Sentenza 1 aprile 2010
Massime • 1
L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 cod. pen. (devastazione e saccheggio) consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all'assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità). Conf. sez. I, 1 aprile 2010 n. 16554, Colombo, non massimata
Commentario • 1
- 1. G8 Genova, vi fu devastazione e saccheggio (Cass. 42130/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2010, n. 16553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16553 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/04/2010
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 989
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 45841/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO LE, nato il [...] a [...];
LI TT, nata il [...] a [...];
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 309 c.p.p. in data 3.11.2009 dal Tribunale di Firenze;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, investito ex art. 309 c.p.p. della richiesta di riesame avanzata, tra l'altro dagli indagati LE NO e TT LI, confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che il 14.10.2009 aveva applicato ad entrambi la custodia cautelare domiciliare per concorso nel reato di cui all'art. 419 c.p., commesso il giorno 11.10.2009 (stando al provvedimento impugnato nei confronti degli indagati si procedeva altresì per i reati di cui all'art. 635 c.p., art. 614 c.p., n. 4 e art. 61 c.p., n. 2, artt.582 e 585 c.p.).
1.1. Secondo l'impostazione accusatola, recepita nel provvedimento impugnato, NO e LI facevano parte del manipolo di persone che, verosimilmente mosse da odio politico, avevano assaltato il circolo di estrema destra Agogè di Pistoia, facendovi ingresso con armi proprie e improprie, devastandolo e tentando di usare violenza nei confronti di AS ES e di MA LE che l'occupavano.
I due, riferiva il Tribunale, facevano parte di un movimento di estrema sinistra ed erano presenti ad una riunione del circolo I Maggio che aveva sede ad un centinaio di metri del circolo Agogè;
entrambi erano stati riconosciuti da RC RE (che era in strada) come facenti parte del gruppo che correva verso il centro di Pistoia allontanandosi dal circolo assaltato (NO stava anche infilandosi la cintura dei pantaloni); la LI era stata riconosciuta anche da EL DI (che era assieme al RE). GO UL, che dalla finestra aveva assistito all'assalto, aveva confermato che gli assalitori erano fuggiti verso il centro di Pistoia. Due giorni più tardi (il 13 ottobre) AS ES aveva ammesso di potere descrivere e riconoscere alcuni degli aggressori e aveva riconosciuto l'NO. Entrambi gli indagati, dal loro canto, s'erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Il quadro probatorio a loro carico risultava dunque sufficientemente preciso e grave, non emergendo elementi che inducessero a ritenere che i testi, in specie persone estranee alla lotta politica come RE e RA, avessero mentito indicandoli. Il ES, dal suo canto, aveva plausibilmente giustificato il ritardo delle sue dichiarazioni con la paura di ritorsioni.
L'entità dei danni prodotti, emergenti dal fascicolo fotografico, giustificava la contestazione del reato di devastazione. L'entità e le modalità dei fatti, il numero dei concorrenti, l'uso di armi d'ogni tipo, le aggressioni anche fisiche, limitate solo per l'intervento di fattori imprevedibili, dimostravano l'elevata pericolosità degli agenti e l'esigenza di una misura contenitiva che limitasse la libertà di movimento degli indagati e il rischio di recidiva.
2. LE NO e TT LI hanno proposto ricorso con unico atto a mezzo del difensore avvocato Silvia Davini, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
1. Con il primo motivo denunciano, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, vizi della motivazione per: mancanza di risposta alle particolareggiate deduzioni difensive in tema di incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni dei testimoni;
apoditticità del richiamo pressoché testuale del provvedimento impugnato;
travisamento infine degli atti richiamati. Affermano in particolare:
- che il Tribunale aveva intriso il provvedimento impugnato di "valutazioni soggettive" arbitrariamente attribuite alle forze dell'ordine (odio politico, appartenenza al circolo I Maggio e a movimenti di estrema sinistra) e rese in forma di certezze;
che arbitrariamente era stata valorizzata una informazione anonima sul circolo I Maggio nel quale si sarebbero rifugiati gli aggressori;
che arbitrariamente era stato però omesso che la perquisizione ivi effettuata non aveva portato al rinvenimento di armi di sorta;
- che il Tribunale aveva omesso di evidenziare e valorizzare che dalle denunzie rese nell'immediatezza dei fatti ES e MA non emergevano elementi per la identificazione degli aggressori;
che anche il teste oculare UL non aveva riconosciuto alcuno;
che la difesa aveva evidenziato una serie di incongruenze nelle dichiarazioni del RE e DI liquidate dal Tribunale ricorrendo ad una sorta di "inversione dell'onere della prova" e comunque non considerando che il RE non aveva fornito una descrizione corrispondente all'NO e che i due avevano visto soltanto delle persone in strada;
che parimenti eluse erano state le censure sulla tardività del riconoscimento effettuato dal ES (dopo che i giornali avevano già riportato i nomi degli arrestati);
che nulla aveva detto il Tribunale sul fatto che nessuno dei testi oculari (ES, MA, GU) aveva parlato di una donna.
2. Con il secondo motivo denunziano violazione di legge con riguardo alla contestazione del reato di devastazione, osservando che il Tribunale non aveva risposto anche in relazione a tale aspetto alle deduzioni difensive, che il fascicolo fotografico in atti riproduceva nella sostanza soltanto, da diverse angolazioni, una porta rotta (foto 1 -3) e una scrivania ribaltata (foto da 4 a 7 e da 12 a 9, mentre le foto 8, 10 e 11 non denotavano danneggiamene); la circostanza che i fatti s'erano svolti tutti all'interno del locale confermava infine l'assenza di turbamento per l'ordine pubblico.
3. Con il terzo motivo lamentano che l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento ad importanti esigenze cautelari in realtà non sussistenti e che evidentemente traevano ragione dall'erroneo inquadramento giuridico dei fatti di danneggiamento;
dall'indimostrata asserzione che i due indagati appartenessero a gruppi estremisti;
dal travisamento della contestazione del reato di lesioni (che risultavano prodotte soltanto dalla rottura di un vetro) non emergendo da alcun dato che circostanze imprevedibili avevano impedito eventi più gravi. Nessuna considerazione era stata riservata all'incensuratezza dei due indagati.
DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso attiene alla prova della partecipazione dei ricorrenti ai fatti;
il secondo motivo alla configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio contestato con la misura cautelare;
il terzo alla sussistenza di esigenze cautelari. Il secondo motivo va dunque esaminato per primo, avendo evidente rilievo preliminare, ed appare fondato.
2. Secondo l'interpretazione consolidata, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 419 c.p. consiste, nella ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, che produca "devastazione":
termine questo assunta dal legislatore nel suo significato tradizionale (derivato da de-, con significato intensivo e pasture:
rendere vuoto) di rovina o "rasa al suolo", distruzione ovvero anche danneggiamento, purché in ogni caso "complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili" (Sez. 1, n. 4135 del 25/01/1973, Azzaretto). Tra mera condotta di danneggiamento, singolo o plurimo, e devastazione v'è dunque una profonda differenza qualitativa e quantitativa, analoga a quella che esiste tra il furto e l'ipotesi alternativa di saccheggio (Sez. U, n. 7 del 26/03/1960, Neidermajer) e che analogamente richiede, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una pluralità di agenti e una tale "molteplicità indiscriminata" di distruzioni o ruberie da incidere direttamente, menomandolo, sull'ordine sociale. Tale connotazione, come dice la giurisprudenza ricordata, si riflette nella diversa obiettività giuridica, che nei reati di devastazione (o di saccheggio) non si esaurisce nella protezione del patrimonio di uno o più soggetti e nel danno sociale che è immancabilmente conseguenza di una lesione della proprietà o che è insito in ogni reato;
ma si risolve in offesa o pericolo concreto per l'ordine pubblico, "inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza" (sent. Azzaretto, citata), suscettivi di essere compromessi da fatti quali quelli descritti dall'art. 419 c.p. o, addirittura, in offesa alla stessa personalità dello Stato, quando ricorra il dolo specifico di attentare alla sicurezza dello stato e per ciò solo a identica condotta corrisponde l'incriminazione dell'art. 285 c.p.. Si comprende perciò la giurisprudenza che dice che la lesione o il concreto pericolo per l'ordine pubblico è insito nella nozione di devastazione, che assume nella descrizione legale del fatto il valore denotante di elemento normativo. Sicché la verifica della corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie astratta va condotta con rigorosa osservanza dei canoni di tipicità e offensività.
3. Costituiva di conseguenza onere specifico del giudice del merito, anche ai fini cautelari, fornire della fattispecie concreta una descrizione esaustiva, che consentisse di verificare la correttezza del procedimento di sussunzione nella fattispecie astratta. Ma tale descrizione manca sia nel provvedimento in esame sia nella misura cautelare, che valutano i fatti di "devastazione" ma non li illustrano ne indicano. Il Tribunale del riesame si limita anzi ad affermare che "le condizioni nelle quali... è stato ridotto il circolo Agogè... sono evidenti come si evince dal fascicolo fotografico allegato agli atti del verbale d'arresto". Rinviando agli atti d'indagine che questa Corte non può autonomamente leggere, neppure a seguito della produzione difensiva, perché non è compito del giudice di legittimità verificare se le fotografie che mostrano da diverse angolazioni in definitiva soltanto una stanza messa a soqquadro, una scrivania e una porta rotte, sono gli unici atti che documentano i danni prodotti.
Risulta dunque carente l'indicazione della base fattuale che giustifica l'affermazione della vastità del danneggiamento e/o della distruzione e profonda alterazione prodotta dall'azione posta in essere.
Dovendosi solo aggiungere che la motivazione ha appunto la funzione di dimostrare la corrispondenza tra fatto considerato dal giudice e norma che legittima il provvedimento. E se è vero che codesta funzione può, a seconda dei casi, richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole, essa presuppone in ogni caso, quale contenuto minimo, la indicazione chiara dei dati materiali posti a fondamento della valutazione effettuata (S.U. n. 2451 del 27 settembre 2007, Magera;
S.U. 26 novembre 2003, n. 23/2004, Gatto). Tanto maggiore doveva dunque essere il rigore nella esposizione degli aspetti di fatto in situazione quale quella in esame, in cui il Tribunale del riesame era stato espressamente investito dalla doglianza difensiva che denunziava la non riconducibilità della fattispecie concreta alla astratta contentata.
4. Restano allo stato assorbite, ma non precluse, le ulteriori censure.
5. L'ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio al Tribunale di Pistola, perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunziati e dando concreta giustificazione delle conclusioni raggiunte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010