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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1225/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037020547 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037020547 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037020547 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.1.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 26.6.2023 cartella di pagamento di complessivi € 23361.00 relativa ad Irpef 2019 a seguito di controllo automatizzato dichiarazione 2020.
Eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, atteso che aveva presentato delle dichiarazioni integrative ultrannaili per gli anni dal 2018 in poi, atteso che nelle dichiarazioni presentate (tra cui quella in oggetto) non erano state indicate le spese per ristrutturazione edilizia sostenute negli anni
201/2019.
Si costituiva Agenzia delle Entrate opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non è contestato che l'AE ha legittimamente notificato l'avviso bonario in data 10.6.2022 rilevando
- in esito a controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione modello Unico
2020 presentata per l'anno 2019 - numerose irregolarità (azzerava l'eccedenza da anno precedente, azzerava gli acconti versati) e facendo emergere un esito di maggior debito di Euro 4.799,00 nonché un minor credito di Euro 11.572,00.
Altresì pacifico è che la ricorrente ricevuto l'avviso bonario notificato, invece di definirlo, ha presentato dichiarazioni integrative ultrannuali, in cui inseriva (per l'anno 2019) il quadro RP per spese di ristrutturazione, eliminava gli acconti versati, inseriva nuovamente eccedenze da precedenti dichiarazioni, sì esponendo un credito IRPEF di Euro 2.446,00 (minore di quello indicato nella dichiarazione originaria); ed inoltre, riportava un'eccedenza di versamento a saldo pari ad Euro
16.054,00, così indicando un credito da riportare a compensazione pari ad Euro 18.500,00. Tali modifiche non sanavano – tuttavia – tutte le irregolarità riscontrate da AdE.
Costituisce orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, che questa Corte condivide, quello secondo cui "...dopo la contestazione della violazione, è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione. Invero, ove fosse possibile, come preteso dalla società ricorrente, porre rimedio alla mancata separata indicazione delle deduzioni in oggetto (o a qualunque altra irregolarità) anche dopo la contestazione della violazione, la correzione stessa si risolverebbe (come rilevato da C. cost. 392/02) in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni predisposte dal legislatore per l'inosservanza della correlativa prescrizione (Sez. 5, Ordinanza n. 15015 del 16/06/2017 Rv. 644694 - 02; Sez. 6 - 5,
Sentenza n. 15798 del 27/07/2015, Rv. 636114 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 5398 del 04/04/2012, Rv.
622225 – 01). Alla luce di tale insegnamento, alla ricorrente era pertanto preclusa la presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, del DP.R. 322/1998, anche nell'attuale formulazione), essendo intervenuta la notifica della contestazione di una violazione, commessa nella redazione della dichiarazione originaria (circostanza mai contestata).
Tale principio va tuttavia temperato con la possibilità, pure riconosciuta dalla giurisprudenza (SU,
Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 - 01), di contestare la pretesa impositiva in sede contenziosa, esclusivamente attraverso l'allegazione e la prova di errori commessi nella redazione della dichiarazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria. Questo il passaggio che qui rileva della decisione ricordata: “Omissis. 26. La natura giuridica della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza, il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., il disposto dell'art. 10 dello Statuto del contribuente – secondo cui i rapporti tra contribuente e fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede- nonché il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, comportano poi l'inapplicabilità in tale sede, delle decadenze prescritte per la sola fase amministrativa.
27. Oggetto del contenzioso giurisdizionale è infatti l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand'anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente. 28. È agevole rilevare che, in tal caso, non si verte in tema di "dichiarazione integrativa" ex art. 2 cit., o di richiesta di rimborso ex art. 38 cit., onde non può escludersi, sulla base dei suesposti principi, il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, fornendo prova delle circostanze, quali anche errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale. Omissis. Il contribuente, in sede contenziosa, può dunque opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato- allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 cit.
(SU, 13378/2016, cit.; v., inoltre, Ord. 21740 del 26/10/2015; Sent. 26198/2014; Ord. 10775 del
25/5/2015, Ord. n. 3754 del 18/02/2014; Sent. n. 2226 del 31/01/2011)”.
Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può dunque sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
Nella specie, si evidenzia tuttavia che il ricorrente non ha soltanto presentato dichiarazione integrativa successivamente alla notifica della comunicazione di irregolarità, il che ha precluso di ottenere soddisfazione in sede amministrativa, ma altresì che in questa sede non ha prodotto documentazione sufficiente ad attestare la sussistenza del credito vantato in compensazione.
Tale circostanza evidenziata dall'Ufficio non è stata contraddetta dal ricorrente, cosìcchè non può dirsi comprovata la corretta variazione dei dati della produzione e quindi la debenza di una minore imposta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate in complessivi € 1200.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.2.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037020547 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037020547 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037020547 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.1.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 26.6.2023 cartella di pagamento di complessivi € 23361.00 relativa ad Irpef 2019 a seguito di controllo automatizzato dichiarazione 2020.
Eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, atteso che aveva presentato delle dichiarazioni integrative ultrannaili per gli anni dal 2018 in poi, atteso che nelle dichiarazioni presentate (tra cui quella in oggetto) non erano state indicate le spese per ristrutturazione edilizia sostenute negli anni
201/2019.
Si costituiva Agenzia delle Entrate opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non è contestato che l'AE ha legittimamente notificato l'avviso bonario in data 10.6.2022 rilevando
- in esito a controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione modello Unico
2020 presentata per l'anno 2019 - numerose irregolarità (azzerava l'eccedenza da anno precedente, azzerava gli acconti versati) e facendo emergere un esito di maggior debito di Euro 4.799,00 nonché un minor credito di Euro 11.572,00.
Altresì pacifico è che la ricorrente ricevuto l'avviso bonario notificato, invece di definirlo, ha presentato dichiarazioni integrative ultrannuali, in cui inseriva (per l'anno 2019) il quadro RP per spese di ristrutturazione, eliminava gli acconti versati, inseriva nuovamente eccedenze da precedenti dichiarazioni, sì esponendo un credito IRPEF di Euro 2.446,00 (minore di quello indicato nella dichiarazione originaria); ed inoltre, riportava un'eccedenza di versamento a saldo pari ad Euro
16.054,00, così indicando un credito da riportare a compensazione pari ad Euro 18.500,00. Tali modifiche non sanavano – tuttavia – tutte le irregolarità riscontrate da AdE.
Costituisce orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, che questa Corte condivide, quello secondo cui "...dopo la contestazione della violazione, è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione. Invero, ove fosse possibile, come preteso dalla società ricorrente, porre rimedio alla mancata separata indicazione delle deduzioni in oggetto (o a qualunque altra irregolarità) anche dopo la contestazione della violazione, la correzione stessa si risolverebbe (come rilevato da C. cost. 392/02) in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni predisposte dal legislatore per l'inosservanza della correlativa prescrizione (Sez. 5, Ordinanza n. 15015 del 16/06/2017 Rv. 644694 - 02; Sez. 6 - 5,
Sentenza n. 15798 del 27/07/2015, Rv. 636114 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 5398 del 04/04/2012, Rv.
622225 – 01). Alla luce di tale insegnamento, alla ricorrente era pertanto preclusa la presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, del DP.R. 322/1998, anche nell'attuale formulazione), essendo intervenuta la notifica della contestazione di una violazione, commessa nella redazione della dichiarazione originaria (circostanza mai contestata).
Tale principio va tuttavia temperato con la possibilità, pure riconosciuta dalla giurisprudenza (SU,
Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 - 01), di contestare la pretesa impositiva in sede contenziosa, esclusivamente attraverso l'allegazione e la prova di errori commessi nella redazione della dichiarazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria. Questo il passaggio che qui rileva della decisione ricordata: “Omissis. 26. La natura giuridica della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza, il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., il disposto dell'art. 10 dello Statuto del contribuente – secondo cui i rapporti tra contribuente e fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede- nonché il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, comportano poi l'inapplicabilità in tale sede, delle decadenze prescritte per la sola fase amministrativa.
27. Oggetto del contenzioso giurisdizionale è infatti l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand'anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente. 28. È agevole rilevare che, in tal caso, non si verte in tema di "dichiarazione integrativa" ex art. 2 cit., o di richiesta di rimborso ex art. 38 cit., onde non può escludersi, sulla base dei suesposti principi, il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, fornendo prova delle circostanze, quali anche errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale. Omissis. Il contribuente, in sede contenziosa, può dunque opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato- allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 cit.
(SU, 13378/2016, cit.; v., inoltre, Ord. 21740 del 26/10/2015; Sent. 26198/2014; Ord. 10775 del
25/5/2015, Ord. n. 3754 del 18/02/2014; Sent. n. 2226 del 31/01/2011)”.
Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può dunque sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
Nella specie, si evidenzia tuttavia che il ricorrente non ha soltanto presentato dichiarazione integrativa successivamente alla notifica della comunicazione di irregolarità, il che ha precluso di ottenere soddisfazione in sede amministrativa, ma altresì che in questa sede non ha prodotto documentazione sufficiente ad attestare la sussistenza del credito vantato in compensazione.
Tale circostanza evidenziata dall'Ufficio non è stata contraddetta dal ricorrente, cosìcchè non può dirsi comprovata la corretta variazione dei dati della produzione e quindi la debenza di una minore imposta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate in complessivi € 1200.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.2.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)