Sentenza 18 febbraio 2014
Massime • 2
In tema di misure cautelari reali, spetta al giudice che, in sede di riesame, proceda alla conferma del sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, il compito di valutare la corretta determinazione dell'entità di quest'ultimo.
In sede di riesame, il tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il "fumus commissi delicti", ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso.
Commentari • 3
- 1. SEQUESTRO DI VALORE ECCESSIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Nei casi in cui il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sia di valore eccessivo, il Tribunale del Riesame deve ridurlo per rispettare il principio di proporzionalità con il profitto del reato. Decisione: Sentenza n. 4567/2016 Cassazione Penale – Sezione IV Il caso. Nei confronti di una SRL unipersonale era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca di beni per il controvalore di 650mila euro, cifra relativa alle imposte dovute su operazioni false contestate dalla Procura. Dopo un primo ricorso contro il provvedimento di conferma da parte del Tribunale del Riesame, erano stati dissequestrati alcuni beni e un conto corrente, lasciando sostanzialmente immutato …
Leggi di più… - 2. In sede di riesame, il tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 dicembre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324) Il fatto Il Tribunale di Siena aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Siena, finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto conseguito dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Ricorreva per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 15 cod. pen. non avendo il Tribunale provveduto ad un …
Leggi di più… - 3. Nel caso il sequestro sia di valore eccessivo, il Tribunale del Riesame deve ridurlo?Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 14 marzo 2016
Nei casi in cui il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sia di valore eccessivo, il Tribunale del Riesame deve ridurlo per rispettare il principio di proporzionalità con il profitto del reato. Decisione: Sentenza n. 4567/2016 Cassazione Penale – Sezione IV Classificazione: Penale, Societario Parole chiave: sequestro finalizzato alla confisca per equivalente Il caso. Nei confronti di una SRL unipersonale era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca di beni per il controvalore di 650mila euro, cifra relativa alle imposte dovute su operazioni false contestate dalla Procura. Dopo un primo ricorso contro il provvedimento di conferma da parte del Tribunale del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2014, n. 18767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18767 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/02/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 360
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 40060/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC AU N. IL 30/11/1963;
avverso l'ordinanza n. 232/2013 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 05/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galli Massimo che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente al capo (2) per la determinazione del profilo illecito.
Udito il difensore Avv. Di Benedetto Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 luglio 2013 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di TT FA avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal G.i.p. presso quel Tribunale il 17 giugno 2013, in relazione a somme di denaro e a beni mobili ed immobili nella sua disponibilità, sino al complessivo importo di Euro 18.267.630,79, in relazione ai delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo sub 2) e di utilizzo di false fatture emesse per operazioni inesistenti capi sub 4, 5, 8, 9, 10 e 11, nonché capi sub 6 e 7.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del TT, deducendone la nullità per violazione dell'art. 321 c.p.p. e art. 322-ter c.p., in relazione all'art. 640- bis c.p. e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 poiché la contestata truffa avrebbe avuto ad oggetto non già l'erogazione del contributo nel suo complesso, ma soltanto il pagamento di una parte delle somme per prestazioni asseritamente non effettuate - e rendicontate con le fatture indicate in rubrica - per un importo complessivo di Euro 1.882.811,80, con la conseguenza che l'importo del sequestro avrebbe dovuto essere limitato sino a raggiungere quella misura: aspetto, questo, sul quale è rilevabile anche un difetto di motivazione nel provvedimento impugnato.
Il Tribunale del riesame, di contro, ha, per un verso, circoscritto il profitto personale del TT alla somma concernente la pretesa falsa fatturazione in sede di rendicontazione, ed ipotizzato, per altro verso, un suo concorso in una truffa ordita dall'Assessore e da altri soggetti preposti al ramo - estranei ad ogni contestazione - riguardo ad una condotta diversa e neppure evocata nella formulazione dell'addebito provvisorio.
Per quel che attiene, inoltre, al sequestro disposto in relazione alle contestate violazioni di natura tributaria, si lamenta che le considerazioni sviluppate circa la carenza del fumus e/o dell'elemento soggettivo del reato nella memoria difensiva depositata in sede di riesame sono state del tutto ignorate dal Tribunale, che si è limitato ad affrontare, con motivazione solo apparente, esclusivamente l'aspetto connesso all'importo proveniente dall'ipotizzato delitto di truffa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
4. In ordine alle doglianze che investono la contestazione cautelare dell'ipotesi delittuosa di cui al capo sub 2) occorre, anzitutto, rammentare, sulla base di una pacifica linea interpretativa di questa Suprema Corte, il principio secondo cui, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il sequestro preventivo funzionale alla confisca "per equivalente" non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, imponendosi al riguardo la valutazione del giudice relativamente all'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto del reato (Sez. 6, n. 45504 del 23/11/2010, dep. 27/12/2010, Rv. 248956; Sez. 3, n. 3260 del 04/04/2012, dep. 22/01/2013, Rv. 254679) In tal senso, inoltre, il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all'importo del credito garantito e la stima deve costituire oggetto di una ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della confisca. (Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013, dep. 17/10/2013, Rv. 257439) Spetta quindi al giudice che, in sede di riesame, proceda alla conferma del sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, il compito di valutare la corretta determinazione di quest'ultimo, non essendovi ragioni per cui durante la fase cautelare possa giustificarsi un sequestro avente ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto o il prezzo del reato (Sez. 6, n. 19051 del 10/01/2013, dep. 02/05/2013, Rv. 255256; v., inoltre, Sez. 6, n. 24277 del 08/04/2013, dep. 04/06/2013, Rv. 255441). Nella motivazione del provvedimento impugnato, tuttavia, muovendo da una contestazione essenzialmente incentrata su artifizi e raggiri costituiti dalla rendicontazione di costi inesistenti e dall'attestazione di dati non veritieri in merito al finanziamento del progetto Co.Or.Ap., si accenna, da un lato, ad un profitto dell'importo di Euro 3.025.481,97 - pari ad una spesa per "sensibilizzazione, informazione e pubblicità", ritenuta certamente riferibile all'indagato in relazione alle false fatture emesse dalle società di cui egli sarebbe il reale dominus - e dall'altro lato si fa riferimento, con argomenti non bene precisati e contraddittoriamente esposti, ad un contributo essenziale che l'indagato avrebbe fornito, con il coinvolgimento di altri soggetti, nella realizzazione del delitto di truffa, volto ad assicurare l'erogazione al C.I.A.P.I. di Palermo di un finanziamento pubblico relativo ad una somma di denaro progressivamente erogata in più tranches, e pari al complessivo importo di circa quindici milioni di euro, in tal modo ipotizzando una diversa attività posta in essere a titolo concorsuale, sulla base di artifizi e raggiri solo genericamente enunciati, riguardo alla commissione di una condotta non adeguatamente fatta oggetto di contestazione in sede cautelare. Sul punto occorre precisare, dunque, l'importo del profitto che si intende assoggettare al vincolo cautelare reale in aderenza al quadro di principii sopra ricordati, tenendo altresì conto delle implicazioni legate al connesso profilo problematico or ora indicato, secondo cui, come più volte stabilito da questa Suprema Corte, il tribunale del riesame ben può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il "fumus commissi delicti", ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso da quello, sia pure provvisoriamente, ipotizzato nella contestazione dell'addebito in sede cautelare (Sez. 6, n. 24126 del 08/05/2008, dep. 13/06/2008, Rv. 240370; Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009, dep. 30/10/2009, Rv. 245069).
5. Analoghe considerazioni devono svolgersi, inoltre, per quel che attiene all'omessa considerazione delle doglianze difensive mosse in ordine alle residue imputazioni oggetto dell'addebito formulato in sede cautelare.
È noto, infatti, che l'omessa valutazione di memorie difensive può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni della difesa, poiché la giustificazione del provvedimento può risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con la memoria, in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Rv. 252713; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, dep. 20/10/2010, Rv. 248551). Nel caso in esame, deve rilevarsi come non emergano affatto dalla motivazione del provvedimento impugnato le ragioni giustificative della decisione sul punto adottata dal Tribunale del riesame, specie a fronte delle puntuali ed articolate deduzioni illustrate dalla difesa nella memoria ivi depositata, laddove si contestava sia la riferibilità delle violazioni tributarie ai comportamenti posti in essere dall'indagato, sia la configurabilità del dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. 6. S'impone, dunque, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per un nuovo esame che dovrà colmare le lacune motivazionali sopra indicate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del profitto illecito e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2014