Sentenza 8 aprile 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, spetta al giudice che, in sede di riesame, proceda alla conferma del sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, il compito di valutare la corretta determinazione di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2013, n. 24277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24277 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/04/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 662
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 5715/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RI n. il 24/06/1959;
avverso l'ordinanza n. 1164/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI ROMA del 4/1/2013;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dr. ELISABETTA CESQUI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Udito il difensore avv. SISTO FRANCESCO PAOLO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Roma, investito della richiesta di riesame del decreto del gip di Roma del 30 novembre 2012 che disponeva il sequestro preventivo per equivalente nei confronti di LI AR, socio unico della Selecto srl per aver corrotto pubblici ufficiali al fine di aggiudicarsi una gara presso il Ministero delle Politiche Agricole, riesame espressamente limitato al profilo della confiscabilità dei beni in sequestro, ne disponeva il parziale accoglimento in quanto:
- il profitto assoggettabile a confisca non può essere identificato con l'importo complessivo dell'appalto dovendosi invece considerare sia le spese effettivamente sostenute che l'attività svolta favore della Pubblica Amministrazione;
- in caso di concorso di persone il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura del profitto a lui attribuibile LI AR propone ricorso a mezzo del proprio difensore avverso tale ordinanza.
Con primo motivo deduce la violazione legge in relazione all'art. 322 ter cod. pen., laddove si ritiene confiscabile quale profitto del reato l'equivalente della quota di partecipazione alla società Seiecto srl alla RTI aggiudicataria della gara d'appalto. Concorda con il provvedimento impugnato laddove lo stesso ritiene che, per determinare il profitto, vadano considerate le spese effettivamente sostenute nonché l'attività svolta a favore della pubblica amministrazione, ma rileva la erronea applicazione di tale principio laddove il Tribunale ritiene che tale profitto coincida con l'importo complessivamente fatturato al ministero dalla Selecto srl anziché con il solo guadagno mentre l'effettivo utile, come risulta dalla relazione tecnica in atti che ha valutato l'offerta economica della RTI, non poteva essere superiore al 4,89% dell'intero appalto. Inoltre, allo stato risulta come la società abbia fatturato e quindi introitato solo il 50% dell'importo dell'appalto. Il relativo importo confiscabile risulta, peraltro, ampiamente coperto dal bene immobile sequestrato al coindagato Sorbini, considerato che l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo del profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Due le questioni poste con il ricorso, restando esclusa la valutazione di ogni altro profilo di possibile illegittimità del sequestro:
- la prima riguarda la possibilità di sequestro del profitto ai fini del successivo sequestro per equivalente limitatamente alle somme/utilità già incassate o in relazione all'intero profitto, in esso inserendosi anche le somme per le quali si vanta un mero credito.
Si rammenta che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte "In tema di responsabilità da reato degli enti, qualora debbano imputarsi al profitto del reato presupposto dei crediti, ancorché liquidi ed esigibili, gli stessi non possono costituire oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, trattandosi di utilità non ancora percepite dall'ente, ma soltanto attese". (Sez. 5, n. 3238 del 14/12/2011 - dep. 26/01/2012, Società Valore S.p.a, Rv. 251721) per cui il sequestro poteva essere disposto solo fino alla concorrenza delle somme effettivamente versate dal Ministero per l'appalto in questione. Si tratta, invero, di questione non posta espressamente in sede di riesame (per quanto risulta dalla memoria motivi scritti depositata in quella sede) ma l'accertamento dell'effettivo incasso del profitto era necessario per la determinazione dell'oggetto del sequestro. La seconda questione riguarda il quantum del sequestro;
a parte la irrilevanza in questa sede della scelta di sequestrare solo la percentuale corrispondente alla quota dell'appalto della società del LI, va tenuto conto che il profitto confiscabile, pur non essendo il profitto "aziendale", ovvero l'importo ottenuto sottraendo ai ricavi i costi, deve comunque essere computato detraendovi la effettiva utilità percepita dall'ente pubblico in ragione della esecuzione del contratto, secondo uno schema sostanzialmente corrispondente all'arricchimento senza causa" di cui all'art. 2041 cod. civ.. (In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone. (In motivazione la Corte ha precisato che, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico - quali ad esempio quelli del "profitto lordo" e del "profitto netto", ma che, al contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, pone in essere un'attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato). (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008 - dep. 02/07/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv. 239924).
Ma nel provvedimento impugnato, pur se nella elencazione di massime di questa Corte rilevanti nella materia del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente è indicata anche tale regola, la stessa non viene poi applicata, concludendosi che "In assenza di precisi e documentati elementi inerenti al vantaggio patrimoniale conseguito dal soggetto privato, al netto dei parametri sopra indicati e nel limite di importo sopra stabilito, è preclusa, in sede di riesame, una operazione di quantificazione del profitto, che, non supportata da dati certi, risulterebbe del tutto discrezionale se non arbitraria". Ma che in sede di riesame sia preclusa ogni attività di verifica del profitto confiscabile per desumerne la sequestrabilità o meno è affermazione erronea, equivalendo ad una interpretazione abrogante lo stesso istituto del riesame in materia di sequestro.
È invece vero il contrario;
a fronte delle chiare eccezioni era compito del Tribunale del Riesame verificare la corretta determinazione del profitto.
Si impone quindi l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per nuovo esame che tenga conto delle regole sopra richiamate e venga condotto valutando le specifiche deduzioni della difesa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2013