Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 8189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8189 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02999/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2999 del 2022, proposto da
RO RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Ursomando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sessa Aurunca, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 8552 del 14/03/2022 a firma del Capo settore p.t. del settore ambiente – servizio paesaggistica del Comune di Sessa Aurunca, notificato al ricorrente il 04/04/2022, di diniego alla richiesta di compatibilità paesaggistica presentata dal ricorrente con istanza prot. 29852 del 02/12/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa EL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame è chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Sessa Aurunca con cui è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente volta ad acquisire il parere di compatibilità paesaggistica per opere edilizie realizzate senza titolo.
2. Espone il ricorrente di aver posto in essere sull’immobile di sua proprietà interventi di ampliamento, ed in particolare: ampliamento del garage già assentito con i permessi a costruire in sanatoria n. 53/2006 del 04/05/2006 e n. 112/2006 del 02/10/2006 e dal parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali prot. 27751 del 12-09-2006; copertura del terrazzo sovrastante; piccole coperture in legno per la copertura delle scale esterne già esistenti.
Per tali interventi non aveva acquisito il titolo edilizio che ne autorizzava la realizzazione e pertanto, presentava, in data 02/12/2021, l’istanza per l’accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del d. lgs 42/2004.
3. A seguito dei pareri negativi della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza, il Comune respingeva l’istanza sul fondamento della insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all’art. 167, comma 4, del d.lgs 42 del 2004, dal momento che le opere di cui era chiesta la sanatoria avevano creato nuovi volumi e superfici utili, e, dunque, non suscettibili di essere sanati, secondo il dettato della norma richiamata.
4. Il ricorrente impugna il diniego del Comune per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
4.1 Secondo la prospettiva del ricorrente, nel caso di specie, sarebbe mancata una concreta valutazione sulla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati. La necessità di un accertamento in concreto della portata delle opere edilizie, sarebbe stata anche alla base della circolare del MIBAC n. 33 del 2009 la quale avrebbe chiarito il significato dei termini utilizzati nella disposizione normativa dell’art. 167, comma 4, lettera a) del D.Lgs n. 42/2004.
Con ulteriore censura il ricorrente deduce che l’ente resistente non avrebbe eseguito una corretta e completa istruttoria, neppure comparativa rispetto ai suoi precedenti provvedimenti favorevoli, sulla reale compatibilità delle opere oggetto dell’istanza del ricorrente adducendo esclusivamente il proprio rigetto ad un acritico e generale richiamo alla normativa disciplinante la fattispecie in esame.
5. Il ricorso è infondato.
L’art. 167 del d. lgs 42 del 2004, che qui viene in rilievo, dispone che non possa essere rilasciata la sanatoria paesaggistica per opere che creino nuovi volumi in zona vincolata.
Nel caso di specie, quanto realizzato dal ricorrente ha comportato una evidente alterazione dei luoghi mediante sbancamento di terreno, per costruire un garage, e copertura del terrazzo, al fine di renderlo calpestabile.
Non vi è dubbio che dette opere rientrino nel fuoco del comma 4 del richiamato art. 167.
Peraltro, la ratio della introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati risiede nella valutazione che l’integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza (Corte costituzionale, sentenze n. 56 del 2016, n. 247 del 1997, n. 67 del 1992 e n. 151 del 1986; ordinanze n. 68 del 1998 e n. 431 del 1991).
Di qui:
- la regola generale (art. 146 d.lgs. 42/04) che vieta il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico;
- la previsione eccettuativa (art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/04), che tale autorizzazione postuma consente unicamente per interventi che “ non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati ”, id est per abusi di minima entità, tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato. In passato, per ogni intervento edilizio soggetto a previa autorizzazione paesaggistica, l’autorizzazione costituiva condizione di efficacia, non di validità del permesso di costruire, non potendo ritenersi precluso il rilascio del titolo edilizio pur in assenza di un nulla-osta efficace. Ma, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004, non possono essere più rilasciate né autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, né condoni, né certificazioni di assenza di danno ambientale per opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, per le quali dunque dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 menzionato. Tenuto conto del testo e della ratio dell'art. 167 citato, nella prospettiva della tutela del paesaggio, il legislatore ha inteso escludere la possibilità generalizzata di rilascio ex post dell'autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati e ha, invece, stabilito che tale valutazione sia consentita soltanto per abusi di minima entità, ferma restando la necessità, in caso di accesso alla procedura, di valutare in concreto l'effettiva compatibilità paesaggistica dell'opera realizzata, con la irrogazione in ogni caso della sanzione normativamente contemplata (TAR Campania, VI, 22 maggio 2020, n. 1939).
6. Alla luce dei principi esposti, le censure di violazione di legge e difetto di istruttoria risultano infondate poiché, all’evidenza, gli interventi edilizi per i quali è stata richiesta l’autorizzazione paesaggistica non possono considerarsi di lieve entità e, dunque, per gli stessi legittimamente è stata esclusa la sanabilità.
In particolare, diversamente da quanto dedotto in ricorso, nel caso di specie le opere realizzate non sono di minima portata.
Emerge, infatti, dagli atti del giudizio che sono state realizzate costruzioni che hanno determinato la creazione di nuovi volumi: il garage, già condonato nel 2006, è stato ampliato mediante la modifica della inclinazione di accesso da 1 mt a quota terra a meno 3 mt interrati, con conseguente modifica dell’originaria volumetria, in ragione della realizzazione dello scavo, e con impatto visivo anche all’esterno; il terrazzo adiacente al primo piano del fabbricato è stato modificato mediante realizzazione di un porticato con due varchi di accesso; infine, la rampa di scale è stata anche essa modificata mediante apposizione di una copertura.
Dalla descrizione degli interventi, appare evidente che in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sono state realizzate opere impattanti la cui portata consente di ritenere che legittimamente l’amministrazione ha ritenuto che esse rientrassero nella previsione di cui all’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004, con conseguente espressione del parere negativo presupposto al diniego di condono.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero intimato delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti del Comune di Sessa Aurunca che non si è costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA CE, Presidente
EL NA, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NA | TA CE |
IL SEGRETARIO