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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
5061 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 5061/2018 R.G. all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente:
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attrice, società essa è Parte_1
proprietaria di due lotti industriali siti a Brescia in via Enrico Roselli n. 12 confinanti con il lotto di proprietà della società sito in via A. Maestri;
CP_1
rilevato che nel 2016 la società TE WE PA e ON IA PA, licenziatarie del servizio pubblico di comunicazioni, si accordavano per realizzare un impianto tecnologico di comunicazioni elettroniche comprensivo di una
1 struttura porta antenne e di impianti trasmissivi della TE WE per la diffusione del servizio di connettività alla banda internet tramite la tecnologia
“Hiper-lan” ed impianti trasmissivi per la diffusione del servizio di telefonia cellulare di ON IA PA (cfr. doc. 1 di parte attrice);
rilevato che in data 12 dicembre 2016 l'A.R.P.A. Lombardia, dipartimento di
Brescia, rilasciava parere favorevole all'installazione della S.R.B. (stazione radio base) indicata nel progetto (cfr. doc. 2 di parte attrice), cui seguiva la realizzazione della nuova stazione radio base ubicata sulla proprietà della società sul CP_1
confine con la proprietà della società , precisamente sul lato sud di via Parte_1
Enrico Roselli, ove al numero civico 12 si trovano appunto gli uffici amministrativi e il magazzino dell'attrice con oltre 170 dipendenti (cfr. doc. 4 di parte attrice); rilevato che, secondo le deduzioni attoree, dal giorno dell'attivazione della stazione radio base si riscontravano delle “evidenti e significative problematiche di comunicazione telefoniche tramite il sistema cordless installato presso gli stabilimenti della società attrice” la quale incaricava quindi una ditta specializzata per la risoluzione del problema, riscontrando che “il segnale risulta disturbato da cause esterne non imputabili al funzionamento della centrale telefonica”(cfr. pag. 2 atto di citazione e doc. 5 di parte attrice); rilevato che, secondo quanto dedotto da parte attrice, l'attivazione dell'impianto destava altresì grave preoccupazione tra i propri dipendenti per le possibili implicazioni inerenti la salute nei luoghi di lavoro in rapporto all'inquinamento elettromagnetico creato dall'impianto S.R.B. di proprietà della TE WE e della ON IA PA, motivo per cui inviava una comunicazione scritta alla società (proprietaria del fondo), nonché alla società IN OK RL CP_1
(locataria del predetto fondo) al fine di ottenere copia degli atti del procedimento
2 dell'A.R.P.A. dipartimento di Brescia, incaricando al contempo lo Controparte_2
di Brescia affinché effettuasse le verifiche tecniche per determinare la
[...]
situazione elettromagnetica e le emissioni dell'impianto in questione, verifica che evidenziava come “i valori rilevati (seppur entro i limiti di legge) sono al di sopra della soglia di seria preoccupazione, così come determinato da Institut fur Baubiologie und Okologie (IBN)” (cfr. doc. 8 di parte attrice); rilevato che l'attrice rappresentava poi che nella zona adiacente il capannone vivevano i custodi con le rispettive famiglie, preoccupati dei possibili rischi legati alla salute e alla gestione delle emergenze nel caso si fosse verificata l'assenza di segnale nei cordless in uso agli stessi, tant'è che i dipendenti anche a causa del maggiore stress subito avevano iniziato a chiedere più permessi, concedi e ferie, ragione per cui la società in data 10 novembre 2017, tramite il proprio Parte_1
legale, aveva inviato formale lettera di diffida alle società e IN OK CP_1
RL al fine di ottenere la rimozione della che nonostante ciò Parte_2
era restata issata e funzionante;
rilevato quindi che per tutti i fatti sopra esposti la società attrice Parte_1
citava in giudizio le società TE WE PA, ON IA PA e IN
OK RL chiedendo nel merito che fosse accertato e dichiarato che l'entrata in funzione della stazione radio base (S.R.B.) di proprietà delle società TE
WE PA e ON IA PA sita sul mappale 76, foglio 226 del Comune di
Brescia di proprietà della società e concesso in locazione alla società CP_3
IN OK RL, aveva determinato una costante interferenza degli apparecchi cordless aziendali ed esposto a pericolo la conservazione dello stato di salute dei propri dipendenti e, sulla base di tale accertamento, che fosse dichiarato il diritto della società attrice a non subire l'esposizione a tale pericolo e che fosse inibito ai convenuti di mantenere installata la suddetta stazione, ordinandone la rimozione;
3 rilevato che si costituivano in giudizio la società TE WE PA, nonchè la società quale successore a titolo particolare nel diritto Controparte_4
controverso dal 1° aprile 2018 per atto notar rep. n. 39465/96253, Per_1
chiedendo in via preliminare che fosse accertata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nel merito che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva o comunque l'estraneità di TE
WE s.p.a. e rispetto ai fatti lamentati dalla società attrice, Controparte_4
nonché la inammissibilità di tutte le domande attoree o comunque il rigetto delle stesse poiché infondate in fatto e diritto, nonché carenti di prova ed infine, in via subordinata, accertato che l'Autorità giudiziaria era tenuta a contemperare le esigenze delle parti, chiedeva che venissero indicate le misure meno onerose che avrebbe dovuto adottare a proprie spese per impedire la propagazione Pt_1
delle pretese immissioni;
rilevato che si costituiva in giudizio anche la società ON IA PA contestando le domande di parte attrice e chiedendo nel merito il rigetto di tutte le domande ed eccezioni dell'attrice in quanto infondate e non provate in fatto e diritto;
rilevato infine che si costituiva in giudizio la società IN OK RL chiedendo in via preliminare che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva della stessa ed il rigetto della domanda nei propri confronti in quanto la suddetta società non era proprietaria né locatrice dello PAzio sul quale sorge l'antenna e non aveva installato né gestito l e nel Parte_3 Parte_4
merito comunque il rigetto sia della domanda attorea che dell'inibitoria in quanto infondate in fatto ed in diritto;
rilevato che il giudice istruttore all'udienza del 19 luglio 2018 concedeva alle parti termini di legge per il deposito di memorie e repliche ex art.183sesto comma cpc e
4 con ordinanza datata 23 ottobre 2019 disponeva CTU tecnico-descrittiva, nominando consulente tecnico d'ufficio il prof. per descrivere lo Persona_2
stato attuale degli impianti per cui è causa, verificare se sussistevano o meno le anomalie della strumentazione elettronica lamentate da parte attrice, se sussistevano le radiazioni elettromagnetiche lamentate e se esse rispettassero o meno i limiti di legge e qualora non dovessero rispettarli, perché fossero indicati i provvedimenti da adottare;
rilevato che il giudice istruttore all'esito della consulenza tecnica, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni ed infine, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto quanto all'eccezione svolta in via preliminare dalle società TE WE s.p.a. e avente ad Controparte_4
oggetto la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, che nel caso di specie si tratta di un'azione esercitata da un soggetto privato nei confronti di un altro soggetto privato e volta ad accertare l'intollerabilità delle emissioni elettromagnetiche ai sensi dell'art. 844 cc, ed in particolare l'attrice non contestava eventuali provvedimenti amministrativi abilitativi chiedendone l'annullamento ma l'azione era diretta ad ottenere la tutela contro comportamenti ritenuti lesivi di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti quali la proprietà e la salute;
rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “l'azione del proprietario del fondo danneggiato per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni” rientra “tra le azioni negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà” ed ugualmente “in presenza di immissioni nocive per la salute, perviene al medesimo risultato, di accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e di ottenere il
5 compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare, salvo pur sempre il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'articolo
2043 cc, nonché con la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 cc” (cfr. Cassazione ss.uu. n.10186/98) ed ancora “in tema di immissioni inquinanti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l'attore ha domandato la condanna del convenuto ad eseguire opere idonee alla bonifica delle aree e ad evitare la migrazione delle sostanze inquinanti, nonché il risarcimento dei danni alla proprietà, all'attività, all'immagine e alla salute, senza che assuma rilievo la previsione del d.lgs. n. 152 del 2006 riguardante la possibilità di un intervento da parte della P.A. per l'eliminazione della situazione dannosa, trattandosi di un accrescimento dei livelli di tutela, che non può conseguentemente comportare un arretramento della giurisdizione in materia di diritti soggettivi” (cfr. Cassazione ss.uu. n.18472/24); ritenuto pertanto che, accertata la giurisdizione del giudice ordinario essendo in discussione diritti soggettivi tutelati dall'ordinamento, la relativa eccezione va rigettata senza alcuna necessità di valutazione circa la legittimità di atti amministrativi, non oggetto di contestazione;
rilevato poi quanto alla domanda preliminare svolta da IN OK RL avente ad oggetto la propria carenza di legittimazione passiva che, secondo quanto verificato dal CTU “la (…) è proprietaria dell'immobile sito in Brescia, via Maestri CP_3
24 censito al NCT foglio 226, part. 76 sub 3 cat. D7” e “in virtù di un contratto di locazione ad uso non abitativo, IN OK RL ha la disponibilità di questo immobile”, successivamente con scrittura privata “nel 2016, la proprietaria CP_3
ha acconsentito affinchè IN OK concedesse in locazione a TE WE PA
[...]
una porzione di tale immobile” e pertanto IN OK RL risulta aver sub-locato
6 alla società TE WE PA quale sub-conduttore una porzione di detto immobile (cfr. pag. 6 relazione CTU prof. datata 31 agosto 2020); Persona_2
rilevato quanto al contratto di sub-locazione stipulato tra la società IN OK e la società TE WE che con esso le parti stabilivano che “il sublocatore concede in locazione al subconduttore una porzione di un più ampio fondo dell'estensione di circa mq 80 per la realizzazione di infrastrutture per stazioni radio base, oltre allo PAzio per i necessari plinti e basamenti, anche interrati, e per il posizionamento dei supporti per l'ancoraggio delle antenne, per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o di sostegno unitamente a qualsiasi pertinenza e ogni altro elemento accessorio e/o necessario per il funzionamento delle infrastrutture ” e che nel caso in cui sulle infrastrutture in questione fosse stato ospitato più di un gestore, “il subconduttore riconoscerà al sublocatore quali oneri accessori, a partire dal secondo gestore e con decorrenza dalla data di attivazione dell'impianto di ciascun gestore oltre il primo, un ulteriore importo pari al 30% (trenta per cento) dell'ammontare dei canoni di locazione incassati dal subconduttore per la locazione a detti ulteriori gestori”
(cfr. contratto di sub-locazione prodotto da parte convenuta IN OK); ritenuto che appare dunque evidente che se è vero che la gestione dell'impianto e la produzione delle emissioni sono riconducibili all'attività materiale svolta dal sub-conduttore, è altrettanto vero che il sub-locatore IN OK, nella qualità di conduttore principale dell'immobile, ha agevolato e consentito l'installazione dell'impianto mediante un contratto da cui la società sub-locatrice trae un vantaggio economico diretto ed è dunque titolare di un “rapporto di cooperazione causale” nell'insorgenza degli eventuali danni derivati a terzi, motivo per cui l'eccezione di carenza di legittimazione passiva va rigettata;
rilevato che, arrivati finalmente al merito, la causa può ben essere decisa alla luce della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal prof. , che ad avviso di Persona_2
7 questo giudice appare completa, approfondita e ben motivata, anche considerata la natura e la complessità della materia, caratteristiche che possono poi estendersi anche alle risposte date dal CTU alle osservazioni presentate dai consulenti tecnici di parte (cfr. relazione CTU prof. datata 31 agosto 2020); Persona_2
rilevato a questo riguardo che il CTU in primo luogo descriveva lo stato degli impianti osservando che “la società TE WE PA ha realizzato nel 2017, sull'immobile censito al NCT foglio 226, part. 76 sub 3 cat. D7, una "infrastruttura", ossia un palo metallico porta antenne di altezza approssimativa 24 metri, dotato di ballatoio sommitale, e scala per consentire l'accesso. TE WE PA ha concesso in locazione porzione della infrastruttura a ON IA PA (..) ON IA PA ha realizzato e posizionato antenne collocate sul ballatoio sommitale, parabole e apparati tecnologici accessori per la diffusione di un servizio di telefonia cellulare.
TE WE PA e ON IA PA hanno chiesto congiuntamente le autorizzazioni necessarie per la costruzione e installazione delle strumentazioni, per la parte di loro competenza” (cfr. pag. 7 relazione CTU cit.);
rilevato poi quanto alla posizione di TE WE cui è succeduta a titolo particolare che il CTU precisava che “sulla infrastruttura oggetto di CP_4
indagine non è presente alcun impianto trasmissivo di TE WE né di CP_4
e che gli unici impianti trasmissivi presenti sono quelli installati e gestiti da
[...]
ON IA” (cfr. pag. 8 relazione CTU cit.), anche se la struttura su cui sono posti gli impianti di trasmissione e cioè il “palo metallico porta antenne di altezza approssimativa 24 metri, dotato di ballatoio sommitale, e scala per consentire
l'accesso”, è di proprietà di TE WE, cui è succeduta a titolo particolare per cui anche in questo caso va ravvisato un “rapporto di CP_4
cooperazione causale” nell'insorgenza degli eventuali danni derivati a terzi e quindi la relativa eccezione di carenza di legittimazione passiva va rigettata;
8 rilevato che il CTU in merito alle anomalie lamentate dall'attrice ed Parte_1
aventi ad oggetto il malfunzionamento del sistema di comunicazione cordless, osservava che “all'interno degli uffici dell'area BMB 1, la comunicazione è risultata abbastanza soddisfacente, ma non ottimale. Nel capannone all'interno dell'area Parte_1
1 la comunicazione è risultata scarsa e disturbata” e che pertanto “sussistono… le anomalie della strumentazione elettronica lamentate da parte attrice riferite alle comunicazioni cordless” (cfr. pag. 9 relazione CTU cit.), per cui procedendo nelle indagini sull'origine del disturbo anomalo, se cioè esso fosse dovuto a segnali elettromagnetici generati nella banda Dect dalle antenne di telefonia di ON
IA PA, il CTU precisava che non era possibile formulare valutazioni anteriori al 23 gennaio 2020 posto che non esisteva documentazione agli atti per poter esprimere valutazioni riguardanti la banda Dect precedenti al 23 gennaio 2020 mentre dalle misurazioni effettuate successivamente a quella data direttamente dal CTU con la collaborazione dei consulenti tecnici di parte, risultava che “si sono notati e registrati anomali e significativi innalzamenti del rumore di fondo nella banda frequenziale, della stessa intensità del segnale Dect, tale da compromettere il buon funzionamento nella banda Dect” (cfr. pagg. 10-11 relazione CTU cit.), concludendo però, all'esito di ulteriori prove, che “i segnali anomali…. non possono essere generati nell'ambiente esterno al misuratore ma nascono direttamente all'interno dello strumento ricevente a causa di intermodulazioni ed interferenze sull'apparato elettronico, probabilmente dovute alla banda GSM 900 MHz e UMTS 900 MHz” per cui ad avviso del CTU “le misurazioni effettuate provano che dalle antenne ON
IA PA non provengono segnali nella banda Dect che possano disturbare direttamente i segnali dei sistemi cordless di (cfr. pagg. 14-15 relazione Parte_1
CTU cit.);
rilevato poi quanto alla sussistenza di radiazioni elettromagnetiche lamentate da parte attrice che il CTU, con l'accordo dei consulenti di parte, prendeva come 9 riferimento un “periodo di campionamento del segnale di 10 secondi, media mobile su
6 minuti” con un “valore di campo elettrico medio nell'intervallo tra 0.55 V/m e 0.70
V/m” ritenendo la “misurazione attendibile per una valutazione del clima elettromagnetico dell'area oggetto del contenzioso, al fine del rispetto dei termini di legge” concludendo che veniva effettivamente riscontrata “la presenza nell'area di campi elettromagnetici (radiazioni elettromagnetiche)” e che “il clima elettromagnetico nell'area è determinato principalmente dalla stazione ON IA PA, e da altri due impianti trasmissivi presenti nelle vicinanze (Wind e Tim)” e che tuttavia “il clima elettromagnetico nell'area risulta all'interno dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi fissati dal DPCM 8 luglio 2023” confermando quindi “il rispetto dei limiti di legge per quanto riguarda il clima elettromagnetico nell'area” per cui non indicava alcun provvedimento da adottare
(cfr. pagg. 15-18 relazione CTU cit.); rilevato che il CTU rispondendo puntualmente alle osservazioni dei consulenti di parte, confermava “la sussistenza delle anomalie della strumentazione elettronica lamentate da parte attrice, riferite alle comunicazioni cordless” ma ribadiva che “dalle antenne di ON IA PA non provengono segnali che possano disturbare direttamente i segnali cordless di nelle condizioni attuali”, precisando di Parte_1
non avere strumenti né documentazione utile agli atti per poter esprimere valutazioni precedenti alla data del 23 gennaio 2020, mentre quanto alla presenza nell'area di campi elettromagnetici “il clima elettromagnetico nell'area… risulta all'interno dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8 luglio 2003”, precisando che la risoluzione 1815 del 27/05/2011 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa era una mera raccomandazione non ancora recepita nell'Ordinamento giuridico italiano, per cui concludeva la sua relazione non indicando alcun provvedimento da adottare (cfr. pagg. 22-23 relazione CTU cit.); 10 ritenuto pertanto alla luce delle conclusioni sopra esposte cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio che questo giudice fa propria in quanto logica, congrua e adeguatamente motivata ed in assenza di prove contrarie, che:
1) non vi è prova ma si deve anzi escludere il nesso causale tra le anomalie della strumentazione elettronica lamentate da parte attrice riferite alle comunicazioni cordless e le antenne di ON IA PA;
2) accertata la presenza nell'area di campi elettromagnetici, il clima elettromagnetico nell'area risulta però all'interno dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8 luglio 2003, con la precisazione che la risoluzione 1815 del 27/05/2011 dell'Assemblea
Parlamentare del Consiglio d'Europa, citata dal consulente di parte attrice, allo stato non ha natura precettiva;
3) non vi è prova i campi elettromagnetici comunque riscontrati producano danni a prescindere dalla regolamentazione normativa;
ritenuto che
quanto sopra accertato è assorbente rispetto ad ogni altra questione e comporta di conseguenza il rigetto delle domande attoree;
ritenuto infine quanto alle spese che la particolare natura della materia trattata, la complessità tecnico-scientifica dell'oggetto della controversia e delle questioni affrontate, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
11 a) rigetta la domanda proposta dalla società nei confronti delle Parte_1
società TE WE PA (cui è succeduta a titolo particolare Controparte_4
, ON IA PA e IN OK RL;
[...]
b) spese compensate.
Così deciso in Brescia il 21 luglio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 5061/2018 R.G. all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente:
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attrice, società essa è Parte_1
proprietaria di due lotti industriali siti a Brescia in via Enrico Roselli n. 12 confinanti con il lotto di proprietà della società sito in via A. Maestri;
CP_1
rilevato che nel 2016 la società TE WE PA e ON IA PA, licenziatarie del servizio pubblico di comunicazioni, si accordavano per realizzare un impianto tecnologico di comunicazioni elettroniche comprensivo di una
1 struttura porta antenne e di impianti trasmissivi della TE WE per la diffusione del servizio di connettività alla banda internet tramite la tecnologia
“Hiper-lan” ed impianti trasmissivi per la diffusione del servizio di telefonia cellulare di ON IA PA (cfr. doc. 1 di parte attrice);
rilevato che in data 12 dicembre 2016 l'A.R.P.A. Lombardia, dipartimento di
Brescia, rilasciava parere favorevole all'installazione della S.R.B. (stazione radio base) indicata nel progetto (cfr. doc. 2 di parte attrice), cui seguiva la realizzazione della nuova stazione radio base ubicata sulla proprietà della società sul CP_1
confine con la proprietà della società , precisamente sul lato sud di via Parte_1
Enrico Roselli, ove al numero civico 12 si trovano appunto gli uffici amministrativi e il magazzino dell'attrice con oltre 170 dipendenti (cfr. doc. 4 di parte attrice); rilevato che, secondo le deduzioni attoree, dal giorno dell'attivazione della stazione radio base si riscontravano delle “evidenti e significative problematiche di comunicazione telefoniche tramite il sistema cordless installato presso gli stabilimenti della società attrice” la quale incaricava quindi una ditta specializzata per la risoluzione del problema, riscontrando che “il segnale risulta disturbato da cause esterne non imputabili al funzionamento della centrale telefonica”(cfr. pag. 2 atto di citazione e doc. 5 di parte attrice); rilevato che, secondo quanto dedotto da parte attrice, l'attivazione dell'impianto destava altresì grave preoccupazione tra i propri dipendenti per le possibili implicazioni inerenti la salute nei luoghi di lavoro in rapporto all'inquinamento elettromagnetico creato dall'impianto S.R.B. di proprietà della TE WE e della ON IA PA, motivo per cui inviava una comunicazione scritta alla società (proprietaria del fondo), nonché alla società IN OK RL CP_1
(locataria del predetto fondo) al fine di ottenere copia degli atti del procedimento
2 dell'A.R.P.A. dipartimento di Brescia, incaricando al contempo lo Controparte_2
di Brescia affinché effettuasse le verifiche tecniche per determinare la
[...]
situazione elettromagnetica e le emissioni dell'impianto in questione, verifica che evidenziava come “i valori rilevati (seppur entro i limiti di legge) sono al di sopra della soglia di seria preoccupazione, così come determinato da Institut fur Baubiologie und Okologie (IBN)” (cfr. doc. 8 di parte attrice); rilevato che l'attrice rappresentava poi che nella zona adiacente il capannone vivevano i custodi con le rispettive famiglie, preoccupati dei possibili rischi legati alla salute e alla gestione delle emergenze nel caso si fosse verificata l'assenza di segnale nei cordless in uso agli stessi, tant'è che i dipendenti anche a causa del maggiore stress subito avevano iniziato a chiedere più permessi, concedi e ferie, ragione per cui la società in data 10 novembre 2017, tramite il proprio Parte_1
legale, aveva inviato formale lettera di diffida alle società e IN OK CP_1
RL al fine di ottenere la rimozione della che nonostante ciò Parte_2
era restata issata e funzionante;
rilevato quindi che per tutti i fatti sopra esposti la società attrice Parte_1
citava in giudizio le società TE WE PA, ON IA PA e IN
OK RL chiedendo nel merito che fosse accertato e dichiarato che l'entrata in funzione della stazione radio base (S.R.B.) di proprietà delle società TE
WE PA e ON IA PA sita sul mappale 76, foglio 226 del Comune di
Brescia di proprietà della società e concesso in locazione alla società CP_3
IN OK RL, aveva determinato una costante interferenza degli apparecchi cordless aziendali ed esposto a pericolo la conservazione dello stato di salute dei propri dipendenti e, sulla base di tale accertamento, che fosse dichiarato il diritto della società attrice a non subire l'esposizione a tale pericolo e che fosse inibito ai convenuti di mantenere installata la suddetta stazione, ordinandone la rimozione;
3 rilevato che si costituivano in giudizio la società TE WE PA, nonchè la società quale successore a titolo particolare nel diritto Controparte_4
controverso dal 1° aprile 2018 per atto notar rep. n. 39465/96253, Per_1
chiedendo in via preliminare che fosse accertata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nel merito che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva o comunque l'estraneità di TE
WE s.p.a. e rispetto ai fatti lamentati dalla società attrice, Controparte_4
nonché la inammissibilità di tutte le domande attoree o comunque il rigetto delle stesse poiché infondate in fatto e diritto, nonché carenti di prova ed infine, in via subordinata, accertato che l'Autorità giudiziaria era tenuta a contemperare le esigenze delle parti, chiedeva che venissero indicate le misure meno onerose che avrebbe dovuto adottare a proprie spese per impedire la propagazione Pt_1
delle pretese immissioni;
rilevato che si costituiva in giudizio anche la società ON IA PA contestando le domande di parte attrice e chiedendo nel merito il rigetto di tutte le domande ed eccezioni dell'attrice in quanto infondate e non provate in fatto e diritto;
rilevato infine che si costituiva in giudizio la società IN OK RL chiedendo in via preliminare che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva della stessa ed il rigetto della domanda nei propri confronti in quanto la suddetta società non era proprietaria né locatrice dello PAzio sul quale sorge l'antenna e non aveva installato né gestito l e nel Parte_3 Parte_4
merito comunque il rigetto sia della domanda attorea che dell'inibitoria in quanto infondate in fatto ed in diritto;
rilevato che il giudice istruttore all'udienza del 19 luglio 2018 concedeva alle parti termini di legge per il deposito di memorie e repliche ex art.183sesto comma cpc e
4 con ordinanza datata 23 ottobre 2019 disponeva CTU tecnico-descrittiva, nominando consulente tecnico d'ufficio il prof. per descrivere lo Persona_2
stato attuale degli impianti per cui è causa, verificare se sussistevano o meno le anomalie della strumentazione elettronica lamentate da parte attrice, se sussistevano le radiazioni elettromagnetiche lamentate e se esse rispettassero o meno i limiti di legge e qualora non dovessero rispettarli, perché fossero indicati i provvedimenti da adottare;
rilevato che il giudice istruttore all'esito della consulenza tecnica, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni ed infine, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto quanto all'eccezione svolta in via preliminare dalle società TE WE s.p.a. e avente ad Controparte_4
oggetto la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, che nel caso di specie si tratta di un'azione esercitata da un soggetto privato nei confronti di un altro soggetto privato e volta ad accertare l'intollerabilità delle emissioni elettromagnetiche ai sensi dell'art. 844 cc, ed in particolare l'attrice non contestava eventuali provvedimenti amministrativi abilitativi chiedendone l'annullamento ma l'azione era diretta ad ottenere la tutela contro comportamenti ritenuti lesivi di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti quali la proprietà e la salute;
rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “l'azione del proprietario del fondo danneggiato per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni” rientra “tra le azioni negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà” ed ugualmente “in presenza di immissioni nocive per la salute, perviene al medesimo risultato, di accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e di ottenere il
5 compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare, salvo pur sempre il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'articolo
2043 cc, nonché con la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 cc” (cfr. Cassazione ss.uu. n.10186/98) ed ancora “in tema di immissioni inquinanti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l'attore ha domandato la condanna del convenuto ad eseguire opere idonee alla bonifica delle aree e ad evitare la migrazione delle sostanze inquinanti, nonché il risarcimento dei danni alla proprietà, all'attività, all'immagine e alla salute, senza che assuma rilievo la previsione del d.lgs. n. 152 del 2006 riguardante la possibilità di un intervento da parte della P.A. per l'eliminazione della situazione dannosa, trattandosi di un accrescimento dei livelli di tutela, che non può conseguentemente comportare un arretramento della giurisdizione in materia di diritti soggettivi” (cfr. Cassazione ss.uu. n.18472/24); ritenuto pertanto che, accertata la giurisdizione del giudice ordinario essendo in discussione diritti soggettivi tutelati dall'ordinamento, la relativa eccezione va rigettata senza alcuna necessità di valutazione circa la legittimità di atti amministrativi, non oggetto di contestazione;
rilevato poi quanto alla domanda preliminare svolta da IN OK RL avente ad oggetto la propria carenza di legittimazione passiva che, secondo quanto verificato dal CTU “la (…) è proprietaria dell'immobile sito in Brescia, via Maestri CP_3
24 censito al NCT foglio 226, part. 76 sub 3 cat. D7” e “in virtù di un contratto di locazione ad uso non abitativo, IN OK RL ha la disponibilità di questo immobile”, successivamente con scrittura privata “nel 2016, la proprietaria CP_3
ha acconsentito affinchè IN OK concedesse in locazione a TE WE PA
[...]
una porzione di tale immobile” e pertanto IN OK RL risulta aver sub-locato
6 alla società TE WE PA quale sub-conduttore una porzione di detto immobile (cfr. pag. 6 relazione CTU prof. datata 31 agosto 2020); Persona_2
rilevato quanto al contratto di sub-locazione stipulato tra la società IN OK e la società TE WE che con esso le parti stabilivano che “il sublocatore concede in locazione al subconduttore una porzione di un più ampio fondo dell'estensione di circa mq 80 per la realizzazione di infrastrutture per stazioni radio base, oltre allo PAzio per i necessari plinti e basamenti, anche interrati, e per il posizionamento dei supporti per l'ancoraggio delle antenne, per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o di sostegno unitamente a qualsiasi pertinenza e ogni altro elemento accessorio e/o necessario per il funzionamento delle infrastrutture ” e che nel caso in cui sulle infrastrutture in questione fosse stato ospitato più di un gestore, “il subconduttore riconoscerà al sublocatore quali oneri accessori, a partire dal secondo gestore e con decorrenza dalla data di attivazione dell'impianto di ciascun gestore oltre il primo, un ulteriore importo pari al 30% (trenta per cento) dell'ammontare dei canoni di locazione incassati dal subconduttore per la locazione a detti ulteriori gestori”
(cfr. contratto di sub-locazione prodotto da parte convenuta IN OK); ritenuto che appare dunque evidente che se è vero che la gestione dell'impianto e la produzione delle emissioni sono riconducibili all'attività materiale svolta dal sub-conduttore, è altrettanto vero che il sub-locatore IN OK, nella qualità di conduttore principale dell'immobile, ha agevolato e consentito l'installazione dell'impianto mediante un contratto da cui la società sub-locatrice trae un vantaggio economico diretto ed è dunque titolare di un “rapporto di cooperazione causale” nell'insorgenza degli eventuali danni derivati a terzi, motivo per cui l'eccezione di carenza di legittimazione passiva va rigettata;
rilevato che, arrivati finalmente al merito, la causa può ben essere decisa alla luce della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal prof. , che ad avviso di Persona_2
7 questo giudice appare completa, approfondita e ben motivata, anche considerata la natura e la complessità della materia, caratteristiche che possono poi estendersi anche alle risposte date dal CTU alle osservazioni presentate dai consulenti tecnici di parte (cfr. relazione CTU prof. datata 31 agosto 2020); Persona_2
rilevato a questo riguardo che il CTU in primo luogo descriveva lo stato degli impianti osservando che “la società TE WE PA ha realizzato nel 2017, sull'immobile censito al NCT foglio 226, part. 76 sub 3 cat. D7, una "infrastruttura", ossia un palo metallico porta antenne di altezza approssimativa 24 metri, dotato di ballatoio sommitale, e scala per consentire l'accesso. TE WE PA ha concesso in locazione porzione della infrastruttura a ON IA PA (..) ON IA PA ha realizzato e posizionato antenne collocate sul ballatoio sommitale, parabole e apparati tecnologici accessori per la diffusione di un servizio di telefonia cellulare.
TE WE PA e ON IA PA hanno chiesto congiuntamente le autorizzazioni necessarie per la costruzione e installazione delle strumentazioni, per la parte di loro competenza” (cfr. pag. 7 relazione CTU cit.);
rilevato poi quanto alla posizione di TE WE cui è succeduta a titolo particolare che il CTU precisava che “sulla infrastruttura oggetto di CP_4
indagine non è presente alcun impianto trasmissivo di TE WE né di CP_4
e che gli unici impianti trasmissivi presenti sono quelli installati e gestiti da
[...]
ON IA” (cfr. pag. 8 relazione CTU cit.), anche se la struttura su cui sono posti gli impianti di trasmissione e cioè il “palo metallico porta antenne di altezza approssimativa 24 metri, dotato di ballatoio sommitale, e scala per consentire
l'accesso”, è di proprietà di TE WE, cui è succeduta a titolo particolare per cui anche in questo caso va ravvisato un “rapporto di CP_4
cooperazione causale” nell'insorgenza degli eventuali danni derivati a terzi e quindi la relativa eccezione di carenza di legittimazione passiva va rigettata;
8 rilevato che il CTU in merito alle anomalie lamentate dall'attrice ed Parte_1
aventi ad oggetto il malfunzionamento del sistema di comunicazione cordless, osservava che “all'interno degli uffici dell'area BMB 1, la comunicazione è risultata abbastanza soddisfacente, ma non ottimale. Nel capannone all'interno dell'area Parte_1
1 la comunicazione è risultata scarsa e disturbata” e che pertanto “sussistono… le anomalie della strumentazione elettronica lamentate da parte attrice riferite alle comunicazioni cordless” (cfr. pag. 9 relazione CTU cit.), per cui procedendo nelle indagini sull'origine del disturbo anomalo, se cioè esso fosse dovuto a segnali elettromagnetici generati nella banda Dect dalle antenne di telefonia di ON
IA PA, il CTU precisava che non era possibile formulare valutazioni anteriori al 23 gennaio 2020 posto che non esisteva documentazione agli atti per poter esprimere valutazioni riguardanti la banda Dect precedenti al 23 gennaio 2020 mentre dalle misurazioni effettuate successivamente a quella data direttamente dal CTU con la collaborazione dei consulenti tecnici di parte, risultava che “si sono notati e registrati anomali e significativi innalzamenti del rumore di fondo nella banda frequenziale, della stessa intensità del segnale Dect, tale da compromettere il buon funzionamento nella banda Dect” (cfr. pagg. 10-11 relazione CTU cit.), concludendo però, all'esito di ulteriori prove, che “i segnali anomali…. non possono essere generati nell'ambiente esterno al misuratore ma nascono direttamente all'interno dello strumento ricevente a causa di intermodulazioni ed interferenze sull'apparato elettronico, probabilmente dovute alla banda GSM 900 MHz e UMTS 900 MHz” per cui ad avviso del CTU “le misurazioni effettuate provano che dalle antenne ON
IA PA non provengono segnali nella banda Dect che possano disturbare direttamente i segnali dei sistemi cordless di (cfr. pagg. 14-15 relazione Parte_1
CTU cit.);
rilevato poi quanto alla sussistenza di radiazioni elettromagnetiche lamentate da parte attrice che il CTU, con l'accordo dei consulenti di parte, prendeva come 9 riferimento un “periodo di campionamento del segnale di 10 secondi, media mobile su
6 minuti” con un “valore di campo elettrico medio nell'intervallo tra 0.55 V/m e 0.70
V/m” ritenendo la “misurazione attendibile per una valutazione del clima elettromagnetico dell'area oggetto del contenzioso, al fine del rispetto dei termini di legge” concludendo che veniva effettivamente riscontrata “la presenza nell'area di campi elettromagnetici (radiazioni elettromagnetiche)” e che “il clima elettromagnetico nell'area è determinato principalmente dalla stazione ON IA PA, e da altri due impianti trasmissivi presenti nelle vicinanze (Wind e Tim)” e che tuttavia “il clima elettromagnetico nell'area risulta all'interno dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi fissati dal DPCM 8 luglio 2023” confermando quindi “il rispetto dei limiti di legge per quanto riguarda il clima elettromagnetico nell'area” per cui non indicava alcun provvedimento da adottare
(cfr. pagg. 15-18 relazione CTU cit.); rilevato che il CTU rispondendo puntualmente alle osservazioni dei consulenti di parte, confermava “la sussistenza delle anomalie della strumentazione elettronica lamentate da parte attrice, riferite alle comunicazioni cordless” ma ribadiva che “dalle antenne di ON IA PA non provengono segnali che possano disturbare direttamente i segnali cordless di nelle condizioni attuali”, precisando di Parte_1
non avere strumenti né documentazione utile agli atti per poter esprimere valutazioni precedenti alla data del 23 gennaio 2020, mentre quanto alla presenza nell'area di campi elettromagnetici “il clima elettromagnetico nell'area… risulta all'interno dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8 luglio 2003”, precisando che la risoluzione 1815 del 27/05/2011 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa era una mera raccomandazione non ancora recepita nell'Ordinamento giuridico italiano, per cui concludeva la sua relazione non indicando alcun provvedimento da adottare (cfr. pagg. 22-23 relazione CTU cit.); 10 ritenuto pertanto alla luce delle conclusioni sopra esposte cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio che questo giudice fa propria in quanto logica, congrua e adeguatamente motivata ed in assenza di prove contrarie, che:
1) non vi è prova ma si deve anzi escludere il nesso causale tra le anomalie della strumentazione elettronica lamentate da parte attrice riferite alle comunicazioni cordless e le antenne di ON IA PA;
2) accertata la presenza nell'area di campi elettromagnetici, il clima elettromagnetico nell'area risulta però all'interno dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8 luglio 2003, con la precisazione che la risoluzione 1815 del 27/05/2011 dell'Assemblea
Parlamentare del Consiglio d'Europa, citata dal consulente di parte attrice, allo stato non ha natura precettiva;
3) non vi è prova i campi elettromagnetici comunque riscontrati producano danni a prescindere dalla regolamentazione normativa;
ritenuto che
quanto sopra accertato è assorbente rispetto ad ogni altra questione e comporta di conseguenza il rigetto delle domande attoree;
ritenuto infine quanto alle spese che la particolare natura della materia trattata, la complessità tecnico-scientifica dell'oggetto della controversia e delle questioni affrontate, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
11 a) rigetta la domanda proposta dalla società nei confronti delle Parte_1
società TE WE PA (cui è succeduta a titolo particolare Controparte_4
, ON IA PA e IN OK RL;
[...]
b) spese compensate.
Così deciso in Brescia il 21 luglio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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