Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 878 del registro generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lauria, presso il cui C.F._1
studio a Palermo, via Ppe di Villafranca n. 44, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Albano, presso il cui studio a Palermo, via Gen.
Arimondi n. 45, è elettivamente domiciliats
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20/02/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo in data
08/09/2012 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
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• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 20/02/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, fissando la Per_1
dimora prevalente della stessa presso la casa della madre. La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori i quali si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni facendo sì che la stessa possa conservare con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto.
2) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana con prosecuzione sino a sera (incluse le cene), sino alle ore 22:00, nella settimana in cui trascorrerà con il padre anche il fine settimana. Nelle settimane in cui la figlia non trascorrerà con il padre il fine settimana quest'ultimo, nei due giorni infrasettimanali di cui sopra, terrà la figlia per il pernottamento accompagnandola a scuola. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore, a settimane alterne, due fine settimana al mese (dal sabato mattina al lunedì quando la figlia sarà accompagnata dal padre a scuola o, in assenza di scuola, sino alle ore 08:00).
3) La figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori, durante l'estate, un periodo anche non continuativo, di quindici giorni;
durante detto periodo rimarrà sospeso il diritto di visita all'altro genitore;
tale periodo sarà concordato, anno per anno, entro il mese di Maggio tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Durante detto periodo ciascuno dei coniugi si impegna a mettere a disposizione dell'altro un recapito telefonico.
4) La minore trascorrerà le festività di Natale (24, 25, 26 e 27 Dicembre) e di Capodanno
(29, 30, 31 Dicembre e 1 Gennaio) ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Allo stesso modo, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo alternativamente con la madre e con il padre, ad anni alterni, con alternanza da un anno all'altro. Per tutte altre festività non esplicitamente menzionate e per i compleanni si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo fra le parti.
2 5) Entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare, ed anzi a facilitare, il rapporto della figlia con l'altro genitore, agevolandone la frequentazione anche al di là dei tempi e modi sopra indicati. Entrambi i coniugi potranno tenere con sè la figlia tutte le Per_1 volte che lo vorranno, previa intesa con l'altro genitore. Qualora la SI.ra P_
, insegnante di ruolo presso Istituti scolastici pubblici, in funzione e dipendenza
[...]
delle sue condizioni di lavoro (sede della scuola ed orario settimanale variabili di anno in anno), dovesse avere difficoltà nell'accompagnare in taluni giorni la figlia a Per_1
scuola, le parti si danno reciproco e preventivo assenso ed affidamento affinché vengano apportate le necessarie modifiche alle presenti pattuizioni, fermo restando l'equilibrio in questa sede raggiunto e senza modifica della misura dell'affidamento già concordato in termini di giorni ed ore. In tale ipotesi il SI. dichiara la propria Parte_1
disponibilità a ricercare, unitamente alla SI.ra , la migliore soluzione Controparte_1
nell'interesse della figlia e delle parti.
6) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo per il mantenimento, potendovi provvedere con le rispettive capacità lavorative.
Il SI. contribuirà al mantenimento della figlia e a tal fine corrisponderà, entro il Pt_1
giorno 5 di ciascun mese, alla SI.ra la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di P_
contributo al mantenimento della figlia, importo da rivalutarsi ed adeguarsi, anno per anno, secondo gli indici ISTAT (od equivalente qualora detto indice non dovesse più essere pubblicato). Il SI. contribuirà altresì nella misura del 50% a tutte le spese Pt_1
straordinarie da sostenere per la figlia secondo il protocollo adottato dal COA e dal
Tribunale di Palermo, allegato al presente atto.
7) Tutte le spese scolastiche per l'istruzione della figlia , comprensive di iscrizione, Per_1
rette mensili nessuna esclusa saranno a carico di entrambi i genitori in parti uguali.
8) L'immobile sito in Palermo, via B. Gravina, n. 49 di proprietà del SI. , con Pt_1
tutti gli arredi, resta assegnato per intero alla SI.ra che lo abiterà insieme alla P_
figlia minore . Per_1
9) Ciascuno dei coniugi è intestatario di una propria autovettura. Le stesse rimarranno nelle rispettive proprietà.
10) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione in ordine al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e consentono all'iscrizione della figlia sulla carta d'identità valida per l'espratrio.
11) Le parti dichiarano di non avere beni mobili ed immobili in comune da dividere.”.
3 Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo in data 08/09/2012 da , nato a [...] il Parte_1
27/07/1972 ( ) e , nata a Palermo in [...]F._1 Controparte_1
data 11/05/1978 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso C.F._2
congiunto del 20/02/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 133, parte II, serie A, dell'anno 2012).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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