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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2148 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in via G. C.F._1
Galilei snc 98026 Nizza di Sicilia presso lo studio dell'Avv. CINTORRINO
ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. NIVOLA MARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha proposto ricorso avverso l' Parte_1 CP_1
lamentando l'illegittimità del provvedimento con cui è stata disposta la sua cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2013 e
2015, con conseguente disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate dalla ditta Stefano Angelica. La parte ricorrente chiede la reiscrizione negli elenchi summenzionati, deducendo la regolare prestazione lavorativa prestata presso l'azienda agricola in questione, articolando le proprie doglianze su diversi piani, tra cui la validità del rapporto di lavoro, la legittimità degli accertamenti ispettivi e il diritto alla difesa rispetto ai provvedimenti amministrativi adottati. L' si è costituito in giudizio sollevando eccezione preliminare di decadenza CP_1
dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D.L. 03/02/1970, n. 7, convertito con modificazioni nella L. 11/03/1970, n. 83. Tale norma prevede che l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine perentorio di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
L' ha rappresentato che la cancellazione è stata pubblicata mediante CP_2
inserimento nell'elenco nominativo trimestrale di variazione, in data 15.06.2017, e che tale forma di comunicazione è pienamente valida ed efficace ai fini del decorso dei termini, come confermato dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza costituzionale.
La questione di diritto centrale attiene, dunque, alla tempestività della proposizione del ricorso giurisdizionale rispetto alla data di conoscenza del provvedimento lesivo. La valutazione del Giudice deve necessariamente concentrarsi sull'individuazione del dies a quo del termine decadenziale, essendo questo elemento dirimente per stabilire la ricevibilità o meno della domanda.
La normativa vigente in materia di pubblicità degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli trova fondamento nell'art. 38, comma 7, della L. 111/2011, che ha introdotto la validità della pubblicazione telematica sul sito dell' quale CP_1
forma idonea di comunicazione. Tale previsione è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 45/2021, la quale ha sottolineato l'importanza di assicurare una comunicazione efficace, trasparente e capillare, soprattutto in settori, come quello agricolo, in cui le modalità di contatto diretto tra amministrazione e cittadini possono essere più complesse.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha ammesso di avere avuto contezza della cancellazione già nel 2017, a seguito della consultazione degli elenchi pubblicati online, nonché tramite comunicazioni dell' di rigetto della domanda di CP_1
disoccupazione agricola. Tali elementi fattuali dimostrano l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte della ricorrente, facendo decorrere da tale data il termine perentorio previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria. Il ricorso è stato depositato in data successiva al decorso del termine perentorio di 120 giorni, anche considerando eventuali termini legati alla procedura amministrativa prevista dall'art. 11 del D.lgs. 375/1993, che prevede facoltà di ricorso alle commissioni provinciali e centrali della manodopera agricola.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, il termine di decadenza previsto dall'art. 22 cit. ha natura sostanziale e non è suscettibile di sospensione o interruzione, nemmeno in presenza di ricorsi amministrativi. La funzione di tale previsione è quella di garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici, evitando che possano essere rimesse in discussione, anche a distanza di anni, posizioni ormai consolidate. L'interesse pubblico alla stabilità delle iscrizioni anagrafiche previdenziali è infatti prevalente, anche in presenza di possibili margini di errore, che dovrebbero essere tempestivamente contestati.
Nel caso specifico, deve dunque rilevarsi che il termine per l'impugnazione giurisdizionale era già decorso al momento della proposizione del ricorso. Da ciò consegue l'inammissibilità della domanda giudiziale, indipendentemente dalla fondatezza o meno del merito della pretesa avanzata dalla ricorrente.
La questione della decadenza risulta, pertanto, assorbente rispetto al merito, che non viene trattato. In ossequio al principio della ragione più liquida, il Giudice ritiene di non procedere all'analisi degli altri profili dedotti in ricorso, né all'esame delle prove richieste, in quanto la decisione può essere assunta sulla base di una causa di inammissibilità preliminare e dirimente.
Ciò premesso, deve comunque rilevarsi che la vicenda sottoposta al vaglio del
Tribunale presenta aspetti di rilevante complessità, sia per quanto attiene alle regole applicabili in tema di comunicazioni telematiche e pubblicazioni online, sia per quanto riguarda la conoscenza effettiva da parte del cittadino, specialmente in contesti territoriali in cui è ancora ridotta la familiarità con gli strumenti digitali.
Inoltre, la materia degli accertamenti ispettivi in agricoltura, nonché quella delle iscrizioni anagrafiche previdenziali, è oggetto di un'evoluzione giurisprudenziale continua, che talvolta può determinare incertezza anche tra gli operatori del diritto.
In ragione di tali considerazioni, si ritiene equo, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. La soluzione adottata trova giustificazione nei principi di equità e nella buona fede che ha verosimilmente animato la parte ricorrente nell'esercizio del proprio diritto di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
• Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
contro l' ;
[...] CP_1
• Dichiara assorbito ogni altro profilo di merito;
• Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Patti 11/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo