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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3987/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata AN (MI) il 03/11/1980 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Ida Allocca e Serena Cappiello presso le quali ha eletto domicilio telematico Email_1
Email_2
e
2) Parte_2
Nato a Foggia (FG) il 09/04/1980
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Pietro Nigro e Ilaria Beriotto presso i quali ha eletto domicilio telematico Email_3
Email_4
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Segrate il 16.12.2016
(anno 2016 atto n.40 parte I)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
• , nata a [...] il [...], C.F. , cittadina Persona_1 C.F._3
italiana;
• , a AN (MI) il 10/12/2018, C.F. , cittadino italiano;
Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) affidare i figli minori in maniera condivisa ai genitori, disponendo che essi vivano presso l'abitazione della madre, sita in Segrate (MI), Via S. Carlo n. 8, ove avranno la residenza anagrafica: ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei figli presso di sé;
2) disporre che il padre possa tenere con sé i figli, in difetto di diverso accordo:
- ogni martedì, dall'uscita da scuola sino al mattino seguente, quando li riaccompagnerà a scuola e nelle settimane di competenza materna anche il giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino seguente, quando li riaccompagnerà a scuola;
- ogni 15 giorni, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
- per metà delle vacanze natalizie, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30/12 sera al termine delle vacanze scolastiche, ad anni alterni (Natale 2025 con la madre);
- durante le vacanze di Pasqua, da intendersi quali vacanze scolastiche, ad anni alterni (Pasqua 2025 con la madre).
Se il genitore che ha il periodo di competenza non organizza un viaggio, l'altro genitore potrà tenere con sé i bambini nel giorno di Pasquetta, dal mattino sino alla sera, dopo cena;
- durante le vacanze di Carnevale, da intendersi quali vacanze scolastiche, ad anni alterni (Carnevale
2025 con il padre).
Se il genitore che ha il periodo di competenza non organizza un viaggio, l'altro genitore potrà tenere con sé i figli per un giorno, da concordarsi tra i genitori, dal mattino sino alla sera, dopo cena;
- durante i cd. “ponti infrannuali” festivi e religiosi (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre,
7/8 Dicembre) – tutti da intendersi quali vacanze scolastiche – in alternanza per ciascun periodo con la madre;
- durante le vacanze estive, una settimana a luglio e due ad agosto, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Aprile di ogni anno.
Durante i periodi di vacanze estive, pasquali, natalizie, durante i c.d. “ponti infrannuali” festivi e religiosi (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 7/8 Dicembre) ed il Carnevale – tutti da intendersi quali vacanze scolastiche – l'ordinaria turnazione stabilita rimarrà sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza, intendendosi così che i figli trascorreranno il primo fine settimana immediatamente successivo alla conclusione del periodo di vacanza con il genitore con il quale non hanno trascorso l'ultimo fine settimana prima della sospensione dell'ordinaria turnazione;
- il giorno del compleanno del padre e della festa del papà; mentre, i bambini rimarranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e della festa della mamma;
il giorno del compleanno dei bambini ad anni alterni. Per i suddetti periodi, nel caso si rendesse necessario, il calendario degli incontri tra il padre e i figli verrà rimodulato di conseguenza.
I genitori concordano sin d'ora che la madre, durante le vacanze scolastiche – nei mesi di giugno e luglio, quando potrà usufruire dello smart working – porti i figli con sé in località di vacanza per un periodo massimo di un mese, fermo restando la settimana di luglio che i bambini trascorreranno con il padre. Per il suddetto periodo, il padre recupererà – previo accordo con la madre – i giorni non goduti;
3) il padre corrisponderà alla madre – a far data dalla sottoscrizione della separazione consensuale
– a titolo di contributo al mantenimento, educazione e istruzione dei figli, fino alla loro autonomia di reddito al termine di un regolare ciclo di studi anche a livello universitario, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro 1.300,00 (Euro milletrecento/00, Euro 650,00 per ciascun figlio); detto assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
4) il padre corrisponderà alla madre il 70% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di AN e dalla Corte d'appello di
AN in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) i genitori concordano, altresì, di suddividere al 50% ciascuno il costo della quota dei figli per i periodi di vacanza con la madre nei mesi di giugno e luglio, in cui quest'ultima lavorerà in modalità smart-working;
6) il padre presta sin d'ora il consenso, impegnandosi a porre in essere quanto necessario, a che la madre percepisca integralmente gli assegni unici per i figli che ad oggi ammontano ad Euro 114,00;
7) assegnare la casa coniugale, di proprietà della moglie, con gli arredi ivi esistenti, alla Sig.ra ad eccezione dei quadri e che verranno ritirati dal Sig. che si Pt_1 Per_2 Per_3 Pt_2 impegna sin d'ora, in caso di alienazione, a comunicare la circostanza alla moglie e a trasferire il ricavato della vendita su un conto corrente intestato ai figli;
8) i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato ed il saldo verrà integralmente attribuito al marito;
9) i coniugi si impegnano sin d'ora reciprocamente a far conoscere ai figli gli eventuali e futuri compagni solo a seguito di relazione consolidata, ovvero non prima che siano decorsi 12 mesi dall'instaurazione del nuovo rapporto;
10) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti, in quanto titolari di adeguati redditi propri e di aver definito ogni altra questione connessa al vincolo matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Segrate (MI) il 16.12.2016.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in AN, il 30.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
AN, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata AN (MI) il 03/11/1980 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Ida Allocca e Serena Cappiello presso le quali ha eletto domicilio telematico Email_1
Email_2
e
2) Parte_2
Nato a Foggia (FG) il 09/04/1980
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Pietro Nigro e Ilaria Beriotto presso i quali ha eletto domicilio telematico Email_3
Email_4
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Segrate il 16.12.2016
(anno 2016 atto n.40 parte I)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
• , nata a [...] il [...], C.F. , cittadina Persona_1 C.F._3
italiana;
• , a AN (MI) il 10/12/2018, C.F. , cittadino italiano;
Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) affidare i figli minori in maniera condivisa ai genitori, disponendo che essi vivano presso l'abitazione della madre, sita in Segrate (MI), Via S. Carlo n. 8, ove avranno la residenza anagrafica: ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei figli presso di sé;
2) disporre che il padre possa tenere con sé i figli, in difetto di diverso accordo:
- ogni martedì, dall'uscita da scuola sino al mattino seguente, quando li riaccompagnerà a scuola e nelle settimane di competenza materna anche il giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino seguente, quando li riaccompagnerà a scuola;
- ogni 15 giorni, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
- per metà delle vacanze natalizie, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30/12 sera al termine delle vacanze scolastiche, ad anni alterni (Natale 2025 con la madre);
- durante le vacanze di Pasqua, da intendersi quali vacanze scolastiche, ad anni alterni (Pasqua 2025 con la madre).
Se il genitore che ha il periodo di competenza non organizza un viaggio, l'altro genitore potrà tenere con sé i bambini nel giorno di Pasquetta, dal mattino sino alla sera, dopo cena;
- durante le vacanze di Carnevale, da intendersi quali vacanze scolastiche, ad anni alterni (Carnevale
2025 con il padre).
Se il genitore che ha il periodo di competenza non organizza un viaggio, l'altro genitore potrà tenere con sé i figli per un giorno, da concordarsi tra i genitori, dal mattino sino alla sera, dopo cena;
- durante i cd. “ponti infrannuali” festivi e religiosi (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre,
7/8 Dicembre) – tutti da intendersi quali vacanze scolastiche – in alternanza per ciascun periodo con la madre;
- durante le vacanze estive, una settimana a luglio e due ad agosto, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Aprile di ogni anno.
Durante i periodi di vacanze estive, pasquali, natalizie, durante i c.d. “ponti infrannuali” festivi e religiosi (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 7/8 Dicembre) ed il Carnevale – tutti da intendersi quali vacanze scolastiche – l'ordinaria turnazione stabilita rimarrà sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza, intendendosi così che i figli trascorreranno il primo fine settimana immediatamente successivo alla conclusione del periodo di vacanza con il genitore con il quale non hanno trascorso l'ultimo fine settimana prima della sospensione dell'ordinaria turnazione;
- il giorno del compleanno del padre e della festa del papà; mentre, i bambini rimarranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e della festa della mamma;
il giorno del compleanno dei bambini ad anni alterni. Per i suddetti periodi, nel caso si rendesse necessario, il calendario degli incontri tra il padre e i figli verrà rimodulato di conseguenza.
I genitori concordano sin d'ora che la madre, durante le vacanze scolastiche – nei mesi di giugno e luglio, quando potrà usufruire dello smart working – porti i figli con sé in località di vacanza per un periodo massimo di un mese, fermo restando la settimana di luglio che i bambini trascorreranno con il padre. Per il suddetto periodo, il padre recupererà – previo accordo con la madre – i giorni non goduti;
3) il padre corrisponderà alla madre – a far data dalla sottoscrizione della separazione consensuale
– a titolo di contributo al mantenimento, educazione e istruzione dei figli, fino alla loro autonomia di reddito al termine di un regolare ciclo di studi anche a livello universitario, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro 1.300,00 (Euro milletrecento/00, Euro 650,00 per ciascun figlio); detto assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
4) il padre corrisponderà alla madre il 70% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di AN e dalla Corte d'appello di
AN in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) i genitori concordano, altresì, di suddividere al 50% ciascuno il costo della quota dei figli per i periodi di vacanza con la madre nei mesi di giugno e luglio, in cui quest'ultima lavorerà in modalità smart-working;
6) il padre presta sin d'ora il consenso, impegnandosi a porre in essere quanto necessario, a che la madre percepisca integralmente gli assegni unici per i figli che ad oggi ammontano ad Euro 114,00;
7) assegnare la casa coniugale, di proprietà della moglie, con gli arredi ivi esistenti, alla Sig.ra ad eccezione dei quadri e che verranno ritirati dal Sig. che si Pt_1 Per_2 Per_3 Pt_2 impegna sin d'ora, in caso di alienazione, a comunicare la circostanza alla moglie e a trasferire il ricavato della vendita su un conto corrente intestato ai figli;
8) i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato ed il saldo verrà integralmente attribuito al marito;
9) i coniugi si impegnano sin d'ora reciprocamente a far conoscere ai figli gli eventuali e futuri compagni solo a seguito di relazione consolidata, ovvero non prima che siano decorsi 12 mesi dall'instaurazione del nuovo rapporto;
10) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti, in quanto titolari di adeguati redditi propri e di aver definito ogni altra questione connessa al vincolo matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Segrate (MI) il 16.12.2016.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in AN, il 30.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
AN, _____________
IL PM IL PG