Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2011, n. 711
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Sentenza 13 gennaio 2011

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In tema di provvidenze finanziarie erogate dall'AGEA (subentrata all'A.I.M.A.), la sospensione dei pagamenti, in forza di fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, è consentita solo per tutelare il recupero di versamenti indebitamente effettuati per tali provvidenze, in deroga quindi all'art. 69, ultimo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nella parte in cui autorizza quel fermo per qualunque credito di un'amministrazione ma non esige, quale ulteriore requisito, che il diritto al suddetto recupero sia stato definitivamente accertato. Avendo il provvedimento di fermo amministrativo lo scopo di legittimare la sospensione del pagamento di un debito dell'amministrazione dello stato, nella prospettiva di un'eventuale compensazione di esso con un credito dalla stessa vantato nei confronti del suo creditore, ne consegue che tale provvedimento non impedisce al giudice ordinario il pieno esercizio della propria giurisdizione sulla domanda del creditore dell'amministrazione; in particolare, nell'ipotesi di reciproci crediti e debiti tra un imprenditore fallito e l'amministrazione statale, il giudice ordinario, adito dalla curatela, può decidere sull'eventuale compensazione eccepita dalla P.A., ai sensi dell'art. 56 legge fall., senza essere condizionato da un provvedimento di fermo amministrativo del debito dello Stato, ex art. 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, che, come gli altri provvedimenti cautelari, non può essere emesso in pendenza del fallimento e, se emesso, è inefficace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2011, n. 711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 711
    Data del deposito : 13 gennaio 2011

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