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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1436/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NA CC, letto l'art. 127 ter c.p.c.-, scaduti i termini per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1436/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NZ HE del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Cavour n. 80, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa la mandataria (P.IVA , in persona CP_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea natali in
Prato, Via G. Catani n. 28/A, giusta procura in atti;
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a precetto.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 02/12/2025 e da note di trattazione scritta depositate il 15/12/2025 per la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario:
1 R.G. 1436/2025 “Preliminarmente rigettare la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di
Parte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_4 nel merito: in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che l'opponente Sig.ra non è tenuta in via solidale al pagamento della somma portata nell'atto Parte_1 di precetto e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o inefficacia nei confronti della stessa.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata il 05/12/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
Nel merito Accertata l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione tra la Pt_2
e la rigettare l'opposizione proposta nella sua totalità
[...] Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] in ordine a eventuali pretese risarcitorie e restitutorie generati da fatti, Controparte_1 atti e comportamenti tenuti dall'originaria titolare del credito;
Ordinare in ogni caso, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della originaria titolare del credito;
Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e
c.a.p. come per legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ha convenuto in giudizio Parte_1
e per essa la mandataria per sentire dichiarare Controparte_1 CP_2
l'inesistenza del diritto di quest'ultima a procedere nei suoi confronti all'esecuzione forzata in virtù dei titoli esecutivi costituiti dal contratto di mutuo fondiario del 26/02/2010 e dal contratto di mutuo fondiario del 07/03/2013, garantiti tra il resto anche da fideiussione rilasciata dalla società di cui all'epoca Controparte_5
2 R.G. 1436/2025 la sig.ra era socia accomandataria – poi trasformata in Pt_1 Controparte_6 in data 29/04/2014-, in virtù dei quali la società notificava atto di Controparte_1 precetto del 12/05/2025 per il pagamento della complessiva somma di € 1.396.118,14 oltre interessi successivi e spese.
In particolare, la sig.ra a sostegno dell'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., ha Pt_1 eccepito a) il difetto di titolarità attiva del credito della società opposta, b) l'avvenuta comunicazione ex art. 2500 quinquies c.c. e il consenso alla trasformazione societaria, con conseguente liberazione dell'allora accomandataria dai debiti della società in accomandita semplice, c) la decadenza ex art. 1957 c.c. per decorso del termine semestrale, l'estinzione della garanzia, il difetto di titolarità dell'obbligazione dal lato passivo, il carattere abusivo della clausola di dispensa della dall'onere di agire;
dunque, l'opponente ha insistito Pt_2 por l'accoglimento dell'opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli in via cautelare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/09/2025 si è costituita in giudizio la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, insistendo per il rigetto sia dell'opposizione sia dell'istanza di sospensiva, in quanto infondate in fatto e in diritto, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della originaria titolare del credito Parte_2
Accolta l'istanza di sospensione nell'ambito del sub-procedimento cautelare e celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti termini per il deposito di note in sostituzione di udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
Anzitutto va disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio avanzata dall'opposta nei confronti della originaria titolare del credito non trattandosi di ipotesi di Parte_2 litisconsorzio necessario e valorizzate esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Nel merito
3 R.G. 1436/2025 Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida così come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.-, l'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta, a fronte della comprovata avvenuta comunicazione ex art. 2500 quinquies c.c. e del consenso alla trasformazione societaria, con conseguente liberazione dell'allora accomandataria dai debiti della società in accomandita semplice.
Difatti, ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c. la trasformazione non libera i soci di una società di persone dalla responsabilità illimitata per obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500 c.c., a meno che non risulti che i creditori sociali abbiano prestato il consenso alla trasformazione. Tale consenso, ai sensi dell'art. 2500 quinquies comma 2 c.c., si presume se i creditori, destinatari della comunicazione di avvenuta trasformazione, non lo abbiano negato entro sessanta giorni.
Orbene, nel caso di specie, è documentale che il creditore ha ricevuto puntuale Parte_2 informativa dell'avvenuta trasformazione della società, tanto che è in atti la missiva di risposta del 23/07/2014 con cui la ha dato atto di aver ricevuto la comunicazione e di Pt_2 non avere alcuna riserva rispetto alla trasformazione (doc. 4 di parte opponente), con conseguente effetto liberatorio nei confronti dell'opponente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, deve accertarsi e dichiararsi che non ha diritto Controparte_1 ad agire in via esecutiva nei confronti di in virtù dei titoli esecutivi Parte_1 costituiti dal contratto di mutuo fondiario del 26/02/2010 e dal contratto di mutuo fondiario del 07/03/2013, allegati all'atto di precetto notificato il 13/06/2025.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico dell'opposta.
Esse sono liquidate secondo i parametri minimi ex DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 1.396.118,14 – ossia il valore dell'importo intimato in atto di precetto, ai sensi dell'art. 17 c.p.c. così determinato anche ai fini fiscali), considerata la bassa complessità delle questioni trattate e già considerata anche l'attività svolta per la sospensiva, oltre che la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
4 R.G. 1436/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NA CC, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara
l'insussistenza del diritto di ad agire in via esecutiva nei confronti Controparte_1 della sig.ra in virtù dei titoli esecutivi costituiti dal contratto di mutuo Parte_1 fondiario del 26/02/2010 e dal contratto di mutuo fondiario del 07/03/2013, allegati all'atto di precetto notificato il 13/06/2025; condanna parte opposta a rifondere le spese di lite a e per essa in favore dell'avv. Parte_1
NZ HE ex art. 93 c.p.c.-, che si liquidano in € 18.977,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA CC
5 R.G. 1436/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NA CC, letto l'art. 127 ter c.p.c.-, scaduti i termini per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1436/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NZ HE del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Cavour n. 80, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa la mandataria (P.IVA , in persona CP_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea natali in
Prato, Via G. Catani n. 28/A, giusta procura in atti;
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a precetto.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 02/12/2025 e da note di trattazione scritta depositate il 15/12/2025 per la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario:
1 R.G. 1436/2025 “Preliminarmente rigettare la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di
Parte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_4 nel merito: in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che l'opponente Sig.ra non è tenuta in via solidale al pagamento della somma portata nell'atto Parte_1 di precetto e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o inefficacia nei confronti della stessa.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata il 05/12/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
Nel merito Accertata l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione tra la Pt_2
e la rigettare l'opposizione proposta nella sua totalità
[...] Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] in ordine a eventuali pretese risarcitorie e restitutorie generati da fatti, Controparte_1 atti e comportamenti tenuti dall'originaria titolare del credito;
Ordinare in ogni caso, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della originaria titolare del credito;
Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e
c.a.p. come per legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ha convenuto in giudizio Parte_1
e per essa la mandataria per sentire dichiarare Controparte_1 CP_2
l'inesistenza del diritto di quest'ultima a procedere nei suoi confronti all'esecuzione forzata in virtù dei titoli esecutivi costituiti dal contratto di mutuo fondiario del 26/02/2010 e dal contratto di mutuo fondiario del 07/03/2013, garantiti tra il resto anche da fideiussione rilasciata dalla società di cui all'epoca Controparte_5
2 R.G. 1436/2025 la sig.ra era socia accomandataria – poi trasformata in Pt_1 Controparte_6 in data 29/04/2014-, in virtù dei quali la società notificava atto di Controparte_1 precetto del 12/05/2025 per il pagamento della complessiva somma di € 1.396.118,14 oltre interessi successivi e spese.
In particolare, la sig.ra a sostegno dell'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., ha Pt_1 eccepito a) il difetto di titolarità attiva del credito della società opposta, b) l'avvenuta comunicazione ex art. 2500 quinquies c.c. e il consenso alla trasformazione societaria, con conseguente liberazione dell'allora accomandataria dai debiti della società in accomandita semplice, c) la decadenza ex art. 1957 c.c. per decorso del termine semestrale, l'estinzione della garanzia, il difetto di titolarità dell'obbligazione dal lato passivo, il carattere abusivo della clausola di dispensa della dall'onere di agire;
dunque, l'opponente ha insistito Pt_2 por l'accoglimento dell'opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli in via cautelare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/09/2025 si è costituita in giudizio la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, insistendo per il rigetto sia dell'opposizione sia dell'istanza di sospensiva, in quanto infondate in fatto e in diritto, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della originaria titolare del credito Parte_2
Accolta l'istanza di sospensione nell'ambito del sub-procedimento cautelare e celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti termini per il deposito di note in sostituzione di udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
Anzitutto va disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio avanzata dall'opposta nei confronti della originaria titolare del credito non trattandosi di ipotesi di Parte_2 litisconsorzio necessario e valorizzate esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Nel merito
3 R.G. 1436/2025 Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida così come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.-, l'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta, a fronte della comprovata avvenuta comunicazione ex art. 2500 quinquies c.c. e del consenso alla trasformazione societaria, con conseguente liberazione dell'allora accomandataria dai debiti della società in accomandita semplice.
Difatti, ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c. la trasformazione non libera i soci di una società di persone dalla responsabilità illimitata per obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500 c.c., a meno che non risulti che i creditori sociali abbiano prestato il consenso alla trasformazione. Tale consenso, ai sensi dell'art. 2500 quinquies comma 2 c.c., si presume se i creditori, destinatari della comunicazione di avvenuta trasformazione, non lo abbiano negato entro sessanta giorni.
Orbene, nel caso di specie, è documentale che il creditore ha ricevuto puntuale Parte_2 informativa dell'avvenuta trasformazione della società, tanto che è in atti la missiva di risposta del 23/07/2014 con cui la ha dato atto di aver ricevuto la comunicazione e di Pt_2 non avere alcuna riserva rispetto alla trasformazione (doc. 4 di parte opponente), con conseguente effetto liberatorio nei confronti dell'opponente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, deve accertarsi e dichiararsi che non ha diritto Controparte_1 ad agire in via esecutiva nei confronti di in virtù dei titoli esecutivi Parte_1 costituiti dal contratto di mutuo fondiario del 26/02/2010 e dal contratto di mutuo fondiario del 07/03/2013, allegati all'atto di precetto notificato il 13/06/2025.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico dell'opposta.
Esse sono liquidate secondo i parametri minimi ex DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 1.396.118,14 – ossia il valore dell'importo intimato in atto di precetto, ai sensi dell'art. 17 c.p.c. così determinato anche ai fini fiscali), considerata la bassa complessità delle questioni trattate e già considerata anche l'attività svolta per la sospensiva, oltre che la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
4 R.G. 1436/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NA CC, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara
l'insussistenza del diritto di ad agire in via esecutiva nei confronti Controparte_1 della sig.ra in virtù dei titoli esecutivi costituiti dal contratto di mutuo Parte_1 fondiario del 26/02/2010 e dal contratto di mutuo fondiario del 07/03/2013, allegati all'atto di precetto notificato il 13/06/2025; condanna parte opposta a rifondere le spese di lite a e per essa in favore dell'avv. Parte_1
NZ HE ex art. 93 c.p.c.-, che si liquidano in € 18.977,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA CC
5 R.G. 1436/2025