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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 3429/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa UR Di ER Presidente relatore dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliatti Dezza Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto instaurato da
, nata a [...], il [...], cittadina italiana, Parte_1 residente in [...], C.F.: C.F._1
e
, nato a [...], il [...], cittadino italiano, residente in [...] Trento (TN), alla via A. Volta, nr.16, C.F.: C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maura Cravotto Schwarz del foro di Trento, C.F.:
con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Brigata C.F._3
Acqui, nr. 4 giusta procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 24 luglio 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 26 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24.07.2025. All'udienza del 26.11.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, libero ciascuno di portare la residenza e/o domicilio ove riterrà opportuno.
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, secondo i tempi e le modalità di seguito riportate.
3. Il minore starà presso la madre, a settimane alterne, il lunedì, il giovedì, il sabato e la domenica mentre il mercoledì e il martedì presso il padre e il venerdì presso gli zii;
la settimana successiva il minore starà con il padre il lunedì, il martedì, il sabato e la domenica, mentre il mercoledì e il giovedì presso la madre e il venerdì presso gli zii.
4. I genitori concordano sin d'ora che laddove uno dei genitori, per qualsiasi motivo, debba affidare il figlio a terzi (ad eccezione della scuola), dovrà essere preferito l'altro genitore che - avvisato preventivamente – dia la propria disponibilità ad occuparsi del figlio.
5. Nell'esclusivo interesse del figlio, i genitori si impegnano altresì, nel caso in cui uno dei due intraprenda una relazione, a non convivere con il/la nuovo/a partner prima che siano trascorsi 12 mesi dalla sentenza di separazione.
6. Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, per il resto si applicherà il calendario ordinario.
7. Durante i ponti festivi, che le parti si accorderanno circa la permanenza del figlio minore presso ciascuno di loro di volta in volta;
in mancanza di accordo, il figlio minore trascorrerà i ponti festivi, in via alternata, con ciascuno dei genitori o secondo il calendario ordinario.
8. Le vacanze di Natale e di Pasqua, il figlio minore le trascorrerà con ciascuno dei genitori nella misura della metà ciascuno.
9. Posto che il tempo del figlio presso ciascun genitore è paritario si esclude un contributo al mantenimento dello stesso figlio. 10. Con riferimento alle spese straordinarie – da individuarsi ai sensi del Protocollo CNF per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare –, queste saranno sostenute da ciascuno dei genitori nella misura della metà e le relative somme versate su un conto corrente cointestato tra le parti e destinato a provvedere alle necessità del figlio. 11. Assegnare l'assegno unico universale ed eventuali altri emolumenti pubblici in favore della madre, che provvederà a versarli sul conto corrente di cui al punto 8 cointestato tra le parti e destinato a provvedere alle necessità del figlio. 12. Assegnare la casa famigliare sita nel Comune di Trento, via A. Volta, nr. 16, unitamente agli arredi e pertinenze, a favore della sig.ra
, nell'interesse del figlio minore. 13. I coniugi dichiarano di rinunciare Parte_1 reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. 14. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, il signor si impegna a trasferire la propria quota di ½ indiviso della casa coniugale p.ed. Parte_2
5950, pm. 1 e pm 27, in PT 6657, CC Trento alla signora , la quale si Parte_1 impegna a corrispondere al signor la somma di Euro 80.000,00 e ad estinguere il mutuo Pt_2 cointestano n. 06 069 02256269 con TS NK, mediante accensione di nuovo mutuo interamente a nome suo, in modo da liberare il sig. da ogni obbligo verso la Banca Pt_2 mutante inerentemente al mutuo n. n. 06 069 02256269 con TS NK ,si impegna altresì a cancellare l'ipoteca esistente a nome del sig. sulla p.ed. 5950, pm. 1 e pm 27, in PT Pt_2
6657, CC Trento. A tal fine le parti si impegnano a rivolgersi ad un Notaio scelto di comune accordo per dare esecuzione all'accordo transattivo sopra esteso, se possibile, prima dell'udienza che sarà fissata per il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'intesa che ogni spesa necessaria (notarili, eventuali spese tecniche, APE ecc.) sarà ripartita a metà. 15. Le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione al fine del passaggio in giudicato della sentenza di separazione alle condizioni sopra riportate, dandovi fin da ora formale acquiescenza, e si impegnano a compiere tempestivamente tutti i relativi atti necessari ad ottenere il rilascio del certificato del passaggio in giudicato della sentenza medesima”.
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023.
Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né alla prole né al buon costume o all'ordine pubblico, e, al contempo, di dovere rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio. Nulla sulle spese tenuto conto della natura consensuale del presente giudizio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 24 luglio 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 13 aprile 2013 in Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al N. 7 P.2 serie A anno 2013); Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Nulla sulle spese. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
UR Di ER