Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 novembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 agosto 2017 |
Commentari • 82
- 1. Società titolare di farmacia e di parafarmacia: limiti e ammissibilitàAndrea Bramante · https://www.iusinitinere.it/
Con il presente contributo si intende affrontare la questione, di notevole rilevanza pratica, avente ad oggetto la possibilità, da parte di una società, di essere titolare di una o più farmacie e al contempo di una o più parafarmacie. Per fornire una risposta a tale quesito, di indiscussa attualità, occorre preliminarmente inquadrare la natura giuridica dell'istituto della “farmacia” per poi analizzare il quadro normativo di settore, che dal 2017 ha subìto un profondo mutamento. Quanto al primo aspetto, è stato più volte sostenuto che nella nozione di farmacia debba essere ricondotta non soltanto la professione sanitaria in sé, che si sostanzia nella preparazione ed erogazione di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26496Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 1432-2017 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA (EX AZIENDA USL N. 2 DI CALTANISSETTA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,' VIA MONTE ZEBIO 28/S, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO RABIOLO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 26496 Anno 2020 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 20/11/2020 FARMACIA BUFALINO D.SSA AR CONCETTA, in persona della titolare omonima, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MANFREDI 11, presso lo studio dell'avvocato GIULIO VALENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato …Leggi di più...
- fondamento·
- crediti per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle asl·
- esclusione·
- applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002·
- adempimento·
- obbligazioni in genere·
- di cose determinate solo nel genere
Versioni del testo
- Art. 1. Rapporto farmacie-popolazione 1. I commi primo , secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo- cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda alla autorita' sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie". - Art. 2. Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari 1. L' articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 104. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita' lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.
2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma".
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 1 della legge n. 475/1968 si veda in nota all'art. 1. - Art. 3. S a n z i o n i 1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
2. Nei casi indicati nel comma 1 l'autorita' sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.