Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 30/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1802 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BUSATTI STEFANO nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ROSSINI ANNA
con l'intervento del PM
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
All'udienza del 28 aprile 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulla base delle seguenti conclusioni il ricorrente: disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra per la prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sino Controparte_1 ad un importo mensile complessivo di Euro 800,00 (€. 400,00 mensili per ciascuna figlia)
o altro ritenuto adeguato;
ridurre dal 75% al 50% il contributo dovuto dall'odierno ricorrente alle spese straordinarie per le stesse figlie;
revocare l'assegno di mantenimento pari a €. 200,00, attualmente riconosciuto alla coniuge sig.ra Parte_2
la resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, contrariis rejectis, - dichiarare improponibile e/o inammissibile il ricorso avversario ovvero dichiarare la litispendenza stante l'assenza di giudicato sulla sentenza n.- 844/2024 del 16.09.2024 con la quale il Tribunale si è pronunciato su domande identiche a quelle oggi formulate e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
- in via strettamente subordinata, stante l'assorbenza delle eccezioni in rito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare le condizioni di separazione di cui alla sentenza di separazione n. 254 del 11.03.2024; - in ogni caso, condannare il ricorrente alla rifusione integrale delle spese di causa.
Il PM: visto pagina 1 di 5
Con ricorso depositato il 23 settembre 2024 conveniva in giudizio Parte_3
per ottenere, stante il peggioramento delle proprie condizioni reddituali, Controparte_1
la modifica delle condizioni relative al contributo di mantenimento della prole e all'assegno in favore del coniuge di cui alla sentenza di separazione pronunciata l'11 marzo 2024.
La nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'improponibilità del ricorso di cui CP_1
comunque contestava il fondamento.
Con ordinanza dell'8 gennaio 2025 il presidente delegato, dopo aver ritenuto priva di immediata persuasione l'eccezione preliminare, riduceva il contributo in favore della prole da Euro 1.200 a Euro 900 (oltre il 50% delle spese straordinarie in luogo dell'originario 75%) nonché l'assegno personale da Euro 200 a Euro 100.
Con la predetta ordinanza veniva fissata l'udienza per la precisazione per il giorno 29 aprile 2025 ove la causa era rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c.
***
Occorre in punto di fatto premettere che:
a) con sentenza dell'11 marzo 2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi e ponendo a carico Parte_1 Controparte_1 del primo un contributo per il mantenimento delle due figlie ed un assegno in favore della seconda;
b) con sentenza del 16 settembre 2024 questo Tribunale ha dichiarato l'improponibilità del ricorso depositato dal il 5 aprile 2024 per la Parte_1 modifica delle condizioni di separazione stante la pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza sub a);
c) con l'odierno ricorso, iscritto a ruolo il 24 settembre 2024, il ha Parte_1 formulato una nuova richiesta di modifica delle condizioni di separazione;
d) la ha eccepito l'improponibilità anche di tale ricorso stante la pendenza CP_1 del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza sub b). In particolare, dopo aver rilevato che il ripetuto ricorso era “identico e sovrapponibile” a quello in precedenza proposto, il procuratore della resistente ha richiamato l'orientamento di legittimità in base al quale la litispendenza viene meno solo con la formazione del giudicato;
con la conseguenza che il Tribunale, in pagina 2 di 5 ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 comma 1 c.p.c., dovrebbe dichiarare la litispendenza ed ordinare la cancellazione dal ruolo della presente causa in quanto successivamente proposta.
A tale riguardo si rileva che la litispendenza è ravvisabile ove le cause pendano presso distinti uffici giudiziari come risulta chiaramente da quanto previsto dal 1° comma dell'art. 39: “se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi…”. Nel caso in esame la causa scaturita dal ricorso depositato il 5 aprile 2024 è, per contro, rimasta giacente presso questo Ufficio giudiziario atteso non è stato proposto appello avverso la sentenza del 16 settembre, appello che il ha infatti rinunciato a coltivare nel Parte_1
momento in cui ha depositato il nuovo ricorso e che la non ha avuto interesse a CP_1
proporre avendo visto accolta la propria eccezione con condanna alle spese di lite.
Una volta esclusa la litispendenza fra la presente causa e quella che al momento del deposito dell'odierno ricorso era pendente presso questo Tribunale, l'eccezione di improponibilità va quindi rigettata.
Venendo ora al merito, occorre dire che nella sentenza di separazione (divenuta irrevocabile per il decorso del termine breve) è stato accertato che la svolgeva CP_1
l'attività di tecnico-radiologo con una retribuzione netta mensile di Euro 1.600/1.700 e che il percepiva una retribuzione netta mensile di Euro 5.000 in qualità di Parte_1
dipendente della Florim USA Inc., con sede nello Stato del Tennessee. I coniugi erano inoltre comproprietari della casa coniugale nonché cointestatari di quote di fondi di invenimento mobiliare del complessivo importo di Euro 104.200. Sulla base di tali presupposti è stato posto a carico del un contributo per il mantenimento delle Parte_1
figlie e (studentesse) di Euro 1.200 (oltre il 75% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie), è stata assegnata alla la casa coniugale ed è stato infine CP_1
riconosciuto alla stessa un assegno personale di Euro 200.
A mezzo dell'odierno ricorso il sul presupposto di essere stato licenziato Parte_1 dalla e di lavorare alle dipendenze della Tecne Gruppo Autostrade per l'Italia Per_3
s.p.a., ha documentato di percepire ora una retribuzione netta mensile di Euro 2.900; donde la richiesta di ridurre il contributo in favore della prole in somma non superiore ad
Euro 800 oltre la metà delle spese straordinarie e di revocare l'assegno in favore del coniuge.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
pagina 3 di 5 Rispetto alla situazione apprezzata dal giudice della separazione, il reddito mensile dell'odierno ricorrente è passato da Euro 5.000 netti (come definitivamente accertato in detta decisione) ad Euro 2.900 netti (come risulta dalle buste paga). In proposito non assume alcuna rilevanza quanto dedotto dal procuratore della resistente;
se è infatti vero che il ricorrente non sopporta costi abitativi vivendo dai genitori, è altrettanto vero che la retribuzione percepita negli Stati Uniti era al netto di vari benefit fra cui la copertura delle spese di alloggio.
Deve quindi concludersi che si è verificata una drastica riduzione del reddito (in misura pari ai 2/5) di cui si deve tener conto nei termini seguenti.
Il contributo in favore della due figlie va ridotto ad Euro 900 con attribuzione del 50% delle spese straordinarie dovendosi osservare che anche la deve contribuire, CP_1
ancorchè in via nettamente minoritaria, al loro mantenimento e tenuto altresì conto del beneficio economico derivante dall'assegnazione della casa coniugale di comune proprietà.
L'assegno personale va diminuito alla somma di Euro 100 -e non revocato- tenuto conto, a tale ultimo riguardo, che la retribuzione della odierna resistente è gravata non solo dall'onere di concorrere al mantenimento delle figlie, ma anche delle spese di gestione della ex casa coniugale.
Le condizioni di separazione vanno quindi modificate nei termini anzidetti con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminato di bassa complessità con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, in parziale modifica delle condizioni di separazione, così provvede: dispone che il ricorrente, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso, versi alla resistente la somma mensile di Euro 900 oltre rivalutazione su base
Istat quale contributo per la prole e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Dispone inoltre che il ricorrente, con la medesima decorrenza, versi alla resistente, quale assegno personale, la somma mensile di Euro 100 oltre rivalutazione su base Istat.
pagina 4 di 5 Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
Euro 2.906 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Ferrara, 29 aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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