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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14444/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. BECHERI ROSETTA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2
lo studio dell'Avv. BECHERI ROSETTA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
1. “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Gottolengo (Bs), Via Beato Tovini N. 8/A, verrà assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà con i figli con tutti gli arredi che la compongono;
il Sig. provvederà a Pt_1 Pt_2 trasferire la propria residenza, entro l'udienza di comparizione avanti l'intestato Tribunale;
3. il figlio minore nato in [...] in data [...] verrà affidato ad entrambi i Persona_1
1 genitori secondo le forme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso la di lei abitazione. Ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza del figlio con ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza nell'interesse di dovranno essere assunte Per_1
congiuntamente;
4. i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente, se di necessità, anche con esperti di fiducia delle parti. Il padre terrà con sé il figlio, secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i genitori purché con preavviso ed in conformità alle esigenze e secondo la volontà del figlio, nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi dello stesso;
il padre trascorrerà comunque con due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera alla domenica sera (con rientro Per_1
indicativamente alle ore 18,00 nel periodo scolastico ed alle ore 20,00 nel periodo estivo), congrui periodi durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro la fine del mese di Maggio per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori;
5. le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, del figlio, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare a la crescita più sana e serena;
Per_1
6. considerate le attuali esigenze del minore, le risorse economiche di entrambi i genitori, le parti concordano che i genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio nei rispettivi tempi di permanenza;
7. i genitori si impegnano a sostenere e/o rimborsare tra loro al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per e che dovranno essere: a) documentate;
b) Per_1
suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 10 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice
IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, sono, a titolo indicativo, le seguenti:
Spese per la salute: -spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
-spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari che
2 sarebbero erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale da eseguirsi presso strutture private;
IV) farmaci particolari (omeopatia, fitoterapia, etc.); Spese per l'istruzione: -spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: -spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I)attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III)viaggi e vacanze.
8. le parti concordano che l'assegno unico universale a favore del figlio sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra così come tutti i benefici derivanti dalle detrazioni per il figlio a carico;
Pt_1
9. le parti dichiarano di avere già regolato separatamente i propri rapporti patrimoniali e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo dipendente dal matrimonio;
10. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche del figlio, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
11. le parti nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse del figlio minore e ritengono la sua audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Prevalle (BS) in data 12.6.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Prevalle al n. 5, parte II, serie A, anno 1999, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti, e il 17.11.2008. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
3 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minorenne della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14444/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. BECHERI ROSETTA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2
lo studio dell'Avv. BECHERI ROSETTA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
1. “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Gottolengo (Bs), Via Beato Tovini N. 8/A, verrà assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà con i figli con tutti gli arredi che la compongono;
il Sig. provvederà a Pt_1 Pt_2 trasferire la propria residenza, entro l'udienza di comparizione avanti l'intestato Tribunale;
3. il figlio minore nato in [...] in data [...] verrà affidato ad entrambi i Persona_1
1 genitori secondo le forme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso la di lei abitazione. Ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza del figlio con ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza nell'interesse di dovranno essere assunte Per_1
congiuntamente;
4. i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente, se di necessità, anche con esperti di fiducia delle parti. Il padre terrà con sé il figlio, secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i genitori purché con preavviso ed in conformità alle esigenze e secondo la volontà del figlio, nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi dello stesso;
il padre trascorrerà comunque con due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera alla domenica sera (con rientro Per_1
indicativamente alle ore 18,00 nel periodo scolastico ed alle ore 20,00 nel periodo estivo), congrui periodi durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro la fine del mese di Maggio per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori;
5. le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, del figlio, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare a la crescita più sana e serena;
Per_1
6. considerate le attuali esigenze del minore, le risorse economiche di entrambi i genitori, le parti concordano che i genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio nei rispettivi tempi di permanenza;
7. i genitori si impegnano a sostenere e/o rimborsare tra loro al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per e che dovranno essere: a) documentate;
b) Per_1
suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 10 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice
IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, sono, a titolo indicativo, le seguenti:
Spese per la salute: -spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
-spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari che
2 sarebbero erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale da eseguirsi presso strutture private;
IV) farmaci particolari (omeopatia, fitoterapia, etc.); Spese per l'istruzione: -spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: -spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I)attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III)viaggi e vacanze.
8. le parti concordano che l'assegno unico universale a favore del figlio sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra così come tutti i benefici derivanti dalle detrazioni per il figlio a carico;
Pt_1
9. le parti dichiarano di avere già regolato separatamente i propri rapporti patrimoniali e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo dipendente dal matrimonio;
10. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche del figlio, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
11. le parti nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse del figlio minore e ritengono la sua audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Prevalle (BS) in data 12.6.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Prevalle al n. 5, parte II, serie A, anno 1999, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti, e il 17.11.2008. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
3 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minorenne della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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