Sentenza 26 ottobre 2016
Massime • 1
La violazione dell'art. 220 disp.att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i ricorrenti non avevano indicato né dedotto le violazioni codicistiche che avrebbero determinato l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza).
Commentari • 2
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Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 c.p.p., come affermato in epoca più recente). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile: ne consegue che la parte di documento …
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Riferimento normativo: Disp. att. cod. proc. pen., art. 220 SOMMARIO: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Milano confermava una decisione con la quale il Tribunale di Milano, a sua volta, aveva affermato la responsabilità penale di un imputato in ordine al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 in relazione all'utilizzazione, a fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cinque fatture per operazioni oggettivamente inesistenti che gli consentivano di indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni IVA e sui redditi relativamente ad un anno di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2016, n. 6594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6594 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2016 |
Testo completo
06594-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аск Composta da Domenico Carcano Presidente - Sent. n. sez. 2314 Renato Grillo CC 26/10/2016 R.G.N. 51907/2015 Elisabetta Rosi Aldo Aceto -Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. LI NI, nata a [...] il [...], 2. ET LU, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 02/11/2015 del Tribunale del riesame di Pescara;
visti gli atti, provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri NI LI e LU ET ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza in epigrafe indicata che, in parziale riforma del decreto del 10/08 - 08/09/2015 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale (che, sulla ipotizzata sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 2, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, aveva ordinato il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, delle loro disponibilità mobiliari o immobiliari fino alla concorrenza di € 1.891.598,00), ha ridotto l'importo nella misura di € 1.157.885,00, rigettando, nel resto, l'istanza di riesame da essi proposta.
1.1.Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione per la parte redatta successivamente quanto meno alla data di iscrizione della notizia di reato (19/02/2014) e certamente alla ricezione, da parte della GdF, della delega di indagini (14/04/2014), e la conseguente inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 220, disp. att. cod. proc. pen.. Al riguardo deducono che: - la verifica fiscale era iniziata il 29/01/2014; la notizia di reato a carico della LI per il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, era stata trasmessa dall'Agenzia delle Entrate ed iscritta dal pubblico ministero sin dal 19/02/2014; - il 14/02/2014 era stata trasmessa alla GdF la delega di indagini;
- ogni attività successiva è pertanto inutilizzabile.
1.2.Con il secondo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché degli artt. 2, 8 e 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, 322- ter, cod. pen. e 321, cod. proc. pen.. Lamentano, al riguardo, che con la domanda di riesame era stata contestata la quantificazione del profitto confiscabile, pari, secondo le deduzioni difensive, che fanno leva sulla stessa richiesta di sequestro preventivo, ad € 689.410,85, ma che sul punto il Tribunale ha totalmente omesso di pronunciarsi.
2.Con memoria depositata il 06/10/2016, i ricorrenti hanno prodotto la copia dei documenti cui hanno fatto riferimento nel ricorso ed, in particolare, la denunzia dell'Agenzia delle Entrate (datata 10/02/2014), la delega di indagine del pubblico ministero (14/04/2014), la richiesta di sequestro preventivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
4.Il primo motivo è inammissibile perché generico e per la mancanza di un concreto interesse a proporlo.
4.1. Risulta, in base alle stesse deduzioni e produzioni difensive, che l'Agenzia delle Entrate denunciò la LI alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per il (solo) reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 2 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della società Ecopetrol S.r.l.>>, non aveva versato, entro il 27/12/2011, l'IVA dovuta per l'anno 2010, quantificata nella misura di € 58.889,07, e che il Pubblico Ministero delegò la G.d.F. a completare e riscontrare la notizia di reato pervenuta dall'Agenzia delle Entrate>>.
4.2. Tale importo è stato però detratto dal Tribunale in considerazione della sopravvenuta modifica della norma incriminatrice ad opera dell'art. 8, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 che ha elevato ad € 250.000,00 la soglia della penale rilevanza della condotta.
4.3. Poiché il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 si caratterizza, strutturalmente, per lo scostamento tra l'importo indicato nella dichiarazione annuale e la somma non versata, resta arduo comprendere in che modo l'accertamento (assai semplice) di tale reato possa aver influito su quello degli altri in relazione ai quali il vincolo del sequestro è stato mantenuto.
4.4.Il confine tra l'attività ispettiva e l'attività di indagine preliminare, superato il quale gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice>> (art. 220, disp. att. c.p.p.), è segnato dalla mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291).
4.5.L'obbligo di osservare le norme del codice di rito, però, riguarda lo specifico fatto, non qualsiasi altro diverso fatto la cui possibile rilevanza penale non sia ancora emersa.
4.6.L'art. 220, disp. att. c.p.p., costituisce norma di raccordo e di cucitura tra l'attività ispettiva e quella investigativa la cui violazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità, a fini penali, degli elementi di prova, dichiarativi o documentali, acquisiti una volta superato il confine. L'inutilizzabilità o nullità dell'atto deve essere autonomamente prevista dalle norme del codice di di procedura penale, cui l'art. 220, cit., rimanda.
4.7. Nel caso di specie i ricorrenti non indicano, né deducono le violazioni codicistiche che avrebbero determinato l'inutilizzabilità degli indizi acquisiti a sostegno dell'ipotesi accusatoria relativa agli altri reati, emersi successivamente alla citata delega di indagine, per i quali il sequestro è stato mantenuto.
5.E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.
5.1.E' noto che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 3 го 5.2.Come più volte spiegato da questa Corte in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice>> (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini;
Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi;
Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).
5.3.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece è solo quella che non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti>> (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).
5.4.Nel caso in esame il Tribunale è stato espressamente investito della questione relativa alla determinazione del profitto confiscabile, questione sulla quale, in disparte le detrazioni relative agli omessi versamenti sotto soglia>> e dell'IRAP, ed a prescindere dalla fondatezza della doglianza stessa (nel merito della quale questa Corte non può entrare), i Giudici del riesame non si sono pronunciati affatto.
5.5. Poiché spetta al giudice che, in sede di riesame, proceda alla conferma del sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, il compito di valutare la corretta determinazione dell'entità di quest'ultimo (Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Giacchetto, Rv. 259678; Sez. 6, n. 24277 del 08/04/2013, Rolli, Rv. 255441), l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione del profitto, con rinvio, sul punto, al Tribunale di Pescara.
5.6.Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del profitto confiscabile e rinvia al Tribunale di Pescara, Sezione riesame. Dichiara inammissibile nel resto. Così deciso il 26/10/2016 Il Consigliere estensore Presidente Aldo Aceto Жово Жая DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 FEB 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 5