Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2253
TAR
Sentenza 17 luglio 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 22 della Legge Regionale Lazio n. 15/2008; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, perplessità sulle finalità dell’azione amministrativa; violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento

    La Corte ha ritenuto provata la modifica della destinazione d'uso a seguito di sopralluogo e ha ritenuto non convincente la ricostruzione dell'appellante basata su un uso temporaneo come ripostiglio.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; omessa pronuncia in riferimento al secondo e terzo motivo del ricorso di primo grado

    La Corte ha ritenuto che il TAR abbia dichiarato improcedibile la domanda di annullamento relativa all'ordine di ripristino, e che il presente giudizio riguardi solo la legittimità della sanzione pecuniaria.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza; eccesso di potere per illogicità e mancata aderenza al caso concreto dell’azione amministrativa; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 22 della L.R. Lazio 15/2008 e dei criteri di cui alla delibera n. 44/2001 dell’Assemblea Capitolina

    La Corte ha ritenuto ammissibile il cumulo della sanzione demolitoria con quella pecuniaria e ha considerato la sanzione proporzionata, collocandosi al di sotto del massimo edittale e tenendo conto della localizzazione dell'immobile in zona 'A' e della tutela monumentale. Ha altresì ritenuto che la motivazione del calcolo non fosse necessaria data la legittimità della sanzione entro i limiti di legge.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa; inesigibilità ed impossibilità dell’oggetto e del disposto della determinazione dirigenziale impugnata

    La Corte ha ritenuto che l'assunta impossibilità di conformarsi non incida sulla legittimità della sanzione, dato che la sussistenza dell'abuso è provata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2253
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2253
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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