Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6054/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 6054/2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, ai fini del presente Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Leandro Traversa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bartiromo in virtù Controparte_1 C.F._2
di procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 283/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
13.1.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 29.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 283/2022, emesso in data 13.1.2022, questo Tribunale ingiungeva a
, quale erede universale di di pagare, in favore Parte_1 Persona_1 CP_1
, la somma complessiva di 26.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto
[...]
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'ingiunto dichiarando, ai sensi dell'art. 214 co. 2 c.p.c., di non conoscere la sottoscrizione apparentemente apposta dal sugli Per_1
assegni prodotti in copia dalla controparte.
A fondamento dell'operato disconoscimento, il depositava perizia calligrafica di parte Parte_1
con la quale era stata accertata la non autenticità delle sottoscrizioni attribuite al de cuius.
Negava, in ogni caso, l'esistenza di un valido titolo che potesse giustificare l'emissione degli assegni in parola.
Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Istruita la causa veniva mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 29 novembre 2024, questo giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
È pacifico che nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito nullo (quali devono ritenersi quelli azionati nella fattispecie, in quanto privi di data), è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c.
In quest'ottica, dunque, gli assegni bancari per cui è causa devono ritenersi costituiscano una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Ne deriva la configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Il titolo, cioè, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi in favore del beneficiario.
Tanto premesso, quindi, era onere di dare prova dell'insussistenza del Parte_1
rapporto.
Ebbene, tale prova può dirsi raggiunta.
Invero, prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento (Cass. 1324/2022).
Con specifico riferimento alla modalità del disconoscimento, occorre preliminarmente chiarire che esso, non rientrando fra gli atti che implicano disposizione del diritto in contesa, ben può essere effettuato, come nel caso che occupa, dal difensore anche se non munito di procura speciale
(Cass. n. 9869/2000).
Ancora con riferimento alle modalità di formulazione del disconoscimento, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, trova applicazione l'art. 2719 c.c.: detta norma, che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche,
è applicabile infatti tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione,
e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. n. 3540/2019).
Ciò posto, va poi chiarito che in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio ed intenda avvalersene deve produrre l'originale, che è necessario per la procedura di verificazione ex articolo
216 c.p.c., giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la verifica. Ne consegue che non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia e la dichiarazione di disponibilità a produrre l'originale
(Cfr. Cass. 14804/2014).
Secondo il menzionato art. 216 c.p.c., poi, ai fini di una puntuale ottemperanza all'onere probatorio gravante su chi propone l'istanza di verificazione, occorre che in quest'ultima si indichino i mezzi di prova ritenuti utili, producendo od indicando le scritture che possono servire da comparazione.
Ora, è principio fermo in materia quello per cui l'istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta, costituendo articolazione di un mezzo istruttorio, deve essere proposta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie.
Pertanto, ritiene il Tribunale che anche la produzione dell'originale dell'atto disconosciuto, poichè attività strumentale alla corretta articolazione dell'istanza di articolazione, non può che essere soggetta alle medesime preclusioni temporali e, quindi, deve necessariamente avvenire contestualmente alla proposizione dell'istanza di verificazione o, comunque, entro i termini ordinari imposti dal codice di rito (Cfr. Tribunale di Napoli, III Sez. Civ., sentenza n. 1230 del 28 gennaio 2013).
Tutto ciò premesso in termini generali, va rilevato che, a fronte dell'espresso, puntuale e tempestivo disconoscimento operato dal (il quale, sin dall'atto di opposizione, ha Parte_1
fermamente dichiarato di non conoscere le sottoscrizioni apposte sugli assegni prodotti in copia dalla controparte e attribuiti al suo dante causa, ), il creditore opposta non ha mai Persona_1
provveduto al deposito dei titoli di credito contestati in originale.
E ciò, nè con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., peraltro depositata (la parte, infatti, ben avrebbe potuto chiedere, prima della scadenza del termine, l'autorizzazione al deposito cartaceo del documento ai sensi dell'art. art. 16 bis, comma 9, d.l. n. 179/12), nè all'udienza fissata per le determinazioni istruttorie ai sensi dell'art. 184 c.p.c.
Deriva da ciò l'inutilizzabilità degli assegni bancari in atti.
Venuto meno, dunque, il titolo su cui si fondava la pretesa creditoria dell'opposto nei confronti del
, si deve concludere nel senso dell'infondatezza della stessa. Parte_1
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n.
283/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.1.2022.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.R.G. 6054/2022, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 283/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 13.1.2022; B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.
Napoli, 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi