TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4230 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 2564/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Maurizio Spezzaferri,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2564/2021 avente ad oggetto “Lesione personale” e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata presso la Parte_1 C.F._1
cancelleria di questo Tribunale, rappresentata e difesa dall'avv. ROSAURO PAOLO, in virtù di mandato in atti ed elett.te dom.ta in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 150;
ATTRICE
E
), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elett.te dom.to in Napoli al Corso Secondigliano n° 253 presso lo studio dell'Avv.Renato Galassi (C.F. ), che lo rapp.ta e difende giusta C.F._2
procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti - dall'avvocato Carmela GRECO, con studio in
Napoli alla via Agostino Depretis 145, presso la quale elett.te domicilia;
CHIAMATA IN CAUSA
1 RG 2564/2021
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 novembre 2025, tenuta nelle forme della trattazione di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e note scritte che espressamente si richiamano;
all'esito, il Giudice decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2021, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il sito in Giugliano in Campania al vico Mancini n. 14 CP_1
al fine di ottenerne la condanna al pagamento di euro 42.599,99, o di altra somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria entro il limite massimo di euro 52.000,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della caduta avuta alle ore 10,00 del 1° agosto 2017 sul pianerottolo di accesso al proprio appartamento, sito al terzo piano dello stabile condominiale, a causa della presenza sullo stesso di un “liquido trasparente, non visibile e scivoloso”.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda promossa, parte attrice deduceva, anche nelle successive memorie istruttorie, per quanto qui d'interesse:
a) l'assenza in loco di indicazioni o transenne idonee a segnalare la presenza di detto liquido;
b) la totale oscurità dei luoghi in cui venne a verificarsi la caduta, nonché la non visibilità e prevedibilità del pericolo da parte della danneggiata;
c) la riconducibilità eziologica della caduta stessa e delle lesioni di conseguenza patite, così come consistite nella “frattura di diafasi chiusa perone e tibia” e nella
“frattura biossea gamba sx”, allo stato di fatto pericoloso in cui versava il pianerottolo condominiale della rampa scale di acceso al proprio appartamento;
2 RG 2564/2021
d) la violazione da parte del convenuto degli obblighi di custodia CP_1
gravanti sul medesimo ai sensi della L. n. 220/2012, non avendo questi vigilato sulle condizioni di manutenzione delle aree comuni, né provveduto alla segnalazione provvisoria del pericolo;
e) la non imputabilità alla danneggiata di condotte imprudenti o negligenti incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
In via principale, quindi, parte attrice invocava a fondamento della propria pretesa risarcitoria la responsabilità oggettiva del convenuto per i danni causati dai CP_1
beni comuni sottoposti alla sua custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In subordine, per l'ipotesi in cui tale norma non fosse stata ritenuta applicabile al caso di specie, l'attrice chiedeva accertarsi la violazione da parte del convenuto del generale divieto del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., nelle forme della responsabilità c.d. da “insidia o trabocchetto”, così come occasionata dall'inosservanza da parte della platea dei condòmini dell'obbligo di mantenere i beni comuni in condizioni tali da non costituire una situazione di pericolo occulto per alcuno, così come previsto anche dal generale dovere di vigilanza imposto dalla legge n. 220/2012.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 1° giugno 2021, si costituiva quindi il , il quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_3
l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n.
98/2013, nonché la nullità dell'atto introduttivo di parte attrice per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi, attesa l'asserita impossibilità di evincere con chiarezza dalla lettura dello stesso il luogo esatto in cui venne a verificarsi il sinistro, nonché i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda promossa.
Nel merito, inoltre, parte convenuta chiedeva rigettarsi la domanda attorea, allegando in particolare:
3 RG 2564/2021
a) che il sinistro per cui v'è causa venne in realtà a verificarsi all'interno dell'appartamento abitato dall'odierna attrice, in cui venne infatti rinvenuta distesa a terra, nelle vicinanze di uno scaletto, da alcuni astanti che, allertati dalle urla provenienti dall'interno di detta abitazione, riuscivano ad accedervi solo reperendo un doppione delle chiavi della porta di accesso detenuto da altro condòmino;
b) che, nell'attesa dei soccorsi allertati dai soggetti così intervenuti, fu la stessa attrice a riferire di essere incorsa in un incidente domestico, cadendo dallo scaletto dalle medesima utilizzato poco prima;
c) che, ad ogni modo, la richiesta risarcitoria avanzata doveva ritenersi, oltre che sproporzionata rispetto alle lesioni descritte in citazione, anche e soprattutto sprovvista di adeguato supporto probatorio, non potendosi riconoscere alcuna valenza dimostrativa agli elaborati peritali di parte depositati in atti.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, parte convenuta domandava di essere manlevata di ogni somma eventualmente corrisposta all'attrice all'esito del presente giudizio dalla società in forza della Controparte_2
copertura assicurativa prevista dalla polizza n. 1.6926.3.000116756.
A tal fine, chiedeva e otteneva lo spostamento della prima udienza per provvedere alla chiamata in causa della cennata compagnia assicuratrice.
In ordine al compendio probatorio validamente utilizzabile ai fini della definizione del giudizio, inoltre, parte convenuta eccepiva, nelle memorie di replica autorizzate per l'udienza del 25 novembre 2025, l'inammissibilità della documentazione tardivamente depositata dall'attrice in allegato alla comparsa conclusionale del 5 novembre 2025.
3. Giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 novembre 2021, si costituiva, infine, la società la quale, nel far propri gli argomenti Controparte_2
difensivi proposti dal convenuto, contestava innanzitutto la fondatezza della CP_1
domanda attorea, eccependo, in aggiunta, anche l'insussistenza degli elementi costitutivi proprio della responsabilità risarcitoria “per insidia e trabocchetto”, quale – tra gli altri –
4 RG 2564/2021
l'esclusione di condotte negligenti imputabili alla danneggiata e idonee a elidere il nesso di causalità intercorrente tra l'evento lesivo e lo stato di fatto della cosa condominiale: della cui prova peraltro – a parere della compagnia assicurativa – sarebbe stata onerata la stessa attrice.
Inoltre, la terza chiamata chiedeva il rigetto della domanda di manleva esperita nei suoi confronti dal convenuto, eccependo in particolare, anche nelle successive CP_1
memorie istruttorie:
a) l'improcedibilità della domanda di manleva per omesso esperimento delle procedure di risoluzione alternativa della controversia di cui al D.L. n. 69/2013,
convertito con modificazioni dalla L. n. 98/201 (c.d. mediazione obbligatoria), e all'art. 3 D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. n. 162/2014 (c.d. negoziazione assistita);
b) la nullità dell'atto di chiamata in causa, asseritamente formulato in maniera generica e non circostanziata;
c) la carenza di copertura assicurativa per il sinistro oggetto di causa, non potendosi ricondurre l'evento di danno denunciato ad alcuno degli eventi di rischio contemplati dalla polizza assicurativa invocata e non essendovi comunque prova in atti della tempestiva corresponsione dei premi assicurativi da parte dell'assicurato;
d) l'inadempimento da parte del dell'obbligo contrattuale di CP_1
tempestiva comunicazione del sinistro nei tre giorni successivi alla sua conoscenza e la conseguenziale perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.;
e) l'omessa dimostrazione da parte del di aver provveduto alla CP_1
manutenzione delle parti comuni (sebbene, in prosieguo, sia la stessa compagnia assicuratrice ad aver riconosciuto nello stesso scritto difensivo «le indiscutibili e perfette condizioni strutturai e manutentive del sito ove l'attrice sarebbe caduta”; si veda, sul punto, pag. 3 della seconda memoria istruttoria di parte);
5 RG 2564/2021
f) l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria alla manleva avanzata nel presente giudizio, non avendo il prodotto in giudizio gli atti idonei alla CP_1
sua interruzione.
Sul piano processuale, infine, la terza chiamata eccepiva l'inammissibilità della mutatio libelli tardivamente operata dall'attrice, nella prima memoria istruttoria, tramite la riqualificazione giuridica della responsabilità risarcitoria posta a fondamento della pretesa di condanna promossa: ricondotta non più all'art. 2051 c.c., originariamente invocato nell'atto introduttivo, bensì all'art. 2043 c.c.
4. Concessi all'udienza del 14 dicembre 2021 i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ratione temporis vigente, alla successiva udienza del 20 dicembre 2022 le parti erano ammesse alla prova orale richiesta.
Alla data del 18 novembre 2023, l'avv. Galassi Renato subentrava all'avv. Barbara
Pirozzi nelle difese tecniche del convenuto. CP_1
Mutato il G.I. per l'udienza dell'8-4-2025, assunta la prova orale articolata dalle parti, ad eccezione delle deposizioni testimoniali dei sig.ri e Testimone_1 Testimone_2
ritenuti con ordinanza del 7 ottobre 2024 incapaci a testimoniare ai sensi dell'art. 246
c.p.c. poiché appartenenti alla compagine condominiale convenuta, la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 novembre 2025, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., al termine della quale veniva trattenuta per la decisione.
5. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del processo, il
Tribunale ritiene opportuno soffermarsi brevemente, in via preliminare, sulla procedibilità delle domande risarcitoria e di manleva promosse rispettivamente dalla sig.ra e Pt_1
dal convenuto. CP_1
5.1. Deve infatti evidenziarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1
convenuto, rispetto alla domanda risarcitoria, e dalla compagnia assicurativa terza chiamata, con riguardo invece a quella di manleva – tali domande non rientrano,
6 RG 2564/2021
innanzitutto, tra quelle per le quali è normativamente prescritto il preventivo obbligatorio esperimento della procedura di mediazione prevista dall'art. 5 del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013.
A mente dell'art. 71 quater disp. att. c.c., infatti, sono controversie riconducibili alla materia condominiale, ai fini dell'applicazione della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, soltanto quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni di cui al Libro III, titolo VII, capo II del cod. civ. nonché degli articoli da 61 a 72 delle stesse disp. att.; tra cui, dunque, non rientrando quelle risarcitorie disciplinate dagli artt. 2043 e ss. del cod. civ.
Inoltre, la natura eccezionale della limitazione apportata dalla condizione di procedibilità in parola al diritto costituzionale di difesa impone una sua interpretazione restrittiva, strettamente ancorata al dato letterale e alla sua ratio ispiratrice, così come individuabile nell'esigenza avvertita dal legislatore di stimolare le parti al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione del giudizio.
In quanto tale, dunque, essa non può che concernere soltanto la domanda introduttiva del giudizio e non anche quella proposta con la chiamata in causa del terzo, ancorché afferente a una delle materie per le quali è espressamente prevista (qual è quella dei contratti assicurativi): e ciò, sia perché la lettera della norma riconosce espressamente al solo convenuto, e non anche al terzo chiamato in causa, la facoltà di eccepire l'improcedibilità della domanda, intendendo dunque riservare al solo destinatario della domanda introduttiva la possibilità di far valere l'obbligatorietà della procedura;
sia perché, rispetto a una domanda promossa a giudizio già instaurato, qual è quella avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, la procedura di mediazione non potrebbe in concreto assumere alcuna valenza deflattiva, finendo anzi con lo scoraggiare o comunque col ritardare – ove fosse ritenuta obbligatoria – la trattazione contestuale di domande fortemente connesse, a discapito dei principi di concentrazione ed economia processuale, di ragionevole durata del processo nonché dell'esigenza di evitare la possibilità di giudicati contrastanti.
7 RG 2564/2021
Conclusione, questa, peraltro già affermatasi in seno alla giurisprudenza di legittimità con riferimento specifico alla domanda riconvenzionale (cfr. Cass. civ., SS.UU., sentenza n.3452/2024) e oggi espressamente codificata anche nella lettera della disposizione normativa in esame, così come modificata dall'art. 1, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n.
216/2024, che può ritenersi privo, dunque, di valenza innovativa sul punto.
5.2. A ciò si aggiunga, inoltre, che neppure può sindacarsi la procedibilità del presente giudizio con riferimento alla diversa condizione di procedibilità del previo esperimento della negoziazione assistita prevista art. 3 D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. n.
162/2014, per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a euro
50.000,00.
La relativa improcedibilità è stata infatti rilevata dalla terza chiamata in causa, anche con riferimento alla domanda attorea, soltanto nella prima memoria istruttoria: ben oltre, quindi, il termine decadenziale prescritto della prima udienza di comparizione delle parti.
6. Sempre in via preliminare, dev'essere inoltre rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla terza chiamata in causa rispetto alle modifiche asseritamente apportate dall'attrice, nella prima memoria istruttoria, alla domanda di risarcimento proposta.
Sul punto, invero, occorre rilevare che, alla luce di una lettura complessiva dei principi enunciati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nelle sentenze n. 12310/2015 e n.
22404/2018, l'elemento distintivo tra domanda “nuova” (ammissibile soltanto se
"conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto" e comunque entro il termine decadenziale ultimo della prima udienza nella formulazione originaria dell'art. 183 c.p.c., oggi sostituito dal deposito della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.) e domanda “modificata”(liberamente ammessa, invece, entro il termine decadenziale previsto per il deposito della prima memoria istruttoria prevista dall'art. 183 comma 6, oggi prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.) non è più ravvisabile nella circostanza che, in quest'ultima, la parte non debba apportare alcuna variazione a uno degli elementi identificativi dell'azione (“petitum” e “causa petendi”).
8 RG 2564/2021
Purché si resti nell'ambito della medesima vicenda sostanziale dedotta in precedenza, infatti, la successiva e diversa valorizzazione giuridica fatta dalla parte delle circostanze fattuali che la connotano non determina di per sé la proposizione di una domanda “nuova”, anche se ciò determini la definizione di una “causa petendi” o di un “petitum” diverso da quello originariamente proposto, a condizione ulteriore, però, che la domanda così
modificata, ancorché non promossa in sostituzione di quella ab initio formulata, si ponga comunque in un rapporto di alternatività con quest'ultima, «restando solo da accertare se il bene della vita sia attribuibile in base ad un'azione o ad un'altra» (così, da ultimo, anche
Cass, civ., sez. III, ordinanza n. 4410/2025).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve dunque concludersi per l'ammissibilità delle modifiche apportate nella prima memoria istruttoria alla domanda risarcitoria di parte attrice.
L'individuazione nella condotta colposa della compagine condominiale, omissiva della vigilanza imposta dalla L. n. 220/2012, di una causa petendi alternativa a quella originariamente indicata nel mero rapporto causale intercorrente tra l'evento di danno e lo stato di fatto della cosa condominiale, infatti, ancorché idonea a consentire l'invocazione di altro tipo di responsabilità risarcitoria (soggettiva da condotta ex art. 2043 c.c., informata al divieto del neminem ledere, e non più oggettiva da cosa in custodia, improntata al diverso principio cuius commoda eius et incommoda, ex art. 2051 c.c.), afferisce comunque alla medesima vicenda sostanziale dedotta nell'atto introduttivo del presente (in cui parte attrice ha infatti lamentato anche l'omessa adozione di cautele idonee a rendere visibile il pericolo esistente, quale l'omessa delimitazione dell'area interessata dal versamento del liquido), consentendo così lo scrutinio di entrambe le azioni risarcitorie alternativamente proposte.
7. Ciò detto, nel merito, la domanda attorea è infondata.
7.1. Come noto, costituisce invero ius receptum l'intervenuto riconoscimento, da parte della giurisprudenza di legittimità, della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c.
9 RG 2564/2021
Attenendosi a quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, la fattispecie risarcitoria in esame “prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (così, da ultimo, Cass. civ., sez.
III, sentenza n. 17980/2025).
Unico limite a tale forma di responsabilità è dalla stessa norma codicistica testualmente individuato invece nel “caso fortuito”, qui inteso tuttavia non in senso soggettivo, quale assenza di colpa in capo al custode per l'evento di danno determinatosi (come detto, del tutto irrilevante nella configurazione della fattispecie de qua), bensì piuttosto in senso oggettivo, quale ricorrenza, nel decorso causale produttivo dell'evento lesivo, di un fattore estraneo che, interagendo con la cosa in custodia in via eccezionale, non consenta di ricondurre il danno al dinamismo intrinseco di quest'ultima o allo stato di fatto regolarmente riconducibile alla stessa.
Il caso fortuito, dunque, coincide con quella concausa eccezionale – costituita, cioè, da un accadimento naturale o da una condotta umana del terzo non rientrante nello spettro dei fattori ordinariamente interagenti con la cosa, secondo criteri scientifici di stampo statistico (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 15187/2025) – che, ancorché inidonea ad assurgere nel caso specifico a causa esclusiva dell'evento lesivo ex art. 41 comma 2 c.p. e quindi a elidere completamente il nesso eziologico accertato tra la cosa in custodia e il danno perché da sola insufficiente – senza l'interazione con la cosa – a causare la lesione,
è comunque in grado di far ritenere quest'ultima conseguenza non ordinariamente riconducibile alla cosa stessa e sottratta, pertanto, a quella sfera di rischi che il custode è
chiamato a sopportare in ragione degli effetti favorevoli derivanti dalla disponibilità della cosa, in conformità al principio cuius commoda eius et incommoda.
Diversamente opinando, del resto, relegando cioè il caso fortuito all'ipotesi della ricorrenza di una concausa idonea ad assurgere a causa esclusiva dell'evento e dunque ad elidere il nesso di causalità tra la cosa e il danno (come pure è stato sostenuto;
cfr. Cass.
Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943), si finirebbe con l'assorbire quest'ultimo
10 RG 2564/2021
nell'accertamento puntuale dell'esistenza stessa di un nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, contraddicendo così la lettera dell'art. 2041 c.c. (che attribuisce al fortuito l'autonoma valenza di fatto estintivo di una pretesa già costituitasi per effetto dell'accertamento del nesso di causalità) e la funzione allo stesso attribuita di selezione, nella catena causale produttiva dell'evento, del segmento cui imputare la responsabilità dell'evento.
Come chiarito dalla Corte di cassazione nella sua massima sede nomofilattica, infatti, la "responsabilità oggettiva non può essere pura assenza o irrilevanza dei criteri soggettivi di imputazione, bensì sostituzione di questi con altri di natura oggettiva, i quali
svolgono nei confronti del rapporto di causalità la medesima funzione che da sempre è propria dei criteri soggettivi di imputazione nei fatti illeciti"; ma se "nella responsabilità per colpa quest'ultima si asside su un nesso causale tra evento e condotta ai fini della
qualificazione di quest'ultima in funzione della responsabilità, nella responsabilità oggettiva sono i criteri di imputazione ad individuare il segmento della sequenza causale, tendenzialmente infinita, alla quale fare riferimento ai fini della responsabilità" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 581/2008).
E ciò, perché "nella fattispecie di responsabilità oggettiva il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra evento e condotta di un agente candidato alla responsabilità, bensì o si riferisce alla condotta di altri o addirittura non coincide con
una condotta" - e tale è, appunto, il caso della fattispecie, tra le altre, di cui all'art. 2051 cod. civ. - "bensì con una concatenazione tra fatti di altra natura, inidonea a risolvere la questione della responsabilità"; donde allora la necessità di una norma che, "di volta in volta", risolva tale questione "mediante qualcosa di ulteriore, che è costituito da una
qualificazione, espressiva appunto del criterio di imputazione", quale è, per il 2051 c.c., il fortuito, che non può dunque coincidere con la mera esclusione del nesso di causalità, confondendosi con tale elemento costitutivo della pretesa.
Con l'ulteriore precisazione, peraltro, che, ove l'incidenza concausale del “fortuito” resti incerta, anche nel caso in cui, rientrando tra le possibili ipotesi alternative di determinazione dell'evento, non sia possibile pervenire a un giudizio di probabilità
11 RG 2564/2021
prevalente rispetto a essa, è il custode del bene a doverne sopportare le conseguenze negative in punto di responsabilità risarcitoria, gravando sul medesimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'onere di fornirne prova.
7.2. Alla luce di quanto precede, dunque, risulta evidente come presupposto inscindibile per l'affermazione della responsabilità risarcitoria in esame sia, innanzitutto, la prova da parte dell'attore dell'esistenza di un nesso causale tra lo stato di fatto della cosa in custodia di altri e la lesione di cui richiede il ristoro, nella sua duplice dimensione di c.d. causalità materiale (intercorrente tra la cosa e l'evento naturale lesivo del diritto soggettivo vantato dal danneggiato;
nel caso di specie, quello all'integrità psicofisica) e della c.d. causalità giuridica tra la cosa e il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale prodottasi quale conseguenza della lesione stessa del diritto.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame dell'istruttoria assunta nel presente giudizio, tale prova non può dirsi raggiunta secondo lo standard richiesto della “probabilità prevalente”, in forza del quale «qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, (…) il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili
ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine,
a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo
inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente» (da ultimo, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 17980/2025).
Le deposizioni testimoniali rese dai sig.ri e (rispettivamente, Tes_3 Testimone_4
figlia e consorte della sig.ra ), le uniche ad aver collocato sul pianerottolo Parte_2
condominiale di accesso all'appartamento la caduta occorsa all'attrice, presentano infatti profili di criticità tali da far ritenere il dichiarato testimoniale scarsamente attendibile, anche in considerazione del più severo scrutinio di severità cui lo stesso dev'essere sottoposto in ragione del rapporti di parentela intercorrente con parte attrice.
12 RG 2564/2021
Sul piano della coerenza intrinseca, infatti, è opportuno rilevare, innanzitutto, come risulti fortemente contraddittoria la circostanza riferita dai testi secondo la quale, soccorsa la sig.ra sul pianerottolo condominiale, entrambi decisero di portarla all'interno Parte_2
del proprio appartamento, trasportandola sino a una delle camere da letto, non per assicurare a quest'ultima un appoggio più comodo, utile ad alleviare le sofferenze patite in quel momento, bensì piuttosto per adagiarla comunque a terra, di fianco allo scaletto in precedenza usato dalla figlia per le pulizie, e dunque in una posizione guadagnabile anche solo profittando del disimpegno esistente tra detta stanza e la porta di accesso all'abitazione (cfr. verbali di udienze del 28 maggio 2024 e del 14 giugno 2024).
Inverosimile, perché non corrispondente allo id quod plerumque accidit, risulta poi l'ulteriore circostanza riferita secondo cui, dopo aver spostato la sig.ra , i Parte_2
testimoni decisero di lasciarla sola in casa – nonostante le urla da questi proferite e l'incapacità, quindi, di attendere ai propri bisogni – per compiere entrambi la medesima attività: contattare telefonicamente il numero nazionale per le emergenze sanitarie (c.d.
118).
Attività, questa, che è infatti ragionevole attendersi sia compiuta invece da una persona soltanto per consentire all'altra di continuare a prestare l'assistenza necessaria.
Occorre poi evidenziare, sotto il diverso profilo di analisi della coerenza estrinseca del dichiarato testimoniale, come la presenza dei prossimi congiunti della sig.ra al Parte_2
momento del sinistro neppure abbia trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da altro teste,
la sig.ra della cui attendibilità non è dato invece dubitare: sia per la Testimone_5
estraneità alle vicende di causa, che per la precisione con la quale il testimone ha descritto e collocato nel tempo il proprio ricordo (reso particolarmente vivido dalla celebrazione, il giorno precedente al sinistro, del matrimonio della propria figlia).
Sebbene non abbia assistito direttamente alla caduta dell'attrice, la teste ha Tes_5
infatti riferito di aver visto la sig.ra uscire dall'ascensore su di una lettiga, Pt_1
trasportata dal personale del servizio 118, e di non aver visto alcuno dei familiari
13 RG 2564/2021
dell'attrice nel condominio al momento del suo arrivo (cfr. verbale di udienza del 27 giugno 2025).
La circostanza della assenza dei familiari della sig.ra al momento del sinistro, Pt_1
inoltre, è stata aliunde confermata anche da altro testimone, la sig.ra la Testimone_6
quale ha infatti dichiarato di aver personalmente prestato soccorso all'attrice, dapprima, recuperando su indicazione della stessa il doppione delle chiavi dell'appartamento dalla zia al piano superiore, e poi accedendo personalmente nell'abitazione, ove la rinveniva
«distesa a terra, sulla soglia della cameretta e più precisamente tra il vano d'ingresso di tale camera e il disimpegno di accesso dell'appartamento», nelle vicinanze della scala che le aveva visto adoperare mezz'ora prima nelle pulizie della porta finestra del balcone collocato di fianco alla finestra del proprio appartamento, collocato al piano inferiore (cfr. verbale di udienza del 27 giugno 2025).
Ora, in ordine all'attendibilità di tale ultimo testimone, il Tribunale ritiene doveroso soffermassi maggiormente, anche in ragione della documentazione prodotta da parte attrice con il deposito della comparsa conclusionale.
Sul punto, invero, deve innanzitutto premettersi che la documentazione in parola, ancorché prodotta ben oltre le preclusioni istruttorie normativamente previste, è comunque ammissibile nel presente giudizio, non essendo finalizzata a dar dimostrazione di un fatto costitutivo, estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa azionata e risolvendosi, piuttosto, in una mera difesa volta a indurre il giudice a un più attento vaglio critico dell'attendibilità del dichiarato testimoniale.
Ciò chiarito, deve quindi evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la presenza sulla ringhiera del balcone dell'appartamento della sig.ra della Pt_1
“rete verde di schermatura” ritratta nelle fotografie prodotte in atti non è circostanza di per sé sola idonea a escludere, in termini assoluti, l'attendibilità della deposizione testimoniale resa dalla sig.ra Tes_6
Sebbene sia infatti possibile ritenere che la testimone abbia riferito di aver direttamente visto una circostanza – la presenza della sig.ra sulla scala – in realtà soltanto Pt_1
14 RG 2564/2021
dedotta dalla visione di una porzione della scala stessa (non escludibile completamente dalla soprarichiamata rete di schermatura), ciò non può condurre a un giudizio di inattendibilità anche della restante parte del dichiarato testimoniale, avendo la testimone, per il resto, collocato precisamente nel tempo il tonfo avvertito (mezzora dopo aver visto la scala nei pressi della porta finestra del soprastante balcone, precisamente nella mattinata, verso le ore 11,00), nonché riferito circostanze in ordine ai soccorsi prestati
(come quella di aver recuperato le chiavi e personalmente aperto la porta dell'appartamento della sig.ra che, oltre a non presentare profili di Pt_1
contraddittorietà intrinseca, non trovano neppure smentita – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea – nelle dichiarazione rese dall'altro testimone Tes_5
La sig.ra ha infatti chiarito di essere sopraggiunta nel condomino dopo l'arrivo Tes_5
dei sanitari del 118 e di aver dunque appreso solo de relato, da altro condomino, dell'apertura della porta dell'appartamento della sig.ra da parte della badante Pt_1
della zia dell'attrice: circostanza, questa, non incompatibile con le dichiarazioni rese dalla sig.ra le cui affermazioni circa il proprio diretto coinvolgimento nel reperimento Tes_6
del doppione delle chiavi e nell'apertura della porta di detto appartamento non escludono la partecipazione alla medesima attività del personale al servizio della zia dell'attrice.
In assenza di ulteriori e più pregnanti elementi di segno contrario, dunque, le dichiarazioni rese dalla testimone devono ritenersi attendibili, anche in ragione Tes_6
dell'estraneità di quest'ultima agli interessi azionati in giudizio.
Ulteriore dato si rinviene anche da quanto emerge nell'attestato di Pronto Soccorso emesso dal P.S. dell'ospedale S. Giuliano di Giugliano ove la stessa attrice riferisce di
“caduta accidentale” (in allegato parte attrice).
Inoltre, il fatto nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del 10-3-2022,
parte attrice, nel richiamare il punto della caduta con la presenza di un liquido trasparente, ha indicato luogo come “oscuro”.
Senonché, la teste all'udienza del 27-6-2025, ha invece Testimone_5
confermato che “…la zona indicata era illuminata con l'impianto indicato e la luce del 15 RG 2564/2021
sole. Ricordo che il giorno 1° agosto era una bella giornata di sole…”; allo stesso modo, anche la teste afferma che la zona era illuminata (cfr. verb.ud. 30-9-2025). Testimone_6
Deve dunque conclusivamente ritenersi non dimostrata l'esistenza di un nesso eziologico tra i danni di cui l'attrice ha chiesto il risarcimento e lo stato di fatto dei beni condominiali, essendo piuttosto dotata di maggior grado di riscontro la diversa e alternativa ricostruzione dell'incidente domestico avvenuta all'interno dell'abitazione della danneggiata, in un'area sottratta alla custodia del convenuto. CP_1
7.3. Tale conclusione consente altresì di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità risarcitoria della compagine condominiale i sensi anche della più generale disposizione normativa di cui all'art. 2043 c.c.
8. Al rigetto della domanda attorea consegue l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti dell CP_1 Controparte_2
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve quantificarsi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, secondo il criterio del disputatum
e quindi in euro 42.599,99.
Parte attrice deve rifondere le spese di giudizio anche nei confronti del chiamato in causa in quanto, sulla scorta della domanda esperita in giudizio, questi deve sopportare anche le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, quando la chiamata costituisca sviluppo normale e prevedibile della lite instaurata dall'attore (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/04/2015 n.7138).
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II, definitivamente pronunziando, disattesa ogni avversa pretesa ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda di parte attrice;
16 RG 2564/2021
• dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata in causa;
• condanna la sig.ra alla refusione in favore di parte convenuta e della Parte_1
terza chiamata in causa delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro=7.616,00= ciascuno, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso in favore del solo di ulteriori Parte_3
euro=545,00= a titolo di spese vive;
• dispone che le spese di lite liquidate in favore di parte convenuta
[...]
nella persona dell'amministratore p.t., siano attribuite CP_1
direttamente al difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Renato Galassi.
Così deciso in Aversa, il 1/12/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo.
17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Maurizio Spezzaferri,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2564/2021 avente ad oggetto “Lesione personale” e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata presso la Parte_1 C.F._1
cancelleria di questo Tribunale, rappresentata e difesa dall'avv. ROSAURO PAOLO, in virtù di mandato in atti ed elett.te dom.ta in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 150;
ATTRICE
E
), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elett.te dom.to in Napoli al Corso Secondigliano n° 253 presso lo studio dell'Avv.Renato Galassi (C.F. ), che lo rapp.ta e difende giusta C.F._2
procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti - dall'avvocato Carmela GRECO, con studio in
Napoli alla via Agostino Depretis 145, presso la quale elett.te domicilia;
CHIAMATA IN CAUSA
1 RG 2564/2021
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 novembre 2025, tenuta nelle forme della trattazione di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e note scritte che espressamente si richiamano;
all'esito, il Giudice decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2021, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il sito in Giugliano in Campania al vico Mancini n. 14 CP_1
al fine di ottenerne la condanna al pagamento di euro 42.599,99, o di altra somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria entro il limite massimo di euro 52.000,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della caduta avuta alle ore 10,00 del 1° agosto 2017 sul pianerottolo di accesso al proprio appartamento, sito al terzo piano dello stabile condominiale, a causa della presenza sullo stesso di un “liquido trasparente, non visibile e scivoloso”.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda promossa, parte attrice deduceva, anche nelle successive memorie istruttorie, per quanto qui d'interesse:
a) l'assenza in loco di indicazioni o transenne idonee a segnalare la presenza di detto liquido;
b) la totale oscurità dei luoghi in cui venne a verificarsi la caduta, nonché la non visibilità e prevedibilità del pericolo da parte della danneggiata;
c) la riconducibilità eziologica della caduta stessa e delle lesioni di conseguenza patite, così come consistite nella “frattura di diafasi chiusa perone e tibia” e nella
“frattura biossea gamba sx”, allo stato di fatto pericoloso in cui versava il pianerottolo condominiale della rampa scale di acceso al proprio appartamento;
2 RG 2564/2021
d) la violazione da parte del convenuto degli obblighi di custodia CP_1
gravanti sul medesimo ai sensi della L. n. 220/2012, non avendo questi vigilato sulle condizioni di manutenzione delle aree comuni, né provveduto alla segnalazione provvisoria del pericolo;
e) la non imputabilità alla danneggiata di condotte imprudenti o negligenti incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
In via principale, quindi, parte attrice invocava a fondamento della propria pretesa risarcitoria la responsabilità oggettiva del convenuto per i danni causati dai CP_1
beni comuni sottoposti alla sua custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In subordine, per l'ipotesi in cui tale norma non fosse stata ritenuta applicabile al caso di specie, l'attrice chiedeva accertarsi la violazione da parte del convenuto del generale divieto del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., nelle forme della responsabilità c.d. da “insidia o trabocchetto”, così come occasionata dall'inosservanza da parte della platea dei condòmini dell'obbligo di mantenere i beni comuni in condizioni tali da non costituire una situazione di pericolo occulto per alcuno, così come previsto anche dal generale dovere di vigilanza imposto dalla legge n. 220/2012.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 1° giugno 2021, si costituiva quindi il , il quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_3
l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n.
98/2013, nonché la nullità dell'atto introduttivo di parte attrice per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi, attesa l'asserita impossibilità di evincere con chiarezza dalla lettura dello stesso il luogo esatto in cui venne a verificarsi il sinistro, nonché i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda promossa.
Nel merito, inoltre, parte convenuta chiedeva rigettarsi la domanda attorea, allegando in particolare:
3 RG 2564/2021
a) che il sinistro per cui v'è causa venne in realtà a verificarsi all'interno dell'appartamento abitato dall'odierna attrice, in cui venne infatti rinvenuta distesa a terra, nelle vicinanze di uno scaletto, da alcuni astanti che, allertati dalle urla provenienti dall'interno di detta abitazione, riuscivano ad accedervi solo reperendo un doppione delle chiavi della porta di accesso detenuto da altro condòmino;
b) che, nell'attesa dei soccorsi allertati dai soggetti così intervenuti, fu la stessa attrice a riferire di essere incorsa in un incidente domestico, cadendo dallo scaletto dalle medesima utilizzato poco prima;
c) che, ad ogni modo, la richiesta risarcitoria avanzata doveva ritenersi, oltre che sproporzionata rispetto alle lesioni descritte in citazione, anche e soprattutto sprovvista di adeguato supporto probatorio, non potendosi riconoscere alcuna valenza dimostrativa agli elaborati peritali di parte depositati in atti.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, parte convenuta domandava di essere manlevata di ogni somma eventualmente corrisposta all'attrice all'esito del presente giudizio dalla società in forza della Controparte_2
copertura assicurativa prevista dalla polizza n. 1.6926.3.000116756.
A tal fine, chiedeva e otteneva lo spostamento della prima udienza per provvedere alla chiamata in causa della cennata compagnia assicuratrice.
In ordine al compendio probatorio validamente utilizzabile ai fini della definizione del giudizio, inoltre, parte convenuta eccepiva, nelle memorie di replica autorizzate per l'udienza del 25 novembre 2025, l'inammissibilità della documentazione tardivamente depositata dall'attrice in allegato alla comparsa conclusionale del 5 novembre 2025.
3. Giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 novembre 2021, si costituiva, infine, la società la quale, nel far propri gli argomenti Controparte_2
difensivi proposti dal convenuto, contestava innanzitutto la fondatezza della CP_1
domanda attorea, eccependo, in aggiunta, anche l'insussistenza degli elementi costitutivi proprio della responsabilità risarcitoria “per insidia e trabocchetto”, quale – tra gli altri –
4 RG 2564/2021
l'esclusione di condotte negligenti imputabili alla danneggiata e idonee a elidere il nesso di causalità intercorrente tra l'evento lesivo e lo stato di fatto della cosa condominiale: della cui prova peraltro – a parere della compagnia assicurativa – sarebbe stata onerata la stessa attrice.
Inoltre, la terza chiamata chiedeva il rigetto della domanda di manleva esperita nei suoi confronti dal convenuto, eccependo in particolare, anche nelle successive CP_1
memorie istruttorie:
a) l'improcedibilità della domanda di manleva per omesso esperimento delle procedure di risoluzione alternativa della controversia di cui al D.L. n. 69/2013,
convertito con modificazioni dalla L. n. 98/201 (c.d. mediazione obbligatoria), e all'art. 3 D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. n. 162/2014 (c.d. negoziazione assistita);
b) la nullità dell'atto di chiamata in causa, asseritamente formulato in maniera generica e non circostanziata;
c) la carenza di copertura assicurativa per il sinistro oggetto di causa, non potendosi ricondurre l'evento di danno denunciato ad alcuno degli eventi di rischio contemplati dalla polizza assicurativa invocata e non essendovi comunque prova in atti della tempestiva corresponsione dei premi assicurativi da parte dell'assicurato;
d) l'inadempimento da parte del dell'obbligo contrattuale di CP_1
tempestiva comunicazione del sinistro nei tre giorni successivi alla sua conoscenza e la conseguenziale perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.;
e) l'omessa dimostrazione da parte del di aver provveduto alla CP_1
manutenzione delle parti comuni (sebbene, in prosieguo, sia la stessa compagnia assicuratrice ad aver riconosciuto nello stesso scritto difensivo «le indiscutibili e perfette condizioni strutturai e manutentive del sito ove l'attrice sarebbe caduta”; si veda, sul punto, pag. 3 della seconda memoria istruttoria di parte);
5 RG 2564/2021
f) l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria alla manleva avanzata nel presente giudizio, non avendo il prodotto in giudizio gli atti idonei alla CP_1
sua interruzione.
Sul piano processuale, infine, la terza chiamata eccepiva l'inammissibilità della mutatio libelli tardivamente operata dall'attrice, nella prima memoria istruttoria, tramite la riqualificazione giuridica della responsabilità risarcitoria posta a fondamento della pretesa di condanna promossa: ricondotta non più all'art. 2051 c.c., originariamente invocato nell'atto introduttivo, bensì all'art. 2043 c.c.
4. Concessi all'udienza del 14 dicembre 2021 i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ratione temporis vigente, alla successiva udienza del 20 dicembre 2022 le parti erano ammesse alla prova orale richiesta.
Alla data del 18 novembre 2023, l'avv. Galassi Renato subentrava all'avv. Barbara
Pirozzi nelle difese tecniche del convenuto. CP_1
Mutato il G.I. per l'udienza dell'8-4-2025, assunta la prova orale articolata dalle parti, ad eccezione delle deposizioni testimoniali dei sig.ri e Testimone_1 Testimone_2
ritenuti con ordinanza del 7 ottobre 2024 incapaci a testimoniare ai sensi dell'art. 246
c.p.c. poiché appartenenti alla compagine condominiale convenuta, la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 novembre 2025, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., al termine della quale veniva trattenuta per la decisione.
5. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del processo, il
Tribunale ritiene opportuno soffermarsi brevemente, in via preliminare, sulla procedibilità delle domande risarcitoria e di manleva promosse rispettivamente dalla sig.ra e Pt_1
dal convenuto. CP_1
5.1. Deve infatti evidenziarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1
convenuto, rispetto alla domanda risarcitoria, e dalla compagnia assicurativa terza chiamata, con riguardo invece a quella di manleva – tali domande non rientrano,
6 RG 2564/2021
innanzitutto, tra quelle per le quali è normativamente prescritto il preventivo obbligatorio esperimento della procedura di mediazione prevista dall'art. 5 del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013.
A mente dell'art. 71 quater disp. att. c.c., infatti, sono controversie riconducibili alla materia condominiale, ai fini dell'applicazione della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, soltanto quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni di cui al Libro III, titolo VII, capo II del cod. civ. nonché degli articoli da 61 a 72 delle stesse disp. att.; tra cui, dunque, non rientrando quelle risarcitorie disciplinate dagli artt. 2043 e ss. del cod. civ.
Inoltre, la natura eccezionale della limitazione apportata dalla condizione di procedibilità in parola al diritto costituzionale di difesa impone una sua interpretazione restrittiva, strettamente ancorata al dato letterale e alla sua ratio ispiratrice, così come individuabile nell'esigenza avvertita dal legislatore di stimolare le parti al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione del giudizio.
In quanto tale, dunque, essa non può che concernere soltanto la domanda introduttiva del giudizio e non anche quella proposta con la chiamata in causa del terzo, ancorché afferente a una delle materie per le quali è espressamente prevista (qual è quella dei contratti assicurativi): e ciò, sia perché la lettera della norma riconosce espressamente al solo convenuto, e non anche al terzo chiamato in causa, la facoltà di eccepire l'improcedibilità della domanda, intendendo dunque riservare al solo destinatario della domanda introduttiva la possibilità di far valere l'obbligatorietà della procedura;
sia perché, rispetto a una domanda promossa a giudizio già instaurato, qual è quella avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, la procedura di mediazione non potrebbe in concreto assumere alcuna valenza deflattiva, finendo anzi con lo scoraggiare o comunque col ritardare – ove fosse ritenuta obbligatoria – la trattazione contestuale di domande fortemente connesse, a discapito dei principi di concentrazione ed economia processuale, di ragionevole durata del processo nonché dell'esigenza di evitare la possibilità di giudicati contrastanti.
7 RG 2564/2021
Conclusione, questa, peraltro già affermatasi in seno alla giurisprudenza di legittimità con riferimento specifico alla domanda riconvenzionale (cfr. Cass. civ., SS.UU., sentenza n.3452/2024) e oggi espressamente codificata anche nella lettera della disposizione normativa in esame, così come modificata dall'art. 1, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n.
216/2024, che può ritenersi privo, dunque, di valenza innovativa sul punto.
5.2. A ciò si aggiunga, inoltre, che neppure può sindacarsi la procedibilità del presente giudizio con riferimento alla diversa condizione di procedibilità del previo esperimento della negoziazione assistita prevista art. 3 D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. n.
162/2014, per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a euro
50.000,00.
La relativa improcedibilità è stata infatti rilevata dalla terza chiamata in causa, anche con riferimento alla domanda attorea, soltanto nella prima memoria istruttoria: ben oltre, quindi, il termine decadenziale prescritto della prima udienza di comparizione delle parti.
6. Sempre in via preliminare, dev'essere inoltre rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla terza chiamata in causa rispetto alle modifiche asseritamente apportate dall'attrice, nella prima memoria istruttoria, alla domanda di risarcimento proposta.
Sul punto, invero, occorre rilevare che, alla luce di una lettura complessiva dei principi enunciati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nelle sentenze n. 12310/2015 e n.
22404/2018, l'elemento distintivo tra domanda “nuova” (ammissibile soltanto se
"conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto" e comunque entro il termine decadenziale ultimo della prima udienza nella formulazione originaria dell'art. 183 c.p.c., oggi sostituito dal deposito della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.) e domanda “modificata”(liberamente ammessa, invece, entro il termine decadenziale previsto per il deposito della prima memoria istruttoria prevista dall'art. 183 comma 6, oggi prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.) non è più ravvisabile nella circostanza che, in quest'ultima, la parte non debba apportare alcuna variazione a uno degli elementi identificativi dell'azione (“petitum” e “causa petendi”).
8 RG 2564/2021
Purché si resti nell'ambito della medesima vicenda sostanziale dedotta in precedenza, infatti, la successiva e diversa valorizzazione giuridica fatta dalla parte delle circostanze fattuali che la connotano non determina di per sé la proposizione di una domanda “nuova”, anche se ciò determini la definizione di una “causa petendi” o di un “petitum” diverso da quello originariamente proposto, a condizione ulteriore, però, che la domanda così
modificata, ancorché non promossa in sostituzione di quella ab initio formulata, si ponga comunque in un rapporto di alternatività con quest'ultima, «restando solo da accertare se il bene della vita sia attribuibile in base ad un'azione o ad un'altra» (così, da ultimo, anche
Cass, civ., sez. III, ordinanza n. 4410/2025).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve dunque concludersi per l'ammissibilità delle modifiche apportate nella prima memoria istruttoria alla domanda risarcitoria di parte attrice.
L'individuazione nella condotta colposa della compagine condominiale, omissiva della vigilanza imposta dalla L. n. 220/2012, di una causa petendi alternativa a quella originariamente indicata nel mero rapporto causale intercorrente tra l'evento di danno e lo stato di fatto della cosa condominiale, infatti, ancorché idonea a consentire l'invocazione di altro tipo di responsabilità risarcitoria (soggettiva da condotta ex art. 2043 c.c., informata al divieto del neminem ledere, e non più oggettiva da cosa in custodia, improntata al diverso principio cuius commoda eius et incommoda, ex art. 2051 c.c.), afferisce comunque alla medesima vicenda sostanziale dedotta nell'atto introduttivo del presente (in cui parte attrice ha infatti lamentato anche l'omessa adozione di cautele idonee a rendere visibile il pericolo esistente, quale l'omessa delimitazione dell'area interessata dal versamento del liquido), consentendo così lo scrutinio di entrambe le azioni risarcitorie alternativamente proposte.
7. Ciò detto, nel merito, la domanda attorea è infondata.
7.1. Come noto, costituisce invero ius receptum l'intervenuto riconoscimento, da parte della giurisprudenza di legittimità, della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c.
9 RG 2564/2021
Attenendosi a quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, la fattispecie risarcitoria in esame “prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (così, da ultimo, Cass. civ., sez.
III, sentenza n. 17980/2025).
Unico limite a tale forma di responsabilità è dalla stessa norma codicistica testualmente individuato invece nel “caso fortuito”, qui inteso tuttavia non in senso soggettivo, quale assenza di colpa in capo al custode per l'evento di danno determinatosi (come detto, del tutto irrilevante nella configurazione della fattispecie de qua), bensì piuttosto in senso oggettivo, quale ricorrenza, nel decorso causale produttivo dell'evento lesivo, di un fattore estraneo che, interagendo con la cosa in custodia in via eccezionale, non consenta di ricondurre il danno al dinamismo intrinseco di quest'ultima o allo stato di fatto regolarmente riconducibile alla stessa.
Il caso fortuito, dunque, coincide con quella concausa eccezionale – costituita, cioè, da un accadimento naturale o da una condotta umana del terzo non rientrante nello spettro dei fattori ordinariamente interagenti con la cosa, secondo criteri scientifici di stampo statistico (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 15187/2025) – che, ancorché inidonea ad assurgere nel caso specifico a causa esclusiva dell'evento lesivo ex art. 41 comma 2 c.p. e quindi a elidere completamente il nesso eziologico accertato tra la cosa in custodia e il danno perché da sola insufficiente – senza l'interazione con la cosa – a causare la lesione,
è comunque in grado di far ritenere quest'ultima conseguenza non ordinariamente riconducibile alla cosa stessa e sottratta, pertanto, a quella sfera di rischi che il custode è
chiamato a sopportare in ragione degli effetti favorevoli derivanti dalla disponibilità della cosa, in conformità al principio cuius commoda eius et incommoda.
Diversamente opinando, del resto, relegando cioè il caso fortuito all'ipotesi della ricorrenza di una concausa idonea ad assurgere a causa esclusiva dell'evento e dunque ad elidere il nesso di causalità tra la cosa e il danno (come pure è stato sostenuto;
cfr. Cass.
Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943), si finirebbe con l'assorbire quest'ultimo
10 RG 2564/2021
nell'accertamento puntuale dell'esistenza stessa di un nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, contraddicendo così la lettera dell'art. 2041 c.c. (che attribuisce al fortuito l'autonoma valenza di fatto estintivo di una pretesa già costituitasi per effetto dell'accertamento del nesso di causalità) e la funzione allo stesso attribuita di selezione, nella catena causale produttiva dell'evento, del segmento cui imputare la responsabilità dell'evento.
Come chiarito dalla Corte di cassazione nella sua massima sede nomofilattica, infatti, la "responsabilità oggettiva non può essere pura assenza o irrilevanza dei criteri soggettivi di imputazione, bensì sostituzione di questi con altri di natura oggettiva, i quali
svolgono nei confronti del rapporto di causalità la medesima funzione che da sempre è propria dei criteri soggettivi di imputazione nei fatti illeciti"; ma se "nella responsabilità per colpa quest'ultima si asside su un nesso causale tra evento e condotta ai fini della
qualificazione di quest'ultima in funzione della responsabilità, nella responsabilità oggettiva sono i criteri di imputazione ad individuare il segmento della sequenza causale, tendenzialmente infinita, alla quale fare riferimento ai fini della responsabilità" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 581/2008).
E ciò, perché "nella fattispecie di responsabilità oggettiva il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra evento e condotta di un agente candidato alla responsabilità, bensì o si riferisce alla condotta di altri o addirittura non coincide con
una condotta" - e tale è, appunto, il caso della fattispecie, tra le altre, di cui all'art. 2051 cod. civ. - "bensì con una concatenazione tra fatti di altra natura, inidonea a risolvere la questione della responsabilità"; donde allora la necessità di una norma che, "di volta in volta", risolva tale questione "mediante qualcosa di ulteriore, che è costituito da una
qualificazione, espressiva appunto del criterio di imputazione", quale è, per il 2051 c.c., il fortuito, che non può dunque coincidere con la mera esclusione del nesso di causalità, confondendosi con tale elemento costitutivo della pretesa.
Con l'ulteriore precisazione, peraltro, che, ove l'incidenza concausale del “fortuito” resti incerta, anche nel caso in cui, rientrando tra le possibili ipotesi alternative di determinazione dell'evento, non sia possibile pervenire a un giudizio di probabilità
11 RG 2564/2021
prevalente rispetto a essa, è il custode del bene a doverne sopportare le conseguenze negative in punto di responsabilità risarcitoria, gravando sul medesimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'onere di fornirne prova.
7.2. Alla luce di quanto precede, dunque, risulta evidente come presupposto inscindibile per l'affermazione della responsabilità risarcitoria in esame sia, innanzitutto, la prova da parte dell'attore dell'esistenza di un nesso causale tra lo stato di fatto della cosa in custodia di altri e la lesione di cui richiede il ristoro, nella sua duplice dimensione di c.d. causalità materiale (intercorrente tra la cosa e l'evento naturale lesivo del diritto soggettivo vantato dal danneggiato;
nel caso di specie, quello all'integrità psicofisica) e della c.d. causalità giuridica tra la cosa e il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale prodottasi quale conseguenza della lesione stessa del diritto.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame dell'istruttoria assunta nel presente giudizio, tale prova non può dirsi raggiunta secondo lo standard richiesto della “probabilità prevalente”, in forza del quale «qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, (…) il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili
ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine,
a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo
inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente» (da ultimo, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 17980/2025).
Le deposizioni testimoniali rese dai sig.ri e (rispettivamente, Tes_3 Testimone_4
figlia e consorte della sig.ra ), le uniche ad aver collocato sul pianerottolo Parte_2
condominiale di accesso all'appartamento la caduta occorsa all'attrice, presentano infatti profili di criticità tali da far ritenere il dichiarato testimoniale scarsamente attendibile, anche in considerazione del più severo scrutinio di severità cui lo stesso dev'essere sottoposto in ragione del rapporti di parentela intercorrente con parte attrice.
12 RG 2564/2021
Sul piano della coerenza intrinseca, infatti, è opportuno rilevare, innanzitutto, come risulti fortemente contraddittoria la circostanza riferita dai testi secondo la quale, soccorsa la sig.ra sul pianerottolo condominiale, entrambi decisero di portarla all'interno Parte_2
del proprio appartamento, trasportandola sino a una delle camere da letto, non per assicurare a quest'ultima un appoggio più comodo, utile ad alleviare le sofferenze patite in quel momento, bensì piuttosto per adagiarla comunque a terra, di fianco allo scaletto in precedenza usato dalla figlia per le pulizie, e dunque in una posizione guadagnabile anche solo profittando del disimpegno esistente tra detta stanza e la porta di accesso all'abitazione (cfr. verbali di udienze del 28 maggio 2024 e del 14 giugno 2024).
Inverosimile, perché non corrispondente allo id quod plerumque accidit, risulta poi l'ulteriore circostanza riferita secondo cui, dopo aver spostato la sig.ra , i Parte_2
testimoni decisero di lasciarla sola in casa – nonostante le urla da questi proferite e l'incapacità, quindi, di attendere ai propri bisogni – per compiere entrambi la medesima attività: contattare telefonicamente il numero nazionale per le emergenze sanitarie (c.d.
118).
Attività, questa, che è infatti ragionevole attendersi sia compiuta invece da una persona soltanto per consentire all'altra di continuare a prestare l'assistenza necessaria.
Occorre poi evidenziare, sotto il diverso profilo di analisi della coerenza estrinseca del dichiarato testimoniale, come la presenza dei prossimi congiunti della sig.ra al Parte_2
momento del sinistro neppure abbia trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da altro teste,
la sig.ra della cui attendibilità non è dato invece dubitare: sia per la Testimone_5
estraneità alle vicende di causa, che per la precisione con la quale il testimone ha descritto e collocato nel tempo il proprio ricordo (reso particolarmente vivido dalla celebrazione, il giorno precedente al sinistro, del matrimonio della propria figlia).
Sebbene non abbia assistito direttamente alla caduta dell'attrice, la teste ha Tes_5
infatti riferito di aver visto la sig.ra uscire dall'ascensore su di una lettiga, Pt_1
trasportata dal personale del servizio 118, e di non aver visto alcuno dei familiari
13 RG 2564/2021
dell'attrice nel condominio al momento del suo arrivo (cfr. verbale di udienza del 27 giugno 2025).
La circostanza della assenza dei familiari della sig.ra al momento del sinistro, Pt_1
inoltre, è stata aliunde confermata anche da altro testimone, la sig.ra la Testimone_6
quale ha infatti dichiarato di aver personalmente prestato soccorso all'attrice, dapprima, recuperando su indicazione della stessa il doppione delle chiavi dell'appartamento dalla zia al piano superiore, e poi accedendo personalmente nell'abitazione, ove la rinveniva
«distesa a terra, sulla soglia della cameretta e più precisamente tra il vano d'ingresso di tale camera e il disimpegno di accesso dell'appartamento», nelle vicinanze della scala che le aveva visto adoperare mezz'ora prima nelle pulizie della porta finestra del balcone collocato di fianco alla finestra del proprio appartamento, collocato al piano inferiore (cfr. verbale di udienza del 27 giugno 2025).
Ora, in ordine all'attendibilità di tale ultimo testimone, il Tribunale ritiene doveroso soffermassi maggiormente, anche in ragione della documentazione prodotta da parte attrice con il deposito della comparsa conclusionale.
Sul punto, invero, deve innanzitutto premettersi che la documentazione in parola, ancorché prodotta ben oltre le preclusioni istruttorie normativamente previste, è comunque ammissibile nel presente giudizio, non essendo finalizzata a dar dimostrazione di un fatto costitutivo, estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa azionata e risolvendosi, piuttosto, in una mera difesa volta a indurre il giudice a un più attento vaglio critico dell'attendibilità del dichiarato testimoniale.
Ciò chiarito, deve quindi evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la presenza sulla ringhiera del balcone dell'appartamento della sig.ra della Pt_1
“rete verde di schermatura” ritratta nelle fotografie prodotte in atti non è circostanza di per sé sola idonea a escludere, in termini assoluti, l'attendibilità della deposizione testimoniale resa dalla sig.ra Tes_6
Sebbene sia infatti possibile ritenere che la testimone abbia riferito di aver direttamente visto una circostanza – la presenza della sig.ra sulla scala – in realtà soltanto Pt_1
14 RG 2564/2021
dedotta dalla visione di una porzione della scala stessa (non escludibile completamente dalla soprarichiamata rete di schermatura), ciò non può condurre a un giudizio di inattendibilità anche della restante parte del dichiarato testimoniale, avendo la testimone, per il resto, collocato precisamente nel tempo il tonfo avvertito (mezzora dopo aver visto la scala nei pressi della porta finestra del soprastante balcone, precisamente nella mattinata, verso le ore 11,00), nonché riferito circostanze in ordine ai soccorsi prestati
(come quella di aver recuperato le chiavi e personalmente aperto la porta dell'appartamento della sig.ra che, oltre a non presentare profili di Pt_1
contraddittorietà intrinseca, non trovano neppure smentita – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea – nelle dichiarazione rese dall'altro testimone Tes_5
La sig.ra ha infatti chiarito di essere sopraggiunta nel condomino dopo l'arrivo Tes_5
dei sanitari del 118 e di aver dunque appreso solo de relato, da altro condomino, dell'apertura della porta dell'appartamento della sig.ra da parte della badante Pt_1
della zia dell'attrice: circostanza, questa, non incompatibile con le dichiarazioni rese dalla sig.ra le cui affermazioni circa il proprio diretto coinvolgimento nel reperimento Tes_6
del doppione delle chiavi e nell'apertura della porta di detto appartamento non escludono la partecipazione alla medesima attività del personale al servizio della zia dell'attrice.
In assenza di ulteriori e più pregnanti elementi di segno contrario, dunque, le dichiarazioni rese dalla testimone devono ritenersi attendibili, anche in ragione Tes_6
dell'estraneità di quest'ultima agli interessi azionati in giudizio.
Ulteriore dato si rinviene anche da quanto emerge nell'attestato di Pronto Soccorso emesso dal P.S. dell'ospedale S. Giuliano di Giugliano ove la stessa attrice riferisce di
“caduta accidentale” (in allegato parte attrice).
Inoltre, il fatto nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del 10-3-2022,
parte attrice, nel richiamare il punto della caduta con la presenza di un liquido trasparente, ha indicato luogo come “oscuro”.
Senonché, la teste all'udienza del 27-6-2025, ha invece Testimone_5
confermato che “…la zona indicata era illuminata con l'impianto indicato e la luce del 15 RG 2564/2021
sole. Ricordo che il giorno 1° agosto era una bella giornata di sole…”; allo stesso modo, anche la teste afferma che la zona era illuminata (cfr. verb.ud. 30-9-2025). Testimone_6
Deve dunque conclusivamente ritenersi non dimostrata l'esistenza di un nesso eziologico tra i danni di cui l'attrice ha chiesto il risarcimento e lo stato di fatto dei beni condominiali, essendo piuttosto dotata di maggior grado di riscontro la diversa e alternativa ricostruzione dell'incidente domestico avvenuta all'interno dell'abitazione della danneggiata, in un'area sottratta alla custodia del convenuto. CP_1
7.3. Tale conclusione consente altresì di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità risarcitoria della compagine condominiale i sensi anche della più generale disposizione normativa di cui all'art. 2043 c.c.
8. Al rigetto della domanda attorea consegue l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti dell CP_1 Controparte_2
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve quantificarsi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, secondo il criterio del disputatum
e quindi in euro 42.599,99.
Parte attrice deve rifondere le spese di giudizio anche nei confronti del chiamato in causa in quanto, sulla scorta della domanda esperita in giudizio, questi deve sopportare anche le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, quando la chiamata costituisca sviluppo normale e prevedibile della lite instaurata dall'attore (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/04/2015 n.7138).
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II, definitivamente pronunziando, disattesa ogni avversa pretesa ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda di parte attrice;
16 RG 2564/2021
• dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata in causa;
• condanna la sig.ra alla refusione in favore di parte convenuta e della Parte_1
terza chiamata in causa delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro=7.616,00= ciascuno, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso in favore del solo di ulteriori Parte_3
euro=545,00= a titolo di spese vive;
• dispone che le spese di lite liquidate in favore di parte convenuta
[...]
nella persona dell'amministratore p.t., siano attribuite CP_1
direttamente al difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Renato Galassi.
Così deciso in Aversa, il 1/12/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo.
17