Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
Per la manifestazione della volontà di comparire all'udienza, di cui al comma secondo dell'art. 599 c.p.p. non è necessaria una richiesta formale di audizione, essendo sufficiente che la volontà sia esternata in qualsiasi modo, purché anteriormente all'inizio dell'udienza della quale si chiede il rinvio. La dichiarazione relativa, una volta effettuata, ancorché per mezzo del difensore (ai sensi del comma quarto dell'art. 100 c.p.p.), per una determinata udienza, conserva i suoi effetti anche per quella cui il procedimento sia eventualmente rinviato a nuovo ruolo, con la conseguenza che, se quest'ultima udienza venga comunque celebrata senza la presenza dell'imputato, deve ritenersi la nullità di tutti gli atti e della sentenza, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.. (Fattispecie in cui l'imputato, agli arresti domiciliari, non era stato tradotto all'udienza successiva, alla quale era stato rinviato il processo per impedimento a comparire dell'imputato e del difensore, nonostante risultasse presentata istanza di partecipazione al dibattimento, depositata dal difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2003, n. 11756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11756 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. GI VAROLA Presidente
dott. Pietro Antonio SIRENA Componente
dott. Nicola BOTTALICO "
dott. Michele BESSON "
dott. Maurizio MASSERA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
LA AN e da LA GI;
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano,sezione 4 penale in data 2 maggio 2002. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Vito Monetti, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Sentito il difensore degli imputati, avvocato Corrado Limentani, il quale ne ha invece chiesto l'accoglimento, osserva:
In fatto e in diritto
Con sentenza dell'11 giugno 2001, il Tribunale di Milano dichiarò LA GI e LA AN GI responsabili, in concorso tra loro, dei reati di ricettazione di ventiquattro moduli di assegno bancario in bianco e di un'autovettura Volkswagen Golf, e il solo LA anche dei reati di contraffazione di una targa, nonché di falsificazione del tagliando assicurativo e della ricevuta della tassa di pagamento concernente l'autovettura suddetta, unificati dalla continuazione, e - con la diminuente del rito abbreviato - li condannò alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e di lire 2.500.000 di multa ciascuno.
Avverso tale provvedimento gli imputati proposero impugnazione, ma la Corte di appello di Milano, con sentenza del 2 maggio 2002, resa ex articolo 599 c.p.p., respinse i gravami. Ricorre per cassazione il difensore dei prevenuti deducendo:
a) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e in particolare degli articoli 100, 178, 185 e 599 c.p.p., per non essere stata disposta la traduzione in aula degli imputati, detenuti per altra causa, nonostante che gli stessi, tramite i loro difensori, l' avessero richiesto.
b) Manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà della stessa risultante dal testo del provvedimento in ordine alla mancata derubricazione del reato di ricettazione in quello di furto. Il difensore dei ricorrenti afferma che il LA aveva confessato, nel corso del giudizio di primo grado, di avere rubato l'autovettura e gli assegni, "precisando sommariamente le modalità del furto"; e sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica, oltre che "indice di preconcetta avversità verso i difensori e la funzione agli stessi riservata dalla Costituzione".
E ciò in quanto i giudici del secondo grado - dopo avere affermato testualmente che "la confessione relativa al furto della Volkswagen coincide troppo perfettamente con il contenuto della denunzia presentata dalla parte offesa ed è quindi stata appositamente e scorrettamente suggerita (non è difficile indovinare da chi) all'imputato" - avevano immediatamente aggiunto che "con riferimento alla ricettazione degli assegni va poi rilevato che LA ha parlato dell'Autogrill di Novara, mentre in realtà il furto è stato commesso a Galliate"; quindi - secondo la tesi difensiva - la conclusione del provvedimento impugnato sarebbe la seguente: "se l'imputato è troppo preciso non è credibile perché vuol dire che gli è stato suggerito quel che doveva dire, ma se è leggermente impreciso...... non è credibile lo stesso"; e la sentenza impugnata sarebbe perciò sicuramente contraddittoria e manifestamente illogica.
e) Violazione di legge, per non avere motivato la Corte in ordine al richiesto proscioglimento del LA dai reati contestati. d) Violazione di legge per essere stata negata la continuazione tra i reati contestati nel presente processo e il reato di furto del TIR oggetto di condanna definitiva del Pretore di Savona del 25 giugno 1996.
e) Violazione di legge per non avere la Corte deciso sulla eccezione difensiva relativa alla mancata applicazione della diminuente del rito.
La prima censura è fondata solo con riferimento alla posizione del LA. ? Va anzitutto premesso che, all'epoca del giudizio di appello il LA era detenuto per altro nel carcere milanese di Opera e che il LA si trovava agli arresti domiciliari nella stessa città di Milano;
e va, altresì, evidenziato che il difensore di quest'ultimo, con istanza del 20 marzo 2002, aveva chiesto alla Corte di appello che l'udienza del 29 aprile dello stesso anno fosse rinviata, in quanto il suo cliente doveva essere giudicato in altro processo a Pavia;
infine, va messo in rilievo che all'udienza del 2 maggio 2002, alla quale era stato differito il processo a seguito dell'istanza prima indicata, entrambi i difensori del LA e del LA eccepirono che il primo era detenuto e il secondo agli arresti domiciliari e che non erano stati tradotti per partecipare al dibattimento.
Ma la Corte di appello di Milano rigettò l'istanza difensiva in questione affermando che nella fattispecie "si trattava di rito camerale e che gli imputati non avevano chiesto di partecipare e di essere all'uopo tradotti".
Ciò posto, si osserva che il secondo comma dell'articolo 599 c.p.p. stabilisce testualmente che nelle ipotesi di appello deliberate con il rito camerale, "l'udienza è rinviata se sussiste legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire". Ora, come si è cennato, i giudici del secondo grado non hanno negato la sussistenza dell'impedimento, ma hanno rigettato l'istanza di traduzione degli imputati, affermando che gli stessi non avevano espressamente richiesto di partecipare al dibattimento. Sennonché, si osserva che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - "per la manifestazione della volontà di comparire all'udienza, di cui al comma secondo dell'articolo 599 c.p.p. non è necessaria una richiesta formale di audizione, essendo sufficiente che la volontà sia esternata in qualsiasi modo, purché anteriormente all'inizio dell'udienza della quale si -chiede il rinvio. La dichiarazione relativa, una volta effettuata, ancorché per mezzo del difensore (ai sensi del comma quarto dell'articolo 100 c.p.p.), per una determinata udienza, conserva i suoi effetti anche per quella cui il procedimento sia eventualmente rinviato a nuovo ruolo, con la conseguenza che, se quest'ultima udienza venga comunque celebrata senza la presenza dell'imputato, deve ritenersi la nullità di tutti gli atti e della sentenza, ai sensi dell'articolo 178, lett. c), c.p.p." (Cass. pen., sez. 6^, 9 marzo 1998, Ohaeme, RV 210905; ma cfr. sul punto anche Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 1995, Carlutti, RV 203771).
Né, ad avviso di questo Collegio, può dubitarsi che l'istanza presentata dal difensore del LA, in data 20 marzo 2002, sia più che idonea a esternare la volontà dell'imputato di partecipare al dibattimento. Tale istanza venne, peraltro, proposta con largo anticipo rispetto all'udienza che era stata fissata, che fu correttamente rinviata, atteso l'impedimento dello imputato e quello concorrente del suo difensore. Dunque, i giudici della Corte di appello avrebbero dovuto successivamente disporre la traduzione del prevenuto agli arresti domiciliari (cfr.: Cass. pen., sez. 1^, 5 marzo 1990, Tortora, RV 183950) , e non avendo ciò fatto, si è determinata nei confronti del LA una nullità assoluta e insanabile, a norma dell'articolo 179 c.p.p., dell'udienza camerale e della successiva pronuncia della Corte di appello (cfr.: Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 1995, Carlutti, RV 203771, citata). Diversa è invece la situazione del LA;
la sua istanza venne, infatti, formulata soltanto nella fase preliminare dell'udienza del 2 maggio 2002, prima della relazione della causa e perciò non poteva essere accolta, in quanto non tempestiva.
E in vero, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, l'istanza con cui l'imputato detenuto manifesta l'intenzione di essere presente all'udienza camerale deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 127 c.p.p., e cioè fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per il giudizio di secondo grado (cfr. Cass. pen., sez. 2^, 6 febbraio 1998, Granata, RV 209946; conformi: Cass. pen. ,sez. 6^, 30 ottobre 1991, Saja, RV 189414; Cass. pen., sez. 3^, 6 ottobre 1994, Albano, RV 200060). Né, infine, è accoglibile - sempre in riferimento alla suddetta censura - la tesi difensiva secondo cui l'articolo 599, comma 2, c.p.p., dovrebbe essere interpretato alla luce dell'avvenuta abrogazione dell'articolo 486 c.p.p. a opera dell'articolo 39, comma 2 della legge 16 dicembre 1999. E infatti - pur dovendosi dare atto che il Legislatore ha esteso al primo grado del giudizio abbreviato le regole relative al legittimo impedimento già riconosciute per il giudizio ordinario - resta il fatto che nessuna modifica è stata apportata alla chiara lettera del citato articolo 599, comma 2, c.p.p., secondo cui "l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire".
D'altro canto, siffatta norma non urta contro il disposto dell'articolo 111 della Costituzione - come ha affermato il ricorrente - dal momento che il contraddittorio delle parti viene garantito dalla semplice richiesta di partecipazione all'udienza, che l'imputato è libero di proporre entro termini adeguati a quella che dovrebbe essere la speditezza di un procedimento camerale. Comunque, la sentenza impugnata deve essere annullata anche nei confronti del prevenuto suddetto, essendo invece fondata la censura di cui alla lettera b), relativa alla manifesta illogicità della motivazione.
Come si è cennato nella prima parte di questo provvedimento, i giudici della Corte di appello di Milano hanno respinto l'eccezione difensiva secondo cui l'imputato si sarebbe reso responsabile di furto e non di ricettazione, affermando che il LA avrebbe reso una confessione in ordine alla sottrazione della autovettura Volkswagen che coincideva "troppo perfettamente con il contenuto della denuncia presentata ,"dalla parte offesa" e che sarebbe stata quindi "appositamente e scorrettamente suggerita (non è difficile indovinare da chi) all'imputato".
Sennonché, si osserva che tale motivazione - oltre a non essere condivisibile per i suoi toni - è manifestamente illogica, in quanto apodittica. L'estensore della sentenza si è, infatti, limitato ad affermare, in difetto di qualsiasi prova, che la versione resa dall'imputato sarebbe stata a lui suggerita e non ha neppure considerato che se il LA avesse commesso il furto in questione, il racconto dei fatti da lui reso doveva necessariamente coincidere con quello della persona offesa.
Ma la motivazione in questione è anche manifestamente illogica - come ha denunciato la difesa - perché da una imprecisione delle dichiarazioni rese dal prevenuto in ordine agli assegni sottratti, è giunta a conseguenze opposte a quella prima enunciate, dimenticando quanto era stato antecedentemente affermato in tema di suggerimenti forniti al LA stesso.
È dunque per tali ragioni (assorbenti rispetto alle altre censure) che la sentenza impugnata deve essere annullata - ferma restando l'affermazione di responsabilità del LA per l'imputazione di falso - e che gli atti debbono essere trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Per tale giudizio dovrà essere disposta la traduzione degli imputati, se ancora detenuti o agli arresti domiciliari, sempre che costoro abbiano tempestivamente manifestato, anche a mezzo dei loro difensori, la volontà di comparire;
inoltre, la Corte territoriale procederà - alla stregua delle indicazioni fornite da questo Collegio - ad una rivalutazione dei fatti al fine di pervenire ad una decisione sorretta da argomentazioni logicamente coerenti.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deliberato in camera di consiglio, il 9 gennaio 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 MARZO 2003.