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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/09/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 490/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lorenza Rosso, in forza di procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Mauro Buzio in forza di procura alle liti depositata unitamente alla costituzione in appello appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento della presente impugnazione ed in totale riforma della sentenza n. 239/2023 pronunciata dal Tribunale di Savona in data 5/4/2023,
1 pubblicata in pari data e notificata in data 7/4/2023, all'esito del giudizio iscritto al R.G.
n. 746/2022, accogliere il gravame proposto dal IG. e per l'effetto: Parte_1
a) in via principale: accertare e dichiarare, in accoglimento del motivo sub - I - dell'atto di citazione datato 8/5/2023, che la IG.ra non ha validamente interrotto CP_1 la prescrizione con la diffida del 16/4/2016 e, per l'effetto, dichiarare estinto per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. il credito relativo agli assegni di mantenimento, pari a complessivi Euro 471.500,00, alla relativa rivalutazione ed interessi, richiesti dalla IG.ra relativi al periodo CP_1
dal mese di maggio 2011 al mese di marzo 2013; in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare insussistente il diritto in capo alla IG.ra di CP_1 procedere all'esecuzione forzata per l'importo di Euro 471.500,00, oltre alla relativa rivalutazione ed interessi;
b) sempre in via principale, accertare e dichiarare, in accoglimento del motivo sub - II e
III - dell'atto di citazione datato 8/5/2023, la validità e l'efficacia dell'accordo stragiudiziale stipulato tra il IG. e la IG.ra in data Parte_1 CP_1
17/10/2011, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo ex adverso dedotto, costituito dal verbale di separazione personale del
28/10/2009; in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o invalido e/o inefficace l'opposto atto di precetto del 10/2/2022 e, per l'effetto, dichiarare insussistente il diritto della IG.ra di procedere all'esecuzione CP_1
forzata, con ogni consequenziale provvedimento;
c) ancora in via principale, in accoglimento del motivo di gravame dedotto sub - IV - rideterminare in Euro 10.154,60, o nella misura maggiore o minore ritenuta, in ogni caso non superiore ad Euro Euro 21.598,67, il diritto di credito della IG.ra
[...]
e, conseguentemente, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o invalido CP_1
e/o inefficace l'opposto atto di precetto del 10/2/2022 e, per l'effetto, dichiarare insussistente il diritto della IG.ra di procedere all'esecuzione forzata la CP_1
somma di Euro 1.655.598,67 in linea capitale, con ogni consequenziale provvedimento;
d) in subordine, in accoglimento del motivo di gravame dedotto sub - V - rideterminare le spese legali liquidate in favore di controparte nel giudizio di primo grado;
pag. 2/9 e) in ogni caso, confermare la sentenza impugnata nel capo in cui ha stabilito che l'efficacia del precetto del 10/2/2022 “va ridotta della somma di euro 14.000,00, oltre alla relativa rivalutazione monetaria e nel capo rubricato “4. Sull'assenza di titolo esecutivo per le spese straordinarie richieste”.
Vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Per la parte appellata:
"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova: Nel Merito respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto. Vinte le spese anche del presente grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.239/2023 il Tribunale di Savona – in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ex artt. 615 co.1 e 617 co.1 cpc avverso Parte_1
l'atto di precetto 10.2.2022, notificato il 17.2.2022, con il quale CP_1 intimava il pagamento dell'importo, portato dagli obblighi conseguenti l'omologazione della separazione dei coniugi, di € 1.719.774,54, di cui € 1.718.315,42 per capitale ed €
1.459,12 per compensi e accessori – dava atto dell'intervenuto pagamento della somma di € 14.000,00, e dichiarava l'inefficacia del precetto per l'importo di € 14.000,00, oltre rivalutazione monetaria, e per l'ulteriore importo di € 114,00, contestualmente accertando il diritto di di procedere ad esecuzione forzata per il CP_1 residuo importo. Le spese di lite erano poste a carico dell'opponente. Con la sentenza appellata veniva rigettata l'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente, ritenendo validamente interrotto il corso della stessa da parte della creditrice. Veniva inoltre ritenuta affetta da nullità ex artt. 1418 cc e 710 cpc – in quanto accordo meramente negoziale e non sottoposto a valutazione giurisdizionale – la scrittura privata 17 ottobre
2011, avente ad oggetto la modifica delle condizioni della separazione coniugale, ritenuta dal Tribunale “in contrasto con l'interesse dei minori” e comportante “un netto peggioramento delle loro condizioni di vita”. Il Tribunale osservava inoltre che il pag. 3/9 parziale pagamento intervenuto successivamente alla notificazione del precetto non inficiava la validità dello stesso, determinando esclusivamente l'inefficacia parziale dell'atto. Trovava accoglimento la ragione di opposizione fondata sulla ritenuta assenza di titolo per il pagamento di € 114,00, portati da spese per l'acquisto di libri scolastici e il pagamento di tasse scolastiche, ritenute comprese – in assenza di prova contraria – nel contributo stabilito per il mantenimento ordinario.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. con un primo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti anteriori al 26 marzo 2013, per l'importo di € 471.500,00;
ii. con un secondo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui non ha considerato la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, costituito dal verbale di separazione dei coniugi del 28 ottobre
2009, per effetto di accordo stragiudiziale del 17 ottobre 2011;
iii. con un terzo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto proposta eccezione riconvenzionale da parte della creditrice opposta, e considerato che, in caso di astratta validità della scrittura privata 17 ottobre 2011, quest'ultima sarebbe risolta per inadempimento del debitore;
iv. con un quarto motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui, non accogliendo l'eccezione di prescrizione (oggetto del primo motivo d'appello) e non ritenendo superati gli obblighi discendenti dal verbale di separazione dei coniugi per effetto della scrittura privata 17 ottobre
2011 (oggetto del secondo motivo d'appello), è stata ritenuta corretta la quantificazione del credito operata con l'atto di precetto oggetto di opposizione.
Ha dedotto inoltre l'appellante di aver già corrisposto la somma di € 472.401,33, non considerata dal Tribunale;
v. con un quinto motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza in punto regolamento delle spese di lite, per la non sufficiente considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione.
pag. 4/9 3- L'appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per l'infondatezza dei motivi svolti, e contestando tutte le circostanze in fatto dedotte dall'appellante. Non ha svolto appello incidentale in ordine ai capi della sentenza con i quali ha trovato limitato parziale accoglimento l'opposizione nel primo grado di giudizio.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 16 maggio 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
5- L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1- Infondato è il primo motivo d'appello. L'eccezione di prescrizione è dedotta, con il motivo d'appello, ai sensi dell'art.2948 n.4 cc, per i soli importi maturati in data anteriore al marzo 2013. Ritiene questa Corte che il Tribunale di Savona abbia correttamente ritenuto costituire valido atto interruttivo della prescrizione la raccomandata 16 aprile 2016. In ordine all'indirizzo di CE (SV), via Parei n.6,
l'ufficiale giudiziario dava atto dell'assenza e non dell'irreperibilità del destinatario, come correttamente considerato dal Tribunale, con conseguente validità della relativa notificazione. Anche l'invio della raccomandata 14 aprile 2016 all'indirizzo di BU
AB (comunicato da ex art. 337 sexies cc) è stato correttamente Parte_1
ritenuto dal Tribunale come atto idoneo all'interruzione del corso della prescrizione.
L'insufficienza degli elementi per l'individuazione dell'indirizzo attestata dal servizio postale di BU AB (incomplete adress) è da ritenersi imputabile all'appellante, che dei dati di tale indirizzo aveva dato comunicazione, come dallo stesso dedotto.
5.2- Infondato è il secondo motivo d'appello.
Il titolo esecutivo è costituito dal verbale omologato della separazione consensuale tra coniugi.
pag. 5/9 Il sostiene che “coniugi avrebbero di comune accordo ritenuto di ridurre il Pt_1
complessivo mantenimento destinato alla famiglia (moglie e figli) da 20.500,00 euro a
5.000,00 euro” e su questo fonda l'opposizione al precetto.
La giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. Sez. 1, 24/02/2021, n. 5065) invero attiene ad accordi presi in vista del divorzio e non è pertinente al caso in esame.
Il Tribunale di Savona ha ritenuto la nullità della scrittura privata 17 ottobre 2011 per contrarietà a norme imperative, con riguardo alla violazione degli obblighi di mantenimento dei figli come considerati in sede di separazione dei coniugi. In tale scrittura viene data esclusiva rilevanza ad un dichiarato mutamento di condizioni economiche e di collocazione lavorativa del marito all'estero, e non viene espressa alcuna considerazione per le necessità dei figli, parametrate al tenore di vita familiare in costanza di matrimonio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Gli accordi tra i coniugi modificativi delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nell'art. 1322 c.c., sono validi ed efficaci, anche a prescindere dal procedimento ex art. 710
c.p.c., qualora non superino i limiti di derogabilità posti dall'art. 160 c.c. e purché non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati. (Cass. Sez. 2, 12/01/2016, n. 298,
Rv. 638452 - 01).
Il Tribunale ha fatto corretto uso dei predetti principi ed ha considerato affetta da nullità la scrittura, per contrarietà a norme imperative, in quanto redatta in palese interferenza con l'accordo omologato, con peggioramento delle condizioni di mantenimento dei figli e conseguente grave pregiudizio per il mantenimento delle esigenze di vita dei figli come considerate in sede di omologazione dell'accordo di separazione.
5.3- L'infondatezza del secondo motivo d'appello comporta l'assorbimento del terzo motivo d'appello, per gli effetti della ritenuta correttezza della pronuncia in ordine alla nullità per contrarietà a norme imperative dell'accordo negoziale dedotto dall'opponente.
pag. 6/9 5.4- Infondato è il quarto motivo d'appello in ordine alla mancata considerazione di intervenuti pagamenti per complessivi € 472.401,33.
L'unico importo per il quale vi è prova dell'intervenuto pagamento è l'importo di €
14.000,00 già considerato con la sentenza appellata.
La documentazione richiamata dall'appellante nel primo grado di giudizio, come prodotta a prova dei pagamenti eseguiti, non offre prova dei restanti dedotti pagamenti in quanto:
i. il documento n.5 prodotto in primo grado dall'appellante è costituito dalla scrittura privata 17 ottobre 2011, ritenuta nulla per contrarietà a norme imperative, e pertanto non esplicante alcun effetto;
ii. il documento n.6 prodotto in primo grado dall'appellante è costituito da una pluralità di documenti inseriti in un unico pdf ove, in parte (prime tre pagine), si rinviene una tabella riportante cifre prive di data e sottoscrizione, non essendo così offerta prova della provenienza della tabella, e, in parte (le restanti 56 pagine), si rinvengono documenti di varia origine (con scritture anche in lingua inglese e in lingua araba, in assenza di traduzione asseverata;
in alcuni casi costituiti da meri ritagli di più ampi documenti, come alle pagg.37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45; o anche da screenshot di schermi telefonici, come alle pagg.
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; o, ancora, da pagine completamente bianche, quali le pagg. 54, 55, 56, 57, 58, 59) apparentemente afferenti movimenti bancari non oggetto, nelle difese svolte dall'appellante in primo grado, di più puntuale e specifica allegazione per ciascuno di essi (ove le difese si limitano genericamente alle seguenti deduzioni sul punto: pag. 5 atto di citazione nel primo grado di giudizio, “l'attore opponente anche in tal caso ha fatto fronte, seppure con ingenti sforzi, al proprio obbligo di pagamento versando - tra il mese di settembre 2011 ed il mese di giugno 2019 - alla IG.ra , Persona_1
che accettava ratificando anche per facta concludentia le nuove condizioni economiche pattuite, la somma complessiva di Euro 335.938,50 a titolo di mantenimento ordinario, come risulta dal rendiconto che in copia si produce unitamente alle contabili dei pagamenti effettuati dal IG. (prod. Parte_1
sub 6: rendiconto versamenti)”; pag. 8 atto di citazione primo grado di giudizio,
pag. 7/9 “… successivamente, sino al mese di giugno 2020 (i.e. ultimo mese prima della modifica delle condizioni economiche intervenuta in sede divorzile), il medesimo ha versato l'ingente ammontare di Euro 335.938,50 (cfr. prod. sub 6)”; pag.11 atto di citazione primo grado, “dal mese di luglio 2019 al mese di novembre
2020 - i.e. il periodo indicato controparte (17 mensilità) - l'attore opponente ha versato alla ex moglie l'importo complessivo di Euro 147.906,90 (cfr. prod. sub
6 e 9)”;
iii. il documento n.7 prodotto nel primo grado di giudizio – ove con la stessa numerazione n.7 sono prodotti in realtà ben 5 documenti depositati telematicamente separati – non offre prova di alcun pagamento in quanto costituito da:
a) “attestato prima comunione 09 aprile 2015” (in lingua inglese);
b) “iscrizione edoardo scuola 15 settembre 2013” (in lingua inglese);
c) “promozione catechismo 15 maggio 2015” (in lingua inglese);
d) “report scolastico 29 giugno 2015” (in lingua inglese);
e) “report scolastico anno 2014” (in lingua inglese); iv. il documento n.8 nel primo grado di giudizio è costituito dal verbale d'udienza e dal decreto pronunciati dal Presidente del Tribunale di Savona pronunciati in sede di comparizione dei coniugi, e non costituisce prova di alcun pagamento;
v. il documento indicato come n.9 nell'indice dei documenti prodotti non risulta depositato nel primo grado di giudizio, né nel secondo grado di giudizio, come evincibile dalla consultazione del fascicolo telematico, facente prova fino a querela di falso.
Nel resto le ragioni del quarto motivo d'appello restano assorbite dalla ritenuta infondatezza del primo e del secondo motivo d'appello, in quanto i conteggi proposti dall'appellante sono mera conseguenza dell'eventuale accoglimento dei primi due motivi d'appello, entrambi ritenuti infondati da questa Corte.
5.5- Infondato è il quinto motivo d'appello relativo al regolamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, essendo stata correttamente valutata dal Tribunale l'ininfluenza pag. 8/9 sostanziale sull'esito della lite dell'accoglimento dell'opposizione per il minimo importo di € 114,00, a fronte dell'importo intimato in precetto di € 1.719.774,54.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (importo corrispondente alla residua efficacia del precetto di cui alla sentenza appellata), e pertanto con riferimento all'aumento di cui all'art.6 DM 10 marzo
2014 n.55 e successive modifiche, con riguardo alle controversie con valore da €
1.000.001,00 sino ad € 2.000.000,00 (aumento fino al 30% rispetto allo scaglione precedente), come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 7.417,41, fase introduttiva del giudizio € 4.312,88, fase di trattazione € 9937,20, fase decisionale €
12.333,62, e così complessivamente € 34.001,11, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
7- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 34.001,11, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 490/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lorenza Rosso, in forza di procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Mauro Buzio in forza di procura alle liti depositata unitamente alla costituzione in appello appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento della presente impugnazione ed in totale riforma della sentenza n. 239/2023 pronunciata dal Tribunale di Savona in data 5/4/2023,
1 pubblicata in pari data e notificata in data 7/4/2023, all'esito del giudizio iscritto al R.G.
n. 746/2022, accogliere il gravame proposto dal IG. e per l'effetto: Parte_1
a) in via principale: accertare e dichiarare, in accoglimento del motivo sub - I - dell'atto di citazione datato 8/5/2023, che la IG.ra non ha validamente interrotto CP_1 la prescrizione con la diffida del 16/4/2016 e, per l'effetto, dichiarare estinto per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. il credito relativo agli assegni di mantenimento, pari a complessivi Euro 471.500,00, alla relativa rivalutazione ed interessi, richiesti dalla IG.ra relativi al periodo CP_1
dal mese di maggio 2011 al mese di marzo 2013; in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare insussistente il diritto in capo alla IG.ra di CP_1 procedere all'esecuzione forzata per l'importo di Euro 471.500,00, oltre alla relativa rivalutazione ed interessi;
b) sempre in via principale, accertare e dichiarare, in accoglimento del motivo sub - II e
III - dell'atto di citazione datato 8/5/2023, la validità e l'efficacia dell'accordo stragiudiziale stipulato tra il IG. e la IG.ra in data Parte_1 CP_1
17/10/2011, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo ex adverso dedotto, costituito dal verbale di separazione personale del
28/10/2009; in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o invalido e/o inefficace l'opposto atto di precetto del 10/2/2022 e, per l'effetto, dichiarare insussistente il diritto della IG.ra di procedere all'esecuzione CP_1
forzata, con ogni consequenziale provvedimento;
c) ancora in via principale, in accoglimento del motivo di gravame dedotto sub - IV - rideterminare in Euro 10.154,60, o nella misura maggiore o minore ritenuta, in ogni caso non superiore ad Euro Euro 21.598,67, il diritto di credito della IG.ra
[...]
e, conseguentemente, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o invalido CP_1
e/o inefficace l'opposto atto di precetto del 10/2/2022 e, per l'effetto, dichiarare insussistente il diritto della IG.ra di procedere all'esecuzione forzata la CP_1
somma di Euro 1.655.598,67 in linea capitale, con ogni consequenziale provvedimento;
d) in subordine, in accoglimento del motivo di gravame dedotto sub - V - rideterminare le spese legali liquidate in favore di controparte nel giudizio di primo grado;
pag. 2/9 e) in ogni caso, confermare la sentenza impugnata nel capo in cui ha stabilito che l'efficacia del precetto del 10/2/2022 “va ridotta della somma di euro 14.000,00, oltre alla relativa rivalutazione monetaria e nel capo rubricato “4. Sull'assenza di titolo esecutivo per le spese straordinarie richieste”.
Vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Per la parte appellata:
"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova: Nel Merito respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto. Vinte le spese anche del presente grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.239/2023 il Tribunale di Savona – in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ex artt. 615 co.1 e 617 co.1 cpc avverso Parte_1
l'atto di precetto 10.2.2022, notificato il 17.2.2022, con il quale CP_1 intimava il pagamento dell'importo, portato dagli obblighi conseguenti l'omologazione della separazione dei coniugi, di € 1.719.774,54, di cui € 1.718.315,42 per capitale ed €
1.459,12 per compensi e accessori – dava atto dell'intervenuto pagamento della somma di € 14.000,00, e dichiarava l'inefficacia del precetto per l'importo di € 14.000,00, oltre rivalutazione monetaria, e per l'ulteriore importo di € 114,00, contestualmente accertando il diritto di di procedere ad esecuzione forzata per il CP_1 residuo importo. Le spese di lite erano poste a carico dell'opponente. Con la sentenza appellata veniva rigettata l'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente, ritenendo validamente interrotto il corso della stessa da parte della creditrice. Veniva inoltre ritenuta affetta da nullità ex artt. 1418 cc e 710 cpc – in quanto accordo meramente negoziale e non sottoposto a valutazione giurisdizionale – la scrittura privata 17 ottobre
2011, avente ad oggetto la modifica delle condizioni della separazione coniugale, ritenuta dal Tribunale “in contrasto con l'interesse dei minori” e comportante “un netto peggioramento delle loro condizioni di vita”. Il Tribunale osservava inoltre che il pag. 3/9 parziale pagamento intervenuto successivamente alla notificazione del precetto non inficiava la validità dello stesso, determinando esclusivamente l'inefficacia parziale dell'atto. Trovava accoglimento la ragione di opposizione fondata sulla ritenuta assenza di titolo per il pagamento di € 114,00, portati da spese per l'acquisto di libri scolastici e il pagamento di tasse scolastiche, ritenute comprese – in assenza di prova contraria – nel contributo stabilito per il mantenimento ordinario.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. con un primo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti anteriori al 26 marzo 2013, per l'importo di € 471.500,00;
ii. con un secondo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui non ha considerato la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, costituito dal verbale di separazione dei coniugi del 28 ottobre
2009, per effetto di accordo stragiudiziale del 17 ottobre 2011;
iii. con un terzo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto proposta eccezione riconvenzionale da parte della creditrice opposta, e considerato che, in caso di astratta validità della scrittura privata 17 ottobre 2011, quest'ultima sarebbe risolta per inadempimento del debitore;
iv. con un quarto motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui, non accogliendo l'eccezione di prescrizione (oggetto del primo motivo d'appello) e non ritenendo superati gli obblighi discendenti dal verbale di separazione dei coniugi per effetto della scrittura privata 17 ottobre
2011 (oggetto del secondo motivo d'appello), è stata ritenuta corretta la quantificazione del credito operata con l'atto di precetto oggetto di opposizione.
Ha dedotto inoltre l'appellante di aver già corrisposto la somma di € 472.401,33, non considerata dal Tribunale;
v. con un quinto motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza in punto regolamento delle spese di lite, per la non sufficiente considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione.
pag. 4/9 3- L'appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per l'infondatezza dei motivi svolti, e contestando tutte le circostanze in fatto dedotte dall'appellante. Non ha svolto appello incidentale in ordine ai capi della sentenza con i quali ha trovato limitato parziale accoglimento l'opposizione nel primo grado di giudizio.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 16 maggio 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
5- L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1- Infondato è il primo motivo d'appello. L'eccezione di prescrizione è dedotta, con il motivo d'appello, ai sensi dell'art.2948 n.4 cc, per i soli importi maturati in data anteriore al marzo 2013. Ritiene questa Corte che il Tribunale di Savona abbia correttamente ritenuto costituire valido atto interruttivo della prescrizione la raccomandata 16 aprile 2016. In ordine all'indirizzo di CE (SV), via Parei n.6,
l'ufficiale giudiziario dava atto dell'assenza e non dell'irreperibilità del destinatario, come correttamente considerato dal Tribunale, con conseguente validità della relativa notificazione. Anche l'invio della raccomandata 14 aprile 2016 all'indirizzo di BU
AB (comunicato da ex art. 337 sexies cc) è stato correttamente Parte_1
ritenuto dal Tribunale come atto idoneo all'interruzione del corso della prescrizione.
L'insufficienza degli elementi per l'individuazione dell'indirizzo attestata dal servizio postale di BU AB (incomplete adress) è da ritenersi imputabile all'appellante, che dei dati di tale indirizzo aveva dato comunicazione, come dallo stesso dedotto.
5.2- Infondato è il secondo motivo d'appello.
Il titolo esecutivo è costituito dal verbale omologato della separazione consensuale tra coniugi.
pag. 5/9 Il sostiene che “coniugi avrebbero di comune accordo ritenuto di ridurre il Pt_1
complessivo mantenimento destinato alla famiglia (moglie e figli) da 20.500,00 euro a
5.000,00 euro” e su questo fonda l'opposizione al precetto.
La giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. Sez. 1, 24/02/2021, n. 5065) invero attiene ad accordi presi in vista del divorzio e non è pertinente al caso in esame.
Il Tribunale di Savona ha ritenuto la nullità della scrittura privata 17 ottobre 2011 per contrarietà a norme imperative, con riguardo alla violazione degli obblighi di mantenimento dei figli come considerati in sede di separazione dei coniugi. In tale scrittura viene data esclusiva rilevanza ad un dichiarato mutamento di condizioni economiche e di collocazione lavorativa del marito all'estero, e non viene espressa alcuna considerazione per le necessità dei figli, parametrate al tenore di vita familiare in costanza di matrimonio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Gli accordi tra i coniugi modificativi delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nell'art. 1322 c.c., sono validi ed efficaci, anche a prescindere dal procedimento ex art. 710
c.p.c., qualora non superino i limiti di derogabilità posti dall'art. 160 c.c. e purché non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati. (Cass. Sez. 2, 12/01/2016, n. 298,
Rv. 638452 - 01).
Il Tribunale ha fatto corretto uso dei predetti principi ed ha considerato affetta da nullità la scrittura, per contrarietà a norme imperative, in quanto redatta in palese interferenza con l'accordo omologato, con peggioramento delle condizioni di mantenimento dei figli e conseguente grave pregiudizio per il mantenimento delle esigenze di vita dei figli come considerate in sede di omologazione dell'accordo di separazione.
5.3- L'infondatezza del secondo motivo d'appello comporta l'assorbimento del terzo motivo d'appello, per gli effetti della ritenuta correttezza della pronuncia in ordine alla nullità per contrarietà a norme imperative dell'accordo negoziale dedotto dall'opponente.
pag. 6/9 5.4- Infondato è il quarto motivo d'appello in ordine alla mancata considerazione di intervenuti pagamenti per complessivi € 472.401,33.
L'unico importo per il quale vi è prova dell'intervenuto pagamento è l'importo di €
14.000,00 già considerato con la sentenza appellata.
La documentazione richiamata dall'appellante nel primo grado di giudizio, come prodotta a prova dei pagamenti eseguiti, non offre prova dei restanti dedotti pagamenti in quanto:
i. il documento n.5 prodotto in primo grado dall'appellante è costituito dalla scrittura privata 17 ottobre 2011, ritenuta nulla per contrarietà a norme imperative, e pertanto non esplicante alcun effetto;
ii. il documento n.6 prodotto in primo grado dall'appellante è costituito da una pluralità di documenti inseriti in un unico pdf ove, in parte (prime tre pagine), si rinviene una tabella riportante cifre prive di data e sottoscrizione, non essendo così offerta prova della provenienza della tabella, e, in parte (le restanti 56 pagine), si rinvengono documenti di varia origine (con scritture anche in lingua inglese e in lingua araba, in assenza di traduzione asseverata;
in alcuni casi costituiti da meri ritagli di più ampi documenti, come alle pagg.37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45; o anche da screenshot di schermi telefonici, come alle pagg.
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; o, ancora, da pagine completamente bianche, quali le pagg. 54, 55, 56, 57, 58, 59) apparentemente afferenti movimenti bancari non oggetto, nelle difese svolte dall'appellante in primo grado, di più puntuale e specifica allegazione per ciascuno di essi (ove le difese si limitano genericamente alle seguenti deduzioni sul punto: pag. 5 atto di citazione nel primo grado di giudizio, “l'attore opponente anche in tal caso ha fatto fronte, seppure con ingenti sforzi, al proprio obbligo di pagamento versando - tra il mese di settembre 2011 ed il mese di giugno 2019 - alla IG.ra , Persona_1
che accettava ratificando anche per facta concludentia le nuove condizioni economiche pattuite, la somma complessiva di Euro 335.938,50 a titolo di mantenimento ordinario, come risulta dal rendiconto che in copia si produce unitamente alle contabili dei pagamenti effettuati dal IG. (prod. Parte_1
sub 6: rendiconto versamenti)”; pag. 8 atto di citazione primo grado di giudizio,
pag. 7/9 “… successivamente, sino al mese di giugno 2020 (i.e. ultimo mese prima della modifica delle condizioni economiche intervenuta in sede divorzile), il medesimo ha versato l'ingente ammontare di Euro 335.938,50 (cfr. prod. sub 6)”; pag.11 atto di citazione primo grado, “dal mese di luglio 2019 al mese di novembre
2020 - i.e. il periodo indicato controparte (17 mensilità) - l'attore opponente ha versato alla ex moglie l'importo complessivo di Euro 147.906,90 (cfr. prod. sub
6 e 9)”;
iii. il documento n.7 prodotto nel primo grado di giudizio – ove con la stessa numerazione n.7 sono prodotti in realtà ben 5 documenti depositati telematicamente separati – non offre prova di alcun pagamento in quanto costituito da:
a) “attestato prima comunione 09 aprile 2015” (in lingua inglese);
b) “iscrizione edoardo scuola 15 settembre 2013” (in lingua inglese);
c) “promozione catechismo 15 maggio 2015” (in lingua inglese);
d) “report scolastico 29 giugno 2015” (in lingua inglese);
e) “report scolastico anno 2014” (in lingua inglese); iv. il documento n.8 nel primo grado di giudizio è costituito dal verbale d'udienza e dal decreto pronunciati dal Presidente del Tribunale di Savona pronunciati in sede di comparizione dei coniugi, e non costituisce prova di alcun pagamento;
v. il documento indicato come n.9 nell'indice dei documenti prodotti non risulta depositato nel primo grado di giudizio, né nel secondo grado di giudizio, come evincibile dalla consultazione del fascicolo telematico, facente prova fino a querela di falso.
Nel resto le ragioni del quarto motivo d'appello restano assorbite dalla ritenuta infondatezza del primo e del secondo motivo d'appello, in quanto i conteggi proposti dall'appellante sono mera conseguenza dell'eventuale accoglimento dei primi due motivi d'appello, entrambi ritenuti infondati da questa Corte.
5.5- Infondato è il quinto motivo d'appello relativo al regolamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, essendo stata correttamente valutata dal Tribunale l'ininfluenza pag. 8/9 sostanziale sull'esito della lite dell'accoglimento dell'opposizione per il minimo importo di € 114,00, a fronte dell'importo intimato in precetto di € 1.719.774,54.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (importo corrispondente alla residua efficacia del precetto di cui alla sentenza appellata), e pertanto con riferimento all'aumento di cui all'art.6 DM 10 marzo
2014 n.55 e successive modifiche, con riguardo alle controversie con valore da €
1.000.001,00 sino ad € 2.000.000,00 (aumento fino al 30% rispetto allo scaglione precedente), come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 7.417,41, fase introduttiva del giudizio € 4.312,88, fase di trattazione € 9937,20, fase decisionale €
12.333,62, e così complessivamente € 34.001,11, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
7- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 34.001,11, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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