Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7181
CASS
Sentenza 12 maggio 2003

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Massime1

In materia di procedimento civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e pertanto in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità.

Commentario1

  • 1Contratto di prestazione d'opera: recesso ad nutum derogabile
    Avv. Leonardo Serra · https://www.expartecreditoris.it/ · 15 giugno 2013

    ISSN 2385-1376 Testo massima Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, la possibilità di recedere ad nutum riconosciuta al cliente dall'art. 2237, comma 1, cc non ha carattere inderogabile: la facoltà di recesso può infatti essere esclusa sino alla conclusione del rapporto a fronte di esigenze particolari delle parti. Non è inoltre necessario un accordo specifico ed espresso che sancisca la deroga pattizia alla facoltà di recesso, essendo sufficiente la mera indicazione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa. Sono questi i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.14016, pronunziata in data 14/06/2013, al termine di una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7181
Data del deposito : 12 maggio 2003

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