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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/11/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa MA GI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1821 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Termini Imerese in via Vittorio
Amedeo n. 72, presso lo studio dell'avv. Luca Gennaro, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegato all'atto di citazione
OPPONENTE
E Contr
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata a Palermo in via Villa Heloise n. 42, presso lo studio degli avv.ti Giacomo Marino e Francesco Luzio, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note scritte rispettivamente depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
659/2020, con il quale il Tribunale di Termini Imerese l'ha condanna al pagamento della Co somma di € 13.361,06 (oltre accessori) in favore di . a titolo di compensi Parte_2 per attività di trasporto container di cui alle fatture nn. 17. 46, 51, 94, 123 e 147 del 2019.
Pur non negando l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del ricorso monitorio,
l'opponente contestava il quantum debeatur invocando, innanzitutto, la discrasia tra l'importo risultante dalla sommatoria di quelli indicati nelle singole fatture (€ 16.252,9) e quello pagina 1 di 4 ingiunto;
allegava, ad ogni modo, l'avvenuta corresponsione della somma di € 4.970,00 in forza degli assegni circolari del 20.5.2019 e del 3.6.2019 nonché del pagamento in contanti avvenuto in data 24.6.2019, quantificando il credito della controparte in € 11.282,90.
Domandava, dunque, la revoca del decreto monitorio e, in subordine, di accertare come dovuta la minor somma. Contr Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2020, in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni avversarie, affermando che l'importo ingiunto era corrispondente alla somma tra gli importi indicati nelle fatture azionate (€ 12.881,00) e gli interessi di mora, pari ad € 480,06.
Rilevava, per altro verso, l'avvenuta contabilizzazione dei pagamenti effettuati a mezzo degli assegni invocati dalla controparte – risultante dalla documentazione contabile offerta –, destinati al pagamento di altri debiti scaduti;
domandava, dunque, il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 20.6.2025 – emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni – è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate posizioni delle parti, deve innanzitutto ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969; Cass., n. 18453/2007; Cass., n.
10263/2021; Cass., n. 6091/2020). Contr Nel caso di specie, il credito azionato da si fonda su fatture commerciali Parte_2 emesse per prestazioni di trasporto – trazioni varie destinazioni – e, segnatamente: n. 17 del
12.2.2019, riferita al mese di gennaio 2019, per € 3.592,9 (limitatamente all'importo di €
221,00); n. 46 del 12.3.2019, riferita al mese di febbraio 2019, per € 5.892,00; n. 51 del 30.3.2019, riferita al medesimo mese, per € 4.632,00; n. 95 del 30.4.2019, riferita allo stesso mese, per €
1.062,00; n. 123 del 31.5.2019, riferita al medesimo mese, per € 462,00; n. 147 del 6.7.2019, riferita al mese di giugno, per € 612,00.
Il credito, dunque, è pari ad € 12.881,00, oltre ad € 480,06 a titolo di interessi di mora ex d.lgs.
n. 231/2002, somma che – secondo a prospettazione di – non tiene Parte_3 conto dei pagamenti effettuati con assegno circolare del 20.5.2019 di € 1.640,00, assegno pagina 2 di 4 circolare del 3.6.2019 di € 2.000,00 ed in contanti per € 1.330,00, risultante da ricevuta di pagamento del 24.6.2019 (cfr. allegati all'atto introduttivo), per un totale di € 4.970,00.
L'opposta, per converso, a tale riguardo ha affermato che, in mancanza della dichiarazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. da parte della debitrice, volta a specificare quale debito intendesse pagare con i suddetti acconti, le somme andavano imputate ai debiti scaduti.
Ebbene, a fronte della non contestazione del credito nella sua esistenza ma solo nel suo ammontare, tale ricostruzione trova conferma nell'estratto autentico delle scritture contabili prodotto dall'opposta, nel quale vengono indicate analiticamente non solo le singole fatture poste a fondamento del ricorso monitorio – rispettivamente per € 3.592,9, € 5.892,00, €
4.632,00, € 1.052,00, € 462,00 ed € 412,00 – ma anche le somme versate dall'opponente in relazione a fatture pregresse risalenti al 2018.
Ad avviso di chi giudica la documentazione in questione – in assenza di contestazioni Co dell'opponente in ordine ai rapporti commerciali pregressi allegati da . AN. – è Parte_2 idonea a superare i rilievi formulati da in ordine al quantum Parte_3 debeatur, non cogliendo nel segno i neanche le generiche deduzioni svolte in ordine agli interessi di mora, come comprovato dal calcolo depositato dall'opposta a corredo della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc.
In forza delle argomentazioni svolte, l'opposizione non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettata, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo – già dichiarato esecutivo con ordinanza del 9.10.2021 limitatamente alla somma di € 11.282,9 – per il suo intero ammontare.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_3 dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 659/2020 (per l'intero ammontare); condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 6 novembre 2025
Il Giudice
MA GI
pagina 3 di 4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L
22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
pagina 4 di 4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa MA GI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1821 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Termini Imerese in via Vittorio
Amedeo n. 72, presso lo studio dell'avv. Luca Gennaro, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegato all'atto di citazione
OPPONENTE
E Contr
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata a Palermo in via Villa Heloise n. 42, presso lo studio degli avv.ti Giacomo Marino e Francesco Luzio, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note scritte rispettivamente depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
659/2020, con il quale il Tribunale di Termini Imerese l'ha condanna al pagamento della Co somma di € 13.361,06 (oltre accessori) in favore di . a titolo di compensi Parte_2 per attività di trasporto container di cui alle fatture nn. 17. 46, 51, 94, 123 e 147 del 2019.
Pur non negando l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del ricorso monitorio,
l'opponente contestava il quantum debeatur invocando, innanzitutto, la discrasia tra l'importo risultante dalla sommatoria di quelli indicati nelle singole fatture (€ 16.252,9) e quello pagina 1 di 4 ingiunto;
allegava, ad ogni modo, l'avvenuta corresponsione della somma di € 4.970,00 in forza degli assegni circolari del 20.5.2019 e del 3.6.2019 nonché del pagamento in contanti avvenuto in data 24.6.2019, quantificando il credito della controparte in € 11.282,90.
Domandava, dunque, la revoca del decreto monitorio e, in subordine, di accertare come dovuta la minor somma. Contr Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2020, in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni avversarie, affermando che l'importo ingiunto era corrispondente alla somma tra gli importi indicati nelle fatture azionate (€ 12.881,00) e gli interessi di mora, pari ad € 480,06.
Rilevava, per altro verso, l'avvenuta contabilizzazione dei pagamenti effettuati a mezzo degli assegni invocati dalla controparte – risultante dalla documentazione contabile offerta –, destinati al pagamento di altri debiti scaduti;
domandava, dunque, il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 20.6.2025 – emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni – è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate posizioni delle parti, deve innanzitutto ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969; Cass., n. 18453/2007; Cass., n.
10263/2021; Cass., n. 6091/2020). Contr Nel caso di specie, il credito azionato da si fonda su fatture commerciali Parte_2 emesse per prestazioni di trasporto – trazioni varie destinazioni – e, segnatamente: n. 17 del
12.2.2019, riferita al mese di gennaio 2019, per € 3.592,9 (limitatamente all'importo di €
221,00); n. 46 del 12.3.2019, riferita al mese di febbraio 2019, per € 5.892,00; n. 51 del 30.3.2019, riferita al medesimo mese, per € 4.632,00; n. 95 del 30.4.2019, riferita allo stesso mese, per €
1.062,00; n. 123 del 31.5.2019, riferita al medesimo mese, per € 462,00; n. 147 del 6.7.2019, riferita al mese di giugno, per € 612,00.
Il credito, dunque, è pari ad € 12.881,00, oltre ad € 480,06 a titolo di interessi di mora ex d.lgs.
n. 231/2002, somma che – secondo a prospettazione di – non tiene Parte_3 conto dei pagamenti effettuati con assegno circolare del 20.5.2019 di € 1.640,00, assegno pagina 2 di 4 circolare del 3.6.2019 di € 2.000,00 ed in contanti per € 1.330,00, risultante da ricevuta di pagamento del 24.6.2019 (cfr. allegati all'atto introduttivo), per un totale di € 4.970,00.
L'opposta, per converso, a tale riguardo ha affermato che, in mancanza della dichiarazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. da parte della debitrice, volta a specificare quale debito intendesse pagare con i suddetti acconti, le somme andavano imputate ai debiti scaduti.
Ebbene, a fronte della non contestazione del credito nella sua esistenza ma solo nel suo ammontare, tale ricostruzione trova conferma nell'estratto autentico delle scritture contabili prodotto dall'opposta, nel quale vengono indicate analiticamente non solo le singole fatture poste a fondamento del ricorso monitorio – rispettivamente per € 3.592,9, € 5.892,00, €
4.632,00, € 1.052,00, € 462,00 ed € 412,00 – ma anche le somme versate dall'opponente in relazione a fatture pregresse risalenti al 2018.
Ad avviso di chi giudica la documentazione in questione – in assenza di contestazioni Co dell'opponente in ordine ai rapporti commerciali pregressi allegati da . AN. – è Parte_2 idonea a superare i rilievi formulati da in ordine al quantum Parte_3 debeatur, non cogliendo nel segno i neanche le generiche deduzioni svolte in ordine agli interessi di mora, come comprovato dal calcolo depositato dall'opposta a corredo della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc.
In forza delle argomentazioni svolte, l'opposizione non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettata, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo – già dichiarato esecutivo con ordinanza del 9.10.2021 limitatamente alla somma di € 11.282,9 – per il suo intero ammontare.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_3 dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 659/2020 (per l'intero ammontare); condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 6 novembre 2025
Il Giudice
MA GI
pagina 3 di 4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L
22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
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