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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/10/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 979/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA LA
All'udienza cartolare il giudice, MA De ES, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e,
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, MA De ES, visto l'art. 281- sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 29.3.2021 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Madonna n. 4, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Barba e Silvana Salerno;
OPPONENTE
e
1 (p.i. con sede in Roma nella via Benedetto Croce n. 40, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Crippa e Adamo Biolo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare cui si rinvia.
MOTIVAZIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 113/2021
del 8.2.2021 sub RG n. 3255/2020, emesso a favore della società contro CP_1
. I motivi di opposizione di quest'ultimo sono riconducibili all'asserita Parte_1
mancata prova della cessione del credito a favore della ricorrente (odierna convenuta opposta) e all'asserita mancata prova del credito stesso.
Si è ritualmente costituita la società opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito della prima udienza del 20.9.2021 è stato assegnato un termine alle parti per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.
A seguito del subentro del sottoscritto al precedente giudice istruttore, alla successiva udienza del 14.2.2024 l'opponente rilevava l'improcedibilità della domanda poiché al tentativo di mediazione non è comparso personalmente né il procuratore della società
opposta, né un suo difensore del presente giudizio munito di procura sostanziale, bensì è comparso un delegato, ossia l'avv. Federico Marrapodi (v. verbale di mediazione in atti).
Le parti venivano quindi invitate a interloquire sulla questione all'udienza del 26.6.2024
a seguito della quale la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
L'eccezione di improcedibilità è fondata.
Nel caso di specie rileva ratione temporis il seguente principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n.
28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv.,
2 con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite
dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La
condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti
comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a
procedere oltre” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 27/03/2019, Rv. 653270 - 01).
Orbene l'opposta non ha partecipato personalmente alla mediazione e non ha dato prova di aver rilasciato procura sostanziale all'avvocato comparso alla mediazione. Nel verbale di mediazione, il comparente ha dato conto di agire su delega dell'avv. Cristina Crippa
richiamando una procura speciale, che tuttavia non è stata prodotta in questo giudizio,
con la conseguenza che non può ritenersi provata la sussistenza dei relativi poteri in capo all'avvocato comparso alla mediazione.
Pertanto, non essendo stata regolarmente svolta la procedura di mediazione, stante la mancata regolare comparizione della convenuta opposta (su cui grava l'onere di presentare la domanda di mediazione - cfr. Cass. S.U. n. 19596/2020) personalmente o mediante rappresentante sostanziale validamene nominato all'incontro innanzi al mediatore, va dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (sul punto si veda, nella giurisprudenza di merito, anche Tribunale di
Trieste, sentenza n. 507 del 26.09.2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo,
secondo il pertinente scaglione di valore e con applicazione dei valori minimi stante la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 113/2021 del 8.2.2021 sub RG n. 3255/2020;
3 2) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite a favore di parte opponente,
liquidate in euro 286,00 per spese esenti ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Agrigento, 10.10.2025.
Il giudice
MA De ES
4
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA LA
All'udienza cartolare il giudice, MA De ES, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e,
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, MA De ES, visto l'art. 281- sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 29.3.2021 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Madonna n. 4, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Barba e Silvana Salerno;
OPPONENTE
e
1 (p.i. con sede in Roma nella via Benedetto Croce n. 40, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Crippa e Adamo Biolo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare cui si rinvia.
MOTIVAZIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 113/2021
del 8.2.2021 sub RG n. 3255/2020, emesso a favore della società contro CP_1
. I motivi di opposizione di quest'ultimo sono riconducibili all'asserita Parte_1
mancata prova della cessione del credito a favore della ricorrente (odierna convenuta opposta) e all'asserita mancata prova del credito stesso.
Si è ritualmente costituita la società opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito della prima udienza del 20.9.2021 è stato assegnato un termine alle parti per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.
A seguito del subentro del sottoscritto al precedente giudice istruttore, alla successiva udienza del 14.2.2024 l'opponente rilevava l'improcedibilità della domanda poiché al tentativo di mediazione non è comparso personalmente né il procuratore della società
opposta, né un suo difensore del presente giudizio munito di procura sostanziale, bensì è comparso un delegato, ossia l'avv. Federico Marrapodi (v. verbale di mediazione in atti).
Le parti venivano quindi invitate a interloquire sulla questione all'udienza del 26.6.2024
a seguito della quale la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
L'eccezione di improcedibilità è fondata.
Nel caso di specie rileva ratione temporis il seguente principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n.
28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv.,
2 con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite
dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La
condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti
comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a
procedere oltre” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 27/03/2019, Rv. 653270 - 01).
Orbene l'opposta non ha partecipato personalmente alla mediazione e non ha dato prova di aver rilasciato procura sostanziale all'avvocato comparso alla mediazione. Nel verbale di mediazione, il comparente ha dato conto di agire su delega dell'avv. Cristina Crippa
richiamando una procura speciale, che tuttavia non è stata prodotta in questo giudizio,
con la conseguenza che non può ritenersi provata la sussistenza dei relativi poteri in capo all'avvocato comparso alla mediazione.
Pertanto, non essendo stata regolarmente svolta la procedura di mediazione, stante la mancata regolare comparizione della convenuta opposta (su cui grava l'onere di presentare la domanda di mediazione - cfr. Cass. S.U. n. 19596/2020) personalmente o mediante rappresentante sostanziale validamene nominato all'incontro innanzi al mediatore, va dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (sul punto si veda, nella giurisprudenza di merito, anche Tribunale di
Trieste, sentenza n. 507 del 26.09.2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo,
secondo il pertinente scaglione di valore e con applicazione dei valori minimi stante la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 113/2021 del 8.2.2021 sub RG n. 3255/2020;
3 2) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite a favore di parte opponente,
liquidate in euro 286,00 per spese esenti ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Agrigento, 10.10.2025.
Il giudice
MA De ES
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