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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/11/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3116/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di FR -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3116/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 1.300,00/1.500,00 al mese circa e
2) Parte_2 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: addetta alla sicurezza reddito: euro 1.200,00 al mese circa entrambi con l'Avv. Maria Cristina Sciardiglia presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto Viro (RO) il 24.4.2004 (anno 2004, Numero 4, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione è nata la figlia il 3.9.2010 Per_1
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) Disporsi nulla a titolo di contributo di mantenimento dei coniugi in quanto entrambi lavorano e sono autosufficienti;
3) la minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre Pt_2
che resterà ad abitare presso l'attuale casa coniugale in locazione alla
[...] stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4) I ricorrenti si danno reciprocamente il consenso ad ottenere i documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore eventuali viaggi all'estero con preavviso di 30 giorni e con l'impegno ad evitare Paesi a rischio secondo le indicazioni degli Organismi Internazionali;
5) Il diritto di visita e pernotto con il padre sarà libero e concordato secondo gli impegni scolastici e di salute degli stessi con la più ampia disponibilità di entrambi i genitori per eventuali cambi di giorni e orario qualora dovessero insorgere problemi di lavoro, previo congruo avviso. In caso di disaccordo, verrà comunque rispettato almeno il seguente calendario:
-Un weekend a settimane alternate, dal venerdì dall'uscita della scuola al mattino del lunedì e un giorno infrasettimanale che verrà concordato secondo gli impegni con la minore in considerazione anche dell'età della stessa;
-nella settimana dove il padre non avrà il week-end sono previsti due giorni infrasettimanali che potranno anche essere consecutivi con pernotto. In caso di malattia della minore la stessa resterà a casa della madre e il padre potrà farle visita o videochiamare secondo modalità di orario rispettose del riposo e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. I giorni non usufruiti potranno essere recuperati dal padre le cui modalità saranno concordate tra i due genitori. La figlia minore inoltre, trascorrerà il compleanno della mamma e la festa della mamma con la signora e il compleanno del papà e la festa del Parte_2 papà con il sig. a prescindere dal calendario di visita dal termine Parte_1 dell'orario scolastico e ritorno a casa alle ore 21,00 qualora il giorno non ricada in quelli di visita. I genitori, in vista del compleanno della figlia, tenuto conto delle loro esigenze e volontà e dell'età adolescenziale, si impegnano ad accordarsi sulla modalità di festeggiamento con la stessa, garantendo che entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine possano festeggiare il compleanno in un momento opportuno. Per le Festività Natalizie e Pasquali: Le festività Natalizie seguiranno la seguente calendarizzazione a rotazione:
-La prima settimana natalizia avrà il 25 dicembre alle ore 10,00 sino del 31 dicembre ore 17,00 salvo differenti accordi tra le parti. Il 24 dicembre a prescindere della turnazione starà con il genitore che non usufruisce della prima settimana natalizia.
2 -La seconda settimana di festività natalizia avrà inizio dalle ore 17,00 del 31 dicembre alle ore 15,00 della Epifania, mentre il pomeriggio dell'Epifania potrà stare con l'altro genitore sino alla consegna a scuola del giorno dopo se giorno di scuola o alle 10,00 se festivo e non spettante nella turnazione. Il giorno dopo la scuola inizierà la regolare turnazione secondo il calendario generale. FESTIVITA' Pasquali: tre giorni a Pasqua, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta. La Pasquetta avrà inizio dalle ore 10,00 sino al giorno successivo con la partenza per la scuola.
-VACANZE ESTIVE: Sono previsti almeno 15 giorni consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del tempo di permanenza della turnazione generale. La comunicazione del periodo delle vacanze estive al fine di conciliare il tutto con gli impegni lavorativi dovrà avvenire entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione entro il 31 maggio avrà la precedenza il genitore che avrà comunicato per primo.
-In caso di vacanze i genitori dovranno notiziare l'altro con la comunicazione del luogo di soggiorno. In tali periodi i genitori dovranno favorire le comunicazioni con l'altro genitore, sempre nel rispetto di privacy e orari di riposo.
-In caso la minore effettuasse vacanze studio o sport senza genitori in Italia o all'estero, vacanze studio che dovranno essere previamente concordate da entrambi i genitori, le spese verranno suddivise equamente tra le parti. Al ritorno la minore seguirà la turnazione del programma di vacanze con la figlia come concordato.
-I genitori potranno liberamente contattare la minore sul cellulare tenendo conto del rispetto di privacy, impegni e orari di lavoro e studio, salvo urgenze o in caso che gli stessi siano malati. 6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno quindici (15) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 500,00 (cinquecento) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat del mese corrispondente. I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, resterà nel conto corrente postale cointestato e il cumulo verrà utilizzato esclusivamente per le spese straordinarie a favore della minore al fine di garantire un fondo. Qualora le somme accumulate non siano sufficienti a far fronte alle spese straordinarie per la figlia il pagamento delle suddette spese verrà sostenuto e suddiviso al 50% dai due genitori e seguirà le linee guida CNF, come di seguito indicate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
3 a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
o) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'esigenza. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby-sitter; e) viaggi e vacanze senza i genitori;
f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
g) conseguimento della patente preso autoscuole private;
h) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali mini car, macchina, moto, motorino;
i) corsi di attività artistiche. La scelta di conseguire i permessi di guida (patentino per ciclomotore e patente di guida per l'auto) dovrà essere concordata fra i genitori. Le spese di patentino e patente saranno suddivise tra le parti. La scelta di acquistare mezzi e le conseguenti spese di acquisti e di polizza assicurative dovranno essere previamente concordate fra i genitori e saranno suddivise fra i genitori. Le condizioni economiche come sopra concordate a favore della figlia entreranno in vigore a far data dal mese di ottobre 2025;
7) Le detrazioni per la figlia a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. Le eventuali detrazioni dell'anno in corso effettuate sulla dichiarazione congiunta che verranno eventualmente accreditate verranno rimborsate all'altro coniuge nella misura del 50%;
8) L'auto HYUNDAI targata FD 512 XF attualmente intestata al marito verrà ceduta alla moglie signora mentre l'auto auto targata a 150 espo Parte_2
BK187PE Mercedes resterà al sig. ; Parte_1
9) le spese della presente procedura verranno suddivise equamente tra le parti;
10) all'esecuzione delle condizioni come sopra concordate le parti si riterranno soddisfatte e non avranno a pretendere nulla l'una dall'altra.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.9.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione
4 personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non Per_1 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3116/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Porto Viro (RO) il Parte_2
24.4.2004, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Viro (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore. Così deciso a Rovigo, il 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
LA Di FR
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di FR -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3116/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 1.300,00/1.500,00 al mese circa e
2) Parte_2 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: addetta alla sicurezza reddito: euro 1.200,00 al mese circa entrambi con l'Avv. Maria Cristina Sciardiglia presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto Viro (RO) il 24.4.2004 (anno 2004, Numero 4, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione è nata la figlia il 3.9.2010 Per_1
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) Disporsi nulla a titolo di contributo di mantenimento dei coniugi in quanto entrambi lavorano e sono autosufficienti;
3) la minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre Pt_2
che resterà ad abitare presso l'attuale casa coniugale in locazione alla
[...] stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4) I ricorrenti si danno reciprocamente il consenso ad ottenere i documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore eventuali viaggi all'estero con preavviso di 30 giorni e con l'impegno ad evitare Paesi a rischio secondo le indicazioni degli Organismi Internazionali;
5) Il diritto di visita e pernotto con il padre sarà libero e concordato secondo gli impegni scolastici e di salute degli stessi con la più ampia disponibilità di entrambi i genitori per eventuali cambi di giorni e orario qualora dovessero insorgere problemi di lavoro, previo congruo avviso. In caso di disaccordo, verrà comunque rispettato almeno il seguente calendario:
-Un weekend a settimane alternate, dal venerdì dall'uscita della scuola al mattino del lunedì e un giorno infrasettimanale che verrà concordato secondo gli impegni con la minore in considerazione anche dell'età della stessa;
-nella settimana dove il padre non avrà il week-end sono previsti due giorni infrasettimanali che potranno anche essere consecutivi con pernotto. In caso di malattia della minore la stessa resterà a casa della madre e il padre potrà farle visita o videochiamare secondo modalità di orario rispettose del riposo e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. I giorni non usufruiti potranno essere recuperati dal padre le cui modalità saranno concordate tra i due genitori. La figlia minore inoltre, trascorrerà il compleanno della mamma e la festa della mamma con la signora e il compleanno del papà e la festa del Parte_2 papà con il sig. a prescindere dal calendario di visita dal termine Parte_1 dell'orario scolastico e ritorno a casa alle ore 21,00 qualora il giorno non ricada in quelli di visita. I genitori, in vista del compleanno della figlia, tenuto conto delle loro esigenze e volontà e dell'età adolescenziale, si impegnano ad accordarsi sulla modalità di festeggiamento con la stessa, garantendo che entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine possano festeggiare il compleanno in un momento opportuno. Per le Festività Natalizie e Pasquali: Le festività Natalizie seguiranno la seguente calendarizzazione a rotazione:
-La prima settimana natalizia avrà il 25 dicembre alle ore 10,00 sino del 31 dicembre ore 17,00 salvo differenti accordi tra le parti. Il 24 dicembre a prescindere della turnazione starà con il genitore che non usufruisce della prima settimana natalizia.
2 -La seconda settimana di festività natalizia avrà inizio dalle ore 17,00 del 31 dicembre alle ore 15,00 della Epifania, mentre il pomeriggio dell'Epifania potrà stare con l'altro genitore sino alla consegna a scuola del giorno dopo se giorno di scuola o alle 10,00 se festivo e non spettante nella turnazione. Il giorno dopo la scuola inizierà la regolare turnazione secondo il calendario generale. FESTIVITA' Pasquali: tre giorni a Pasqua, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta. La Pasquetta avrà inizio dalle ore 10,00 sino al giorno successivo con la partenza per la scuola.
-VACANZE ESTIVE: Sono previsti almeno 15 giorni consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del tempo di permanenza della turnazione generale. La comunicazione del periodo delle vacanze estive al fine di conciliare il tutto con gli impegni lavorativi dovrà avvenire entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione entro il 31 maggio avrà la precedenza il genitore che avrà comunicato per primo.
-In caso di vacanze i genitori dovranno notiziare l'altro con la comunicazione del luogo di soggiorno. In tali periodi i genitori dovranno favorire le comunicazioni con l'altro genitore, sempre nel rispetto di privacy e orari di riposo.
-In caso la minore effettuasse vacanze studio o sport senza genitori in Italia o all'estero, vacanze studio che dovranno essere previamente concordate da entrambi i genitori, le spese verranno suddivise equamente tra le parti. Al ritorno la minore seguirà la turnazione del programma di vacanze con la figlia come concordato.
-I genitori potranno liberamente contattare la minore sul cellulare tenendo conto del rispetto di privacy, impegni e orari di lavoro e studio, salvo urgenze o in caso che gli stessi siano malati. 6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno quindici (15) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 500,00 (cinquecento) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat del mese corrispondente. I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, resterà nel conto corrente postale cointestato e il cumulo verrà utilizzato esclusivamente per le spese straordinarie a favore della minore al fine di garantire un fondo. Qualora le somme accumulate non siano sufficienti a far fronte alle spese straordinarie per la figlia il pagamento delle suddette spese verrà sostenuto e suddiviso al 50% dai due genitori e seguirà le linee guida CNF, come di seguito indicate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
3 a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
o) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'esigenza. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby-sitter; e) viaggi e vacanze senza i genitori;
f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
g) conseguimento della patente preso autoscuole private;
h) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali mini car, macchina, moto, motorino;
i) corsi di attività artistiche. La scelta di conseguire i permessi di guida (patentino per ciclomotore e patente di guida per l'auto) dovrà essere concordata fra i genitori. Le spese di patentino e patente saranno suddivise tra le parti. La scelta di acquistare mezzi e le conseguenti spese di acquisti e di polizza assicurative dovranno essere previamente concordate fra i genitori e saranno suddivise fra i genitori. Le condizioni economiche come sopra concordate a favore della figlia entreranno in vigore a far data dal mese di ottobre 2025;
7) Le detrazioni per la figlia a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. Le eventuali detrazioni dell'anno in corso effettuate sulla dichiarazione congiunta che verranno eventualmente accreditate verranno rimborsate all'altro coniuge nella misura del 50%;
8) L'auto HYUNDAI targata FD 512 XF attualmente intestata al marito verrà ceduta alla moglie signora mentre l'auto auto targata a 150 espo Parte_2
BK187PE Mercedes resterà al sig. ; Parte_1
9) le spese della presente procedura verranno suddivise equamente tra le parti;
10) all'esecuzione delle condizioni come sopra concordate le parti si riterranno soddisfatte e non avranno a pretendere nulla l'una dall'altra.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.9.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione
4 personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non Per_1 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3116/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Porto Viro (RO) il Parte_2
24.4.2004, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Viro (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore. Così deciso a Rovigo, il 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
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