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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9388 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della sostituzione di udienza mediante deposito di note scritte del 18.9.2025 ai sensi dell'art.127 ter, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 43245/2024 tra
Parte_1
(Avv. Ilaria Fiore, Avv. Erika Mastroianni) ricorrente
e in persona del legale rappresentante pt Controparte_1
(Avv. Giuliano Montaretto Marullo, Avv. Cristiano Marco Severini Iacolucci) resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, dipendente della dal 30/11/2015 con le Controparte_1
mansioni di addetta ai servizi di pulizia, ha impugnato il licenziamento, intimatole dal datore di lavoro in data 24.7.2024 a seguito della contestazione disciplinare del
9.07.2024, con cui le era stato addebitato di aver tenuto comportamenti immotivatamente aggressivi e gravemente minacciosi nei confronti delle colleghe sigg.re e nei giorni 27 e 28 giugno 2024, durante l'orario di servizio. Pt_2 Pt_3
A fondamento del ricorso ha dedotto: di esser assunta prima a tempo determinato dal
30.11.2015 al 31.12.2015 e poi, dal 1.10.2016 a tempo indeterminato, da CP_2
come operaio addetto ai servizi di igiene e pulizie, con qualifica di 1° Livello del
[...]
CCNL di settore;
di aver ricevuto in data 09.07.2024, una contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare dal lavoro, in quanto le sue colleghe e Pt_2
avevano denunciato al referente aziendale di aver subito aggressioni verbali e Pt_3
minacce lavorativi giorni 27 e 28 giugno 2024; di aver negato, durante l'incontro organizzato con la società in sede protetta, tutti i fatti a lei addebitati in quanto non rispondenti al vero;
di aver ricevuto, tuttavia, in data 17.07.2024, una raccomandata di licenziamento;
che in realtà il provvedimento è illegittimo non essendo stata la condotta contestata idonea ad incidere sul rapporto di fiducia con la che i fatti contestati, CP_1
inquadrati dall'azienda tra quelli puniti dall'art. 48 del CCNL di categoria con la sanzione espulsiva, avrebbero dovuto al più determinare l'applicazione di una sanzione conservativa ex art 47. La ricorrente ha chiesto dunque di dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento e di condannare la società resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento del danno con un'indennità fino a 12 mensilità ed al pagamento della contribuzione dovuta per il periodo di estromissione.
La resistente si è costituita ribadendo l'estrema gravità dei comportamenti tenuti dalla ricorrente stante la potenziale idoneità della condotta della a compromettere la Pt_1
sicurezza del luogo di lavoro e a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto;
che, in ogni caso, anche a voler ritenere la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto ai fatti addebitati, la ricorrente non avrebbe avuto diritto alla tutela reintegratoria, essendo il suo rapporto di lavoro sorto dopo il 7.3.2025.
Espletata la prova orale, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note conclusionali e delle note depositate in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso non è fondato.
Giova in via preliminare evidenziare che, secondo la concorde giurisprudenza di legittimità, la giusta causa di licenziamento “deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare" (v. Cass. Sez L sent.
n. 15654/2012; Cass. Sez. L sent. n. 6498/2012; Cass. Sez. L sent. n. 2013/2012). Spetta pertanto al datore di lavoro provare che il lavoratore si sia reso protagonista di un comportamento che costituisca “una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto ed, in particolare, di quello fiduciario”, mentre spetta al lavoratore provare la non veridicità di questi fatti, oppure la loro non idoneità a costituire valido fondamento dell'azione espulsiva (cfr. ex multis Cass. 20385/2011).
In tale prospettiva, ritiene questo giudice che nella fattispecie in esame sia stata raggiunta la prova della sussistenza nonché della gravità della condotta oggetto della contestazione disciplinare.
La teste ha dichiarato infatti che la mattina del 27 giugno 2024 lei, la ricorrente Pt_2
e la signora erano arrivate al lavoro alle 5,00 in via Smerillo, sede Samocar e Pt_3
che, mentre stava iniziando a pulire, la signora era andata verso di lei Pt_3
chiedendole se le fosse caduto il contenitore del sapone per terra nel magazzino dove si custodiscono i materiali e lei le disse di no. Ha dichiarato altresì che “pochi istanti dopo era arrivata la ricorrente e aveva iniziato ad inveire contro la con una bottiglia Pt_3 di candeggina in mano. sosteneva che, siccome io avevo detto che non ero stata la responsabile della caduta della residente di sapone, la dava per scontato che Pt_3
fosse stata lei. ADr la aveva il ruolo di referente responsabile della squadra. Pt_3
Adr preciso che la ricorrente e la erano molto vicine tra loro e la ricorrente Pt_3
faceva il gesto di volerle lanciare addosso la candeggina o la bottiglia. Io misi la mano sulla bottiglia per cercare di fermarla e le dicevo di calmarsi. Lei a quel punto si girò verso di me dandomi un colpo sulla spalla con la mano dicendomi: “fatti i cazzi tuoi”. A quel punto la ricorrente uscì dal bagno e andò verso l'accettazione mentre la Pt_3
uscì e andò verso il salone in direzione opposta. Io sono uscita subito dopo e ho sentito la ricorrente che, rivolgendosi alla le diceva frasi del tipo:” tanto prima o poi, Pt_3
prima che vado via da qua ti ammazzo”. Continuava a ripetere queste parole che furono udite anche dalla la quale però mi disse di lasciar perdere. La non Pt_3 Pt_3
reagì in nessun modo neanche nel bagno. adr preciso che, quando negai di aver fatto cadere il sapone la non disse nulla sulla ricorrente”. La teste ha poi riferito che Pt_3
quello stesso giorno la l'aveva seguita fino sotto casa percorrendo addirittura Pt_1
un tratto di strada contromano e parcheggiando sotto il cancello. Ha precisato che “quel giorno per rientrare a casa con la mia macchina chiesi alla di poterla seguire Pt_3
perché avevano chiuso un tratto di strada che portava a casa mia per un incendio e io non sapevo che giro dovessi fare. Seguii pertanto la per un tratto e a un certo Pt_3
punto, svoltata una strada, vedemmo la macchina della ricorrente, la quale iniziò a seguirmi. Arrivata sotto il mio cancello scese e cominciò a gridare dicendo che la mi aveva chiesto di farle da scorta dopo quello che era accaduto in azienda, Pt_3
cosa che io negai. Continuò a parlare dicendo che la era ladra e cattiva e che, Pt_3
se avessi continuato a stare con lei avrei perso il posto di lavoro. Disse anche una frase del tipo: “non mi chiamare per ringraziarmi. Ti sto avvisando”. Continuò a dire che
l'avrebbe ammazzata o che “avrebbe pagato qualcuno per farlo”. Disse: “tanto io in galera non ci vado. Ho la fedina penale pulita”. Ha dichiarato poi che il giorno precedente all'episodio del sapone aveva avuto un'altra discussione con la in Pt_1
merito alle modalità di espletamento del lavoro.
La a sua volta, ha confermato la versione della , precisando, infatti, che Pt_3 Pt_2
il 27 o 28 giugno, durante l'orario di lavoro, dopo aver chiesto a quest'ultima se fosse caduto del sapone in uno stanzino, la ricorrente, che aveva sentito la conversazione, era andata verso di lei brandendo una bottiglia di candeggina e accusandola di riferirsi a lei e di volerle attribuire la colpa per l'accaduto. Ha riferito dunque di essere andata via per finire il lavoro, mentre la ricorrente continuava a gridare:” io ti ammazzo” precisando che (la collega ) mi disse:” hai sentito che ti ha detto?” E io le risposi di Per_1 Pt_2
lasciar perdere perché tanto me lo dice sempre. Preciso che in passato le ho anche chiesto spiegazioni del suo atteggiamento ma lei non mi ha dato una risposta limitandosi a dire: “tu lo sai benissimo”. La teste ha riferito, infine, che “il giorno di questo litigio quando siamo andate via io e , che mi seguiva con la sua macchina, Per_1
la ricorrente ci aspettava lungo la via. Non ho visto se mi ha seguito. Il giorno dopo, mi pare, mentre andavo al lavoro col motorino lei mi aspettava e mi lanciò degli oggetti che non sono in grado di precisare. Non sono stata colpita da nessun oggetto in quell'occasione”.
Orbene, i testi appaiono pienamente credibili e attendibili, avendo reso dichiarazioni logiche, concordanti e dettagliate e pienamente in linea con quanto risulta dalle stesse esser stato riferito al referente della nell'immediatezza dei fatti (cfr. contenuto CP_1
mail referente e messaggi. Whatsapp Tripodo e all. 1 e 2 resistente). D' CP_1 Pt_3
altra parte la ricorrente si è limitata a contestare genericamente la veridicità dei fatti posti a fondamento dell'addebito disciplinare, sminuendo la portata della sua condotta in termini di “presunte offese non costituenti reato”, senza offrire elementi a sostegno di una possibile ricostruzione alternativa dell'accaduto . In conclusione, si ritiene che la condotta della lavoratrice, che in maniera cosciente e volontaria aggredisca verbalmente e minacci ripetutamente di morte i colleghi sul luogo di lavoro ( peraltro per futili motivi) integri senza dubbio un inadempimento degli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza e idoneo a scuotere irreversibilmente la fiducia del datore di lavoro.
Resta dunque da valutare, ai fini della legittimità del licenziamento, la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto ai fatti contestati. Come ha infatti ribadito di recente la
Corte costituzionale” …Il licenziamento è sempre una “extrema ratio”, sicché è giustificato, e quindi legittimo, solo se proporzionato alla gravità dell'addebito contestato e accertato in giudizio…” (Corte Cost. n.129/2024). Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la scala valoriale formulata dalle parti sociali nel contratto collettivo applicato al rapporto costituisce solo un parametro (non vincolante), ben potendo il giudice ritenere, nell'esercizio dell'attività valutativa e sussuntiva ex art.2119 cc, che anche condotte non espressamente punite dal CCNL con la sanzione espulsiva, integrino, per la loro gravità, giusta causa di licenziamento.
Infatti, “Le previsioni del contratto collettivo possono avere efficacia impeditiva di una diversa valutazione nelle sole ipotesi in cui esse siano più favorevoli al lavoratore - nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa.” (Cass. Ordinanza 24/03/2025 n
7828).
In tale prospettiva, ritiene questo giudice che la condotta contestata non possa in alcun modo essere ricondotta nell'art. 47 del CCNL applicato, il quale infatti prevede solo sanzioni conservative (ammonizione scritta, multa o sospensione) per infrazioni di minore gravità, quelle cioè che, pur integrando violazioni di obblighi contrattuali o comportamenti contrari alla disciplina aziendale, non ledono in modo irreparabile l'affidamento datoriale, né compromettono la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro. Si tratta, per lo più, di ipotesi di inadempimento agli obblighi di diligenza e collaborazione come ritardi, negligenza, assenza ingiustificata o di comportamenti che, pur riprovevoli, incidono soltanto in modo marginale sull'assetto organizzativo e sull'ambiente aziendale, come la lieve insubordinazione o l'ubriachezza manifesta.
Diverso è il perimetro dell'articolo 48, che disciplina le ipotesi in cui le violazioni si manifestano con un'intensità maggiore e incidono in modo più significativo sul vincolo fiduciario. In particolare la seconda parte della norma (lett. B) riguarda le condotte di estrema gravità, tali da determinare un'immediata e irreversibile compromissione del rapporto fiduciario e da rendere impossibile anche la prosecuzione temporanea della prestazione. In questa fascia rientrano sia comportamenti che provocano grave nocumento morale o materiale all'impresa, sia azioni che costituiscono reato in connessione con lo svolgimento del rapporto. Sono paradigmatici, in tal senso, la grave insubordinazione, il furto o il danneggiamento volontario, l'abbandono del posto con pericolo per persone o impianti, la rissa e ogni altra condotta che leda gravemente la sicurezza e l'ordine aziendale. Orbene, non vi è dubbio che le minacce di morte, accompagnate da un gesto potenzialmente intimidatorio ( l'avvicinamento brandendo una bottiglia di candeggina) , le aggressioni verbali, e l'esternazione di propositi di aggressione fisica ("dare una coltellata o pagare qualcuno per farlo") rientrino, per la loro intrinseca gravità, per il pericolo concreto che arrecano all'incolumità dei colleghi e per il grave turbamento che introducono nell'ambiente lavorativo ( la ha anche Pt_3
deciso di sporgere querela), nel campo di applicazione dell'art. 48 lettera B). Infine si osserva che,, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale condotta, per la sua gravità, non è riconducibile alla fattispecie dell'ingiuria, oggi depenalizzata potendo, per converso, integrare gli estremi di un reato come la minaccia grave (art. 612 c.p.), la violenza privata, ovvero, stante la reiterazione delle condotte, gli atti persecutori ex art.612 cp. In tal senso la circostanza che la abbia deciso di rimettere la querela Pt_3
(cfr. doc 7) può incidere esclusivamente sull'eventuale procedibilità dell'azione penale e non di certo sul disvalore della condotta contestata. In tale quadro non emergono, dunque, profili di censurabilità della condotta datoriale: la gravità intrinseca del comportamento della ricorrente, la sua idoneità a porre in pericolo la salute psicofisica delle colleghe, la violazione dei doveri fondamentali di diligenza, correttezza e lealtà giustificano pienamente la sanzione espulsiva, risultando la misura proporzionata rispetto alla compromissione del vincolo fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del
10.3.2014, nel loro importo minimo per controversie di valore indeterminabile, in considerazione della non complessità delle questioni di diritto esaminate. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del
D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
l giudice, definitivamente pronunciando, così provvede.
-Rigetta il ricorso;
-Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. che liquida in euro 4618 oltre oneri di legge
Il Giudice
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot EB PI