata, i giudici di merito hanno ritenuto il concorso formale tra il reato di cui all'art. 419 cod. pen. e quello previsto e punito dall'art. 635 cod. pen..
Si è detto, invero, che l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 c.p., consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico. Ne consegue che tra i suddetti reati deve escludersi il concorso formale, determinandosi un concorso apparente di norme per cd. assorbimento o consunzione che si verifica nelle ipotesi in cui la realizzazione di un reato comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, la commissione di un secondo reato che, in ragione di una valutazione normativo-sociale resta assorbito dal primo.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con conseguente rideterminazione della entità della pena inflitta. L'annullamento sul punto deve, all'evidenza, essere esteso al ricorrente SA ritenuto colpevole del reato di cui agli artt.419 e 635 cod. pen.. 6. Sono, altresì, fondate le censure mosse dal TE in ordine alla omessa valutazione da parte della Corte di merito delle deduzioni difensive relative all'aumento per la recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche. Benché con l'atto di appello il ricorrente avesse contestato la sussistenza dei presupposti della recidiva reiterata, rilevando che l'unico delitto per il quale aveva riportato condanna era ormai estinto ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. e, comunque, superato dell'abolitio criminis, mentre, le altre due condanne si riferiscono a contravvenzioni non rilevanti ai sensi della lettera dell'art. 99 cod. pen., nella sentenza impugnata è stata omessa qualsivoglia valutazione in ordine alle dedotte censure.
Deve, inoltre, ritenersi, ad avviso del Collegio, lacunosa e viziata sotto il profilo logico la motivazione con la quale il giudice di seconde cure ha ritenuto di condividere la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Come ha rilevato il ricorrente, infatti, la Corte di merito, a fronte della rilevata mancanza di "precedenti penali di rilievo" ha richiamato, oltre alla generica gravità dei fatti, la partecipazione del TE anche ad episodi che non hanno formato oggetto di contestazione, nonché, "la totale dedizione alla causa nei giorni in questione", affermazione che, per come espressa, non consente di comprendere il valore negativo che la Corte d'appello ne ha tratto. È noto, infatti, che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non risulti contraddittoria e sia congruamente motivata. Ne consegue, l'annullamento con rinvio per nuova valutazione su detti punti della sentenza impugnata.
7. Priva di pregio è la doglianza relativa alla violazione processuale dedotta dal SA avuto riguardo alla omessa traduzione del ricorrente, in stato di detenzione agli arresti domiciliari, all'udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello il 21.4.2010.
Il ricorrente ha richiamato il principio secondo il quale la manifestazione della volontà di comparire all'udienza, di cui all'art. 599 c.p.p., comma 2, una volta effettuata, ancorché per mezzo del difensore, per una determinata udienza conserva i suoi effetti anche per quella cui il procedimento sia eventualmente rinviato a nuovo ruolo, con la conseguenza che, se quest'ultima udienza venga comunque celebrata senza la presenza dell'imputato, deve ritenersi la nullità di tutti gli atti e della sentenza, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), (Sez. 2, n. 11756, 09/01/2003, Bertolaja, rv. 224905). Tuttavia, nella specie - premesso che il ricorrente si è limitato ad eccepire l'omessa traduzione senza dedurre alcun pregiudizio - da quanto si rileva in atti e dalla stessa sentenza impugnata (pag. 10) quella del 21.4.2010 è stata una udienza intermedia, di mero passaggio, nella quale è stato disposto il rinvio al 19.5.2010, udienza nella quale il SA era presente ed il difensore dello stesso formulava le richieste conclusive. 8. È, invece, fondato il motivo di ricorso con il quale il SA lamenta l'omessa motivazione della sentenza impugnata relativamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 1, 2 e 3. Invero, con l'atto di appello il ricorrente aveva espressamente impugnato la decisione di primo grado lamentando la mancata valutazione della memoria difensiva versata in atti a sostegno della richiesta delle predette circostanze attenuanti;
tuttavia, la Corte di appello, pur dando atto nella premessa della specifica deduzione, ha valutato soltanto la richiesta della circostanze attenuanti generiche e della esclusione della recidiva (pag. 65-66). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello per il giudizio sul punto.
9. Tutte le residue doglianze dei ricorrenti TE e SA, in particolare relative alla partecipazione a singoli episodi in contestazione rispettivamente al capo G e H, si sostanziano in censure di merito la cui valutazione è preclusa nel giudizio di legittimità.
10. IR EN con la sentenza di primo grado era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 112, 337, 339 e 340 cod. pen., e con la continuazione era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione;
era stato assolto, invece, dai restanti reati contestati al capo G. La Corte di appello con la sentenza impugnata si è limitata a rideterminare la pena, accogliendo l'appello del Procuratore generale, ritenendo errato il calcolo della recidiva e della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 4. Il ricorso proposto dal IR è in gran parte inammissibile in quanto del tutto aspecifico sia per ciò che concerne la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. - non sorretta dall'indicazione di alcun elemento che avrebbe dovuto impegnare la Corte di appello ad una puntuale motivazione al riguardo - sia tenuto conto che non erano stati proposti motivi di appello relativamente alla responsabilità.
Unica censura fondata è quella relativa alla omessa motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art.62 c.p., nn. 1 e 3, atteso che la Corte di appello, pur dando atto nella premessa della specifica doglianza, ha omesso di motivare sul punto.
Deve essere, pertanto, annullata limitatamente a detto profilo la sentenza Impugnata con rinvio alla Corte di appello per il giudizio sul punto.
11. Con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di assoluzione di primo grado, IU TT, MA EN, UR UI IA e UR AT sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 2 e 4, art. 610 cod. pen., aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, contestato al capo I, perché con violenza e minaccia,
armati ed in gruppo, bloccando la circolazione viaria, interrompendo i pubblici servizi, cospargendo di rifiuti il manto stradale, utilizzando i cassonetti, anche dati alle fiamme, costringevano una molteplicità di commercianti di IA a chiudere gli esercizi, con l'aggravante di aver commesso il fatto con azione metodologicamente mafiosa, il 4 e 5 gennaio 2008.
Deve essere qui ribadito che la sentenza di appello, che riforma Integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033, 17/10/2008, Pappalardo, rv. 242330). Alla luce di tale premessa, le doglianze mosse dai ricorrenti, in specie avuto riguardo alla valutazione della prova della responsabilità, devono ritenersi fondate.
La Corte di merito avrebbe dovuto adottare una motivazione puntuale, esplicitando gli argomenti idonei a contraddire la valutazione del primo giudice in ordine alle circostanze di fatto idonee ad inferire la prova della partecipazione dei ricorrenti alle condotte con le quali nei giorni 4 e 5 gennaio 2008 i commercianti di IA venivano costretti a chiudere gli esercizi.
Invece, in sostanza, si è soffermata a stigmatizzare la prima sentenza avuto riguardo all'errore di valutazione in ordine ai fatti accaduti il 5 gennaio, affermando che il giudice di primo grado, pur avendo ricostruito correttamente le emergenze processuali in ordine alle azioni intimidatorie dirette ad imporre una serrata agli esercenti commerciali di IA il giorno 4 gennaio da parte di un gruppo di persone, alcune delle quali erano state identificate, aveva escluso la responsabilità dei ricorrenti, fermati nella successiva mattina del 5 gennaio, sul presupposto errato che nella mattina del 5 gennaio non erano state poste in essere condotte intimidatorie analoghe a quelle del precedente giorno 4 gennaio e che in difetto del riconoscimento degli imputati quali autori dei fatti del giorno 4, la loro presenza sul posto nel giorno successivo non potesse costituire un sufficiente elemento di prova.
Ha rilevato, quindi, che - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - emergeva, alla luce di quanto riferito dai testimoni, che anche il giorno 5 gennaio i commercianti avevano subito condotte intimidatorie da parte gruppo nel quale erano stati fermati gli imputati e che tali condotte erano collegabili ai fatti analoghi del giorno precedente. Pertanto, non poteva dubitarsi che il tempestivo intervento delle forze dell'ordine del giorno 5 gennaio avesse consentito di bloccare proprio le persone che stavano ponendo in essere tali condotte intimidatorie.
Risulta evidente come in tal modo la valutazione della prova della partecipazione dei ricorrenti ai fatti in contestazione resta limitata alla mera presenza degli stessi sul posto nelle circostanze e nel contesto descritti insufficiente ai fini della affermazione della responsabilità.
Palese deve ritenersi, altresì, il difetto e la illogicità manifesta della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, che, la Corte di appello ha desunto dalla circostanza che, proprio con riguardo ai fatti accaduti la mattina del 5 gennaio, UO UI aveva specificato che da una delle moto era scesa una persona di circa trenta anni, alta circa m. 1,70, di corporatura normale, capelli scuri, che indossava un cappotto o giubbotto scuro lungo, con portamento "autorevole" verso il quale alcuni negozianti si rivolgevano in modo reverenziale, assicurando che stavano provvedendo a chiudere i propri negozi così come loro imposto.
Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di IU TT, MA EN, UR UI IA e UR AT per non avere commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IU TT, MA EN, UR UI IA e UR AT per non avere commesso il fatto.
Ritenuto il reato di cui all'art. 635 cod. pen. assorbito in quello di cui all'art. 419 cod. pen., annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA CI e TE DO relativamente a detto reato di cui all'art. 635 cod. pen.; annulla, altresì, la sentenza impugnata nei confronti di IR EN relativamente alle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 1 e 3, nei confronti del SA relativamente alle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 1, 2 e 3, nei confronti del TE relativamente alla recidiva ed alle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio su tutti i predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto i ricorsi di SA e TE e dichiara inammissibile nel resto il ricorso del IR.
Dichiara inammissibili i ricorsi di IE ST, IE IO, SS EN e OL UI e li condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro mille ( 1.000) alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2011. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012