Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 26830
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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L'elemento soggettivo del delitto di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen. è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico.

Il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen. è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie relativa alla distruzione avvenuta, nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture di uno stadio, accompagnata dall'aggressione indiscriminata alle forze dell'ordine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 26830
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26830
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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