Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9208/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/08/1967, con il patrocinio dell'avv. ZINO FRANCESCO, con elezione di domicilio in Viale delle Milizie 22 00192 ROMA ITALIA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/08/1968;
RESISTENTE-NON CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.02.2023 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma il 30.05.1993 con , precisando che dall'unione erano Controparte_1
Per_ nati i figli (Roma, 20.04.1994) e (Roma, 01.03.2000), e che in data Per_2
28.07.2017 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con il marito. Chiedeva pertanto che venissero confermati i provvedimenti assunti all'esito della separazione tra le parti e, in particolare, che venisse disposto a carico
1
misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in Controparte_1
giudizio.
All'udienza del 25.09.2023 compariva la sola parte ricorrente e il Presidente f.f., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e nominava il Giudice istruttore.
Acquisita la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, all'esito dell'udienza cartolare del 05.09.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Nulla deve disporsi con riguardo all'affidamento e al collocamento del figlio anch'egli divenuto maggiorenne a far data dalla separazione delle parti. Per_2
Per_ Con riguardo al mantenimento della prole, occorre premettere che la figlia ha ormai raggiunto l'indipendenza economica e ha formato un proprio nucleo familiare contraendo matrimonio;
il figlio invece, non si è ancora inserito Per_2
definitivamente nel mondo del lavoro, dal momento che la ricorrente ha dichiarato che il medesimo ha prestato servizio civile, dal mese di giugno 2023 e per la durata di un anno, il quale dà diritto ad un mero rimborso spese. Il sig. dovrà CP_1 pertanto corrispondere alla sig.ra l'importo mensile di euro 200,00, così come Pt_1
richiesto dalla stessa, per il mantenimento del figlio Tale importo è Per_2 determinato tenendo in considerazione l'assenza di elementi suscettibili di indicare quale sia la professione svolta dal resistente o il reddito da quest'ultimo percepito, nonché avuto riguardo alle disponibilità economiche della ricorrente, la quale ha percepito sino al 31.12.2023 il reddito di cittadinanza e svolge attualmente attività di collaboratrice domestica con una retribuzione mensile di euro 200,00 circa, come risulta altresì dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, sostenendo al tempo stesso un canone di locazione per l'immobile in cui vive con il figlio pari ad euro
400,00 mensili.
2 Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio Per_2
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Nulla sull'assegnazione della casa coniugale, che risulta essere stata rilasciata da entrambi i coniugi già in epoca precedente all'omologazione della separazione consensuale.
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
9208/2023, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
30.05.1993 tra e;
Parte_1 Controparte_1
3 - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 00470, parte 2, serie A03);
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio autonomo mantenimento;
- determina in euro 200,00 mensili il contributo dovuto da Controparte_1
a per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Parte_1 Per_2
economicamente indipendente, da corrispondere a presso il Parte_1 di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio Per_2
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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