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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 9178/2019 R.G., TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. BOLOGNESE ANTONIO, procuratore domiciliatario;
- attrice - CONTRO
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. MANCO LAURA, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice, premesso di essere figlia di Per_1
, deceduto in Alezio il 06.12.07 e di , deceduta il 07.03.19, ha riferito che con
[...] Persona_2 testamento olografo del 26.07.2006, pubblicato con atto Notar del 14.04.08, registrato Persona_3 in Casarano il 17.04.08 al numero 3435 serie 1T, il defunto padre ha disposto dei propri beni nel modo seguente. Alla figlia, ha attribuito i seguenti beni immobili: Parte_1
− terreni in agro di Sannicola in NCT al F.31, part.lle 263, 262, 261, 260, 256, 255, 266, 72, 264 e 265, estesi complessivamente ha 2.93.80, oltre al magazzino rurale riportato in catasto al F.31, part.lla 74 ("quello ad un solo piano, il recinto e la stalla con forno”) e relative pertinenze scoperte, queste ultime in parte in comune con il fratello;
CP_1
Inoltre, il testatore ha chiarito che la "comproprietà delle parti comuni, contatore enel, pozzo artesiano, spazi e lo stradone che collega Via Sannicola con Via Gramite rimarrà fino a quando
sarà proprietaria dei terreni. Nel caso ella voglia vendere, il contatore ed il pozzo artesiano Pt_1 Per rimarrà di esclusiva proprietà di mio figlio , di mia figlia e di mia moglie "; CP_1 CP_2
− fabbricato in Alezio alla Via Municipio, distinto in catasto al F.6, part.lla 129, sub 9 graffata con la part.lla 166, sub.1, con la comproprietà dei subalterni 14 e 15 della medesima particella 129;
− fabbricato in Alezio alla Via Municipio, distinto in catasto al F.6, part.lla 129, sub 10 (in proprietà esclusiva) e l'area solare distinta al subalterno Nei confronti del figlio, , ha attribuito i seguenti beni immobili: CP_1 − terreni in agro di Sannicola in NCT al F.31, part.lle 102, 126, 127, 130, 76, 125, 135, 134, 133, estesi complessivamente ha 2.27.97, oltre al caseggiato rurale riportato in catasto al F.31, part.lla 74 ("quello a due piani") e relative pertinenze scoperte, queste ultime in parte in comune con;
Pt_1
Anche in questo caso, il testatore ha chiarito che la "comproprietà delle parti comuni contatore enel, pozzo artesiano spazi e lo stradone che collega Via Sannicola con Via Gramite rimarrà fino a quando sarà proprietario dei terreni. Nel caso egli voglia vendere, il contatore ed il pozzo CP_1 Per artesiano rimarrà di esclusiva proprietà di e di mia moglie ". Controparte_3
Inoltre, con atti di donazione rogati dal Notaio il 23.12.13, sono state effettuate Persona_3 reciproche donazioni fra i germani e . Pt_1 CP_1
ha donato a la nuda proprietà in ragione di 1/2 indiviso ed in quota ideale di Parte_1 CP_1
“zonetta di terreno agricolo in agro di Sannicola alla Loc. Lo Spano della superficie di are 1,25 circa", distinti in NCT al F.31, part.lla 307.
ha donato alla sorella la "nuda proprietà in ragione di 1/2 indiviso ed in quota CP_1 Pt_1 ideale dei seguenti immobili e precisamente: porzione di fabbricato ad uso deposito in Sannicola alla Loc. Lo Spano della consistenza catastale di mq.75, al piano terreno" subastato in catasto al F.31, part.lla 305, sub 3, e "fabbricato ad uso deposito in Sannicola alla Loc. Lo Spano, della consistenza catastale di mq.23, al piano terreno" subastato in catasto al F.31, part.lla 308. Divenuti incerti i confini tra le proprietà finitime, parte attrice ha chiesto di:
- dichiarare l'attrice legittima proprietaria dei beni, subastati al catasto di Alezio al F.31, part.lle 263, 262, 261, 260, 256, 255, 266, 72, 264 e 265, estesi complessivamente ha 2.93.80, oltre al magazzino rurale riportato in catasto al F.31, part.lla 74 (oggetto del frazionamento e della successiva donazione), per i legittimi titoli di provenienza;
- accertare i confini tra le finitime proprietà delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 c.c., e, di conseguenza, di condannare il convenuto all'apposizione dei relativi termini tra i fondi contigui, nelle dividenti individuate a seguito del previo accertamento tecnico, con vittoria di spese e compensi.
2. – Si costituiva in giudizio , con atto tempestivamente depositato. CP_1
Deduceva, quanto all'azione di regolamento di confini proposta da parte attrice che i confini fra i terreni contigui, in realtà, erano già netti e ben visibili. Nello specifico, rinviava a quanto accertato dal tecnico di parte Ing. e alle risultanze della CTU espletata nel corso del Persona_4 giudizio. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda attorea, atteso che è stata provata in corso di causa l'esattezza dei confini già apposti. Chiedeva, inoltre, disporre che si proceda al frazionamento dello stradone comune, in ottemperanza agli accertamenti effettuati dal CTU Ing.
. Avanzava, infine, condanna di parte attrice per lite temeraria intentata contro il Persona_5 ER , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. CP_1
3. – Il giudizio veniva istruito mediante consulenza tecnica (CTU- Ing. ), con il Persona_5 mandato di svolgere un'indagine tecnica volta a descrivere dettagliatamente lo stato dei luoghi richiamati in citazione con riferimento alla domanda di regolamento dei confini ed individuare gli esatti confini tra i beni immobili dell'attrice e del convenuto. Con ordinanza del 10 gennaio 2023 veniva rigettata l'istanza di riunione proposta dalla parte attrice con il procedimento connesso e
2 successivo r.g.n. 3047/2022, rinviando per la prosecuzione. In data 8 giugno 2023 le parti insistevano nelle richieste già avanzate a verbale nelle precedenti udienze (parte attrice: integrazione della ctu e richiamo del consulente per “fornire chiarimenti sulla rilevanza degli accatastamenti realizzati dal convenuto quale tecnico con firme apocrife dell'attrice e della sua defunta madre”; parte convenuta chiedeva il rigetto dell'istanza di riunione e chiedeva che si demandasse al ctu incarico di procedere al frazionamento dello stradone comune, in subordine accogliere le richieste istruttorie (interrogatorio formale attrice, prova per testi) ed il giudice (got) decideva con ordinanza. Questo Giudice, divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo in data 3.10.2024, disponeva con ordinanza del 30 gennaio 2025 ritenendo la causa matura per la decisione;
le parti precisavano le conclusioni in data 17 aprile 2025 ed il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c.
4. – La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono. Il presente giudizio ha evidentemente ad oggetto il regolamento di confini. Specificamente l'azione è stata proposta al fine di accertare con esattezza il posizionamento della linea di confine tra gli immobili di proprietà delle parti, ovvero nello specifico ereditati a seguito della morte del padre e, successivamente, della madre RU degli stessi beni. Dal contenuto degli atti di parte attorea si evince che l'oggetto del giudizio va limitato all'accertamento dei confini delle p.lle 262, 74 (poi scissa nelle p.lle 305, 307 e 308) e 75 (cfr. comparsa conclusionale Avv. Bolognese). L'incertezza risiede nel fatto che sulla scorta del testamento di la p.lla 74 Persona_6 presentava n.2 fabbricati graffati alla stessa (immobili trasferiti alla figlia , per i quali il de Pt_1 cuius pose la clausola della comproprietà scrivendo “[…] pertinenze scoperte in parte in comune con ”; inoltre, il passaggio tra l'edificio a un solo piano e il forno trasferiti a Pt_1 Parte_1 sono in adiacenza al fabbricato a due piani (ubicato nella p.lla 75), quest'ultimo trasferito al figlio
. CP_1
Giova poi premettere che nel corso del 2013 il convenuto, in qualità di tecnico iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce al n. 2542, depositò presso il Catasto di Lecce una serie di variazioni inerenti alle p.lle 74 – 260 – 261. Nello specifico:
- in data 10.04 venne soppressa la p.lla 74 e creata la p.lla 305; inoltre venne generata la p.lla 296, sub.2;
- in data 02.12 venne soppressa la p.lla 305 e generata la p.lla 305, sub.1 e 2;
- in data 03.12 venne soppressa la p.lla 305, sub.1 e 2 e generate le p.lle 305, sub.3 – 307 – 308;
- in data 04.12 si frazionò la p.lla 305, sub 3 per definire il confine tra questa e la p.lla 307. Tali variazioni catastali, furono propedeutiche all'atto di donazione che i due germani, e CP_1
sottoscrissero nel dicembre 2013. Pt_1
Sicchè posto che l'originaria particella 74 ha dato vita a due particelle (305 e 307), a seguito delle reciproche donazioni, la p.lla n. 305 (intero magazzino, stalla/forno e porzione di pertinenza) divenne di proprietà di e la p.lla n. 307 (altra porzione di pertinenza scoperta) Parte_1 divenne di proprietà di CP_1
Si tratta, allora, di accertare nel merito l'esistenza dei confini fra le p.lle 262 e 308 ( ) e 307 Pt_1
( soprattutto in direzione est della p.lla 307, dove è ubicata una “fioriera” (trattasi, in realtà, CP_1
3 di un muro divisorio con al suo interno vasche riempite da terreno vegetale nelle quali sono alloggiate delle piante e dove sono ubicati, nei rispettivi basamenti, delle colonne in pietra) contesa fra le parti. La domanda così proposta trova il proprio referente codicistico nell'art. 950 c.c. e presuppone l'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini tra i fondi ed ha per oggetto la determinazione delle rispettive proprietà delle parti in base ai titoli di acquisto, in modo da adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. La domanda, dunque, si distingue sia da quella di rivendica, in quanto tra le parti non vi è contestazione sull'esistenza del diritto di proprietà ma solo sulla sua estensione, sia dall'apposizione di termini, che postula la certezza delle rispettive proprietà. Invero, sul punto va condiviso quanto affermato dalla Suprema Corte Sez. 2 , Sentenza n. 2297 del 30/01/2017 (Rv. 642489 - 01) “È correttamente qualificata "actio finium regundorum", e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà”. Si tratta di un'azione bivalente atteso che non opera il principio actore non probante reus absolvitur, poiché entrambe le parti hanno l'onere di provare l'estensione dei rispettivi fondi. Ove nessuna delle parti fornisca tale prova, il giudice adito, sulla base del co. 3 della norma citata, ha l'obbligo di delimitare i confini, pur nel rispetto del principio di disponibilità delle prove. Occorre precisare che nel caso in esame, nella prospettiva attorea: “Circa la p.lla 262, questa è senza dubbio tra quelle lasciate a , per le quali mai il padre ne ha messo in Parte_1 discussione porzioni delle stesse (rif. pag.2, da rigo 4 a rigo 7, del testamento olografo di Per_1
: “A mia figlia lascio il terreno in agro di Sannicola riportato in Catasto al Fg. 31
[...] Pt_1 particelle 263 – 262 – 261 – 260 – 256 – 255 – 266 – 72 – 264 e 265 per complessivi Ha 293,80 oltre […]” ). Per esattezza, invece, la fioriera in questione dovrebbe ricadere all'interno della p.lla 262, secondo quanto confermato dai rilievi del CTU, mentre rilevando il muro di confine che attualmente separa la p.lla 262 dalla p.lla 307, questo invade la prima, annettendo di fatto il manufatto alla seconda”. E' stata prodotta, da parte attrice, documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi nel corso degli anni nonchè missive intercorse dalle parti, documentazione dalla quale si evince che nel corso del 2018 da parte di è stato eretto un muro di confine sulla parte est, ovvero nella CP_1 parte relativa alla “fioriera”. Secondo la consulenza tecnica di parte attrice (Ing. v. pag. 13), la fioriera appartiene a Per_7 ed è stata annessa alla proprietà del fratello , dapprima inserendo Parte_1 CP_1 arbitrariamente dei pali e poi costruendo un muro di confine.
4 A riprova di ciò, è stata allegata una dichiarazione a firma di datata 3.9.2017, dove Persona_2 dichiara di non aver mai dato il permesso a suo figlio o a nessun altro di piantare dei pali CP_1 nell'aiuola di proprietà della figlia Pt_1
D'altra parte, risulta circostanza non contestata quella per cui nel 2011 ha proceduto Parte_1 alla demolizione del “recinto” (v. foto del 2011 allegata da parte attrice).
Parte convenuta ha dedotto, invece, che tutti i termini di confine tra i fondi finitimi di Pt_1
e sono esatti, ad eccezione di quello tra la particella 262 (di e
[...] CP_1 Parte_1 la particella 307 (di ), ossia quello posto a ridosso della fioriera per cui è causa, il CP_1 quale andrebbe determinato sulla base dell'interpretazione delle disposizioni testamentarie del de cuius, Persona_8
Ha dedotto che alla morte di , sulla part.lla 262, sul lato a confine con la fioriera, Persona_1 era presente un muro in mattoni di cemento avente altezza dal piano di campagna pari a circa ml.
2.00 che delimitava parte del “recinto” indicato nel testamento proprio come limite divisionale tra la quota che si voleva assegnare a e quella a Inoltre, poichè la fioriera CP_1 Parte_1 insieme alle colonne ed al pergolato sopra insistente furono oggetto di distruzione con asporto delle stesse colonne prima della morte del de cuius, le colonne e parte della fioriera furono ricostruite da nell'anno 2011/2012 a proprie cure e spese senza impedimento alcuno da parte CP_1 dell'RU . Contestualmente con la ricostruzione delle colonne fu realizzato un Persona_2 muretto alto circa ml. 1.00, proprio per delimitare la proprietà tra e CP_1 Parte_1
Secondo la ricostruzione offerta da parte resistente (cfr. relazione tecnica Ing. ) la linea di Per_4 confine tra le due proprietà sarebbe tale da ricomprendere nella proprietà di anche la CP_1 contestata “fiorera”, pur rilevando una incongruenza tra lo stato dei luoghi e la rappresentazione catastale in quanto con la costruzione del muro in prosecuzione della fioriera, ha CP_1 lasciato nella disponibilità di una porzione di terreno di sua proprietà (facente parte Parte_1 della p.lla 307) per uno scambio avvenuto, oralmente, con il pozzo freatico posto in adiacenza del fabbricato sul lato ovest. Parte convenuta giunge a tale conclusione attenendosi alla volontà di , ovvero al Persona_1 dato letterale contenuto nel testamento: “A mia figlia lascio il terreno in agro di Sannicola Pt_1 riportato in catasto al Fg 31 particelle 263 – 262 – 261 – 260 – 256 – 266 – 72 – 264 e 265 per complessivi Ha 293.80 oltre al magazzino rurale riportato in Catasto con la particella 74 (quello a un solo piano, il recinto e la stalla con forno) e relative pertinenze scoperte …” suffragate dalle seguenti considerazioni fattuali: poiché nel testamento, i beni destinati a erano, appunto, il Pt_1 magazzino ad un solo piano, il recinto e la stalla con forno e non vi è alcun riferimento alla fioriera, si deve dedurre che la fioriera è di pertinenza esclusiva dell'abitazione a due piani, accessorio dell'abitazione padronale. Tanto premesso, è indubbio che rispetto allo stato dei luoghi esistente al momento dell'apertura del testamento, sono state effettuate da entrambe le parti delle modifiche rilevanti, consistenti da un lato nell'abbattimento del “recinto” da parte di e d'altro lato nella ricostruzione di colonne e Pt_1 muretto divisorio della fioriera da parte di . CP_1
A ciò si aggiunge che dopo gli accatastamenti e frazionamenti e le reciproche donazioni fra fratelli nel 2013, nel 2018 è stata realizzata la costruzione di un muro divisorio da parte di CP_1
5 che ha di fatto inglobato nella sua proprietà la c.d. fioriera, per altro – come ammesso dalla ctu di parte resistente – lasciando nella disponibilità della sorella una porzione di p.lla 307 di sua proprietà in virtù di uno scambio (orale) che comprendeva il pozzo freatico. Com'è noto, in tema di azione di regolamento di confini, il giudice di merito deve fondare il proprio accertamento sulla base delle risultanze dei rispettivi titoli di proprietà delle parti, e per espressa previsione normativa, è ammissibile qualsiasi mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi;
tuttavia, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà (Cassazione civile sez. II, 24/08/1994, n. 7498; Cass. 8327/1997 in Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 23/06/2020), n. 12322). Nel caso di specie, la difficoltà a delimitare esattamente i confini delle due proprietà ha reso indispensabile nominare nel corso dell'istruttoria processuale un CTU, posto che non si rinviene in atti la prova che la c.d. fioriera fosse da sempre, per volere del testatore e poi della RU, pertinenza della casa padronale a due piani, anche considerando come nel corso degli anni i germani hanno modificato lo stato dei luoghi. In data 13.4.2022 veniva depositato l'esito della relazione peritale svolta dall'ing. . Dalle Per_5 operazioni effettuate, dopo aver descritto lo stato dei luoghi, si concludeva:
“…A tal proposito e a conferma di quanto affermato, dall'analisi dell'estratto di mappa wegis (digitale) sono stati, infatti, riscontrati errori grafici relativi all'esatta individuazione della dividente tra le P.lle N. 307 di proprietà
e le P.lle N. 308 e N. 262 di proprietà . ….….Tutto ciò premesso, per l'individuazione CP_1 Parte_1
“Esatta” dei confini, dopo aver fatto in premessa le dovute considerazioni sull'ulteriore documentazione acquisita rispetto a quella già in atti, sulla base di quanto riportato negli estratti di mappa allegati alla presente (cfr. Allegato N.3 – D, E), si è proceduto ad effettuare un rilievo topografico dello stato dei luoghi, atto a individuare i capisaldi esistenti, quali spigoli di fabbricato e triplici di confine, al fine di poter procedere alla georeferenziazione del rilievo con gli stessi. Nell'effettuare il rilievo, preliminarmente sono stati individuati i punti di appoggio da utilizzare per il riconfinamento, avendo cura, per quanto possibile, di reperirli in posizione favorevole rispetto al foglio di mappa e ai confini da determinare (in modo cioè da inquadrare l'oggetto al centro dell'area, per ridurre al minimo gli errori). In questo caso, soddisfatto questo requisito, è stato possibile individuarli tutti sullo stesso foglio di mappa (Fg. N.31), attorno ai confini da determinare, quindi in una condizione ottimale. Per quanto concerne, invece, il tipo di frazionamento approvato, a seguito dei rilievi eseguiti si è potuto constatare che lo stesso corrisponde esattamente al muro di recinzione esistente sul posto, limitatamente alla porzione costruita lungo lo stradone. In altri termini, dal suddetto raffronto si evince che la recinzione esistente costruita lungo lo stradone dal Sig. corrisponde CP_1 esattamente a quanto riportato nel frazionamento approvato, di cui il Sig. è stato il tecnico redattore. D'altra CP_1 parte, c'è da aggiungere però che detto muro di recinzione lungo la dividente d'impianto, in adiacenza alla fioriera, non corrisponde né alla mappa cartografica al 1968 (Allegato N.3 – D) né alla mappa d'impianto (Allegato N.3 ‐ E).
Ciò si può desumere dall'analisi di quanto riportato nei citati documenti catastali (Allegato N. 3 – D, E). Per quanto su argomentato, al fine di individuare esattamente la dividente, e quindi il confine esatto tra le proprietà, sono state rideterminare le coordinate dei punti che definiscono il confine stesso, evidenziate in rosso e in verde nella tabella delle coordinate (Allegato N.3 ‐ A), sulla base del foglio di mappa cartografica al 1968 (Allegato N.3 – D). Nella prima fase, è stata georeferenziata la suddetta mappa cartografica fino ad ottenere uno scarto medio prossimo allo zero (circa 17 cm), valore che senz'altro garantisce l'affidabilità della mappa stessa. Successivamente, è stata tracciata la linea di confine corrispondente alla dividente tra le proprietà, che è contrassegnata di colore azzurro negli allegati elaborati grafici (Allegato N.3 – D, E). Nell'ultima fase, sono state calcolate le coordinate dei punti corrispondenti alle intersezioni tra le diverse linee che costituiscono la dividente e quindi è stato così possibile determinare l'esatto confine
6 tra le proprietà in questione sia graficamente che analiticamente (calcolo delle coordinate). In definitiva, la dividente così ottenuta è riportata con una linea continua di colore azzurro negli elaborati grafici contenuti nell'Allegato N.3 ‐ D, E. Si è ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza di quanto ottenuto e su illustrato in risposta al presente quesito, di riportare la dividente, e quindi gli esatti confini tra i beni immobili delle Parti in questione, con una linea continua di colore rosso anche all'interno dell'estratto attuale di mappa in cui sono state evidenziate le proprietà associate a ciascuna delle due Parti, con un tratteggio di colore azzurro per la Parte Attrice e di colore verde per la Parte Convenuta (Allegato N.3 – C). La stessa dividente è stata infine tracciata con linea continua di colore rosso anche nell'ortofoto dell'area in questione (da Google Map), che è riportata nell'Allegato N.3 ‐ F. Il confine così definito dovrà quindi essere materializzato direttamente sul posto in una fase successiva a questa, mediante un'operazione di riconfinamento, sempre con l'ausilio di un tecnico topografo, che esula dall'incarico attuale conferito dal Giudice al CTU e che dovrà essere eventualmente disposto dal Giudice stesso dopo le valutazioni del caso in esame.” Tali conclusioni venivano contestate dal consulente di parte convenuta in particolare in ragione del fatto che:
“…. Il CTU, mediante rilievo topografico, ha inoltre accertato che tutti i termini di confine tra i fondi finitimi di
e sono esatti ad eccezione di quello tra la particella 262 (di propr. ) e la Parte_1 CP_1 Parte_1 particella 307 (di propr. di ), ossia quello posto a ridosso della fioriera per cui è causa, che rimane CP_1 incerto;
Infatti, dalla sovrapposizione della mappa catastale con l'elaborato scaturito dal rilievo topografico, è emerso che detto confine ricade, in buona sostanza, per circa la metà nella particella 262 e per l'altra metà nella particella 307. Per sopperire a tale incertezza, a parere dello scrivente, occorre richiamare il testamento di
[...]
Ora è evidente che nel lascito a , con la parola recinto il de cujus ha inteso Persona_9 Parte_1 identificare perfettamente e senza ombra di dubbio un confine naturale esattamente identificabile, poiché esistente, tra la proprietà in testa a e quella in testa a e cioè il muro poggiato sul bordo lato est della fioriera che altro CP_1 Pt_1 non rappresenta se non il vecchio recinto del cavallo antistante la stalla con il forno. Giurisprudenza consolidata ha formulato in più riprese il convincimento che l'interpretazione del testamento, rispetto a quella del contratto e del negozio giuridico in generale, impone una più penetrante ricerca della volontà del testatore che in questo caso specifico è rappresentata dalla volontà del de cujus di assegnare la fioriera ed il colonnato, da sempre pertinenze esclusive del caseggiato, al figlio (la fioriera ed il colonnato continuavano anche sul lato sud del caseggiato CP_1 come rilevabile dalla foto storica anche questa in atti). Stante quanto sopra è evidente che a nulla rileva la posizione della fioriera e conseguentemente del muro del recinto rispetto alla particella 262 (assegnata a ) o alla particella Pt_1 307 (assegnata a ) in quanto è chiara la volontà del dante causa, , di assegnare il recinto CP_1 Persona_1 (pertinenza della stalla con il forno) a , la fioriera (pertinenza del caseggiato rurale) a ; infatti, se così Pt_1 CP_1 non fosse, il testatore si sarebbe limitato ad indicare la sola part.lla 262 senza specificare il recinto (appare superfluo ma non inutile, puntualizzare che il dante causa, non essendo un tecnico, ed essendo proprietario dell'insieme, sicuramente non poteva essere a conoscenza dell'esatto confine interno alla proprietà tra le varie particelle che la costituivano).
4. Nulla si rileva a quanto riferito dal CTU in ordine alla comproprietà dello stradone che collega via Gramite con la provinciale Alezio‐Sannicola; si concorda inoltre alla necessità di procedere (anche se tardivamente) al frazionamento dello stradone medesimo al fine della corretta individuazione ed intestazione dello stesso in conformità a quanto stabilito dal lascito testamentario”. Il Ctu, inoltre, ha superato anche le contestazioni di parte convenuta agli esiti peritali con argomentazioni logiche e non contraddittorie, basandosi sulla mappa cartografica al 1968. Infatti, nel rispondere alle osservazioni critiche di parte il ctu chiarisce “si ritiene opportuno ribadire che la tecnica di georeferenziazione a 4 parametri, adottata nell'elaborazione dei dati del rilievo topografico (cfr. Allegato N.3 – Elaborati grafo‐ numerici ‐ Dati tecnici relativi al rilievo topografico) ed applicata per georeferenziare la mappa cartografica al 1968, ha consentito di ridurre lo scarto medio, cioè l'errore relativo, a valori di circa 17 cm (0,1692 m), quindi un errore molto piccolo, prossimo allo zero, trascurabile rispetto ai valori delle lunghezze in gioco (cfr. par. 5.1.2). D'altra parte, preliminarmente sono stati individuati i punti di appoggio da utilizzare per il riconfinamento, in modo da inquadrare l'oggetto al centro dell'area, proprio per ridurre al minimo gli errori. In questo caso è stato possibile individuarli tutti sullo stesso foglio di mappa (Fg. N.31), attorno ai confini da determinare, quindi in una condizione ottimale. A parere dello scrivente CTU, la procedura tecnica richiamata e qui sinteticamente illustrata,
7 avendo un'ottima approssimazione, garantisce senz'altro l'affidabilità della mappa stessa e pertanto il suo utilizzo per la risposta al quesito N.2, così come illustrato nel par.
6.2. In definitiva, per quanto sopra argomentato, si ritiene che la tecnica seguita per individuare l'esatto confine tra le proprietà, di cui al secondo quesito (cfr. par. 6.2), sia del tutto affidabile per il caso in questione.
2. L'osservazione del CTP è solo una conferma di quanto già accertato dal CTU in riferimento al tratto di recinzione citato dal CTP (cfr. par. 6.2). Infatti dal tipo di frazionamento approvato, a seguito dei rilievi eseguiti si è potuto constatare che lo stesso corrisponde esattamente al muro di recinzione esistente sul posto, limitatamente alla porzione costruita lungo lo stradone. In altri termini, dal suddetto raffronto si evince che la recinzione esistente, costruita lungo lo stradone dal Sig. , corrisponde esattamente a quanto riportato CP_1 nel frazionamento approvato, di cui il Sig. è stato il tecnico redattore.
3. Riguardo le considerazioni del CTP, CP_1 si richiama quanto già illustrato nel par.
6.2 in merito alla dividente tracciata a seguito del raffronto tra il frazionamento approvato e quanto emerso dal rilievo topografico. Dal suddetto raffronto e dall'analisi di quanto riportato nei documenti catastali è stato possibile dedurre che il tratto del muro di recinzione lungo la dividente d'impianto, in adiacenza alla fioriera, non corrisponde né alla mappa cartografica al 1968 (Allegato N.3 – D) né alla mappa d'impianto (Allegato N.3 ‐ E). Pertanto, sulla base di considerazioni puramente tecniche, e quindi di competenza dello scrivente CTU, si conferma la linea di confine tra le proprietà, così come riportata negli elaborati grafici (Allegato N.3 – C, D, E). Per quanto riguarda tutte le considerazioni del CTP circa la volontà e le intenzioni del de cuius in merito al confine in questione, nonché sulla giurisprudenza del caso, si rimanda la relativa valutazione al Giudice…”
*** Orbene, tanto premesso, va detto che sulla scorta della consulenza tecnica disposta si è accertato che il muro realizzato dal sig. sul lato nord, al fine di dividere la sua proprietà dallo CP_1 stradone comune, è collocato esattamente sulla dividente scaturita dall'unico frazionamento che ha interessato i luoghi di causa, posto in essere l'11.12.2013. In definitiva, il CTU ha rilevato che tutti i termini di confine tra i fondi finitimi di e Parte_1
sono esatti, ad eccezione di quello tra la particella 262 (di e la CP_1 Parte_1 particella 307 (di ), ossia quello posto a ridosso della fioriera in quanto “il tratto del CP_1 muro di recinzione lungo la dividente d'impianto, in adiacenza alla fioriera, non corrisponde né alla mappa cartografica al 1968 (Allegato N.3 – D) né alla mappa d'impianto (Allegato N.3 ‐ E)”. Tale confine, a parere del CTU, va rideterminato nel modo seguente: “sono state rideterminare le coordinate dei punti che definiscono il confine stesso, evidenziate in rosso e in verde nella tabella delle coordinate (Allegato N.3 ‐ A), sulla base del foglio di mappa cartografica al 1968 (Allegato N.3 – D)”. L'incertezza è dovuta al fatto che, sovrapponendo la mappa catastale con l'elaborato derivante dal rilievo topografico, il confine risulterebbe ricadere in parte nella particella 262 e in parte nella particella 307. Le conclusioni rese dal ctu, dunque, accolgono in parte la tesi attorea, dovendo le parti dare attuazione all'apposizione dei termini così come definiti all'interno della consulenza, a spese comuni. Gli accertamenti ed i rilievi del ctu, in quanto corretti da un punto di vista tecnico e coerenti da un punto di vista logico, sono del tutto condivisibili e vengono fatti propri da questo giudice che sulla scorta dei medesimi ritiene che risulta accertato che il confine tra le rispettive proprietà delle parti è quello indicato nella relazione del ctu (ed in particolare v. Allegato N.
3- A-B-C-) del 13 aprile 2022 e successive integrazioni, con la conseguenza che l'ulteriore domanda avanzata da parte attrice - tale essendo quella di accertamento della proprietà dei beni, subastati al catasto di Alezio al F.31, part.lle 263, 262, 261, 260, 256, 255, 266, 72, 264 e 265, estesi complessivamente ha 2.93.80, oltre
8 al magazzino rurale riportato in catasto al F.31, part.lla 74 (oggetto del frazionamento e della successiva donazione), per i legittimi titoli di provenienza - resta assorbita.
5. – Va, poi, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria avanzata da parte convenuta. Sul punto si rileva che non risultano provati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. che presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo (Cass. 12422/1995) e non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. 15629/2010). La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., infatti, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile. (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21570 del 30 novembre 2012). Le spese, ivi incluse quelle della ctu, tenuto conto degli esiti del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 9178/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCERTA che il confine tra il fondo di proprietà dell'attrice sito in Sannicola in Parte_1
NCT al F.31, part.lla 262, e l'immobile di proprietà di , sito anch'esso in Sannicola, CP_1
NCT al F.31, part.lla 307 è quello indicato nella relazione del ctu Ing. depositata in data Per_5
13.4.2022 e successive integrazioni cui integralmente si rinvia;
- ORDINA a e l'apposizione di idonei termini, a spese comuni, in Parte_1 CP_1 corrispondenza del confine delimitato al precedente capo;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu già liquidate con separato decreto del 24.10.2022. Lecce, 3/12/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Silvia Saracino
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Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 9178/2019 R.G., TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. BOLOGNESE ANTONIO, procuratore domiciliatario;
- attrice - CONTRO
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. MANCO LAURA, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice, premesso di essere figlia di Per_1
, deceduto in Alezio il 06.12.07 e di , deceduta il 07.03.19, ha riferito che con
[...] Persona_2 testamento olografo del 26.07.2006, pubblicato con atto Notar del 14.04.08, registrato Persona_3 in Casarano il 17.04.08 al numero 3435 serie 1T, il defunto padre ha disposto dei propri beni nel modo seguente. Alla figlia, ha attribuito i seguenti beni immobili: Parte_1
− terreni in agro di Sannicola in NCT al F.31, part.lle 263, 262, 261, 260, 256, 255, 266, 72, 264 e 265, estesi complessivamente ha 2.93.80, oltre al magazzino rurale riportato in catasto al F.31, part.lla 74 ("quello ad un solo piano, il recinto e la stalla con forno”) e relative pertinenze scoperte, queste ultime in parte in comune con il fratello;
CP_1
Inoltre, il testatore ha chiarito che la "comproprietà delle parti comuni, contatore enel, pozzo artesiano, spazi e lo stradone che collega Via Sannicola con Via Gramite rimarrà fino a quando
sarà proprietaria dei terreni. Nel caso ella voglia vendere, il contatore ed il pozzo artesiano Pt_1 Per rimarrà di esclusiva proprietà di mio figlio , di mia figlia e di mia moglie "; CP_1 CP_2
− fabbricato in Alezio alla Via Municipio, distinto in catasto al F.6, part.lla 129, sub 9 graffata con la part.lla 166, sub.1, con la comproprietà dei subalterni 14 e 15 della medesima particella 129;
− fabbricato in Alezio alla Via Municipio, distinto in catasto al F.6, part.lla 129, sub 10 (in proprietà esclusiva) e l'area solare distinta al subalterno Nei confronti del figlio, , ha attribuito i seguenti beni immobili: CP_1 − terreni in agro di Sannicola in NCT al F.31, part.lle 102, 126, 127, 130, 76, 125, 135, 134, 133, estesi complessivamente ha 2.27.97, oltre al caseggiato rurale riportato in catasto al F.31, part.lla 74 ("quello a due piani") e relative pertinenze scoperte, queste ultime in parte in comune con;
Pt_1
Anche in questo caso, il testatore ha chiarito che la "comproprietà delle parti comuni contatore enel, pozzo artesiano spazi e lo stradone che collega Via Sannicola con Via Gramite rimarrà fino a quando sarà proprietario dei terreni. Nel caso egli voglia vendere, il contatore ed il pozzo CP_1 Per artesiano rimarrà di esclusiva proprietà di e di mia moglie ". Controparte_3
Inoltre, con atti di donazione rogati dal Notaio il 23.12.13, sono state effettuate Persona_3 reciproche donazioni fra i germani e . Pt_1 CP_1
ha donato a la nuda proprietà in ragione di 1/2 indiviso ed in quota ideale di Parte_1 CP_1
“zonetta di terreno agricolo in agro di Sannicola alla Loc. Lo Spano della superficie di are 1,25 circa", distinti in NCT al F.31, part.lla 307.
ha donato alla sorella la "nuda proprietà in ragione di 1/2 indiviso ed in quota CP_1 Pt_1 ideale dei seguenti immobili e precisamente: porzione di fabbricato ad uso deposito in Sannicola alla Loc. Lo Spano della consistenza catastale di mq.75, al piano terreno" subastato in catasto al F.31, part.lla 305, sub 3, e "fabbricato ad uso deposito in Sannicola alla Loc. Lo Spano, della consistenza catastale di mq.23, al piano terreno" subastato in catasto al F.31, part.lla 308. Divenuti incerti i confini tra le proprietà finitime, parte attrice ha chiesto di:
- dichiarare l'attrice legittima proprietaria dei beni, subastati al catasto di Alezio al F.31, part.lle 263, 262, 261, 260, 256, 255, 266, 72, 264 e 265, estesi complessivamente ha 2.93.80, oltre al magazzino rurale riportato in catasto al F.31, part.lla 74 (oggetto del frazionamento e della successiva donazione), per i legittimi titoli di provenienza;
- accertare i confini tra le finitime proprietà delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 c.c., e, di conseguenza, di condannare il convenuto all'apposizione dei relativi termini tra i fondi contigui, nelle dividenti individuate a seguito del previo accertamento tecnico, con vittoria di spese e compensi.
2. – Si costituiva in giudizio , con atto tempestivamente depositato. CP_1
Deduceva, quanto all'azione di regolamento di confini proposta da parte attrice che i confini fra i terreni contigui, in realtà, erano già netti e ben visibili. Nello specifico, rinviava a quanto accertato dal tecnico di parte Ing. e alle risultanze della CTU espletata nel corso del Persona_4 giudizio. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda attorea, atteso che è stata provata in corso di causa l'esattezza dei confini già apposti. Chiedeva, inoltre, disporre che si proceda al frazionamento dello stradone comune, in ottemperanza agli accertamenti effettuati dal CTU Ing.
. Avanzava, infine, condanna di parte attrice per lite temeraria intentata contro il Persona_5 ER , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. CP_1
3. – Il giudizio veniva istruito mediante consulenza tecnica (CTU- Ing. ), con il Persona_5 mandato di svolgere un'indagine tecnica volta a descrivere dettagliatamente lo stato dei luoghi richiamati in citazione con riferimento alla domanda di regolamento dei confini ed individuare gli esatti confini tra i beni immobili dell'attrice e del convenuto. Con ordinanza del 10 gennaio 2023 veniva rigettata l'istanza di riunione proposta dalla parte attrice con il procedimento connesso e
2 successivo r.g.n. 3047/2022, rinviando per la prosecuzione. In data 8 giugno 2023 le parti insistevano nelle richieste già avanzate a verbale nelle precedenti udienze (parte attrice: integrazione della ctu e richiamo del consulente per “fornire chiarimenti sulla rilevanza degli accatastamenti realizzati dal convenuto quale tecnico con firme apocrife dell'attrice e della sua defunta madre”; parte convenuta chiedeva il rigetto dell'istanza di riunione e chiedeva che si demandasse al ctu incarico di procedere al frazionamento dello stradone comune, in subordine accogliere le richieste istruttorie (interrogatorio formale attrice, prova per testi) ed il giudice (got) decideva con ordinanza. Questo Giudice, divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo in data 3.10.2024, disponeva con ordinanza del 30 gennaio 2025 ritenendo la causa matura per la decisione;
le parti precisavano le conclusioni in data 17 aprile 2025 ed il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c.
4. – La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono. Il presente giudizio ha evidentemente ad oggetto il regolamento di confini. Specificamente l'azione è stata proposta al fine di accertare con esattezza il posizionamento della linea di confine tra gli immobili di proprietà delle parti, ovvero nello specifico ereditati a seguito della morte del padre e, successivamente, della madre RU degli stessi beni. Dal contenuto degli atti di parte attorea si evince che l'oggetto del giudizio va limitato all'accertamento dei confini delle p.lle 262, 74 (poi scissa nelle p.lle 305, 307 e 308) e 75 (cfr. comparsa conclusionale Avv. Bolognese). L'incertezza risiede nel fatto che sulla scorta del testamento di la p.lla 74 Persona_6 presentava n.2 fabbricati graffati alla stessa (immobili trasferiti alla figlia , per i quali il de Pt_1 cuius pose la clausola della comproprietà scrivendo “[…] pertinenze scoperte in parte in comune con ”; inoltre, il passaggio tra l'edificio a un solo piano e il forno trasferiti a Pt_1 Parte_1 sono in adiacenza al fabbricato a due piani (ubicato nella p.lla 75), quest'ultimo trasferito al figlio
. CP_1
Giova poi premettere che nel corso del 2013 il convenuto, in qualità di tecnico iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce al n. 2542, depositò presso il Catasto di Lecce una serie di variazioni inerenti alle p.lle 74 – 260 – 261. Nello specifico:
- in data 10.04 venne soppressa la p.lla 74 e creata la p.lla 305; inoltre venne generata la p.lla 296, sub.2;
- in data 02.12 venne soppressa la p.lla 305 e generata la p.lla 305, sub.1 e 2;
- in data 03.12 venne soppressa la p.lla 305, sub.1 e 2 e generate le p.lle 305, sub.3 – 307 – 308;
- in data 04.12 si frazionò la p.lla 305, sub 3 per definire il confine tra questa e la p.lla 307. Tali variazioni catastali, furono propedeutiche all'atto di donazione che i due germani, e CP_1
sottoscrissero nel dicembre 2013. Pt_1
Sicchè posto che l'originaria particella 74 ha dato vita a due particelle (305 e 307), a seguito delle reciproche donazioni, la p.lla n. 305 (intero magazzino, stalla/forno e porzione di pertinenza) divenne di proprietà di e la p.lla n. 307 (altra porzione di pertinenza scoperta) Parte_1 divenne di proprietà di CP_1
Si tratta, allora, di accertare nel merito l'esistenza dei confini fra le p.lle 262 e 308 ( ) e 307 Pt_1
( soprattutto in direzione est della p.lla 307, dove è ubicata una “fioriera” (trattasi, in realtà, CP_1
3 di un muro divisorio con al suo interno vasche riempite da terreno vegetale nelle quali sono alloggiate delle piante e dove sono ubicati, nei rispettivi basamenti, delle colonne in pietra) contesa fra le parti. La domanda così proposta trova il proprio referente codicistico nell'art. 950 c.c. e presuppone l'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini tra i fondi ed ha per oggetto la determinazione delle rispettive proprietà delle parti in base ai titoli di acquisto, in modo da adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. La domanda, dunque, si distingue sia da quella di rivendica, in quanto tra le parti non vi è contestazione sull'esistenza del diritto di proprietà ma solo sulla sua estensione, sia dall'apposizione di termini, che postula la certezza delle rispettive proprietà. Invero, sul punto va condiviso quanto affermato dalla Suprema Corte Sez. 2 , Sentenza n. 2297 del 30/01/2017 (Rv. 642489 - 01) “È correttamente qualificata "actio finium regundorum", e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà”. Si tratta di un'azione bivalente atteso che non opera il principio actore non probante reus absolvitur, poiché entrambe le parti hanno l'onere di provare l'estensione dei rispettivi fondi. Ove nessuna delle parti fornisca tale prova, il giudice adito, sulla base del co. 3 della norma citata, ha l'obbligo di delimitare i confini, pur nel rispetto del principio di disponibilità delle prove. Occorre precisare che nel caso in esame, nella prospettiva attorea: “Circa la p.lla 262, questa è senza dubbio tra quelle lasciate a , per le quali mai il padre ne ha messo in Parte_1 discussione porzioni delle stesse (rif. pag.2, da rigo 4 a rigo 7, del testamento olografo di Per_1
: “A mia figlia lascio il terreno in agro di Sannicola riportato in Catasto al Fg. 31
[...] Pt_1 particelle 263 – 262 – 261 – 260 – 256 – 255 – 266 – 72 – 264 e 265 per complessivi Ha 293,80 oltre […]” ). Per esattezza, invece, la fioriera in questione dovrebbe ricadere all'interno della p.lla 262, secondo quanto confermato dai rilievi del CTU, mentre rilevando il muro di confine che attualmente separa la p.lla 262 dalla p.lla 307, questo invade la prima, annettendo di fatto il manufatto alla seconda”. E' stata prodotta, da parte attrice, documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi nel corso degli anni nonchè missive intercorse dalle parti, documentazione dalla quale si evince che nel corso del 2018 da parte di è stato eretto un muro di confine sulla parte est, ovvero nella CP_1 parte relativa alla “fioriera”. Secondo la consulenza tecnica di parte attrice (Ing. v. pag. 13), la fioriera appartiene a Per_7 ed è stata annessa alla proprietà del fratello , dapprima inserendo Parte_1 CP_1 arbitrariamente dei pali e poi costruendo un muro di confine.
4 A riprova di ciò, è stata allegata una dichiarazione a firma di datata 3.9.2017, dove Persona_2 dichiara di non aver mai dato il permesso a suo figlio o a nessun altro di piantare dei pali CP_1 nell'aiuola di proprietà della figlia Pt_1
D'altra parte, risulta circostanza non contestata quella per cui nel 2011 ha proceduto Parte_1 alla demolizione del “recinto” (v. foto del 2011 allegata da parte attrice).
Parte convenuta ha dedotto, invece, che tutti i termini di confine tra i fondi finitimi di Pt_1
e sono esatti, ad eccezione di quello tra la particella 262 (di e
[...] CP_1 Parte_1 la particella 307 (di ), ossia quello posto a ridosso della fioriera per cui è causa, il CP_1 quale andrebbe determinato sulla base dell'interpretazione delle disposizioni testamentarie del de cuius, Persona_8
Ha dedotto che alla morte di , sulla part.lla 262, sul lato a confine con la fioriera, Persona_1 era presente un muro in mattoni di cemento avente altezza dal piano di campagna pari a circa ml.
2.00 che delimitava parte del “recinto” indicato nel testamento proprio come limite divisionale tra la quota che si voleva assegnare a e quella a Inoltre, poichè la fioriera CP_1 Parte_1 insieme alle colonne ed al pergolato sopra insistente furono oggetto di distruzione con asporto delle stesse colonne prima della morte del de cuius, le colonne e parte della fioriera furono ricostruite da nell'anno 2011/2012 a proprie cure e spese senza impedimento alcuno da parte CP_1 dell'RU . Contestualmente con la ricostruzione delle colonne fu realizzato un Persona_2 muretto alto circa ml. 1.00, proprio per delimitare la proprietà tra e CP_1 Parte_1
Secondo la ricostruzione offerta da parte resistente (cfr. relazione tecnica Ing. ) la linea di Per_4 confine tra le due proprietà sarebbe tale da ricomprendere nella proprietà di anche la CP_1 contestata “fiorera”, pur rilevando una incongruenza tra lo stato dei luoghi e la rappresentazione catastale in quanto con la costruzione del muro in prosecuzione della fioriera, ha CP_1 lasciato nella disponibilità di una porzione di terreno di sua proprietà (facente parte Parte_1 della p.lla 307) per uno scambio avvenuto, oralmente, con il pozzo freatico posto in adiacenza del fabbricato sul lato ovest. Parte convenuta giunge a tale conclusione attenendosi alla volontà di , ovvero al Persona_1 dato letterale contenuto nel testamento: “A mia figlia lascio il terreno in agro di Sannicola Pt_1 riportato in catasto al Fg 31 particelle 263 – 262 – 261 – 260 – 256 – 266 – 72 – 264 e 265 per complessivi Ha 293.80 oltre al magazzino rurale riportato in Catasto con la particella 74 (quello a un solo piano, il recinto e la stalla con forno) e relative pertinenze scoperte …” suffragate dalle seguenti considerazioni fattuali: poiché nel testamento, i beni destinati a erano, appunto, il Pt_1 magazzino ad un solo piano, il recinto e la stalla con forno e non vi è alcun riferimento alla fioriera, si deve dedurre che la fioriera è di pertinenza esclusiva dell'abitazione a due piani, accessorio dell'abitazione padronale. Tanto premesso, è indubbio che rispetto allo stato dei luoghi esistente al momento dell'apertura del testamento, sono state effettuate da entrambe le parti delle modifiche rilevanti, consistenti da un lato nell'abbattimento del “recinto” da parte di e d'altro lato nella ricostruzione di colonne e Pt_1 muretto divisorio della fioriera da parte di . CP_1
A ciò si aggiunge che dopo gli accatastamenti e frazionamenti e le reciproche donazioni fra fratelli nel 2013, nel 2018 è stata realizzata la costruzione di un muro divisorio da parte di CP_1
5 che ha di fatto inglobato nella sua proprietà la c.d. fioriera, per altro – come ammesso dalla ctu di parte resistente – lasciando nella disponibilità della sorella una porzione di p.lla 307 di sua proprietà in virtù di uno scambio (orale) che comprendeva il pozzo freatico. Com'è noto, in tema di azione di regolamento di confini, il giudice di merito deve fondare il proprio accertamento sulla base delle risultanze dei rispettivi titoli di proprietà delle parti, e per espressa previsione normativa, è ammissibile qualsiasi mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi;
tuttavia, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà (Cassazione civile sez. II, 24/08/1994, n. 7498; Cass. 8327/1997 in Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 23/06/2020), n. 12322). Nel caso di specie, la difficoltà a delimitare esattamente i confini delle due proprietà ha reso indispensabile nominare nel corso dell'istruttoria processuale un CTU, posto che non si rinviene in atti la prova che la c.d. fioriera fosse da sempre, per volere del testatore e poi della RU, pertinenza della casa padronale a due piani, anche considerando come nel corso degli anni i germani hanno modificato lo stato dei luoghi. In data 13.4.2022 veniva depositato l'esito della relazione peritale svolta dall'ing. . Dalle Per_5 operazioni effettuate, dopo aver descritto lo stato dei luoghi, si concludeva:
“…A tal proposito e a conferma di quanto affermato, dall'analisi dell'estratto di mappa wegis (digitale) sono stati, infatti, riscontrati errori grafici relativi all'esatta individuazione della dividente tra le P.lle N. 307 di proprietà
e le P.lle N. 308 e N. 262 di proprietà . ….….Tutto ciò premesso, per l'individuazione CP_1 Parte_1
“Esatta” dei confini, dopo aver fatto in premessa le dovute considerazioni sull'ulteriore documentazione acquisita rispetto a quella già in atti, sulla base di quanto riportato negli estratti di mappa allegati alla presente (cfr. Allegato N.3 – D, E), si è proceduto ad effettuare un rilievo topografico dello stato dei luoghi, atto a individuare i capisaldi esistenti, quali spigoli di fabbricato e triplici di confine, al fine di poter procedere alla georeferenziazione del rilievo con gli stessi. Nell'effettuare il rilievo, preliminarmente sono stati individuati i punti di appoggio da utilizzare per il riconfinamento, avendo cura, per quanto possibile, di reperirli in posizione favorevole rispetto al foglio di mappa e ai confini da determinare (in modo cioè da inquadrare l'oggetto al centro dell'area, per ridurre al minimo gli errori). In questo caso, soddisfatto questo requisito, è stato possibile individuarli tutti sullo stesso foglio di mappa (Fg. N.31), attorno ai confini da determinare, quindi in una condizione ottimale. Per quanto concerne, invece, il tipo di frazionamento approvato, a seguito dei rilievi eseguiti si è potuto constatare che lo stesso corrisponde esattamente al muro di recinzione esistente sul posto, limitatamente alla porzione costruita lungo lo stradone. In altri termini, dal suddetto raffronto si evince che la recinzione esistente costruita lungo lo stradone dal Sig. corrisponde CP_1 esattamente a quanto riportato nel frazionamento approvato, di cui il Sig. è stato il tecnico redattore. D'altra CP_1 parte, c'è da aggiungere però che detto muro di recinzione lungo la dividente d'impianto, in adiacenza alla fioriera, non corrisponde né alla mappa cartografica al 1968 (Allegato N.3 – D) né alla mappa d'impianto (Allegato N.3 ‐ E).
Ciò si può desumere dall'analisi di quanto riportato nei citati documenti catastali (Allegato N. 3 – D, E). Per quanto su argomentato, al fine di individuare esattamente la dividente, e quindi il confine esatto tra le proprietà, sono state rideterminare le coordinate dei punti che definiscono il confine stesso, evidenziate in rosso e in verde nella tabella delle coordinate (Allegato N.3 ‐ A), sulla base del foglio di mappa cartografica al 1968 (Allegato N.3 – D). Nella prima fase, è stata georeferenziata la suddetta mappa cartografica fino ad ottenere uno scarto medio prossimo allo zero (circa 17 cm), valore che senz'altro garantisce l'affidabilità della mappa stessa. Successivamente, è stata tracciata la linea di confine corrispondente alla dividente tra le proprietà, che è contrassegnata di colore azzurro negli allegati elaborati grafici (Allegato N.3 – D, E). Nell'ultima fase, sono state calcolate le coordinate dei punti corrispondenti alle intersezioni tra le diverse linee che costituiscono la dividente e quindi è stato così possibile determinare l'esatto confine
6 tra le proprietà in questione sia graficamente che analiticamente (calcolo delle coordinate). In definitiva, la dividente così ottenuta è riportata con una linea continua di colore azzurro negli elaborati grafici contenuti nell'Allegato N.3 ‐ D, E. Si è ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza di quanto ottenuto e su illustrato in risposta al presente quesito, di riportare la dividente, e quindi gli esatti confini tra i beni immobili delle Parti in questione, con una linea continua di colore rosso anche all'interno dell'estratto attuale di mappa in cui sono state evidenziate le proprietà associate a ciascuna delle due Parti, con un tratteggio di colore azzurro per la Parte Attrice e di colore verde per la Parte Convenuta (Allegato N.3 – C). La stessa dividente è stata infine tracciata con linea continua di colore rosso anche nell'ortofoto dell'area in questione (da Google Map), che è riportata nell'Allegato N.3 ‐ F. Il confine così definito dovrà quindi essere materializzato direttamente sul posto in una fase successiva a questa, mediante un'operazione di riconfinamento, sempre con l'ausilio di un tecnico topografo, che esula dall'incarico attuale conferito dal Giudice al CTU e che dovrà essere eventualmente disposto dal Giudice stesso dopo le valutazioni del caso in esame.” Tali conclusioni venivano contestate dal consulente di parte convenuta in particolare in ragione del fatto che:
“…. Il CTU, mediante rilievo topografico, ha inoltre accertato che tutti i termini di confine tra i fondi finitimi di
e sono esatti ad eccezione di quello tra la particella 262 (di propr. ) e la Parte_1 CP_1 Parte_1 particella 307 (di propr. di ), ossia quello posto a ridosso della fioriera per cui è causa, che rimane CP_1 incerto;
Infatti, dalla sovrapposizione della mappa catastale con l'elaborato scaturito dal rilievo topografico, è emerso che detto confine ricade, in buona sostanza, per circa la metà nella particella 262 e per l'altra metà nella particella 307. Per sopperire a tale incertezza, a parere dello scrivente, occorre richiamare il testamento di
[...]
Ora è evidente che nel lascito a , con la parola recinto il de cujus ha inteso Persona_9 Parte_1 identificare perfettamente e senza ombra di dubbio un confine naturale esattamente identificabile, poiché esistente, tra la proprietà in testa a e quella in testa a e cioè il muro poggiato sul bordo lato est della fioriera che altro CP_1 Pt_1 non rappresenta se non il vecchio recinto del cavallo antistante la stalla con il forno. Giurisprudenza consolidata ha formulato in più riprese il convincimento che l'interpretazione del testamento, rispetto a quella del contratto e del negozio giuridico in generale, impone una più penetrante ricerca della volontà del testatore che in questo caso specifico è rappresentata dalla volontà del de cujus di assegnare la fioriera ed il colonnato, da sempre pertinenze esclusive del caseggiato, al figlio (la fioriera ed il colonnato continuavano anche sul lato sud del caseggiato CP_1 come rilevabile dalla foto storica anche questa in atti). Stante quanto sopra è evidente che a nulla rileva la posizione della fioriera e conseguentemente del muro del recinto rispetto alla particella 262 (assegnata a ) o alla particella Pt_1 307 (assegnata a ) in quanto è chiara la volontà del dante causa, , di assegnare il recinto CP_1 Persona_1 (pertinenza della stalla con il forno) a , la fioriera (pertinenza del caseggiato rurale) a ; infatti, se così Pt_1 CP_1 non fosse, il testatore si sarebbe limitato ad indicare la sola part.lla 262 senza specificare il recinto (appare superfluo ma non inutile, puntualizzare che il dante causa, non essendo un tecnico, ed essendo proprietario dell'insieme, sicuramente non poteva essere a conoscenza dell'esatto confine interno alla proprietà tra le varie particelle che la costituivano).
4. Nulla si rileva a quanto riferito dal CTU in ordine alla comproprietà dello stradone che collega via Gramite con la provinciale Alezio‐Sannicola; si concorda inoltre alla necessità di procedere (anche se tardivamente) al frazionamento dello stradone medesimo al fine della corretta individuazione ed intestazione dello stesso in conformità a quanto stabilito dal lascito testamentario”. Il Ctu, inoltre, ha superato anche le contestazioni di parte convenuta agli esiti peritali con argomentazioni logiche e non contraddittorie, basandosi sulla mappa cartografica al 1968. Infatti, nel rispondere alle osservazioni critiche di parte il ctu chiarisce “si ritiene opportuno ribadire che la tecnica di georeferenziazione a 4 parametri, adottata nell'elaborazione dei dati del rilievo topografico (cfr. Allegato N.3 – Elaborati grafo‐ numerici ‐ Dati tecnici relativi al rilievo topografico) ed applicata per georeferenziare la mappa cartografica al 1968, ha consentito di ridurre lo scarto medio, cioè l'errore relativo, a valori di circa 17 cm (0,1692 m), quindi un errore molto piccolo, prossimo allo zero, trascurabile rispetto ai valori delle lunghezze in gioco (cfr. par. 5.1.2). D'altra parte, preliminarmente sono stati individuati i punti di appoggio da utilizzare per il riconfinamento, in modo da inquadrare l'oggetto al centro dell'area, proprio per ridurre al minimo gli errori. In questo caso è stato possibile individuarli tutti sullo stesso foglio di mappa (Fg. N.31), attorno ai confini da determinare, quindi in una condizione ottimale. A parere dello scrivente CTU, la procedura tecnica richiamata e qui sinteticamente illustrata,
7 avendo un'ottima approssimazione, garantisce senz'altro l'affidabilità della mappa stessa e pertanto il suo utilizzo per la risposta al quesito N.2, così come illustrato nel par.
6.2. In definitiva, per quanto sopra argomentato, si ritiene che la tecnica seguita per individuare l'esatto confine tra le proprietà, di cui al secondo quesito (cfr. par. 6.2), sia del tutto affidabile per il caso in questione.
2. L'osservazione del CTP è solo una conferma di quanto già accertato dal CTU in riferimento al tratto di recinzione citato dal CTP (cfr. par. 6.2). Infatti dal tipo di frazionamento approvato, a seguito dei rilievi eseguiti si è potuto constatare che lo stesso corrisponde esattamente al muro di recinzione esistente sul posto, limitatamente alla porzione costruita lungo lo stradone. In altri termini, dal suddetto raffronto si evince che la recinzione esistente, costruita lungo lo stradone dal Sig. , corrisponde esattamente a quanto riportato CP_1 nel frazionamento approvato, di cui il Sig. è stato il tecnico redattore.
3. Riguardo le considerazioni del CTP, CP_1 si richiama quanto già illustrato nel par.
6.2 in merito alla dividente tracciata a seguito del raffronto tra il frazionamento approvato e quanto emerso dal rilievo topografico. Dal suddetto raffronto e dall'analisi di quanto riportato nei documenti catastali è stato possibile dedurre che il tratto del muro di recinzione lungo la dividente d'impianto, in adiacenza alla fioriera, non corrisponde né alla mappa cartografica al 1968 (Allegato N.3 – D) né alla mappa d'impianto (Allegato N.3 ‐ E). Pertanto, sulla base di considerazioni puramente tecniche, e quindi di competenza dello scrivente CTU, si conferma la linea di confine tra le proprietà, così come riportata negli elaborati grafici (Allegato N.3 – C, D, E). Per quanto riguarda tutte le considerazioni del CTP circa la volontà e le intenzioni del de cuius in merito al confine in questione, nonché sulla giurisprudenza del caso, si rimanda la relativa valutazione al Giudice…”
*** Orbene, tanto premesso, va detto che sulla scorta della consulenza tecnica disposta si è accertato che il muro realizzato dal sig. sul lato nord, al fine di dividere la sua proprietà dallo CP_1 stradone comune, è collocato esattamente sulla dividente scaturita dall'unico frazionamento che ha interessato i luoghi di causa, posto in essere l'11.12.2013. In definitiva, il CTU ha rilevato che tutti i termini di confine tra i fondi finitimi di e Parte_1
sono esatti, ad eccezione di quello tra la particella 262 (di e la CP_1 Parte_1 particella 307 (di ), ossia quello posto a ridosso della fioriera in quanto “il tratto del CP_1 muro di recinzione lungo la dividente d'impianto, in adiacenza alla fioriera, non corrisponde né alla mappa cartografica al 1968 (Allegato N.3 – D) né alla mappa d'impianto (Allegato N.3 ‐ E)”. Tale confine, a parere del CTU, va rideterminato nel modo seguente: “sono state rideterminare le coordinate dei punti che definiscono il confine stesso, evidenziate in rosso e in verde nella tabella delle coordinate (Allegato N.3 ‐ A), sulla base del foglio di mappa cartografica al 1968 (Allegato N.3 – D)”. L'incertezza è dovuta al fatto che, sovrapponendo la mappa catastale con l'elaborato derivante dal rilievo topografico, il confine risulterebbe ricadere in parte nella particella 262 e in parte nella particella 307. Le conclusioni rese dal ctu, dunque, accolgono in parte la tesi attorea, dovendo le parti dare attuazione all'apposizione dei termini così come definiti all'interno della consulenza, a spese comuni. Gli accertamenti ed i rilievi del ctu, in quanto corretti da un punto di vista tecnico e coerenti da un punto di vista logico, sono del tutto condivisibili e vengono fatti propri da questo giudice che sulla scorta dei medesimi ritiene che risulta accertato che il confine tra le rispettive proprietà delle parti è quello indicato nella relazione del ctu (ed in particolare v. Allegato N.
3- A-B-C-) del 13 aprile 2022 e successive integrazioni, con la conseguenza che l'ulteriore domanda avanzata da parte attrice - tale essendo quella di accertamento della proprietà dei beni, subastati al catasto di Alezio al F.31, part.lle 263, 262, 261, 260, 256, 255, 266, 72, 264 e 265, estesi complessivamente ha 2.93.80, oltre
8 al magazzino rurale riportato in catasto al F.31, part.lla 74 (oggetto del frazionamento e della successiva donazione), per i legittimi titoli di provenienza - resta assorbita.
5. – Va, poi, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria avanzata da parte convenuta. Sul punto si rileva che non risultano provati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. che presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo (Cass. 12422/1995) e non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. 15629/2010). La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., infatti, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile. (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21570 del 30 novembre 2012). Le spese, ivi incluse quelle della ctu, tenuto conto degli esiti del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 9178/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCERTA che il confine tra il fondo di proprietà dell'attrice sito in Sannicola in Parte_1
NCT al F.31, part.lla 262, e l'immobile di proprietà di , sito anch'esso in Sannicola, CP_1
NCT al F.31, part.lla 307 è quello indicato nella relazione del ctu Ing. depositata in data Per_5
13.4.2022 e successive integrazioni cui integralmente si rinvia;
- ORDINA a e l'apposizione di idonei termini, a spese comuni, in Parte_1 CP_1 corrispondenza del confine delimitato al precedente capo;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu già liquidate con separato decreto del 24.10.2022. Lecce, 3/12/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Silvia Saracino
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