Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
10.12.2024 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 17479/2023, avente ad oggetto: illegittimo utilizzo di contratti di somministrazione;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli al Parte_1 C.F._1 vico Latilla n. 18, presso lo studio legale dell'avv. Rosario Schiano Lomoriello, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via P.IVA_1
Giacomo Puccini n. 27, presso lo studio legale dell'avv. Bruno Piacci, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
NONCHE'
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Parco Regina Margherita n. 49, presso lo studio legale degli avv.ti Adriano Ruocco e Luigi Franceschini, che la rappresentano e difendono;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.10.2023, esponeva di essere stata Parte_1
1
Deduceva l'insussistenza della specifica causale posta a fondamento dell'assunzione e tempo determinato, nonché l'insussistenza delle ragioni delle proroghe dei contratti a tempo determinato.
Lamentava il mancato rispetto del limite percentuale delle assunzioni a termine rispetto al numero complessivo dei dipendenti dell'azienda convenuta.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la nonché la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2 Controparte_1
“accertati i fatti di cui in premessa - ordinare alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore o a chi di ragione tra le convenute, di costituire rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con la qualifica di Operaia e le mansioni di Operatore Ecologico e inquadramento nel Livello J previsto dal CCNL Servizi Ambientali Utilitalia o in altro equivalente in funzione dello illegittimo utilizzo dello strumento della somministrazione a far data dal 31.10.2022 o in subordine dal
22.03.2023 o in quella che dovesse risultare al Serenissimo Giudicante;
-Condannare altresì in ogni caso la società convenuta o chi di ragione tra esse ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 81-2015 al risarcimento del danno in favore dell'istante di una indennità onnicomprensiva nella misura pari a
6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.418,53 al netto delle ritenute di legge o comunque in quella che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà equa riconoscere tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l' si costituiva tempestivamente in Controparte_1 giudizio contestando in toto le pretese attoree con argomentazioni svolte in fatto ed in diritto.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 39 d.lgs. n. 81/2015 per infondatezza e inapplicabilità del decreto sostegni alla società in house e l'impossibilità di costituzione del rapporto.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente in giudizio anche la eccependo, preliminarmente, CP_2 il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti in somministrazione a termine.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, asserendo l'avvenuto rispetto dei presupposti e requisiti di legge e della contrattazione collettiva per la stipula e proroga dei contratti di lavoro in somministrazione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note illustrative,
2 l'udienza del 10.12.2024 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Lo scrivente intende richiamare – anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 118, disp. att. c.p.c.
– i numerosi precedenti giurisprudenziali emessi dalla Sezione Lavoro di questo stesso Tribunale ed allegati in atti (n. 4592/2024, 4584/2024, 4858/2024, 2900/2024, 2901/2024, 6491/2024 e
7657/2024 esibiti dalla . Controparte_1
Deve preliminarmente ritenersi inammissibile il ricorso per la mancata tempestiva impugnazione, ex art. 32 della legge n. 183\2010, dei contratti di assunzione in somministrazione nei limiti che seguono.
Deve invero richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, a cui ci si conforma consapevolmente, secondo cui: “in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro - il quale potrà determinarsi solo ex post, a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto - comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità” (cfr. Cass. 30.9.2019 n. 24356, con richiamo a precedenti pronunce - Cass. n. 30134, 30135, 30136, 32702 del 2018 e nn. 422 e 2283 del 2019).
L'art. 39 d.lgs. n. 81/2015, ha poi chiarito che: “1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”.
Se, dunque, il termine per l'impugnativa dei contratti di somministrazione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, anche nel caso di una pluralità di contratti susseguitisi nel corso del tempo e sottoscritti anche a breve distanza l'uno dall'altro, avendo ognuno di essi la propria autonomia, il lavoratore è tenuto a impugnare ogni singolo contratto nel termine decadenziale decorrente dalla sua cessazione.
Ne consegue, quindi, che essendo in atti la prima impugnativa del 18 aprile 2023 (cfr. all. n. 5, prod. parte ricorrente) la ricorrente risulta decaduta dall'impugnativa di tutti i contratti con esclusione dell'ultimo scaduto in data 22.3.2023, per il quale risulta rispettato il termine di sessanta giorni per proporre l'impugnativa.
In ordine alla legittimità dei contratti in somministrazione.
Tanto premesso, in relazione all'ultimo dei contratti stipulati con decorrenza dal 9.2.2023 al
15.2.2023 e successive proroghe sino al 22.3.2023 vanno esaminate le censure di parte ricorrente circa il mancato rispetto di forma e causale del contratto e delle relative proroghe.
3 Il contratto in esame, versato in atti dalle difese nelle produzioni di parte, risulta stipulato ai sensi dell'art. 34 (rubricato “Disciplina dei rapporti di lavoro”), comma 2 del d. lgs n. 81/2015,
(come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 87 del 12.7.2018 (cd. “decreto dignità”), convertito con modifiche in legge n. 96 del 9.08.2018), che ha esteso al rapporto di lavoro in somministrazione a termine la disciplina di cui al capo III del medesimo d. lgs n. 81/2015, destinata in via generale al contratto di lavoro subordinato a termine.
In particolare, la norma prevede: “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”.
Alla somministrazione di lavoro è quindi applicabile anche l'art. 19 che, nella formulazione vigente per effetto del Decreto-legge del 12.0.2018 n. 87, fino al 24.07.2021 (che l'ha modificata con il DL 25 maggio 2021, n. 73), prevede che: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”.
Nel caso di specie, la normativa richiamata, che prevede per il singolo lavoratore una durata massima presso l'utilizzatore entro un arco temporale esterno di ventiquattro mesi, risulta rispettata.
L'ultimo contratto è stato stipulato con decorrenza dal 09.02.2023 con cessazione a seguito di proroga in data 22.03.2023.
I contratti stipulati dalla parte ricorrente rispettano il limite quantitativo delle sei proroghe previsto dal CCNL applicato dalla giacché come espressamente previsto dall'art. 34 CP_2 comma 2 D. Lgs 81/2015 e ss., è al contratto del somministratore che bisogna far riferimento per il numero delle proroghe utilizzabili.
4 Il CCNL APL, versato in atti, difatti, all'art. 22 comma 1, prevede: “il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato è fissato in un numero massimo di 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell'arco del limite legale di 24 mesi”.
Tutti i contratti sottoscritti dalla ricorrente (nonché le relative proroghe), riportano la seguente causale: “ragioni di carattere stagionale: Accordo sindacale del 09/12/2021 delle OO.SS. Nazionali ed Organizzazioni datoriali – Attività stagionali lettera b) tradizionali e consolidate ricorrenze e festività ed eventi di carattere nazionale ed internazionale, che comportano un afflusso aggiuntivo di persone e/o un'intensificazione dell'esigenza produttiva per un limitato periodo. Progetto
“Spazzamento Centro” del . Controparte_3
Nei contratti si fa particolare riferimento anche al Progetto Spazzamento Centro del CP_3
e cioè ad un piano avviato nell'autunno 2022 dal ed con l'impiego
[...] Controparte_3 CP_1 di ulteriori mezzi meccanici . CP_1
L'indicazione della causale è sufficientemente precisa e dettagliata e il richiamo alla contrattazione collettiva è previsto dal citato art. 19, nella formulazione vigente al momento della stipula del terzo contratto.
Legittimamente, dunque, il rapporto di lavoro è cessato in data 22/03/2023, ovvero alla data di naturale scadenza dell'ultima proroga, non necessitando ulteriori comunicazioni, come ritenuto anche dai numerosi precedenti versati in atti.
Quanto alla domanda di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di questo Giudice ritiene di aderire alle motivazioni delle sentenze già richiamate Controparte_1 del Tribunale di Napoli, che si sono espresse in analoga vicenda, al fine di rigettare la pretesa.
Va ritenuto che nel settore dei pubblici servizi locali, l'ordinamento interno conosce da gran tempo “forme” di gestione in house: tali sono, infatti, le gestioni c.d. in economia e quelle a mezzo di istituzioni, aziende speciali comunali, provinciali e consortili. La scelta operata dal legislatore
(con l'art. 113, c. 5, del TUEL) di non consentire l'esercizio dei pubblici servizi locali aventi
“rilevanza economica” tramite le suddette forme di gestione ha indotto il legislatore medesimo ad istituire, per l'affidamento “diretto” di tali servizi, una nuova forma di gestione, quella, cioè, appunto, delle società in house.
Le società in house sono quelle: (1) il cui capitale è interamente pubblico, (2) sulle quali l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale pubblico esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, 3) che realizzano la parte più importante della loro attività con l'ente o con gli enti pubblici che le controllano [art. 113, c. 5, lett. c), TUEL].
Il requisito della “totale partecipazione pubblica” si giustifica con la circostanza che non può essere considerato un organismo appartenente all'organizzazione della pubblica amministrazione una società al cui capitale partecipino soci privati. L'affidamento diretto di un pubblico servizio locale ad una società in house può, invero, ammettersi solo se non vi è il coinvolgimento degli operatori economici nell'esercizio del servizio, posto che, diversamente, dovrebbero trovare applicazione le regole della concorrenza previste dal diritto comunitario e da quello interno derivato.
Inoltre, come ha di recente stabilito la Corte di giustizia con la sentenza 11 gennaio 2005
5 aggiudicatrice esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi., in C-26/03, Stadt Halle, la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione.
La giurisprudenza è univoca. Il controllo analogo sul soggetto comporta “un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti”
(cfr. Corte di Giustizia, 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking Brixen). Il controllo tra l'ente locale socio e la società affidataria deve andare ben oltre quello esercitabile in qualità di semplice socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario (in tal senso, Corte di Giustizia
CE, 11 maggio 2006, C-340/04, società c. le società in house;
Parte_2 Controparte_4
i quali, entrambi, sono stati riconosciuti legittimi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20 marzo 2013, n. 46).
L'in house rappresenta anche eccezione al principio di concorrenza, che è uno dei principi cardine del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e nello stesso tempo è uno dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali, tanto da rivestire un ruolo di primo piano nell'organizzazione amministrativa.
Nella fattispecie in esame trattasi di “società in house providing” dell'ente Controparte_3 prevista e disciplinata dall'art. 18, comma 1 del dl 112/2008 e successive modifiche (cfr. art. 19, comma 2 dlgs. n. 175/16).
“La società in house vive innanzitutto come una società qualsiasi soggetta al codice civile ma, in quanto species del genus delle società pubbliche, del quale fanno parte anche le società miste, ha un regime peculiare, che riguarda, da una parte, la possibilità di costituire la società e, dall'altra, la vita, l'attività e il regime della stessa. Un diritto speciale dei soggetti in house non è più negabile, come può dirsi ormai acquisito il carattere anomalo del fenomeno dell'in house nel panorama del diritto societario (come sottolineato dalla Corte di Cassazione, sez. un., con la sentenza 25 novembre 2013, n. 26283).
Le peculiarità di tali società si evincono anche dai recenti arresti della Corte di Cassazione (sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283), la quale ha ritenuto che la Corte dei Conti abbia giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house.
Ciò in quanto queste ultime hanno della società solo la forma esteriore ma costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomia.
La legge prevede alcuni limiti e vincoli ai quali sono assoggettate.
L'art. 18, comma 1, del d.l. 25.6.2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ad esempio, recita: “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le società che gestiscono
6 servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, (cfr.: anche l'art 19 del dlgs n. 175 del 2016 (c.d. riforma Madia), entrato in vigore il 23.9.2016).
Le norme richiamate in tema di reclutamento del personale contengono principi vincolanti anche per la legislazione regionale, essendo state sono state ritenute dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 68/2011) "norme interposte" rispetto all'articolo 97 della Costituzione, vincolanti per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni, che, come è noto, in materia di "armonizzazione di bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica" hanno competenza normativa concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Principi di recente ribaditi dalla Suprema Corte che ha affermato che “la violazione di tali disposizioni, di carattere imperativo, comporta che l'omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive, richiamate nel comma 2, impedisce la conversione dei rapporti dedotti in giudizio in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(Cass. 3621/2018 e conf. Cass. n. 21378/2018).
Tali principi, facenti leva sull'ostacolo alla conversione del rapporto a termine per difetto delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive richiamate dal comma 2 dello stesso articolo e per la espressa previsione di nullità di cui al comma 4 dell'art. 19 del d. lgs. n. 175/2016, hanno una portata generale, valevole anche nel caso in cui si faccia questione di titolarità effettiva del rapporto di lavoro in capo ad una società in house e si rivendichi l'accertamento e la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa.
Infatti, in tale evenienza la contrarietà alla norma imperativa prevedente la regola della concorsualità, impedisce l'instaurazione di rapporti al di fuori della procedura prevista dall'art. 97
Cost. nell'ottica estensiva del precetto costituzionale a soggetti che, pur non formalmente pubblici, utilizzano risorse pubbliche, agendo per il perseguimento di interessi di carattere generale.”
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
3. Tenuto conto della complessità della materia e della novità delle questioni giuridiche trattate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Napoli, il 08.1.2025 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
7