Art. 15. Determinazione della retta giornaliera di mantenimento.
La retta giornaliera di mantenimento nelle case di rieducazione di minorenni, di cui e' fatta menzione nel terzo capoverso dell'art. 25 della legge, e' determinata con provvedimento insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze al principio di ogni esercizio finanziario.
La retta potra' essere determinata in misura diversa, secondo l'organizzazione e l'indirizzo dei vari istituti, nonche' secondo le localita' dove gli istituti stessi sono situati.
Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti, il corredo, le medicine ed il personale di educazione.
La retta giornaliera di mantenimento nelle case di rieducazione di minorenni, di cui e' fatta menzione nel terzo capoverso dell'art. 25 della legge, e' determinata con provvedimento insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze al principio di ogni esercizio finanziario.
La retta potra' essere determinata in misura diversa, secondo l'organizzazione e l'indirizzo dei vari istituti, nonche' secondo le localita' dove gli istituti stessi sono situati.
Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti, il corredo, le medicine ed il personale di educazione.