Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 novembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 agosto 2017 |
Commentari • 70
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Gli odierni appellanti, Elisa Gabriella O. e Sebastiano S., hanno preso parte in forma associata alla procedura concorsuale di 222 sedi farmaceutiche bandita, ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, dalla Regione Siciliana con il decreto n. 2782 del 24 dicembre 2012. 1.1. L'art. 4 del bando, per quanto rileva in questa sede, ha previsto che «ciascun candidato può partecipare al concorso in non più di due Regioni o Province autonome» e che «al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata». 1.2. Essi si sono collocati al 126° posto in graduatoria e sono risultati perciò assegnatari della sede n. 21 …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Il Collegio arbitrale rituale, costituito in Catania in forza di clausola compromissoria contenuta nello statuto della società a responsabilità limitata Ravanusa - chiamato a risolvere la controversia insorta tra detta società (vincitrice di un bando di concorso pubblico straordinario per il conferimento di sedi farmaceutiche, approvato dall'Assessorato alla salute della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27) e una propria socia, alla quale la Ravanusa srl …
Leggi di più… - 3. Romagna, sezione II, sentenza 30 agosto 2018, n. 657https://www.eius.it/articoli/
- 4. L’attività svolta dal farmacista socio di società di persone è equiparata all’attività del titolare di farmaciaLuigi Piero Martina · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 5. La farmacia comunale è un servizio pubblico economicoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 24 ottobre 2025
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26496Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 1432-2017 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA (EX AZIENDA USL N. 2 DI CALTANISSETTA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,' VIA MONTE ZEBIO 28/S, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO RABIOLO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 26496 Anno 2020 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 20/11/2020 FARMACIA BUFALINO D.SSA AR CONCETTA, in persona della titolare omonima, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MANFREDI 11, presso lo studio dell'avvocato GIULIO VALENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato …Leggi di più...
- fondamento·
- crediti per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle asl·
- esclusione·
- applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002·
- adempimento·
- obbligazioni in genere·
- di cose determinate solo nel genere
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2016, n. 11380Provvedimento: 1 1380/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ricorso straordinario LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ex art. 111 co. 8 Cost. SEZIONI UNITE CIVILI CGARS limiti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: esterni della Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF giurisdizione Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO interpretazione di atti Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI amministrativi e di norme Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO R.G. N. 21646/2013 Cron. 1380 Dott. BRUNO BIANCHINI Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere Rep. Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere Ud. 03/05/2016 Dott. CARLO DE CHIARA Consigliere PU Dott. FRANCO DE STEFANO Rel. Consigliere ем нет ha …Leggi di più...
- fattispecie·
- eccesso di potere giurisdizionale·
- esclusione·
- interpretazione e disapplicazione di atti amministrativi·
- attività riservata alla p.a·
- configurabilità·
- impugnazioni civili·
- cassazione (ricorso per)·
- consiglio di stato·
- giurisdizioni speciali (impugnabilità)
- 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 6799Provvedimento: Pubblicato il 31/07/2025 N. 06799/2025REG.PROV.COLL. N. 05059/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5059 del 2022, proposto da In.Rosa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e …Leggi di più...
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- pianificazione territoriale·
- competenza amministrativa·
- chiusura dispensario·
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- apertura farmacia·
- eccesso di potere·
- art. 87 c.p.a.·
- art. 3 e 10-bis l. n. 241/90
- 4. TAR Latina, sez. I, sentenza 28/10/2025, n. 910Provvedimento: Pubblicato il 28/10/2025 N. 00910/2025 REG.PROV.COLL. N. 00171/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 171 del 2023, proposto dal dott. Fabrizio Tambucci, in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante p.t. della Farmacia Tambucci del dott. Fabrizio Tambucci, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Celestino, presso il cui studio è domiciliato in Cassino (FR), via M.T. Varrone 31 e con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. …Leggi di più...
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- inammissibilità ricorso·
- art. 39 cod. proc. amm.·
- revisione pianta organica farmacie·
- diritto di prelazione·
- decentramento sede farmaceutica·
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- art. 100 cod. proc. civ.·
- sviamento di clientela·
- onere della prova
- 5. Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/05/2024, n. 855Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA Composta dai signori Magistrati: GIANMICHELE MARCELLI Presidente PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in appello iscritta al n. 480/2022 RGC promossa DA - residente in [...]; Parte_1 C.F.: ; C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Nazzareno Ciarrocchi del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec di quest'ultimo; (appellante) NEI CONFRONTI DI - , residente in [...]; CP_1 C.F.: C.F._2 - , residente in [...]; CP_2 C.F.: ; C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Titone e con questa …Leggi di più...
- giudicato·
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- art. 11 L. 362/1991·
- CTU·
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- compensazione spese legali
Versioni del testo
- Art. 1. Rapporto farmacie-popolazione 1. I commi primo , secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo- cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda alla autorita' sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie". - Art. 2. Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari 1. L' articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 104. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita' lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.
2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma".
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 1 della legge n. 475/1968 si veda in nota all'art. 1. - Art. 3. S a n z i o n i 1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
2. Nei casi indicati nel comma 1 l'autorita' sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.