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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/09/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18.9.2025
Causa n. 921 2025
per la parte ricorrente l'avv. Pt_1 per la parte convenuta l'avv. Fornaciari
La difesa di parte ricorrente in opposizione si riporta integralmente a quanto dedotto in ricorso nelle cui deduzioni insiste.
La difesa di parte resistente opposta si riporta quanto dedotto in memoria riferendo di essere disponibile ad una conciliazione che comporti l'abbandono della lite a spese compensate, considerando che la società non ha adempiuto spontaneamente a quanto deciso in sentenza, inducendo la difesa a dover comunque notificare il precetto, le cui somme erano comunque in parte dovute.
Rispetto alla proposta la difesa di parte ricorrente dichiara di non essere disponibile ritendo che l'azione esecutiva non si sarebbe mai dovuta attivare con queste modalità.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 18.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 921 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 14/05/2025 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione/titolo giudiziale/retribuzione globale di fatto da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. con il Parte_2 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti FERRARESE ALBERTO, TAVELLA LUDOVICA, PAROTTO
LAURA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1 Email_2
Email_3
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI CP_1 C.F._1
ERMANNO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_4
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 14.5.2025 ha proposto opposizione al precetto Parte_2
notificatole il 7.4.2025 con cui le veniva intimato il pagamento di Euro 63.037,21 di cui Euro
55.278,43 a titolo di “Tot 23 (8+15) mensilità di retribuzione globale di fatto” e Euro 7.758,78
a titolo di spese legali (comprensive di quelle del precetto), in forza della sentenza del
Tribunale di Verona, sezione lavoro, n. 126/2025, emessa all'esito del giudizio contumaciale, notificata il 6.3.2025 (con cui il lavoratore aveva peraltro esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra). Deduce di aver versato all'odierno opposto, dopo la notifica del precetto, previa emissione della busta paga, il minor importo netto (previa ritenuta fiscale in base alla tassazione sperata) corrispondente al lordo di Euro 47.381,61 pari a 23
(8+15) mensilità, così come determinate in sentenza, oltre l'importo per le spese legali, con quattro bonifici. Afferma inoltre di avere proposto all'odierno resistente di rinunciare alla
1 residua parte della somma di cui precetto pari ad Euro 7.896,82 lordi, proposta tuttavia non accettata e che quindi ha determinato la necessità di proporre la presente opposizione. Sostiene che le somme di cui al precetto non trovino corrispondenza nel titolo giudiziale in quanto la sentenza aveva esattamente quantificato la retribuzione globale di fatto sulla base delle allegazioni di parte in Euro 2.060,07 lorde mensili e non nella diversa e maggiore somma di
Euro 2.403,41 (determinata sulla base dell'aumento per le quote delle mensilità differite, tredicesima e quattordicesima) rispetto alla quale la parte non ha peraltro specificato l'esatto criterio di calcolo;
ha contestato altresì le spese del precetto, ritenendo a tale titolo dovuta la minore somma di Euro 425,00, oltre 15%, oltre IVA e CPA. Ha concluso quindi: “Voglia il
Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro: In via preliminare: sospendersi immediatamente, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero in subordine previa urgente convocazione delle parti, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 126/2025 del Tribunale di
Verona, Sez. Lavoro, del 04.03.2025, sussistendo gravi motivi, per le ragioni esposte nel presente ricorso. Nel merito: previo accertamento, per le ragioni esposte nel presente atto, dell'illegittimità del precetto notificato nell'interesse del sig. alla CP_1 Parte_2
in data 07.04.2025, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace e/o nullo il precetto
[...]
opposto, nella sua integralità, con diritto di parte opponente alla ripetizione delle somme già corrisposte e ritenute non dovute. In via subordinata: e per mero scrupolo di diligente patrocinio, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace il precetto opposto limitatamente alle parti in cui esso risulterà infondato e/o incongruo all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario, con maggiorazione del
30% ex art. 4 c. 1bis, D.M. 55/2014 s.m.i.”
2.Il giudice, con decreto di fissazione dell'udienza del 22.5.2025, ha sospeso, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo ritenendo “che sussistono i gravi motivi in quanto dalle deduzioni di parte opponente e dalla documentazione allegata al ricorso la somma di cui al precetto contestato non trova corrispondenza nel titolo azionato e le somme ad esso relative risultano essere state integralmente versate (doc. 4 e 5)”.
3. Si è costituito il resistente il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendo di avere legittimamente e correttamente interpretato il titolo esecutivo, poiché la retribuzione base indicata nel dispositivo e nella motivazione della sentenza non coincide con quella di retribuzione globale di fatto che ricomprende, in base alla pacifica giurisprudenza in materia, anche i ratei relativi alle mensilità aggiuntive indicati nel precetto. Sostiene in particolare che:
“L'una non può corrispondere all'altra, perché calcolate differentemente o, meglio, l'una
2 sull'altra, visto che per calcolare la retribuzione globale non si può prescindere da quella di base. Per questo, crediamo che non possa il Giudice del Lavoro aver condannato al pagamento di una retribuzione globale di fatto corrispondente a quella mensile, perché non omologabili: non ci sarebbe corrispondenza nel decisum tra il titolo del pagamento di cui alla condanna e la sua quantificazione. È pur vero che, letto solo il dispositivo, si potrebbe intendere che la somma di € 2060,07 corrisponda alla globale di fatto, ma se si analizza meglio e si considera la parte motiva, a noi pare che quella retribuzione mensile sia da utilizzare come base per andare a quantificare l'altra retribuzione, comprensiva di elementi accessori quali, per giurisprudenza costante, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità
(tra le tante, ricordiamo Cass. 11/03/2022 n. 8040). Ma siamo convinti che l'Ill.mo Giudice del
Lavoro abbia solamente indicato alla parte ricorrente su che basi quantificare la retribuzione di fatto, anche perché, diversamente ragionando, accortosi della mancanza di altri elementi utili ad una più analitica quantificazione, avrebbe ben potuto (o, addirittura, dovuto) ex art.
421 c.p.c. richiedere alla parte le integrazioni ritenute necessarie. Passaggio che invece
(giustamente, a parere di chi scrive), non ha ritenuto di dover fare. Per le ragioni di cui sopra, si chiede il rigetto delle istanze avanzate da controparte e la conferma dell'efficacia del titolo esecutivo opposto e quindi del precetto azionato”.
4. All'odierna udienza il Giudice, dato atto dell'impossibilità di una conciliazione, sentite le conclusioni, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
5. Per pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 14234/2023 e 1942/2023, SSUU
11066/12 e SSUU 5633/22) non “è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo”.
Nel caso di specie, la sentenza, passata in giudicato, che costituisce il titolo dell'esecuzione qui opposta ha, nella motivazione contestuale, statuito che: “
7. Come documentato, il ricorrente percepiva al momento dell'interruzione del rapporto una retribuzione lorda mensile pari ad €
2.060,07= (015-Busta paga aprile), da intendersi quale unica allegazione relativa alla retribuzione globale di fatto percepita” (punto 7 della motivazione) e nel dispositivo: “1) in accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento intimato al ricorrente con lettera dell'8.7.2024 e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€
3 2.060,07 lordi mensili) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, in misura comunque non superiore a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
condanna altresì la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali senza applicazione di sanzioni”.
5.1 Quella proposta dall'odierno opposto non appare come un'interpretazione del richiamato titolo esecutivo di formazione giudiziale, volto a determinarne l'esatta portata precettiva, quanto piuttosto un'integrazione, con elementi extratestuali o meglio documentali che la parte avrebbe dovuto sottoporre al vaglio del giudice del procedimento in cui il titolo è stato reso o, se come sembra prospettarsi nella memoria di costituzione del presente giudizio, al giudice del gravame se ritenuto che il giudice di primo grado avesse errato nell'operare una quantificazione non richiesta espressamente o comunque, nel farlo, non avesse richiesto d'ufficio, pur in assenza di alcuna allegazione (o documentazione) in tal senso, alla parte ricorrente, documenti atti a sorreggere tale quantificazione.
5.2. D'altronde proprio con riferimento alla quantificazione nel precetto della retribuzione globale di fatto, la Cassazione l'ha ritenuta possibile (e doverosa) solo qualora il titolo esecutivo “non contenesse alcuna statuizione in ordine all'importo dell'ultima retribuzione globale di fatto”, “così accertando la legittimità del procedimento matematico che aveva condotto alla quantificazione dell'ultima retribuzione globale di fatto ma anche la correttezza della operazione di quantificazione effettuata in precetto, seppure in importo diverso da quello indicato nel ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con l'emissione dell'ordinanza” (cfr.
Cass., ord. 17155 del 25.6.2025). Nel caso di specie invece la sentenza, che ha tenuto ben distinta la nozione di retribuzione globale di fatto (quale insieme degli emolumenti normalmente dovuti in dipendenza del rapporto di lavoro con esclusione di quelli di carattere occasionale che va ricordato è un parametro per determinare il risarcimento del danno in caso di illegittimità del licenziamento) da quella di retribuzione mensile, utilizzando la seconda per quantificare la prima e considerando gli unici dati risultanti dai documenti allegati dal ricorrente e rilevanti, ossia l'unica busta paga del mese di aprile (in assenza di deduzioni specifiche, di altre buste paga e del CCNL non appare possibile determinare l' an e il quantum delle mensilità aggiuntive).
5.3 Per le suesposte ragioni deve essere parzialmente accolta l'opposizione con riferimento alla somma intimata oltre quanto stabilito dalla sentenza.
4 6. Non appare invece fondata la contestazione genericamente formulata relativa alle spese di precetto che sono state quantificate in Euro 600,00, oltre IVA e CPA, in quanto rientrano tra il compenso medio e massimo rispetto allo scaglione di riferimento (52.000-260.000), secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
7. Le spese di lite del presente procedimento, considerata la condotta processuale delle parti (in particolare il netto rifiuto della ricorrente di accogliere la possibilità di una conciliazione anche di rinuncia da parte del resistente, a spese integralmente compensate), la mancata spontanea esecuzione del titolo giudiziale nemmeno in riferimento alla minore somma ritenuta come pacificamente dovuta e considerate le ragioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso per la residua parte del credito azionato, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara l'inefficacia del precetto opposto relativamente all'importo lordo di Euro 7.896,82;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 18.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
5
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18.9.2025
Causa n. 921 2025
per la parte ricorrente l'avv. Pt_1 per la parte convenuta l'avv. Fornaciari
La difesa di parte ricorrente in opposizione si riporta integralmente a quanto dedotto in ricorso nelle cui deduzioni insiste.
La difesa di parte resistente opposta si riporta quanto dedotto in memoria riferendo di essere disponibile ad una conciliazione che comporti l'abbandono della lite a spese compensate, considerando che la società non ha adempiuto spontaneamente a quanto deciso in sentenza, inducendo la difesa a dover comunque notificare il precetto, le cui somme erano comunque in parte dovute.
Rispetto alla proposta la difesa di parte ricorrente dichiara di non essere disponibile ritendo che l'azione esecutiva non si sarebbe mai dovuta attivare con queste modalità.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 18.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 921 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 14/05/2025 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione/titolo giudiziale/retribuzione globale di fatto da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. con il Parte_2 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti FERRARESE ALBERTO, TAVELLA LUDOVICA, PAROTTO
LAURA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1 Email_2
Email_3
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI CP_1 C.F._1
ERMANNO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_4
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 14.5.2025 ha proposto opposizione al precetto Parte_2
notificatole il 7.4.2025 con cui le veniva intimato il pagamento di Euro 63.037,21 di cui Euro
55.278,43 a titolo di “Tot 23 (8+15) mensilità di retribuzione globale di fatto” e Euro 7.758,78
a titolo di spese legali (comprensive di quelle del precetto), in forza della sentenza del
Tribunale di Verona, sezione lavoro, n. 126/2025, emessa all'esito del giudizio contumaciale, notificata il 6.3.2025 (con cui il lavoratore aveva peraltro esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra). Deduce di aver versato all'odierno opposto, dopo la notifica del precetto, previa emissione della busta paga, il minor importo netto (previa ritenuta fiscale in base alla tassazione sperata) corrispondente al lordo di Euro 47.381,61 pari a 23
(8+15) mensilità, così come determinate in sentenza, oltre l'importo per le spese legali, con quattro bonifici. Afferma inoltre di avere proposto all'odierno resistente di rinunciare alla
1 residua parte della somma di cui precetto pari ad Euro 7.896,82 lordi, proposta tuttavia non accettata e che quindi ha determinato la necessità di proporre la presente opposizione. Sostiene che le somme di cui al precetto non trovino corrispondenza nel titolo giudiziale in quanto la sentenza aveva esattamente quantificato la retribuzione globale di fatto sulla base delle allegazioni di parte in Euro 2.060,07 lorde mensili e non nella diversa e maggiore somma di
Euro 2.403,41 (determinata sulla base dell'aumento per le quote delle mensilità differite, tredicesima e quattordicesima) rispetto alla quale la parte non ha peraltro specificato l'esatto criterio di calcolo;
ha contestato altresì le spese del precetto, ritenendo a tale titolo dovuta la minore somma di Euro 425,00, oltre 15%, oltre IVA e CPA. Ha concluso quindi: “Voglia il
Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro: In via preliminare: sospendersi immediatamente, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero in subordine previa urgente convocazione delle parti, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 126/2025 del Tribunale di
Verona, Sez. Lavoro, del 04.03.2025, sussistendo gravi motivi, per le ragioni esposte nel presente ricorso. Nel merito: previo accertamento, per le ragioni esposte nel presente atto, dell'illegittimità del precetto notificato nell'interesse del sig. alla CP_1 Parte_2
in data 07.04.2025, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace e/o nullo il precetto
[...]
opposto, nella sua integralità, con diritto di parte opponente alla ripetizione delle somme già corrisposte e ritenute non dovute. In via subordinata: e per mero scrupolo di diligente patrocinio, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace il precetto opposto limitatamente alle parti in cui esso risulterà infondato e/o incongruo all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario, con maggiorazione del
30% ex art. 4 c. 1bis, D.M. 55/2014 s.m.i.”
2.Il giudice, con decreto di fissazione dell'udienza del 22.5.2025, ha sospeso, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo ritenendo “che sussistono i gravi motivi in quanto dalle deduzioni di parte opponente e dalla documentazione allegata al ricorso la somma di cui al precetto contestato non trova corrispondenza nel titolo azionato e le somme ad esso relative risultano essere state integralmente versate (doc. 4 e 5)”.
3. Si è costituito il resistente il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendo di avere legittimamente e correttamente interpretato il titolo esecutivo, poiché la retribuzione base indicata nel dispositivo e nella motivazione della sentenza non coincide con quella di retribuzione globale di fatto che ricomprende, in base alla pacifica giurisprudenza in materia, anche i ratei relativi alle mensilità aggiuntive indicati nel precetto. Sostiene in particolare che:
“L'una non può corrispondere all'altra, perché calcolate differentemente o, meglio, l'una
2 sull'altra, visto che per calcolare la retribuzione globale non si può prescindere da quella di base. Per questo, crediamo che non possa il Giudice del Lavoro aver condannato al pagamento di una retribuzione globale di fatto corrispondente a quella mensile, perché non omologabili: non ci sarebbe corrispondenza nel decisum tra il titolo del pagamento di cui alla condanna e la sua quantificazione. È pur vero che, letto solo il dispositivo, si potrebbe intendere che la somma di € 2060,07 corrisponda alla globale di fatto, ma se si analizza meglio e si considera la parte motiva, a noi pare che quella retribuzione mensile sia da utilizzare come base per andare a quantificare l'altra retribuzione, comprensiva di elementi accessori quali, per giurisprudenza costante, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità
(tra le tante, ricordiamo Cass. 11/03/2022 n. 8040). Ma siamo convinti che l'Ill.mo Giudice del
Lavoro abbia solamente indicato alla parte ricorrente su che basi quantificare la retribuzione di fatto, anche perché, diversamente ragionando, accortosi della mancanza di altri elementi utili ad una più analitica quantificazione, avrebbe ben potuto (o, addirittura, dovuto) ex art.
421 c.p.c. richiedere alla parte le integrazioni ritenute necessarie. Passaggio che invece
(giustamente, a parere di chi scrive), non ha ritenuto di dover fare. Per le ragioni di cui sopra, si chiede il rigetto delle istanze avanzate da controparte e la conferma dell'efficacia del titolo esecutivo opposto e quindi del precetto azionato”.
4. All'odierna udienza il Giudice, dato atto dell'impossibilità di una conciliazione, sentite le conclusioni, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
5. Per pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 14234/2023 e 1942/2023, SSUU
11066/12 e SSUU 5633/22) non “è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo”.
Nel caso di specie, la sentenza, passata in giudicato, che costituisce il titolo dell'esecuzione qui opposta ha, nella motivazione contestuale, statuito che: “
7. Come documentato, il ricorrente percepiva al momento dell'interruzione del rapporto una retribuzione lorda mensile pari ad €
2.060,07= (015-Busta paga aprile), da intendersi quale unica allegazione relativa alla retribuzione globale di fatto percepita” (punto 7 della motivazione) e nel dispositivo: “1) in accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento intimato al ricorrente con lettera dell'8.7.2024 e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€
3 2.060,07 lordi mensili) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, in misura comunque non superiore a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
condanna altresì la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali senza applicazione di sanzioni”.
5.1 Quella proposta dall'odierno opposto non appare come un'interpretazione del richiamato titolo esecutivo di formazione giudiziale, volto a determinarne l'esatta portata precettiva, quanto piuttosto un'integrazione, con elementi extratestuali o meglio documentali che la parte avrebbe dovuto sottoporre al vaglio del giudice del procedimento in cui il titolo è stato reso o, se come sembra prospettarsi nella memoria di costituzione del presente giudizio, al giudice del gravame se ritenuto che il giudice di primo grado avesse errato nell'operare una quantificazione non richiesta espressamente o comunque, nel farlo, non avesse richiesto d'ufficio, pur in assenza di alcuna allegazione (o documentazione) in tal senso, alla parte ricorrente, documenti atti a sorreggere tale quantificazione.
5.2. D'altronde proprio con riferimento alla quantificazione nel precetto della retribuzione globale di fatto, la Cassazione l'ha ritenuta possibile (e doverosa) solo qualora il titolo esecutivo “non contenesse alcuna statuizione in ordine all'importo dell'ultima retribuzione globale di fatto”, “così accertando la legittimità del procedimento matematico che aveva condotto alla quantificazione dell'ultima retribuzione globale di fatto ma anche la correttezza della operazione di quantificazione effettuata in precetto, seppure in importo diverso da quello indicato nel ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con l'emissione dell'ordinanza” (cfr.
Cass., ord. 17155 del 25.6.2025). Nel caso di specie invece la sentenza, che ha tenuto ben distinta la nozione di retribuzione globale di fatto (quale insieme degli emolumenti normalmente dovuti in dipendenza del rapporto di lavoro con esclusione di quelli di carattere occasionale che va ricordato è un parametro per determinare il risarcimento del danno in caso di illegittimità del licenziamento) da quella di retribuzione mensile, utilizzando la seconda per quantificare la prima e considerando gli unici dati risultanti dai documenti allegati dal ricorrente e rilevanti, ossia l'unica busta paga del mese di aprile (in assenza di deduzioni specifiche, di altre buste paga e del CCNL non appare possibile determinare l' an e il quantum delle mensilità aggiuntive).
5.3 Per le suesposte ragioni deve essere parzialmente accolta l'opposizione con riferimento alla somma intimata oltre quanto stabilito dalla sentenza.
4 6. Non appare invece fondata la contestazione genericamente formulata relativa alle spese di precetto che sono state quantificate in Euro 600,00, oltre IVA e CPA, in quanto rientrano tra il compenso medio e massimo rispetto allo scaglione di riferimento (52.000-260.000), secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
7. Le spese di lite del presente procedimento, considerata la condotta processuale delle parti (in particolare il netto rifiuto della ricorrente di accogliere la possibilità di una conciliazione anche di rinuncia da parte del resistente, a spese integralmente compensate), la mancata spontanea esecuzione del titolo giudiziale nemmeno in riferimento alla minore somma ritenuta come pacificamente dovuta e considerate le ragioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso per la residua parte del credito azionato, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara l'inefficacia del precetto opposto relativamente all'importo lordo di Euro 7.896,82;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 18.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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