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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, dott.ssa
RT RD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3529/2023 del Ruolo Generale
tra elettivamente domiciliato in Terlizzi alla Via Carignano n. 8 presso Parte_1
lo studio dell'avv. Corrado Bonaduce da cui è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti
-appellante-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti dagli avv.ti Maria Grazia
CH e LA NE ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: per entrambe le parti precisate nelle memorie depositate ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1
conveniva l dinanzi al Giudice di Pace di Trani al fine di Controparte_1
1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità ex art 2051 C.c. in capo al convenuto come Controparte_1
legalmente rappresentato, in relazione ai danni verificatisi nell'immobile di proprietà
dell'attore a seguito del fenomeno infiltrativo in premessa descritto, e il conseguente obbligo del medesimo ente convenuto al risarcimento del danno nella sua qualità di custode e manutentore della rete pubblica idrico-fognaria, da contenersi entro la somma di € 5.000,00 pari alla competenza per valore del giudcie adito”.
A sostegno delle domande proposte, l'attore deduceva: - di essere proprietario dell'immobile di piano terra sito in Terlizzi alla Via L. Einaudi n. 15 e che il suddetto locale nel corso dell'anno 2018 veniva interessato da un copioso fenomeno infiltrativo che provocava diffusa umidità sulla pavimentazione e sulle murature perimetrali causando rigonfiamenti e distacchi di intonaco;
- che, a seguito di accertamenti tecnici,
si constatava che l'acqua proveniva dalla diramazione dell'impianto idrico che collega il tronco urbano dell al contatore generale del condominio di Via Controparte_1
Einaudi n. 17; - che le perdite suddette venivano accertate in data 29.11.2018 dai tecnici dell'AQP a seguito di apposita segnalazione effettuata dall'attore; - che,
successivamente, nei giorni compresi tra il 3 e il 5 dicembre 2018, la ditta “F.D.
Costruzioni s.r.l.”, partner tecnologico della società AQP S.p.A., su incarico di quest'ultima, eseguiva i lavori di riparazione e sostituzione delle condotte idriche lesionate appartenenti alla società AQP S.p.A.; di avere deciso di restaurare immediatamente l'immobile, che aveva necessità di utilizzare, affidando i lavori a maestranze di sua fiducia che eseguivano i lavori di cui alle due fatture in atti del
3.12.2018 e 19.1.2019.
AQP s.p.a. si costituiva con comparsa del 12.4.2022 deducendo l'infondatezza della domanda sfornita di prova nell'an e nel quantum e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante prova testimoniale, il GdP di Trani con sentenza n. 106/23
2 del 22.02.2023 rigettava la domanda, condannando il alla rifusione delle spese Pt_1
di lite.
Avvero la sentenza, con atto di citazione notificato il 18.9.2023, ha Parte_1
interposto appello deducendo vizio di motivazione e travisamento dei fatti, per avere il primo giudice, in sostanza, erroneamente ritenuto che alla data del sopralluogo dei tecnici AQP il 29.11.2018, il locale dell'attore fosse già ristrutturato, sì da non essere verosimile che i danni lamentati risalissero alla rottura riparata dai tecnici della ditta incaricata da AQP.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo, previa ammissione di prova testimoniale con il tecnico incarico da AQP nella fase stragiudiziale, riformarsi integralmente la sentenza di primo grado con accoglimento delle proprie domane e con vittoria delle spese del doppio grado, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
AQP s.p.a. si è costituita con comparsa del 12.1.2024 deducendo l'assoluta infondatezza dell'appello che ha chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, soggetta al rito di cui al d.lgs 149/2022, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 24.11.2025, con termini a ritroso alle parti per il deposito delle memorie previste dall'art. 352 c.p.c.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, il 18.9.2023 nel termine, di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado, avvenuta il 22.2.2023, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
L'appello è infondato e va rigettato.
3 ha convenuto in giudizio AQP spa, assumendone la responsabilità da Parte_1
cosa in custodia ex art. 2051 c.c. in relazione al danneggiamento subito dall'immobile di cui è proprietario in conseguenza di fenomeni infiltrativi verificatisi nel 2018,
documentati dalla perizia giurata e dalle riproduzioni fotografiche in atti.
Contestata da AQP s.p.a. la propria responsabilità per difetto di prova del nesso causale rete idrico fognaria nella sua custodia e i danni lamentati dal il primo Pt_1
giudice ha ritenuto la domanda sfornita di prova, sulla scorta di materiale fotografico formatosi il 29.11.2018, allorquando l'immobile si presentava già ristrutturato.
Ora, la decisione del Giudice di Pace di rigettare la domanda è corretta, sebbene vada in parte integrata la motivazione.
Benché sia verosimile quanto allegato dall'appellante e cioè che AQP s.p.a. abbia eseguito il sopralluogo nell'anno 2020, allorquando ha ricevuto invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, accertando la avvenuta ristrutturazione dell'immobile cui il ha dichiarato di aver provveduto fra i primi di dicembre Pt_1
2018 e il 19.1.2019, non di meno, la circostanza è ininfluente ai fini della decisione.
La domanda risarcitoria va in ogni caso rigettata per difetto di nesso causale fra cosa nella custodia di AQP s.p.a. e l'attore, odierno appellante.
Quanto alla responsabilità da cose in custodia, la Suprema Corte ha di recente affermato che richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità
e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato> (Cass. civile sez. III, 13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile, sicché
4 l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno (Cass. 18/07/2023, n. 20986).
Ai fini che qui rilevano, il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
In base ai suddetti principi di diritto, costantemente affermati dalla Suprema Corte,
spetta, dunque all'attore danneggiato dimostrare che l'evento dannoso sia stato causato dalla cosa in custodia.
L'onere in capo all'attore di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e danno implica altresì la necessità di provare la dinamica del fatto e le relative modalità.
Nella fattispecie in esame non può dirsi raggiunta la prova della dinamica del fatto come riferita dall'attore e del nesso causale fra cosa nella custodia di AQP s.p.a. Trani e il danno lamentato.
Il ha ristrutturato l'immobile senza azionare prima un procedimento di Pt_1
istruzione preventiva, necessario a fotografare lo stato dei luoghi e a verificare mediante l'ausilio di un ctu e nel contraddittorio delle parti, la causa delle infiltrazioni, la consistenza dei danni lamentati e la loro riconducibilità al fenomeno infiltrativo,
circostanze queste tutte contestate da AQP s.p.a.
Non è contestato quanto riportato dal nche per mezzo del suo tecnico di parte, Pt_1
ovvero di un intervento di riparazione di una condotta eseguita nei giorni 3-5 dicembre
2018 dalla ditta incaricata da AQP s.p.a., ma non vi è alcuna prova del nesso causale fra lo stato della condotta i danni che il lamenta di aver fatto eliminare a sue spese. Pt_1
L'immobile è stato per l'appunto ristrutturato prima di una verifica in contraddittorio circa la natura dei danni e la loro riconducibilità alla rottura della conduttura.
5 A tale stregua deve concludersi per la insussistenza della prova richiesta ai fini della responsabilità da cosa in custodia.
responsabilità oggettiva speciale di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti> (Cass.
35991/2023; Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760).
In definitiva, a prescindere dalla collocazione temporale delle riproduzioni fotografiche effettuate dal geom. per conto di AQP s.p.a., la domanda risarcitoria Per_1
va in ogni caso rigettata per mancanza di prova di quali e quanti danni abbia riportato l'immobile in conseguenza di una rottura della condotta AQP s.p.a.
Ogni altro profilo resta assorbito.
In conclusione, la sentenza di primo grado, sebbene con diversa motivazione, va confermata e l'appello rigettato.
Le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-
quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice RT
RD –pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 3529/2023 del Ruolo
Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n. 106/23 del 22.02.2023
del Giudice di Pace di Trani;
2. condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in euro 1.702,00 vocato, oltre rimborso delle per compenso di av legge;
spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 25.11.2025
Il Giudice dott.ssa RT RD
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