Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2016, n. 6594
CASS
Sentenza 26 ottobre 2016

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Massime1

La violazione dell'art. 220 disp.att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i ricorrenti non avevano indicato né dedotto le violazioni codicistiche che avrebbero determinato l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza).

Commentari2

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023

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  • 2Quando il "verbale di costatazione" redatto dalla Guardia di Finanza o dai funzionari degli Uffici Finanziari ha efficacia probatoria?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2016, n. 6594
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6594
Data del deposito : 26 ottobre 2016

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