Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 2
L'elemento soggettivo del delitto di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen. è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico.
Il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen. è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie relativa alla distruzione avvenuta, nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture di uno stadio, accompagnata dall'aggressione indiscriminata alle forze dell'ordine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 26830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26830 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 08/03/2001
1. Dott. VITO LA GIOIA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - N. 1809
3. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - N. 46717/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT CO, nato il [...]
avverso l'ordinanza del 16.10.2000 del Tribunale delle libertà di Bari
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. EDOARDO FAZZIOLI udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito l'avv Luigi Rella, difensore del MA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto:
1 Con ordinanza del 16 ottobre 2000 il tribunale di Bari, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 26 settembre 2000 con la quale il gip del tribunale di Bari aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di MA RC, gravemente indiziato di avere devastato e danneggiato gravemente, quale appartenente al gruppo di tifosi ultras della squadra di calcio del Lecce, le strutture dello stadio della città di Bari, durante l'incontro di calcio Bari - Lecce.
2. Il MA ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della suindicata ordinanza, per mezzo del difensore avv. Luigi Rella, sostenendo: a) che nella specie non può ravvisarsi il contestato reato di devastazione in quanto i danni sarebbero limitati soltanto ad alcune strutture dello stadio, tanto che dalla società proprietaria sarebbero stati quantificati in complessive lire settantacinque milioni, e non avrebbero compromesso, sia pure parzialmente o temporaneamente, la naturale destinazione del complesso sportivo;
b) i delitti contestati, devastazione e danneggiamento aggravato, sarebbero tra loro incompatibili;
c) a tutto voler concedere avrebbe preso parte ad "episodi circoscritti a poche decine di persone, racchiuse in una piccola parte dello stadio e costantemente tenute sotto controllo", per cui neanche sotto il profilo soggettivo non potrebbe ritenersi la sussistenza del concorso nel reato di devastazione;
d) dalle fotografie effettuate dalla p.g. risulterebbe la prova che non era trasceso ad atti di violenza, ne' nei confronti del personale di polizia, ne' nei confronti delle strutture dello stadio;
e) sarebbe stato violato l'art. 63 c.p.p. in quanto sarebbe stato sentito senza l'assistenza di un difensore;
f) non ricorrerebbero le esigenze cautelari, in quanto già raggiunto da provvedimento amministrativo del questore di Lecce, emanato ai sensi dell'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, che gli impone il divieto di frequentare gli stadi ed è persona di condotta irreprensibile, che si è sempre dedicato allo studio ed al lavoro. Inoltre non vi sarebbe ne' pericolo di fuga, ne' pericolo di inquinamento delle prove.
3. I motivi di ricorso sono infondati.
Per quanto concerne il primo motivo va rilevato che il delitto di devastazione è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che "i fatti" di devastazione abbiano interessato tutto o soltanto una parte dello stadio e della sue strutture e la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico (cfr., cass. 7 luglio 1983, n. 6308, RV. 159809, RV. 183951).
La censura, quindi, deve essere rigettata, avendo, i giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ritenuto che la distruzione con azione selvaggia e violenta delle attrezzature dello stadio di calcio e l'aggressione indiscriminata attuata nei confronti delle forze dell'ordine integrassero in tutti i suoi elementi il reato in esame.
Va aggiunto, che trattandosi di reati che tutelano differenti beni giuridici (il patrimonio e l'ordine pubblico) i delitti di devastazione e di danneggiamento possono concorrere ai sensi dell'art. 81, comma 1, c.p., per cui anche il motivo sub b) risulta infondato.
I sub c) e d) sono squisitamente di merito.
L'ordinanza impugnata assume che il ricorrente ha fatto parte della tifoseria ultras della squadra del Lecce e che in tale veste insieme con gli altri tifosi ha compiuto fatti di devastazione. L'assunto, quindi, che in realtà il ricorrente non facesse parte della suddetta tifoseria e che appartenesse ad un gruppo isolato, che essendo stato sempre sotto il controllo delle forze dell'ordine non avrebbe leso l'ordine pubblico è esclusivamente di fatto e potrà eventualmente formare oggetto di prova nella competente sede, essendo sufficiente, agli effetti della verifica di legittimità della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 273 c.p.p., rilevare che la tesi del ricorrente, secondo il quale dalle fotografie acquisite dalla p.g. non risulterebbe che egli stesse compiendo atti di violenza, non tiene conto delle precisazioni sul punto dell'ordinanza impugnata secondo la quale l'attività delittuosa del MA risulterebbe dai filmati televisivi acquisiti in atti. Va aggiunto, peraltro, che l'elemento soggettivo del reato di devastazione è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (il danneggiamento) involgendo l'ordine pubblico, per cui, ai fini della sussistenza del dolo nel caso in esame, trattandosi di reato commesso da più persone in concorso, deve ritenersi sufficiente la prova della consapevolezza di partecipare all'azione delittuosa comune, circostanza che allo stato non può escludersi atteso che dall'ordinanza impugnata risulta che il MA faceva appunto parte della tifoseria ultras e partecipava attivamente con gli altri alla distruzione dello stadio ed in particolare, per la parte che lo concerne, delle vetrate di separazione dei settori dello stadio.
Il motivo relativo alla violazione dell'art. 63 c.p.p. è del tutto generico.
Non risulta, infatti, in quali termini tale violazione potrebbe rilevare nel presente procedimento, atteso che i gravi indizi sono costituti, a quanto risulta dall'ordinanza impugnata, dalle indagini (filmati ed atti di riconoscimento) compiute dalla polizia giudiziaria.
Esaurientemente motivata è, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto alle quali il ricorrente si limita a riproporre le stesse circostanze di fatto (esistenza di un provvedimento del questore che vieta la frequenza degli stadi, buona condotta tenuta dal ricorrente) già esaminate e logicamente rigettate dal tribunale del riesame e che, quindi non possono essere nuovamente valutate da questa corte a costo di una inammissibile violazione dei principi che regolano il giudizio di legittimità.
4. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2001