Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2010, n. 16553
CASS
Sentenza 1 aprile 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 cod. pen. (devastazione e saccheggio) consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all'assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità). Conf. sez. I, 1 aprile 2010 n. 16554, Colombo, non massimata

Commentario1

  • 1G8 Genova, vi fu devastazione e saccheggio (Cass. 42130/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2010, n. 16553
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16553
Data del deposito : 1 aprile 2010

Testo completo