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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/09/2025, n. 4910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4910 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 4091/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai consiglieri:
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4091 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 5.11.2024
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pizzonia, dall'avv. prof. Luisa Torchia, dall'avv. Laura Trimarchi e dall'avv. Francesco Giovanni Albisinni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pizzonia in Roma, Via della Consulta 1/B
APPELLANTE
E
( , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Manrico Ciafrè presso il cui studio sito in Alba Adriatica (TE) al Viale Mazzini
n.68 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 833/20 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il 25.06.2020, non notificata
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante:
“voglia l'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria eccezione istanza e deduzione, in riforma della sentenza appellata, accertare in capo alla Società la mancanza dell'obbligo di pagamento ed annullare, disapplicare e/o dichiarare inefficace la diffida ad adempiere in epigrafe:
- per insussistenza dei presupposti di legge;
- con disapplicazione, in ogni caso, della sanzione irrogata.
Con vittoria di spese ed onorari. Ogni altro diritto riservato.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione, istanza e domanda avversaria così giudicare,
- nel merito, rigettare, in quanto inammissibili in parte qua e comunque infondati sia in fatto che in diritto, tutti i motivi di appello proposti da , Parte_1 confermando la Sentenza nr.833/2020 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 25
Giugno 2020 e quindi dichiarando la validità ed efficacia della diffida ad adempiere n.
566/2011 – prot. 5930 del 16 dicembre 2016, emesso ai fini COSAP per l'anno 2011, per un importo complessivo di € 29.515,00.
- con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.”
MOTIVI
Con atto di appello tempestivamente notificato, la società ha Parte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.”
Nel primo giudizio, la società aveva convenuto in giudizio Parte_1
l' impugnando la diffida ad adempiere n. Controparte_2
566/2011 - prot. 5930, del 16 dicembre 2016, con cui la convenuta le aveva CP_1 contestato l'omesso versamento del canone per l'occupazione degli spazi ed aree
2 pubbliche (COSAP) – con particolare riferimento ai cavalcavia autostradali di “Via Castel
Chiodato” e di “via Reatina”, per l'anno 2011, per un importo complessivo di € 29.515,00.
A sostegno della domanda, l'attrice aveva eccepito di non essere tenuta al pagamento del
COSAP per assenza dei presupposti di legge, nel difetto di un formale atto di concessione o autorizzazione rilasciato dal Comune di per l'occupazione dello spazio CP_1 pubblico, operando la su concessione dello Stato per la Parte_1 costruzione e l'esercizio dell' . Aveva anche contestato l'applicabilità della Parte_2 sanzione, inflitta nella misura del 30% del canone richiesto in pagamento.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Tivoli aveva ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, nel caso in esame la società non potesse Parte_1 beneficiare della esenzione di cui all'art. 33, lett. q.) del Regolamento Comunale
(approvato con delibera di C.C. n. 45 del 28.5.2002) secondo cui “sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione: (…) q) occupazioni effettuate dallo Stato”; infatti, opinava il Tribunale, era un soggetto giuridico distinto dallo Parte_1
Stato che utilizzava il suolo per specifiche e peculiari finalità di impresa, svolgendo l'attività diretta alla gestione delle autostrade statali per ragioni di lucro. L'esenzione non era quindi invocabile da parte della stessa società attrice alla luce del principio di tassatività delle ipotesi di esenzione, in ossequio ai principii di legittimità che richiamava.
Con atto di appello tempestivamente notificato, la ha Parte_1 impugnato la prima sentenza sulla base di vari motivi.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'illegittimità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., in quanto il Tribunale aveva respinto la domanda sulla base di una eccezione mai sollevata in giudizio dall'attrice, peraltro applicando una norma inesistente del
Regolamento comunale COSAP, che non prevedeva affatto, tra le ipotesi di esenzione, le
“occupazioni effettuate dallo Stato”; viceversa, il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi su due eccezioni formulate dalla attrice (inapplicabilità del COSAP “per assenza dei presupposti di legge” e “inapplicabilità della sanzione”).
Con il secondo motivo la impugnante lamenta l'illegittima applicazione del
COSAP, per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 5 del Regolamento Cosap 30/11.
La norma regolamentare, infatti, prevede che:
3 “sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. (…)
Sono parimenti soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico”. In base a tale previsione, dunque, sotto il profilo oggettivo, per l'applicabilità del COSAP occorrerebbe che l'occupazione riguardasse spazi “appartenenti” al demanio/patrimonio indisponibile dell'ente locale, risultando al contrario escluse dall'ambito applicativo del canone le occupazioni di spazi non appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente locale. E tale esclusione, deduce la parte, ricorrerebbe nel caso in contestazione, in quanto lo spazio soprastante la strada comunale non apparterebbe (più) al demanio del la CP_3 costruzione dell'autostrada, con la conseguente pianificazione delle aree soggette agli attraversamenti (ivi inclusi i pontoni che realizzano l'occupazione di soprasuolo de qua), infatti, è riconducibile alla volontà statale ed è stata stabilita con alcune risalenti leggi dello Stato, in specie la Legge 21 maggio1955, n. 463, che contiene il “grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade”, nonché la Legge 24 luglio 1961, n. 729, recante “Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali”, come modificata ed integrata dalla Legge 28 marzo 1968, n. 385, attuata con la Convenzione stipulata con l'Ente Nazionale per le Strade – ANAS il 18 settembre 1968, n. 9297 (come successivamente modificata ed integrata: cfr. da ultimo la Convenzione del 12 ottobre
2007, approvata con l'art.
8-duodecies, Legge n. 101/20081: cfr. all. n. 2 della citazione).
Per effetto della predetta legge statale, dunque, spazi ed aree determinate sono stati d'autorità ed in via definitiva sottratti all'uso generalizzato della comunità locale, al fine di essere destinati alla realizzazione della rete autostradale, cioè per offrire e realizzare compiutamente un servizio a favore della collettività di riferimento nazionale, oltre che locale stessa (quello riguardante la libera ed agevole circolazione dei mezzi e delle persone nel territorio italiano).
Inoltre, sotto il profilo soggettivo, il citato Regolamento prevede che il canone è dovuto da “da parte del titolare dell'atto di concessione o autorizzazione” (art. 6, comma 1): quest'ultimo “atto” costituisce “titolo per l'occupazione medesima” (art. 10, comma 1).
Nel caso di specie, tuttavia, osserva la parte come il “titolo” di cui ai citati artt. 6 e 10 non sussisterebbe, mancando un formale atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal
Comune di Monterotondo per l'occupazione dello spazio pubblico da parte della società
4 autostradale. Quest'ultima era sì una società “concessionaria”, ma in relazione al diverso rapporto di concessione intercorrente con lo Stato per la costruzione e l'esercizio Par dell'autostrada giusta Convenzione prodotta in atti.
I motivi, connessi in quanto relativi all' an della pretesa azionata, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
La prima parte del primo motivo (pag. 4 e 5 atto di appello), relativa alla affermata insussistenza del presupposto oggettivo per presunta non appartenenza dello spazio occupato al demanio comunale, è inammissibile in quanto la questione risulta proposta per la prima volta con l'atto di appello. Nell'atto introduttivo, infatti, non era mai stata messa in discussione l'appartenenza dello spazio occupato (sovrastante la strada comunale con due cavalcavia comunali) al demanio comunale.
Quanto invece al presupposto soggettivo, la parte contesta la ricorrenza dei presupposti previsti dalle norme regolamentari applicate, di cui in particolare agli artt. 6 e 10, secondo cui il canone è dovuto solo dal “titolare dell'atto di concessione o autorizzazione” e che quest'ultimo atto costituirebbe “titolo per l'occupazione medesima”. Infatti, nel provvedimento, la violazione viene espressamente qualificata in termini di “omesso versamento” del canone, e, su questa premessa, la società ne ha contestato Parte_1 espressamente, sin dal primo grado, la debenza.
Né, aggiunge la parte con autonomo rilievo, per configurare la propria legittimazione passiva potrebbe valere la propria qualità di concessionario, rispetto allo Stato, per la costruzione e l'esercizio dell' , trattandosi di un rapporto concessorio del Parte_2 tutto estraneo alla pretesa impositiva. Peraltro, rispetto alla concessione autostradale, la società si troverebbe in una posizione di mera esecutrice rispetto alla volontà Parte_1 statale cui unicamente è da ricondurre la decisione di costruire la autostrada, quale bene demaniale, con la sottrazione autoritativa alla fruizione della comunità locale determinate aree, stabilendone la ubicazione e i percorsi.
Inoltre, anche a voler configurare come abusiva la occupazione di cui è causa - fatto tuttavia escluso dalla stessa - il Regolamento richiamato nella diffida non CP_1 prevede affatto, per tale ipotesi, l'applicazione del canone COSAP, ma il pagamento di una indennità pari ad una maggiorazione del canone, oltre ad una sanzione ( art. 29 commi
3 e 4) .
5 Diversamente, nella diffida contestata, l' aveva applicato la penalità Controparte_4 del 30% di maggiorazione del canone, prevista “per il mancato o ritardato versamento” dall'art. 29 comma 1 del Regolamento stesso.
Le censure sono fondate.
Rileva in premessa il Collegio, in adesione al contenuto delle doglianze, come le questioni di cui al motivo in esame - oggetto di specifica allegazione sin dal primo grado - non sono state minimamente affrontate dal primo giudice il quale, nella sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto che la parte attrice avesse invocato, nelle proprie difese,
l'esenzione di cui all'art. 33 lett. q del Regolamento di cui alla delibera n. 45 del
28.05.2002, secondo cui “sono esenti dal canone le seguenti tipologia di occupazione…
q) occupazioni effettuate dallo Stato”.
Su questa premessa, e ritenuto che fosse un soggetto giuridico distinto Parte_1 dallo Stato, il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda.
Tuttavia, è doveroso rilevare come negli atti di parte non via sia effettivamente alcuna traccia di tale tipo di difesa, come fondatamente eccepito dall'impugnante nell'incipit dell'atto di appello, dove la parte fa rilevare di aver fatto richiamo ad altro Regolamento
Comunale, approvato nel 2011, come espressamente richiamato nella diffida.
Ciò detto, è dunque necessario in questa sede esaminare funditus le questioni poste, sulla base delle allegazioni difensive della appellante e delle speculari difese svolte dalla convenuta. CP_1
Secondo la Azienda comunale, il canone in questione “prescinde dalla natura” dell'occupazione, e, pertanto, anche eventuali atti di concessione (tra il titolare del bene che realizza l'occupazione e l'utilizzatore) per il legislatore sono del tutto irrilevanti atteso che non è riconnessa alcuna importanza ai motivi che determinano l'occupazione
(Cass. Civ. 20/5/1992 n.6058, Cass civ. 27/10/2006 n.23244, vedi infra) ed in ogni caso l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo (Cassazione sentenze n. 2890 del 27/2/2002 e n. 2555 del 22/2/2002)”.
La obiezione non convince.
E'nota al Collegio l'evoluzione della giurisprudenza in subjecta materia che, con riferimento alla natura giuridica del COSAP, si è via via definitivamente attestata (ex pluribus¸ v. Cass. sez. V 6.08.2009 n. 18037 e Cass. SSUU 19.08.2003 N. 121167, pure citate dall'appellata) sulla affermazione del principio per cui “Il canone per l'occupazione
6 di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo
o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo.
Tale impostazione è stata quindi ribadita da successivi arresti di legittimità che hanno ammesso una interpretazione estensiva dell'art. 63 del dlg 446/97, pervenendo alla affermazione della debenza del canone a prescindere dalla ricorrenza della qualità di concessionario dell'occupante, attribuendo quindi rilevanza ad una mera occupazione di fatto di aree pubbliche. ( “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato
e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa” (ex pluribus ,
Cass. 10.06.2021, n. 16395).
Fermi i principii, la peculiarità della fattispecie impone alcune considerazioni ulteriori, connesse alla individuazione della specifica disciplina normativa qui applicabile, tenendo conto della diffida di cui è causa che definisce l'ambito della pretesa.
Occorre tener presente che, nella controversia in esame, l'oggetto del giudizio è unicamente il recupero, da parte della del canone COSAP non versato, Controparte_4 come chiaramente indicato nell'atto sanzionatorio.
Infatti, ben diversa natura ha il credito - qui non azionato – alla indennità conseguente ad una abusiva occupazione di aree (v. Cass. 1435/2018) che, nella specie, resta affidato ad una disciplina regolamentare diversa, non richiamata nella diffida (art 8 Reg. richiamato).
Ora, il canone oggetto della diffida è relativo all'anno 2011 e viene preteso dal CP_3 sulla base dell'art. 63 D LSG 446/97 nonché del Regolamento Comunale approvato con
7 delibera C.C. n. 30 del 9.06.2011, atti normativi entrambi espressamente richiamati, nella premessa della diffida, per la determinazione del corrispettivo.
In via generale, il canone concessorio per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
(COSAP) - che costituisce, lo si ripete, il corrispettivo di una concessione ed integra una entrata patrimoniale di natura privatistica (Cass 4.03.2022 n. 7188) in favore dell'Ente comunale, titolare della prestazione - è stato istituito dal d lgs n. 446/97, che l'ha sostituito alla Tosap, già prevista come tassa dal D.lgs. n. 507/93, e trova la sua disciplina di dettaglio nei Regolamenti dei Comuni chiamati ad esigerlo.
Infatti, l'art. 63 dlgs 446/97 - come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 – è così formulato:
"1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
La disciplina di legge è dunque chiara nell'individuare unicamente nel regolamento comunale la fonte regolatrice del canone in questione, anche alla luce della disposizione di cui all'art. 52 dlgs 446/97 che definisce, su un piano generale, il potere regolamentare dei Comuni e delle Province, così statuendo:
“LE PROVINCE ED I COMUNI POSSONO DISCIPLINARE CON REGOLAMENTO
LE PROPRIE ENTRATE, ANCHE TRIBUTARIE, SALVO PER QUANTO ATTIENE
ALLA INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE FATTISPECIE IMPONIBILI,
8 DEI SOGGETTI PASSIVI E DELLA ALIQUOTA MASSIMA DEI SINGOLI
TRIBUTI, NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI. PER QUANTO NON REGOLAMENTATO
SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI”.
La normativa, dunque, si differenzia profondamente dalle precedenti previsioni in materia di TOSAP che, all'art.38 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, così stabiliva «1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province…” ; l'art.39 del medesimo d.lgs. prevedeva «1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.».
Questa disciplina è stata affiancata nel tempo dalla possibilità per Comuni e Province di prevedere in sostituzione della TOSAP, la corresponsione del COSAP.
La normativa istitutiva del COSAP (art. 63 d lgs 446/97 ) non prevede dunque la imposizione automatica del canone, al di fuori cioè di una previsione del regolamento, ma attribuisce a Comuni e Province la facoltà di escludere nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa - l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP.
La legge statale rimette chiaramente alla iniziativa regolamentare del Comuni la stessa possibilità di prevedere la relativa entrata di esclusiva competenza e disciplinarne i criteri di riscossione.
Del resto, gli stessi precedenti di legittimità sopra richiamati (Cass. 10/06/2021 n. 16395) affermativi della esistenza di un obbligo di corresponsione del canone anche in mancanza di una concessione, si riferiscono a fattispecie in cui la occupazione abusiva o di fatto trovava la sua espressa disciplina nel Regolamento comunale richiamato dall'Ente in giudizio (in particolare, nel citato precedente: il Regolamento del ). Controparte_5
9 Alla luce di questi principii, ritiene questa Corte come, nel caso di specie, l' CP_4 appellata non abbia fornito la prova del credito azionato con la diffida oggetto
[...] di causa.
Infatti, il regolamento comunale qui applicato afferma, all'art. 5:
Art.
5 - Oggetto del Canone
1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
Tale previsione coesiste con quanto disposto dal successivo art. 6 del Regolamento
(Soggetti obbligati al pagamento del canone) che impone la debenza del canone al solo titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, nella specie pacificamente mancante.
La espressa previsione regolamentare rende dunque recessivo - alla luce del ragionamento ut supra - l'assunto della incentrato sulla rilevanza ex Controparte_4 se della occupazione di fatto del bene demaniale e la debenza a prescindere del canone, principio che questa Corte non condivide, dovendosi reputare prevalente la previsione regolamentare con cui discrezionalmente l'Ente locale ha ritenuto di circoscrivere al titolare di concessione la debenza del canone.
Tanto ciò è vero che lo stesso regolamento disciplina con autonome previsioni l'ipotesi delle occupazioni abusive, nel cui ambito va ricondotta, in fatto, la fattispecie in esame.
L'art. 8 così definisce dette occupazioni:
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre
i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2
o per accertata inesistenza dei requisiti d'urgenza e/o d'emergenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell' Comunale CP_6 competente un termine perentorio per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata;
decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
10
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.
(…)
Anche sul piano sanzionatorio, l'art. 29 del regolamento, ha previsto, per le occupazioni abusive, disposizioni del tutto autonome, con il pagamento di una indennità e di una sanzione amministrativa, così in dettaglio statuendo:
“ ….
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al (fino al doppio) dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992”.
Trattasi all'evidenza di un credito del tutto diverso dal canone, autonomamente disciplinato nel regolamento comunale.
Le conclusioni qui prese rendono ultroneo, assorbendolo, il secondo rilievo formulato dall'appellante con il motivo ( pagg. 7 segg atto di appello) secondo cui nel caso di specie la occupazione troverebbe il proprio titolo giuridico nella concessione approvata in esecuzione delle leggi statali n.728/1961 e n. 385/1968 e successive revisioni.
Così accertata la differenza ontologica tra i due crediti astrattamente azionabili, e tenuto conto della disciplina normativa applicabile, deve affermarsi come la pretesa azionata con la diffida impugnata in questo giudizio sia infondata e dunque inidonea ad assurgere a titolo esecutivo del credito.
La prima sentenza va dunque integralmente riformata, dovendosi provvedere all'annullamento della diffida Prot. 5930 del 16.12.2016.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore della causa da ragguagliare all'importo di cui alla diffida.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 833/2020 pubblicata il 25.06.2020, così provvede:
11 - in accoglimento dell'appello, riformata integralmente la sentenza impugnata, annulla la diffida emessa dall' Prot. 5930 del Controparte_1
16.12.2016;
- condanna la in persona del l.r.p.t. alla Controparte_1 rifusione, in favore della società , delle spese del doppio Parte_1 grado che liquida in complessivi € 15.000 (di cui € 8.000 per il primo grado) oltre
Iva, Cpa e spese generali al 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il cons. est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai consiglieri:
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4091 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 5.11.2024
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pizzonia, dall'avv. prof. Luisa Torchia, dall'avv. Laura Trimarchi e dall'avv. Francesco Giovanni Albisinni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pizzonia in Roma, Via della Consulta 1/B
APPELLANTE
E
( , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Manrico Ciafrè presso il cui studio sito in Alba Adriatica (TE) al Viale Mazzini
n.68 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 833/20 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il 25.06.2020, non notificata
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante:
“voglia l'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria eccezione istanza e deduzione, in riforma della sentenza appellata, accertare in capo alla Società la mancanza dell'obbligo di pagamento ed annullare, disapplicare e/o dichiarare inefficace la diffida ad adempiere in epigrafe:
- per insussistenza dei presupposti di legge;
- con disapplicazione, in ogni caso, della sanzione irrogata.
Con vittoria di spese ed onorari. Ogni altro diritto riservato.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione, istanza e domanda avversaria così giudicare,
- nel merito, rigettare, in quanto inammissibili in parte qua e comunque infondati sia in fatto che in diritto, tutti i motivi di appello proposti da , Parte_1 confermando la Sentenza nr.833/2020 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 25
Giugno 2020 e quindi dichiarando la validità ed efficacia della diffida ad adempiere n.
566/2011 – prot. 5930 del 16 dicembre 2016, emesso ai fini COSAP per l'anno 2011, per un importo complessivo di € 29.515,00.
- con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.”
MOTIVI
Con atto di appello tempestivamente notificato, la società ha Parte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.”
Nel primo giudizio, la società aveva convenuto in giudizio Parte_1
l' impugnando la diffida ad adempiere n. Controparte_2
566/2011 - prot. 5930, del 16 dicembre 2016, con cui la convenuta le aveva CP_1 contestato l'omesso versamento del canone per l'occupazione degli spazi ed aree
2 pubbliche (COSAP) – con particolare riferimento ai cavalcavia autostradali di “Via Castel
Chiodato” e di “via Reatina”, per l'anno 2011, per un importo complessivo di € 29.515,00.
A sostegno della domanda, l'attrice aveva eccepito di non essere tenuta al pagamento del
COSAP per assenza dei presupposti di legge, nel difetto di un formale atto di concessione o autorizzazione rilasciato dal Comune di per l'occupazione dello spazio CP_1 pubblico, operando la su concessione dello Stato per la Parte_1 costruzione e l'esercizio dell' . Aveva anche contestato l'applicabilità della Parte_2 sanzione, inflitta nella misura del 30% del canone richiesto in pagamento.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Tivoli aveva ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, nel caso in esame la società non potesse Parte_1 beneficiare della esenzione di cui all'art. 33, lett. q.) del Regolamento Comunale
(approvato con delibera di C.C. n. 45 del 28.5.2002) secondo cui “sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione: (…) q) occupazioni effettuate dallo Stato”; infatti, opinava il Tribunale, era un soggetto giuridico distinto dallo Parte_1
Stato che utilizzava il suolo per specifiche e peculiari finalità di impresa, svolgendo l'attività diretta alla gestione delle autostrade statali per ragioni di lucro. L'esenzione non era quindi invocabile da parte della stessa società attrice alla luce del principio di tassatività delle ipotesi di esenzione, in ossequio ai principii di legittimità che richiamava.
Con atto di appello tempestivamente notificato, la ha Parte_1 impugnato la prima sentenza sulla base di vari motivi.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'illegittimità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., in quanto il Tribunale aveva respinto la domanda sulla base di una eccezione mai sollevata in giudizio dall'attrice, peraltro applicando una norma inesistente del
Regolamento comunale COSAP, che non prevedeva affatto, tra le ipotesi di esenzione, le
“occupazioni effettuate dallo Stato”; viceversa, il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi su due eccezioni formulate dalla attrice (inapplicabilità del COSAP “per assenza dei presupposti di legge” e “inapplicabilità della sanzione”).
Con il secondo motivo la impugnante lamenta l'illegittima applicazione del
COSAP, per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 5 del Regolamento Cosap 30/11.
La norma regolamentare, infatti, prevede che:
3 “sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. (…)
Sono parimenti soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico”. In base a tale previsione, dunque, sotto il profilo oggettivo, per l'applicabilità del COSAP occorrerebbe che l'occupazione riguardasse spazi “appartenenti” al demanio/patrimonio indisponibile dell'ente locale, risultando al contrario escluse dall'ambito applicativo del canone le occupazioni di spazi non appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente locale. E tale esclusione, deduce la parte, ricorrerebbe nel caso in contestazione, in quanto lo spazio soprastante la strada comunale non apparterebbe (più) al demanio del la CP_3 costruzione dell'autostrada, con la conseguente pianificazione delle aree soggette agli attraversamenti (ivi inclusi i pontoni che realizzano l'occupazione di soprasuolo de qua), infatti, è riconducibile alla volontà statale ed è stata stabilita con alcune risalenti leggi dello Stato, in specie la Legge 21 maggio1955, n. 463, che contiene il “grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade”, nonché la Legge 24 luglio 1961, n. 729, recante “Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali”, come modificata ed integrata dalla Legge 28 marzo 1968, n. 385, attuata con la Convenzione stipulata con l'Ente Nazionale per le Strade – ANAS il 18 settembre 1968, n. 9297 (come successivamente modificata ed integrata: cfr. da ultimo la Convenzione del 12 ottobre
2007, approvata con l'art.
8-duodecies, Legge n. 101/20081: cfr. all. n. 2 della citazione).
Per effetto della predetta legge statale, dunque, spazi ed aree determinate sono stati d'autorità ed in via definitiva sottratti all'uso generalizzato della comunità locale, al fine di essere destinati alla realizzazione della rete autostradale, cioè per offrire e realizzare compiutamente un servizio a favore della collettività di riferimento nazionale, oltre che locale stessa (quello riguardante la libera ed agevole circolazione dei mezzi e delle persone nel territorio italiano).
Inoltre, sotto il profilo soggettivo, il citato Regolamento prevede che il canone è dovuto da “da parte del titolare dell'atto di concessione o autorizzazione” (art. 6, comma 1): quest'ultimo “atto” costituisce “titolo per l'occupazione medesima” (art. 10, comma 1).
Nel caso di specie, tuttavia, osserva la parte come il “titolo” di cui ai citati artt. 6 e 10 non sussisterebbe, mancando un formale atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal
Comune di Monterotondo per l'occupazione dello spazio pubblico da parte della società
4 autostradale. Quest'ultima era sì una società “concessionaria”, ma in relazione al diverso rapporto di concessione intercorrente con lo Stato per la costruzione e l'esercizio Par dell'autostrada giusta Convenzione prodotta in atti.
I motivi, connessi in quanto relativi all' an della pretesa azionata, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
La prima parte del primo motivo (pag. 4 e 5 atto di appello), relativa alla affermata insussistenza del presupposto oggettivo per presunta non appartenenza dello spazio occupato al demanio comunale, è inammissibile in quanto la questione risulta proposta per la prima volta con l'atto di appello. Nell'atto introduttivo, infatti, non era mai stata messa in discussione l'appartenenza dello spazio occupato (sovrastante la strada comunale con due cavalcavia comunali) al demanio comunale.
Quanto invece al presupposto soggettivo, la parte contesta la ricorrenza dei presupposti previsti dalle norme regolamentari applicate, di cui in particolare agli artt. 6 e 10, secondo cui il canone è dovuto solo dal “titolare dell'atto di concessione o autorizzazione” e che quest'ultimo atto costituirebbe “titolo per l'occupazione medesima”. Infatti, nel provvedimento, la violazione viene espressamente qualificata in termini di “omesso versamento” del canone, e, su questa premessa, la società ne ha contestato Parte_1 espressamente, sin dal primo grado, la debenza.
Né, aggiunge la parte con autonomo rilievo, per configurare la propria legittimazione passiva potrebbe valere la propria qualità di concessionario, rispetto allo Stato, per la costruzione e l'esercizio dell' , trattandosi di un rapporto concessorio del Parte_2 tutto estraneo alla pretesa impositiva. Peraltro, rispetto alla concessione autostradale, la società si troverebbe in una posizione di mera esecutrice rispetto alla volontà Parte_1 statale cui unicamente è da ricondurre la decisione di costruire la autostrada, quale bene demaniale, con la sottrazione autoritativa alla fruizione della comunità locale determinate aree, stabilendone la ubicazione e i percorsi.
Inoltre, anche a voler configurare come abusiva la occupazione di cui è causa - fatto tuttavia escluso dalla stessa - il Regolamento richiamato nella diffida non CP_1 prevede affatto, per tale ipotesi, l'applicazione del canone COSAP, ma il pagamento di una indennità pari ad una maggiorazione del canone, oltre ad una sanzione ( art. 29 commi
3 e 4) .
5 Diversamente, nella diffida contestata, l' aveva applicato la penalità Controparte_4 del 30% di maggiorazione del canone, prevista “per il mancato o ritardato versamento” dall'art. 29 comma 1 del Regolamento stesso.
Le censure sono fondate.
Rileva in premessa il Collegio, in adesione al contenuto delle doglianze, come le questioni di cui al motivo in esame - oggetto di specifica allegazione sin dal primo grado - non sono state minimamente affrontate dal primo giudice il quale, nella sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto che la parte attrice avesse invocato, nelle proprie difese,
l'esenzione di cui all'art. 33 lett. q del Regolamento di cui alla delibera n. 45 del
28.05.2002, secondo cui “sono esenti dal canone le seguenti tipologia di occupazione…
q) occupazioni effettuate dallo Stato”.
Su questa premessa, e ritenuto che fosse un soggetto giuridico distinto Parte_1 dallo Stato, il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda.
Tuttavia, è doveroso rilevare come negli atti di parte non via sia effettivamente alcuna traccia di tale tipo di difesa, come fondatamente eccepito dall'impugnante nell'incipit dell'atto di appello, dove la parte fa rilevare di aver fatto richiamo ad altro Regolamento
Comunale, approvato nel 2011, come espressamente richiamato nella diffida.
Ciò detto, è dunque necessario in questa sede esaminare funditus le questioni poste, sulla base delle allegazioni difensive della appellante e delle speculari difese svolte dalla convenuta. CP_1
Secondo la Azienda comunale, il canone in questione “prescinde dalla natura” dell'occupazione, e, pertanto, anche eventuali atti di concessione (tra il titolare del bene che realizza l'occupazione e l'utilizzatore) per il legislatore sono del tutto irrilevanti atteso che non è riconnessa alcuna importanza ai motivi che determinano l'occupazione
(Cass. Civ. 20/5/1992 n.6058, Cass civ. 27/10/2006 n.23244, vedi infra) ed in ogni caso l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo (Cassazione sentenze n. 2890 del 27/2/2002 e n. 2555 del 22/2/2002)”.
La obiezione non convince.
E'nota al Collegio l'evoluzione della giurisprudenza in subjecta materia che, con riferimento alla natura giuridica del COSAP, si è via via definitivamente attestata (ex pluribus¸ v. Cass. sez. V 6.08.2009 n. 18037 e Cass. SSUU 19.08.2003 N. 121167, pure citate dall'appellata) sulla affermazione del principio per cui “Il canone per l'occupazione
6 di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo
o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo.
Tale impostazione è stata quindi ribadita da successivi arresti di legittimità che hanno ammesso una interpretazione estensiva dell'art. 63 del dlg 446/97, pervenendo alla affermazione della debenza del canone a prescindere dalla ricorrenza della qualità di concessionario dell'occupante, attribuendo quindi rilevanza ad una mera occupazione di fatto di aree pubbliche. ( “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato
e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa” (ex pluribus ,
Cass. 10.06.2021, n. 16395).
Fermi i principii, la peculiarità della fattispecie impone alcune considerazioni ulteriori, connesse alla individuazione della specifica disciplina normativa qui applicabile, tenendo conto della diffida di cui è causa che definisce l'ambito della pretesa.
Occorre tener presente che, nella controversia in esame, l'oggetto del giudizio è unicamente il recupero, da parte della del canone COSAP non versato, Controparte_4 come chiaramente indicato nell'atto sanzionatorio.
Infatti, ben diversa natura ha il credito - qui non azionato – alla indennità conseguente ad una abusiva occupazione di aree (v. Cass. 1435/2018) che, nella specie, resta affidato ad una disciplina regolamentare diversa, non richiamata nella diffida (art 8 Reg. richiamato).
Ora, il canone oggetto della diffida è relativo all'anno 2011 e viene preteso dal CP_3 sulla base dell'art. 63 D LSG 446/97 nonché del Regolamento Comunale approvato con
7 delibera C.C. n. 30 del 9.06.2011, atti normativi entrambi espressamente richiamati, nella premessa della diffida, per la determinazione del corrispettivo.
In via generale, il canone concessorio per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
(COSAP) - che costituisce, lo si ripete, il corrispettivo di una concessione ed integra una entrata patrimoniale di natura privatistica (Cass 4.03.2022 n. 7188) in favore dell'Ente comunale, titolare della prestazione - è stato istituito dal d lgs n. 446/97, che l'ha sostituito alla Tosap, già prevista come tassa dal D.lgs. n. 507/93, e trova la sua disciplina di dettaglio nei Regolamenti dei Comuni chiamati ad esigerlo.
Infatti, l'art. 63 dlgs 446/97 - come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 – è così formulato:
"1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
La disciplina di legge è dunque chiara nell'individuare unicamente nel regolamento comunale la fonte regolatrice del canone in questione, anche alla luce della disposizione di cui all'art. 52 dlgs 446/97 che definisce, su un piano generale, il potere regolamentare dei Comuni e delle Province, così statuendo:
“LE PROVINCE ED I COMUNI POSSONO DISCIPLINARE CON REGOLAMENTO
LE PROPRIE ENTRATE, ANCHE TRIBUTARIE, SALVO PER QUANTO ATTIENE
ALLA INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE FATTISPECIE IMPONIBILI,
8 DEI SOGGETTI PASSIVI E DELLA ALIQUOTA MASSIMA DEI SINGOLI
TRIBUTI, NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI. PER QUANTO NON REGOLAMENTATO
SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI”.
La normativa, dunque, si differenzia profondamente dalle precedenti previsioni in materia di TOSAP che, all'art.38 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, così stabiliva «1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province…” ; l'art.39 del medesimo d.lgs. prevedeva «1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.».
Questa disciplina è stata affiancata nel tempo dalla possibilità per Comuni e Province di prevedere in sostituzione della TOSAP, la corresponsione del COSAP.
La normativa istitutiva del COSAP (art. 63 d lgs 446/97 ) non prevede dunque la imposizione automatica del canone, al di fuori cioè di una previsione del regolamento, ma attribuisce a Comuni e Province la facoltà di escludere nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa - l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP.
La legge statale rimette chiaramente alla iniziativa regolamentare del Comuni la stessa possibilità di prevedere la relativa entrata di esclusiva competenza e disciplinarne i criteri di riscossione.
Del resto, gli stessi precedenti di legittimità sopra richiamati (Cass. 10/06/2021 n. 16395) affermativi della esistenza di un obbligo di corresponsione del canone anche in mancanza di una concessione, si riferiscono a fattispecie in cui la occupazione abusiva o di fatto trovava la sua espressa disciplina nel Regolamento comunale richiamato dall'Ente in giudizio (in particolare, nel citato precedente: il Regolamento del ). Controparte_5
9 Alla luce di questi principii, ritiene questa Corte come, nel caso di specie, l' CP_4 appellata non abbia fornito la prova del credito azionato con la diffida oggetto
[...] di causa.
Infatti, il regolamento comunale qui applicato afferma, all'art. 5:
Art.
5 - Oggetto del Canone
1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
Tale previsione coesiste con quanto disposto dal successivo art. 6 del Regolamento
(Soggetti obbligati al pagamento del canone) che impone la debenza del canone al solo titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, nella specie pacificamente mancante.
La espressa previsione regolamentare rende dunque recessivo - alla luce del ragionamento ut supra - l'assunto della incentrato sulla rilevanza ex Controparte_4 se della occupazione di fatto del bene demaniale e la debenza a prescindere del canone, principio che questa Corte non condivide, dovendosi reputare prevalente la previsione regolamentare con cui discrezionalmente l'Ente locale ha ritenuto di circoscrivere al titolare di concessione la debenza del canone.
Tanto ciò è vero che lo stesso regolamento disciplina con autonome previsioni l'ipotesi delle occupazioni abusive, nel cui ambito va ricondotta, in fatto, la fattispecie in esame.
L'art. 8 così definisce dette occupazioni:
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre
i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2
o per accertata inesistenza dei requisiti d'urgenza e/o d'emergenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell' Comunale CP_6 competente un termine perentorio per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata;
decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
10
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.
(…)
Anche sul piano sanzionatorio, l'art. 29 del regolamento, ha previsto, per le occupazioni abusive, disposizioni del tutto autonome, con il pagamento di una indennità e di una sanzione amministrativa, così in dettaglio statuendo:
“ ….
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al (fino al doppio) dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992”.
Trattasi all'evidenza di un credito del tutto diverso dal canone, autonomamente disciplinato nel regolamento comunale.
Le conclusioni qui prese rendono ultroneo, assorbendolo, il secondo rilievo formulato dall'appellante con il motivo ( pagg. 7 segg atto di appello) secondo cui nel caso di specie la occupazione troverebbe il proprio titolo giuridico nella concessione approvata in esecuzione delle leggi statali n.728/1961 e n. 385/1968 e successive revisioni.
Così accertata la differenza ontologica tra i due crediti astrattamente azionabili, e tenuto conto della disciplina normativa applicabile, deve affermarsi come la pretesa azionata con la diffida impugnata in questo giudizio sia infondata e dunque inidonea ad assurgere a titolo esecutivo del credito.
La prima sentenza va dunque integralmente riformata, dovendosi provvedere all'annullamento della diffida Prot. 5930 del 16.12.2016.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore della causa da ragguagliare all'importo di cui alla diffida.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 833/2020 pubblicata il 25.06.2020, così provvede:
11 - in accoglimento dell'appello, riformata integralmente la sentenza impugnata, annulla la diffida emessa dall' Prot. 5930 del Controparte_1
16.12.2016;
- condanna la in persona del l.r.p.t. alla Controparte_1 rifusione, in favore della società , delle spese del doppio Parte_1 grado che liquida in complessivi € 15.000 (di cui € 8.000 per il primo grado) oltre
Iva, Cpa e spese generali al 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il cons. est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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