Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. Ne consegue che, accertata la natura agraria del rapporto di affitto, ben può il giudice - ad esempio - di merito accertare la data, ancora da venire, in cui detto rapporto venga a scadenza, con condanna degli affittuari al rilascio del fondo per la data medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12444 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. CHIARINI M. Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA ST, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 107, presso l'avv. Giorgio Gelera, difesa dagli avv. Luigi Gritti e Diego Cinquetti, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IG DO, ET TA, elettivamente domiciliati in Roma, via Giulio Venticinque n. 23, presso l'avv. Enrico Ivella, che li difende unitamente all'avv. Paolo Bendinelli, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, sezione specializzata agraria, n. 40/02 del 2 novembre 2001 - 19 gennaio 2002 (R.G. 535/01).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Giorgio Gelera, per delega avv. Gritti, per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, con assorbimento del quarto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cori ricorso 30 marzo 1999 VA ST, proprietaria di un immobile in Carobbio degli Angeli detenuto da IG DO e ET TA conveniva questi ultimi in giudizio, innanzi al tribunale di Bergamo, sezione specializzata agraria, chiedendo che fosse accertato che il contratto inter partes, in forza del quale i convenuti erano nel godimento dell'immobile in questione, non poteva considerarsi contratto agrario, con conseguenza inapplicabilità della legge 3 maggio 1982, n. 203. Chiedeva altresì l'attrice che fosse pronunziata la risoluzione, per inadempimento per morosità dei convenuti, di ogni contratto eventualmente riconosciuto esistente tra le parti, in via subordinata che fosse dichiarata la cessazione di ogni rapporto inter partes con effetto della data di giustizia e condanna, in ogni caso, dei convenuti all'immediato rilascio degli immobili oltre al pagamento di ogni somma dovuta e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1591 c.c., da liquidarsi in separato giudizio.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese deducendone la infondatezza e chiedendo, in via riconvenzionale, fosse accertata l'esistenza tra le parti di un contratto agrario. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 15 - 28 giugno 2001 dichiarava la inesistenza, tra le parti, di un contratto agrario.
Gravata tale pronunzia dai soccombenti IG DO e ET TA, la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, con sentenza 2 novembre 2001 - 19 gennaio 2002, in totale riforma della decisione dei primi giudici dichiarava la natura agraria del rapporto intercorrente tra le parti con rigetto, per l'effetto, delle domande proposte da VA ST. Per la cassazione di quest'ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, VA ST.
Resistono, con controricorso IG DO e ET TA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia "violazione dell'art. 1 della legge n. 392 del 1978" nonché "falsa applicazione degli art. 1
e 27 della legge n. 203 del 1982" e "omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia". Si osserva, in particolare, che "il primo errore di diritto commesso dalla sezione agraria della Corte di Appello... è quello inerente la qualificazione del rapporto (o del contratto) intercorso tra la proprietaria VA e i conduttori IG - ET, atteso che "l'indagine sulla volontà contrattuale è stata del tutto omessa, l'accertamento circa le modalità oggettive del rapporto è stato posposto rispetto alla determinazione della qualificazione giuridica del rapporto, ed anche l'esame dell'elemento oggettivo è stato condotto con metodo biasimevole" e "se il giudicante di seconde cure avesse correttamente applicato i principi insegnati dalla Suprema Corte, avrebbe sicuramente escluso l'applicabilità alla fattispecie degli artt. 1 e 27 della legge n. 203 del 1982".
2. La censura è inammissibile.
Sotto tutti i molteplici profili in cui si articola.
2.1. Quanto, in primis, alla denunziata "violazione dell'art. 1 della legge n. 392 del 1978" nonché alla lamentata "falsa applicazione degli art. 1 e 27 della legge n. 203 del 1982" (con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.) la deduzione è manifestamente inammissibile perché non prospettata in conformità ai precetti di. cui all'art. 366 c.p.c.. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per Cassazione pur denunziandosi violazione, e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le. affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la Interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 1, l. 27 luglio 1978, n. 392 e 1 e 27, l. 3 maggio 1982, n. 203) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi non censurare la interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 2.2. La deduzione in esame è inammissibile, altresì, anche nella parte in cui lamenta, (con riferimento a quanto previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) la "omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia".
Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, che il ricorso per Cassazione con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. deve contenere, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 366 n. 4 dello stesso codice, la precisa indicazione o delle lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune o ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi la assoluta incompatibilità razionale degli argomenti;
usati e l'insanabile contrasto degli stessi (in tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 20 febbraio 2002 n. 2442). Sul punto, inoltre, deve ribadirsi, ulteriormente, che il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (in termini, Cass. 21 marzo 2001 n. 4025, specie in motivazione, nonché Cass. sez. un., 11 giugno 1998 n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960). Pacifico quanto sopra si osserva che nella specie parte ricorrente lungi dal prospettare vizi della sentenza gravata, rilevanti sotto i profili sopra evidenziati, si limita ad interpretare le risultanze, di causa in termini opposti rispetto a quanto ritenuto dai giudici del merito, - sollecitando, pertanto, una nuova, dir versa valutazione di quelle stesse circostanze, favorevole ai propri assunti, del tutto prescindendo da quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità.
Sul punto, inoltre, deve segnalarsi, altresì, che il ricorrente - in violazione del precetto di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. - pur deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze di causa compiuta dal giudice di secondo grado, si astiene - totalmente - dal riferire l'iter logico esposto in sentenza a giustificazione della ritenuta conclusione e di denunziarne eventuali lacune o errori, limitandosi ad una serie di considerazioni del tutto apodittiche e in alcun modo correlate con la parte motiva della sentenza impugnata.
2.3. Quanto, da ultimo, agli errori compiuti dai giudici del merito nel ricostruire la volontà contrattuale delle parti, alla luce del contratto del 1996, si osserva, in via assorbente, che nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la interpretazione di una determinata clausola contrattuale, data dai giudici del merito, o deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le clausole contrattuali non rettamente interpretate,; nonché le prove non o male valutate nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (Cass. 1 giugno 2001 n. 74349), evidenziando, in particolare, in cosa consistessero le circostanze che formavano oggetto della prova e quale ne fosse la rilevanza, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (Cass. 13 settembre 2000 n. 12080; Cass. 10 marzo 2000 n. 2802, Cass. 25 marzo 1999 n. 2838). Pacifico quanto sopra si osserva che ne' nella parte espositiva, ne' in quella motiva del ricorso la ricorrente ha trascritto (neppure per sunto) il contenuto del contratto tra le parti così non ponendo questa Corte - in violazione del puntuale precetto di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c. - nelle condizioni di apprezzare se sussistono, o meno, i vizi denunziati della sentenza gravata.
3. Con il secondo motivo la ricorrente, da un lato denunzia, ancora, "falsa applicazione degli artt. 27 e 34 della legge n. 203 del 1982", dall'altro, "contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", per avere questa, in particolare, da un lato, affermato il carattere inderogabile della norma dettata dall'art. 27 della legge n. 203 e ne impone la applicazione al caso di specie, e, dall'altro, dichiarato che, "è da disattendere la tesi della tacita conversione del rapporto di mezzadria in affitto e nel contempo da escludere l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 27 della legge n. 203 del 1982. 4. La deduzione è per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondata.
4.1. Quanto alla rilevata inammissibilità della censura, in forza delle considerazioni già svolte sopra, si osserva che la ricorrente, pur denunziando, nella intestazione del motivo, la falsa applicazione, da parte dei giudici a quibus, degli artt. 27 e 34 della l. n. 203 del 1982, si astiene nella parte espositiva dello stesso motivo, dall'indicare quale sia la interpretazione data delle ricordate disposizioni da parte dei giudici del merito e quale, per contro, la loro corretta lettura ed è pacifico che la circostanza rende la deduzione inammissibile, non ponendo questa Corte nelle condizioni di adempiere ai propri doveri istituzionali.
4.2. Quanto ancora alla denunziata "contraddittorietà" di motivazione la stessa palesemente non sussiste atteso i diversi contesti ove sono inserite le proposizioni trascritte in ricorso. I giudici del merito, infatti, da un lato, hanno ritenuto la applicabilità dell'art. 27 della legge n. 203 del 1982 con riguardo al contratto 4 dicembre 1996, dall'altro, hanno escluso la riferibilità della detta disposizione alla situazione di fatto, creatasi tra le parti alla scadenza del precedente rapporto e proseguito esclusivamente di fatto.
È di palmare evidenza, pertanto, che nella motivazione della sentenza impugnata non sussiste alcuna contraddittorietà.
5. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia "falsa applicazione degli artt. 1 e 34 della legge n. 203 del 1982". Si osserva, infatti, che la mezzadria VA - IG è scaduta con il giorno 10 novembre 1989, a norma dell'art. 34 e che il richiamo della Corte di appello all'anno 1992, ai sensi dell'art. 30, comma 3, "ci risulta incomprensibile sia per il riferimento temporale, sia per il riferimento normativo, anche su tale punto la sentenza andrà cassata".
"Il 4 dicembre 1996 - evidenzia ancora parte ricorrente - le parti stipulano il contratto di locazione per il fabbricato ad uso abitativo: il terreno rimane sì nella detenzione di SIGNROELLI, ma senza che lo stesso assuma alcuna rilevanza nell'economia del rapporto e senza che qualche documento ne legittimi il possesso". "Qualificando tale negozio giuridico la Corte bresciana fa rientrare dalla finestra quell'art. 27 che ha appena fatto uscire dalla porta. Non solo: dichiara la natura agraria del rapporto, ne afferma la soggezione alla legge del 1982 anche in termini di durata, facendo decorrere il quindicennio dal 1996 (sic!)".
"Ma anche questo svarione - conclude la ricorrente - non può andare immune da censure, atteso che la proprietaria VA ha sempre sostenuto che il contratto scritto 4 dicembre 1996 servì a regolarizzare la detenzione del fabbricato sin allora goduto dai IG senza alcun titolo giustificativo e gratuitamente", per cui "il contratto 4 dicembre 1996 ha rivestito finalità di regolarizzazione di un rapporto già in corso .. non si vede come da esso possa farsi decorrere un quindicennio di durata legale ... a tutto voler concedere, ma lo si nega espressamente, il quindicennio ... potrebbe farsi decorrere dall'll novembre 1989, cioè dal momento in cui per legge cessa ad ogni effetto il precedente rapporto mezzadrile".
4. La deduzione è, nella seconda parte, manifestamente infondata, nella prima, inammissibile.
4.1. Come assolutamente pacifico in causa, il IG e la ET detenevano, alla data di entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203, il fondo per cui è controversia a titolo di mezzadria, con conseguente soggezione dello stesso alla disciplina di cui agli artt. 30 e 34 di detta legge.
È incontroverso, in causa, altresì, da un lato, che i mezzadri sono rimasti nel godimento del fondo, e della casa colonica, anche dopo la cessazione, ex lege, del rapporto mezzadrile, dall'altro, che detto godimento si è protratto senza titolo, e solo per mera tolleranza della parte proprietaria (cfr., nel senso che i rapporti associativi non convertiti cessano alle scadenze indicate dall'art. 34, l. n. 203 del 1982, senza necessità di previa disdetta, o di altra richiesta da parte del concedente, Cass. 21 gennaio 2000 n. 683; Cass. 25 febbraio 1998 n. 2038). Unicamente con il contratto 4 dicembre 1996 il IG e la ET hanno conseguito un "titolo contrattuale" che giustificasse la detenzione, da parte loro, del fondo e delle altre pertinenze. Certo quanto sopra, non controverso, giusta la ricostruzione datane dai giudici di merito - in alcun modo validamente contrastata dalla attuale ricorrente, come accertato in sede di rigetto dei primi due motivi di ricorso - che il contratto 4 dicembre 1996, avendo per oggetto la concessione di un fondo, rustico, rientra nella previsione di cui all'art. 27, l. 3 maggio 1982, n. 203, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto, che per effetto dello stesso le parti hanno dato vita a un contratto soggetto a durata quindicennale, a norma dell'art. 1 della l. 3 maggio 1982, n. 203. Nè, ancora, è censurabile, in questa sede, l'affermazione, fatta propria dai giudici di merito, secondo cui la riferita durata quindicennale, del rapporto inter partes, decorre dalla data del contratto e non da una anteriore.
In tanto, infatti, poteva pervenirsi a una diversa conclusione, sul punto, della lite, e ritenere, per l'effetto, che il contratto aveva una decorrenza diversa da quella della sua conclusione in quanto si fosse dedotto, e adeguatamente dimostrato (mediante la trascrizione in ricorso dei punti salienti di tale accordo), che le parti avevano voluto attribuire efficacia retroattiva a quell'accordo e farne decorrere gli effetti da una data anteriore.
Poiché, per contro, nulla è stato dedotto e dimostrato al riguardo, è palese che è inconferente, al fine del decidere, che la VA abbia sempre sostenuto, in causa, "che il contratto scritto servì a regolarizzare del fabbricato sin da allora goduto dai IG senza alcun titolo giustificativo e gratuitamente", dovendosi nella specie interpretare la volontà dei contraenti nel dare vita al documento 4 dicembre 1996 quale risulta dal documento stesso, a prescindere dalle difese svolte in giudizio da una delle parti.
4.2. Pacifico quanto sopra e, in particolare non controversa la manifesta infondatezza della censura in esame nella sua seconda parte, relativa alla decorrenza della durata (di cui all'art. 1, l. 3 maggio 1982, n. 203) del contratto 4 dicembre 1996, è evidente,
altresì, che la censura in esame è inammissibile, per difetto di interesse, nella prima parte, e cioè là ove deduce che, in realtà l'originario contratto di mezzadria è cessato non alla data indicata dai giudici del merito (10 novembre 1992), in applicazione dell'art. 30, comma 3, della legge n. 203 del 1982, ma in epoca anteriore e,
cioè il 10 novembre 1989, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, lett. a) della stessa legge.
Essendo stato, infatti, accertato che il nuovo rapporto di affitto (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, l. n. 203 del 1982) ha durata quindicennale con decorrenza dalla data della sua conclusione, è palese che è irrilevante accertare, in concreto;
quale sia stata la data effettiva in cui l'originario rapporto di mezzadria, protrattosi di fatto sino al 1996, è venuto ex lege meno. Non solo, in particolare, nessuna domanda è stata mai svolta al riguardo da alcuna delle parti, (per una pronunzia su questo punto della controversia), ma parte ricorrente si astiene, totalmente, dall'indicare quale possa essere l'utilità, per lei, di questo denunziato errore in cui sarebbero incorsi i giudici del merito. Il tutto, ovviamente, a prescindere dal considerare che, eventualmente, era onere della VA - nella opportuna sede - dedurre e dimostrare che nella specie sussistevano le condizioni per l'applicazione del più volte richiamato art. 34, lett. a) della legge n. 203 del 1982 (piuttosto che dell'art. 30, comma 3, o dell'art. 34, lett. b) della stessa legge).
5. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia, infine "violazione di legge (art. 112 c.p.c.) ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia".
Si osserva, infatti, che durante tutto il corso della procedura essa VA ha sempre formulato nei confronti degli intimati tre distinte domande: a) risoluzione per inadempimento da morosità; b) dichiarazione di cessazione di ogni rapporto con effetto dalla data risultante conforme a giustizia;
c) condanna al rilascio del compendio, oltre al risarcimento di ogni danno (da liquidarsi in separato giudizio) e che sulle stesse è mancata qualsiasi pronunzia, da parte dei giudici del merito.
6. La censura è fondata, nei limiti di cui appresso.
Denunziandosi nel caso concreto, un error in procedendo omessa pronunzia su alcune delle domande ed essendo consentito, pertanto, a questa Corte, l'esame diretto degli atti di causa, si osserva che nell'atto introduttivo del giudizio (in primo grado) la VA aveva, tra l'altro, rassegnato le seguenti conclusioni:
- dichiarare risolto per inadempimento da morosità dei convenuti ogni contratto che risulti per avventura riconosciuto esistente tra le parti;
- solo in via subordinata dichiarare comunque la cessazione di ogni rapporto inter partes, con effetto dalla data che risulterà di giustizia;
- in ogni caso condannare i convenuti all'immediato rilascio degli immobili tuttora detenuti, oltre al pagamento di ogni somma dovuta ed al risarcimento di ogni danno ex art. 1591 c.c. (da liquidarsi in separato giudizio).
I primi giudici in ordine a tali domande hanno affermato, testualmente "quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento da morosità... e di condanna al rilascio degli immobili detenuti, deve, rilevarsi... che... nella specie dette domande non sono risultate in giudizio coltivate, per come anche si evince dal comportamento processuale di parte ricorrente, che in particolare nelle note difensive autorizzate e in sede di discussione nessun cenno ha fatto alla risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo". È evidente, pertanto, che i detti giudici mentre hanno pronunziato, ancorché per rigettarle (per un motivo processuale), sulle domande di risoluzione per inadempimento da morosità e di condanna al rilascio immediato degli immobili, hanno omesso di pronunziare sulla domanda di "cessazione di ogni rapporto... con effetto dalla data che risulterà di giustizia (perché ritenuta assorbita dall'accoglimento della domanda principale a seguito dell'accertamento della inesistenza di un contratto agrario inter parters.) Con l'atto di appello (incidentale) la VA ha, puntualmente, da un lato, espressamente censurato la sentenza gravata nella parte in cui "si è astenuta dal pronunciarsi sulle domande di risoluzione per morosità e di condanna al rilascio immediato" perché dette domande non sono risultate in giudizio coltivate, evidenziando che "l'affermazione lascia a dir poco stupefatti... nel rito del lavoro nessuna norma obbliga a ribadire, negli scritti successivi al ricorso, o nella discussione orale le precise conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio...", dall'altro, espressamente - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. - riproposto la domanda ritenuta assorbita dai giudici del merito (cfr. conclusioni, sub 2) "in via subordinata dichiarazione comunque la cessazione di ogni rapporto inter partes con effetto dalla data che risulterà di giustizia".
Accertato che la corte di appello di Brescia è stata, ritualmente, investita da parte della VA della cognizione anche delle tre domande sopra trascritte, si osserva che la stessa non ha provveduto sulle stesse sul rilievo che l'accoglimento dei primi motivi dell'appello principale (proposto dal IG e della ET) importava l'assorbimento dell'appello incidentale. L'affermazione è corretta esclusivamente quanto alla domanda di condanna dei "convenuti all'immediato rilascio degli immobili tuttora detenuti, oltre al pagamento di ogni somma dovuta ed al risarcimento di ogni danno ex art. 1591 c.c. (da liquidarsi in separato giudizio)".
Essendo stata accertata, in particolare, la esistenza tra le parti, di un contratto di affitto agrario con durata quindicennale e con decorrenza dal 1996 non vi è spazio, palesemente per una occupazione rilevante sotto il profilo di cui all'art. 1591 c.c. ne' per la pronunzia di una condanna di rilascio "immediato" del fondo. Il tutto a prescindere dal considerare che anche una eventuale condanna generica al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio presuppone la dimostrazione di un danno risarcibile ex art. 1591 c.c. che, come per giurisprudenza pacifica, anche nei contratti di affitto agrari non può presumersi ma deve essere adeguatamente dimostrato (Cass. 28 febbraio 2002 n. 2964; Cass- 1^ agosto 2001 n. 10485). Il riferito "assorbimento", peraltro, non sussiste con riguardo alle "altre" domande, come osservato sopra puntualmente e ritualmente sottoposte all'esame dei giudici del merito.
Avendo chiesto, in particolare, la VA che fosse pronunziata la risoluzione per inadempimento (morosità) di "ogni contratto che risulti per avventura riconosciuto esistente tra le parti" è palese che una tale domanda non può ritenersi "assorbita" per effetto dell'accertamento, ad opera dei giudici di secondo grado, che il rapporto tra le parti deve qualificarsi affitto agrario (piuttosto che di locazione di immobile urbano).
In termini opposti rispetto a quanto, pur se implicitamente, ritenuto dai giudici del merito, infatti, deve ribadirsi che a norma dell'art. 5, comma 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203 "la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto quale quello nella specie accertato come esistente tra le parti può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone...".
Definendo, la ricordata norma, il mancato pagamento, nei termini, del canone di affitto "morosità del conduttore" (cfr. art. 5, comma 4, l. n. 203 del 1982) e denunziando, puntualmente, nei propri atti (in primo grado come nei successivi) la VA la "morosità" del IG e della ET, cioè il mancato pagamento, da parte loro, del canone, è di palmare evidenza che la domanda di risoluzione per morosità non poteva ritenersi "assorbita", a seguito della accertata esistenza, tra le parti, di un rapporto di affitto. Analoghe considerazioni valgono don riguardo alla domanda diretta a sentir dichiarare "la cessazione di ogni rapporto inter partes con effetto dalla data che risulterà di giustizia", non potendosi dubitare, da un lato, che anche i contratti di affitto a coltivatore diretto hanno una durata contrattuale o legale (cfr., art. 1, l. 3 maggio 1982, n. 203), dall'altro, che nel vigente ordinamento processuale - come assolutamente pacifico in dottrina come in sede di legittimità e contrariamente a quanto suppongono i giudici a quibus - è ammissibile la condanna condizionata, quanto alla sua efficacia, ad un evento futuro ed incerto o ad una controprestazione (Cass. 26 ottobre 1991 n. 11424; Cass. 13 settembre 1991 n. 9578, nonché Cass. 12 luglio 1996 n. 6329). Nel nostro ordinamento - in altri termini - sono ammesse, in omaggio al principio dell'economia dei giudizi, sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329, nonché Cass. 1 aprile 1996 n. 2961 e, recentemente, Cass. 15 febbraio 1999 n. 1642, specie in motivazione). Ne segue, pertanto, che nulla si opponeva, accertata la natura, agraria del rapporto di affitto per cui è controversia, perché i giudici del merito accertassero la data, ancora da venire, in cui detto rapporto verrà a scadenza, con condanna degli affittuari del rilascio del fondo per la detta data (cfr. Cass. 4 aprile 2001 nn. 4890, 4988, 4987, tra le altre).
7. La sentenza gravata, in conclusione, in accoglimento, nei limiti di cui sopra, del quarto motivo di ricorso, deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, alla stessa corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, in diversa composizione, che provvedere, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta i primi tra motivi, accoglie per quanto di ragione il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla stessa corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003