Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2003, n. 11756
CASS
Sentenza 9 gennaio 2003

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Per la manifestazione della volontà di comparire all'udienza, di cui al comma secondo dell'art. 599 c.p.p. non è necessaria una richiesta formale di audizione, essendo sufficiente che la volontà sia esternata in qualsiasi modo, purché anteriormente all'inizio dell'udienza della quale si chiede il rinvio. La dichiarazione relativa, una volta effettuata, ancorché per mezzo del difensore (ai sensi del comma quarto dell'art. 100 c.p.p.), per una determinata udienza, conserva i suoi effetti anche per quella cui il procedimento sia eventualmente rinviato a nuovo ruolo, con la conseguenza che, se quest'ultima udienza venga comunque celebrata senza la presenza dell'imputato, deve ritenersi la nullità di tutti gli atti e della sentenza, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.. (Fattispecie in cui l'imputato, agli arresti domiciliari, non era stato tradotto all'udienza successiva, alla quale era stato rinviato il processo per impedimento a comparire dell'imputato e del difensore, nonostante risultasse presentata istanza di partecipazione al dibattimento, depositata dal difensore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2003, n. 11756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11756
    Data del deposito : 9 gennaio 2003

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