TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 22
TAR
Decreto cautelare 17 aprile 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
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TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancata sottoscrizione del contratto, rendendo la clausola di salvaguardia non opponibile alla ricorrente. Tuttavia, la mancata sottoscrizione comporta la sospensione automatica dell'accreditamento.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione di norme UE e manifesta illogicità

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancata sottoscrizione del contratto, rendendo la clausola di salvaguardia non opponibile alla ricorrente. Tuttavia, la mancata sottoscrizione comporta la sospensione automatica dell'accreditamento.

  • Improcedibile
    Violazione art. 3 l 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancata sottoscrizione del contratto, rendendo la clausola di salvaguardia non opponibile alla ricorrente. Tuttavia, la mancata sottoscrizione comporta la sospensione automatica dell'accreditamento.

  • Improcedibile
    Violazione art. 3 l 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancata sottoscrizione del contratto, rendendo la clausola di salvaguardia non opponibile alla ricorrente. Tuttavia, la mancata sottoscrizione comporta la sospensione automatica dell'accreditamento.

  • Improcedibile
    Motivazione insufficiente e illogica

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancata sottoscrizione del contratto, rendendo la clausola di salvaguardia non opponibile alla ricorrente. Tuttavia, la mancata sottoscrizione comporta la sospensione automatica dell'accreditamento.

  • Improcedibile
    Atto presupposto lesivo dei diritti della ricorrente

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancata sottoscrizione del contratto, rendendo la clausola di salvaguardia non opponibile alla ricorrente. Tuttavia, la mancata sottoscrizione comporta la sospensione automatica dell'accreditamento.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata e vessatorietà della clausola di salvaguardia

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancata sottoscrizione del contratto, rendendo la clausola di salvaguardia non opponibile alla ricorrente. Tuttavia, la mancata sottoscrizione comporta la sospensione automatica dell'accreditamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 22
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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