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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10040/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Cesira Anna Parte_1
Raffaella Adesso;
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Andrea Gazzotti Controparte_1
e Daniela Caputo;
- CONVENUTO -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale.
IN FATTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione delle parti all'udienza del 24/01/2024, i coniugi, che avevano contratto matrimonio (trascritto al n. 91, parte II, serie B, anno 2009) il 15/06/2009 in Amalfi
(SA), all'esito dell'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, depositavano telematicamente il 22/11/2024 una convenzione, da loro sottoscritta, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa;
contestualmente chiedevano l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate, affinché fossero recepite in sentenza.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16/12/2024 e previo deposito di note scritte depositate il 22/11/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., pur compulsato in data 21/09/2023, non rassegnava le sue conclusioni. IN DIRITTO
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione concordate sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. e 711 e 473 bis. 47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione del
22/11/2024;
2. compensa tra loro le spese processuali.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10040/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Cesira Anna Parte_1
Raffaella Adesso;
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Andrea Gazzotti Controparte_1
e Daniela Caputo;
- CONVENUTO -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale.
IN FATTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione delle parti all'udienza del 24/01/2024, i coniugi, che avevano contratto matrimonio (trascritto al n. 91, parte II, serie B, anno 2009) il 15/06/2009 in Amalfi
(SA), all'esito dell'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, depositavano telematicamente il 22/11/2024 una convenzione, da loro sottoscritta, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa;
contestualmente chiedevano l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate, affinché fossero recepite in sentenza.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16/12/2024 e previo deposito di note scritte depositate il 22/11/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., pur compulsato in data 21/09/2023, non rassegnava le sue conclusioni. IN DIRITTO
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione concordate sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. e 711 e 473 bis. 47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione del
22/11/2024;
2. compensa tra loro le spese processuali.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera