TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/11/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. OR La AL, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 420/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: (C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roccella Jonica alla via XXV Aprile n°13, presso lo studio dell'avv. Fabrizio CHIEFARI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri in via Margherita di CP_1
Savoia n.54, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto del notaio
[...]
di Catanzaro rep. 48247, dall'avv. Antonio D'AGOSTINO, pec: Per_1
Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: indennità malattia professionale – aggravamento - rendita
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 12 febbraio 2024, Parte_1
premesso di essere titolare di una rendita derivante dal riconoscimento di una
[...]
Pag. 1 a 7 percentuale di danno biologico pari al 20 a seguito di malattia professionale contratta a causa dell'attività lavorativa prestata e configurata come “Ipoacusia bilaterale di tipo misto, moderatamente severa a sinistra, severa a destra”, come da sentenza n. 3510/2016 di codesto
Tribunale, ha esposto che a seguito di procedimento di revisione espletato ai sensi dell'articolo 137 del d.p.r.1124 del 1965 emetteva in data 21.09.2023 provvedimento con cui definiva il caso portante n°50559765 del 26.04.2016 ed afferente il ricorrente, confermando la percentuale di danno biologico precedentemente riconosciuta dall'adito tribunale, formulando la seguente diagnosi “Ipoacusia da Rumore in Operaio Metalmeccanico”
Grado20%; che, a seguito dell'accesso agli atti, avuta contezza degli esiti degli accertamenti medico legali espletati dal convenuto Istituto, ha contestato il giudizio emesso dall'odierno
Ente resistente in quanto stante l'aggravamento della Malattia Professionale insorta, e che la percentuale di danno biologico in base all'aggravamento delle patologie riscontrate e alle tabelle di cui al D.P.R. n°1124 del 1965 e del D. M. 12.07.2000, doveva essere riconosciuta in misura del 41% per la sussistenza delle seguenti affezioni “Ipoacusia Bilaterale di tipo percettivo da trauma da esposizione a rumore”; che, nello specifico, a seguito di esame audiometrico operato dal Convenuto Istituto presso il Centro Medico Legale di Lamezia in data 30.06.2023, veniva riconosciuta una Ipoacusia Bilaterale di tipo percettivo, di grado grave, con segni di trauma da esposizione a rumore che secondo la Tabella I.N.A.I.L. di danno biologico e correlata all'esame audiometrico espletato dal convenuto Istituto, avrebbe dovuto riconoscere una percentuale di danno biologico pari al 40,72 arrotondata al 41%; che dunque avverso tale decisione è stata proposta opposizione in sede amministrativa,, rigettata dall' sulla scorta di non aver ricevuto i referti degli esami strumentali;
ed ha pertanto CP_1
rassegnato le seguenti conclusioni: “1) l'accertamento, previa CTU, del sopravvenuto aggravamento dello stato patologico da cui è affetto il ricorrente (“Ipoacusia Bilaterale di tipo percettivo da trauma da esposizione a rumore”) e della connessione di tale infermità all'attività lavorativa svolta;
2) conseguentemente che venga dichiarato il di lui diritto a percepire il prescritto indennizzo -eventualmente anche per danno biologico-, ovvero la rendita rapportata al grado di inabilità accertando;
3) la condanna dell in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, a corrispondere al ricorrente
l'indennizzo e/o la rendita d'inabilità, nella misura del 41% ovvero in subordine in misura superiore a quanto riconosciuto dall'Istituto Assicuratore in sede di vertenza amministrativa
Pag. 2 a 7 di revisione e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) con sentenza esecutiva come per legge”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha contestato le CP_1
avverse pretese ritenendo congrua la percentuale assegnata del 20% ed ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 25.11.2024 questo giudicante ha disposto CTU medico legale con nomina del dott. , il quale ha ritualmente accettato l'incarico e ha Persona_2 depositato l'elaborato peritale in data 10.08.2025.
Viste le contestazioni sollevate dall' convenuto, all'odierna udienza si è disposta CP_2 la convocazione del CTU, e, ascoltati i relativi chiarimenti e la discussione orale delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la rendita in aggravamento a quanto già riconosciuto per la menomazione dell'integrità psico-fisica subita a causa della malattia professionale.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Va posto in premessa che si considera malattia professionale una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente. È ammesso, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità. Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 1124/1963: “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali
Pag. 3 a 7 lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata
o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro
e le politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
Tale norma consente agevolmente di rilevare i requisiti che la malattia professionale deve possedere per essere riconosciuta dall' ed essere, pertanto, indennizzata. CP_1
È opportuno a tal fine riportare ulteriore disciplina applicabile al caso di specie, ovvero il d.lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le
Pag. 4 a 7 modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
«tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò premesso, il consulente nominato dott. , dopo aver Persona_2
esaminato la documentazione medica versata in atti ed aver sottoposto ad esame obiettivo il ricorrente, ha formulato la seguente diagnosi: “Ipoacusia bilaterale di tipo percettivo, di grado grave, con segni di trauma da esposizione a rumore” ed è giunto alle seguenti conclusioni: “Il Signor di anni 64 è da Parte_1 considerarsi persona affetta da malattia professionale, nelle percentuali come da tabelle delle menomazioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (allegato
1 del D.Lgs n.38/2000): Con riferimento al codice 312 delle tabelle delle menomazioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (allegato 1 del D.Lgs n.38/2000):
Deficit uditivo bilaterale parziale” = vedasi Allegato n° 1, in misura complessiva del 41%
(quarantuno%) Alle infermità sopra riportate, configurabili come Malattie Professionali è imputabile un danno biologico complessivo valutabile nella misura del 41%, con decorrenza
30/06/2023 data dell'esame audiometrico presso il Centro Medico Legale di Lamezia Terme dell' ”. CP_1
Osserva il Tribunale che le conclusioni peritali appaiono particolarmente rafforzate a seguito degli odierni chiarimenti. Il CTU ha infatti ampiamente precisato le proprie posizioni, specie per quanto concerne le osservazioni formulate dal consulente tecniche dell' CP_2
convenuto. A tal riguardo ha specificato che le tabelle di riferimento non distinguono affatto tra “via area” e “via ossea”, ha esposto che la cellula neurosensoriale deputata alla percezione e rilevazione del suono è, nel caso del periziando, morta a causa dello stress acustico subito e che essa non è rigenerabile. Ha in tal caso precisato che nel caso del rumore il danno è localizzato solo alla coclea lasciando sempre integre le strutture nervose centrali, e che l'ipoacusia neurosensoriale pura è riconoscibile perché la perdita di udito è generalmente bilaterale e simmetrica, con la conseguenza che il tracciato audiometrico ha la forma cosiddetta “a cucchiaio”, come appunto in atti. Ha inoltre utilmente ribadito che non rileva la distinzione tra via area e via ossea, ed ha aggiunto che ove avesse provveduto ad effettuare il calcolo secondo i parametri della via ossea, come richiesto dall' , la percentuale di CP_2
danno sarebbe cresciuta.
Pag. 5 a 7 Di particolare utilità è apparsa inoltre l'affermazione per cui in sede di esame obiettivo il periziando è risultato incapace di interloquire normalmente a causa della ipoacusia subita,
e che non ha riscontrato spie o sintomi di simulazione.
Non in ultimo, come peraltro ampiamente riportato nella perizia, ha ribadito che il calcolo nella misura del 41% è lo stesso valutato dallo specialista ORL di Lamezia Terme del centro . CP_1
Le conclusioni del CTU sono condivise da questo Giudicante, nondimeno la valutazione effettuata è conforme alle tabelle di cui al T.U. 1124/65 e successive modificazioni ed è sorretta dalla documentazione medica in atti nonché appare corretta sotto il profilo logico, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Per tutte queste ragioni, il ricorso è accolto.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente, in relazione alla malattia professionale, all'indennizzo per il danno biologico nella misura del 41% e di conseguenza va disposta condanna dell' alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo da erogarsi in CP_1 rendita con la indicata misura e con la decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa di legge, oltre interessi legali e sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto dei parametri minimi, stante l'assenza di questioni giuridiche particolarmente complesse, in complessivi
€3.100,00, di cui € 2.700,00 per compensi ed € 400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Le spese di Ctu medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara il diritto di , in relazione Parte_1
all'aggravamento della malattia professionale accertata, all'indennizzo per danno biologico nella misura del 41% e condanna l' alla corresponsione in suo favore del CP_1 predetto indennizzo, detratto quanto già percepito, da erogarsi in rendita e con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa sino al saldo;
Pag. 6 a 7 2.- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €3.100,00, CP_1
oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3.- pone a definitivo carico dell' le spese di CTU medico-legali, che si liquidano con CP_1 separato decreto.
Locri, 07 novembre 2025
Il Giudice
OR La AL
Pag. 7 a 7