Sentenza 12 maggio 2003
Massime • 1
In materia di procedimento civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e pertanto in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Contratto di prestazione d'opera: recesso ad nutum derogabileAvv. Leonardo Serra · https://www.expartecreditoris.it/ · 15 giugno 2013
ISSN 2385-1376 Testo massima Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, la possibilità di recedere ad nutum riconosciuta al cliente dall'art. 2237, comma 1, cc non ha carattere inderogabile: la facoltà di recesso può infatti essere esclusa sino alla conclusione del rapporto a fronte di esigenze particolari delle parti. Non è inoltre necessario un accordo specifico ed espresso che sancisca la deroga pattizia alla facoltà di recesso, essendo sufficiente la mera indicazione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa. Sono questi i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.14016, pronunziata in data 14/06/2013, al termine di una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7181 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA PP, GA NT, elettivamente domiciliati in Roma, via Ofanto n. 18, presso l'avv. Gianni Donatello, difesi dall'avv. Agostino Fortunato, giusta deleghe in atti;
- ricorrenti -
contro
NF NE, elettivamente domiciliato in Roma, via di Trasone nn. 8/12, presso l'avv. Ercole Forgione, difeso dall'avv. Vencenzo Vetere, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, n. 4/2001 del 10 febbraio - 1^ marzo 2001 (R.G. 602/00).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 22 luglio 2000 GA PP e GA NT convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Paola, sezione specializzata agraria NF NE.
Esponevano i ricorrenti che con sentenza 10 luglio 1993 della corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, era stato dichiarato risolto, alla scadenza del 10 novembre 1995, il rapporto di mezzadria già in essere tra essi istanti e il NF, che in data 27 giugno 2000 quest'ultimo aveva loro notificato atto di precetto, seguito da atto di preavviso dell'ufficiale giudiziario che aveva fissato la data del 9 agosto 2000 per l'immissione nel possesso, che l'art. 20 della l. 3 maggio 1982, n. 203 prevede un diritto di ritenzione in favore dell'affittuario o del mezzadro sino a che a questi non sia stata corrisposta la indennità di legge per i miglioramenti apportati al fondo.
Tutto ciò premesso i GA chiedevano che l'adita sezione, disposta la sospensione della minaccia esecuzione, previa espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, riconoscesse ad essi concludenti l'indennità del caso per i miglioramenti apportati al fondo.
Costituitosi in giudizio il NF resisteva alle avverse pretese, deducendo, da un lato, che il giudice adito era privo del potere di sospendere l'esecuzione, a norma dell'art. 624 c.p.c., dall'altro che non solo gli invocati miglioramenti erano inesistenti e non provati, ma comunque, eventualmente, eseguiti senza il consenso di esso concludente.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 8-10 agosto 2000 rigettava le domande attrici, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di causa.
Gravata tale pronunzia dai soccombenti GA la corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, con sentenza 10 febbraio - 1^ marzo 2001 rigettava la proposta impugnazione con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione di tale pronunzia notificata il 15 marzo 2001, hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, GA PP e NT, con atto 4 aprile 2001.
Resiste, con controricorso, NF NE. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva in limine, il Collegio che il ricorso proposto da NE NT è inammissibile, per violazione dell'art. 365 c.p.c.. Si osserva, infatti, che il ricorso è stato sottoscritto, in nome e per conto di GA NT, dall'avv. Agostino Fortunato in forza "di procura generale alle liti Rep. 30438 del 30 maggio 1989 - redatta dal notaio ...".
Certo quanto sopra si osserva che giusta la testuale previsione dell'art. 365 c.p.c. "il ricorso per CA è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale". Ciò importa, in particolare, che il ricorso per CA deve essere sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo (degli abilitati al patrocinio davanti alla Corte di CA e alle altre giurisdizioni superiori, di cui all'art. 33, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) munito di "procura speciale".
Detta procura, cioè, deve essere conferita con specifico riferimento alla fase processuale da instaurare innanzi alla Corte di CA e, quindi, successivamente alla pronunzia impugnata. È, di conseguenza, inammissibile il ricorso per CA qualora sia stato proposto da un avvocato privo di apposita procura ad hoc, senza che possa avere alcun valore la procura alle liti rilasciata per il giudizio di merito, e ciò non solo nell'ipotesi in cui tale procura riguardi il giudizio di primo grado e quello di appello, ma pure nell'ipotesi in cui siffatta procura riguardi anche il giudizio di CA (cfr. Cass., sez. un., 20 dicembre 1989 n. 5752). Proprio con riferimento a fattispecie pressoché identiche alla presente in molteplici occasioni questa Corte - con una giurisprudenza costante nel tempo, che nella specie deve ulteriormente ribadirsi, anche tenuto presente che nessun elemento di suffragio è stato invocato per un suo superamento - ha affermato che è inammissibile per difetto della prescritta procura speciale il ricorso per CA proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e pertanto in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (Cass. 23 luglio 1986 n. 4710, nonché, recentemente, Cass. 14 marzo 2000 n. 2913, ove il rilievo che la procura speciale, che l'art. 365 c.p.c. prevede a pena d'inammissibilità, può considerarsi tale soltanto quando sia conferita ex professo con riguardo particolare alla fase o al grado del processo da instaurarsi davanti alla Corte di CA, sulla base di una specifica valutazione della decisione da impugnare, così che si raffigurano estranee a questa specialità sia le procure generali ad lites e sia quelle speciali ad litem quando rilasciate anteriormente alla pronuncia impugnata, e Cass. 18 aprile 2000 n. 5044; Cass. 4 marzo 2000 n. 2444).
2. Precisato quanto sopra, con riferimento al ricorso proposto da GA NT, quanto al ricorso di GA PP si osserva che, come accennato in parte espositiva, i giudici del merito hanno rigettato la domanda proposta da GA PP e GA NT
contro
NF NE per ottenere la indennità del caso per presunti miglioramenti che essi istanti avrebbero apportato ad un fondo di proprietà del NF, già da essi GA condotto a mezzadria sino al 10 novembre 1995.
Premesso, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che il diritto ad una indennità, per i miglioramenti apportati al fondo, sia in caso di affitto a conduttore coltivatore diretto, sia in caso di mezzadria, è soggetto alla condizione che i miglioramenti siano stati eseguiti, alternativamente, o con il consenso del concedente o a seguito dell'autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, quei giudici hanno rigettato la domanda attrice sul concorrente rilievo, da un lato, che non esisteva alcuna prova che nella specie parte concedente avesse prestato il proprio consenso all'esecuzione dei miglioramenti (o che questi fossero stati autorizzati dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura), dall'altro che - comunque - non esisteva alcuna prova, in atti, dell'esistenza di miglioramenti, apportati al fondo da parte dei GA.
3. Dei tre motivi, tramite i quali il ricorrente GA PP censura le riassunte affermazioni deve esaminarsi con precedenza, per considerazioni di ordine logico, il terzo.
Con questo il ricorrente, in particolare, denunziando "violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)" afferma che "la corte di appello ha ritenuto che i mezzi istruttori (interrogatori e prova) non fossero ammissibili in appello, non considerando che l'ultimo comma dell'art. 345 c.p.c. da facoltà al giudice di appello di ammetterli, ritenendoli indispensabili".
"Non avvalersi di tale facoltà - conclude il ricorrente - obbliga però a motivare, cosa che la stessa Corte non ha fatto".
4. A prescindere dal considerare che si è a fronte a controversia in materia agraria, svoltasi, in primo grado come in appello, innanzi alla sezione specializzata agraria con l'osservanza del rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile (cfr. art. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29) per cui la norma eventualmente violata dai giudici del merito non è l'art. 345 c.p.c., da loro non applicata, ma l'art. 437 c.p.c., la censura è,
per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondata.
4.1. Quanto al primo profilo deve ribadirsi, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che il ricorrente che in sede di ricorso per CA lamenti la mancata ammissione di una prova orale (testimoniale o per interrogatorio) ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, controllo che per il principio dell'autosufficienza del ricorso va compiuto sulla sola base del ricorso stesso senza possibilità di integrazione con altri atti (Cass. 12 maggio 1999, n. 4684; Cass. 9 maggio 2000, n. 5876; Cass. 12 maggio 2000, n. 6115). Atteso, infatti, il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di CA dev'essere posta in grado di compiere la propria valutazione, circa la rilevanza e decisività delle prove non ammesse dal giudice del merito, solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. sez. un., 24 febbraio 1998, n. 1988). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente pur dolendosi della ritenuta (da parte dei giudici di merito) inammissibilità delle prove per testi e dell'interrogatorio a suo tempo dedotti, ha omesso di trascrivere, in ricorso, il contenuto delle dette prove.
Per tale via il ricorrente è incorso nella rilevata violazione dell'art. 366, n. 3 c.p.c., non ponendo la adita Corte nelle condizioni di valutare se in effetti sussisteva (o meno) la lamentata (in)ammissibilità delle prove non ammesse.
4.2. Anche a prescindere dagli assorbenti rilievi che precedono, comunque, il motivo è anche manifestamente infondato, come anticipato.
Giusta quanto assolutamente pacifico al riguardo, infatti, l'art. 437 c.p.c., nel prevedere che il giudice del lavoro in sede di appello può ammettere, anche d'ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, comunque, attribuisce a detto giudice un potere discrezionale fondato sopra una mera valutazione di opportunità il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 3 ottobre 1998, n. 9817; Cass. 27 settembre 1999, n. 10658; Cass. 2 ottobre 1999, n. 10960; Cass. 11 agosto 2000, n. 10640; Cass. 5 marzo 2001, n. 3200). Al riguardo, inoltre, non solo in sede di appello il giudice del lavoro non può mai esercitare i poteri istruttori al fine di sopperire alla mancata indicazione ab origine degli elementi essenziali alla corretta introduzione della domanda (come puntualmente si è verificato nella specie) (Cass. 18 agosto 1997, n. 7641) o a una decadenza in cui la parte sia incorsa nel precedente grado di giudizio (Cass. 11 febbraio 1995, n. 1509; Cass. 8 marzo 2001, n. 3355), ma anche nel caso in cui risulti omessa una espressa motivazione in ordine alla mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova, non ricorre il vizio di omesso esame, dovendosi ritenere che il silenzio sul punto si configuri come implicita negazione della indispensabilità di tali mezzi istruttori (Cass. 2 ottobre 1999, n. 10960; Cass. 11 agosto 2000, n. 10640; Cass. 5 marzo 2001, n. 3200).
5. Con il primo motivo, denunziando "violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 16 - 17 e 38 della legge 203/82 in relazione all'art. 2152 c.c. - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia sotto forma anche di travisamento dei fatti (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)" e "violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 61 c.p.c. (art. 360 n. 3)" il ricorrente lamenta,
nell'ordine:
a) i GA con la consulenza di parte hanno voluto fornire la indicazione analitica delle addizioni e miglioramenti apportati al fondo, tant'è che per la prova delle stesse hanno chiesto la consulenza di ufficio, quale unico e serio mezzo tecnico di controllo dei fatti addotti diretto a stabilire la vera natura e la provenienza delle opere nonché l'epoca della loro realizzazione e la consulenza tecnica di ufficio è un mezzo istruttorio che non si può negare se non con adeguata motivazione e poteva essere ammessa anche in grado di appello;
b) il perito NI, che aveva redatto la consulenza d'ufficio nella causa conclusasi con la sentenza che aveva condannato il NF a tenersi la casa così come ristrutturata dai GA doveva astenersi dal far parte del collegio giudicante della sentenza di primo grado;
c) i giudici del merito nel negare il diritto all'indennizzo in favore di essi concludenti si sono adagiati su decisioni interpretative della Suprema Corte non accettate dalla più qualificata dottrina e senza calarli nella realtà processuale di cui ci si occupa, e, in particolare, prescindendo dal considerare, da una parte, che i miglioramenti del mezzadro, non indennizzabili in base alla precedente disciplina lo sono in base all'art. 38 della l. 3 maggio 1982, n. 203, dall'altro, che nella specie il
NF aveva adito in tribunale solo per l'abbattimento delle opere edilizia e non chiedendo la riduzione in pristino del terreno con la eliminazione delle piantagioni effettuate ha, esplicitamente o implicitamente, ma con chiarezza, ammesso che per dette piantagioni vi era stato il suo consenso.
6. Il motivo è manifestamente infondato, sotto tutti i profili in cui si articola.
6.1. Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
Il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, pertanto, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto (Cass. 18 aprile 2001, n. 5687) e la stessa, ancora, ove non confutata esplicitamente da parte del giudicante, deve ritenersi implicitamente disattesa (Cass. 8 marzo 2001, n. 3371). In particolare, poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattendere le conclusioni in essa contenute senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (Cass. 29 agosto 1997, n. 8240). La perizia giurata depositata da una parte - inoltre - non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato.
Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. 19 maggio 1997, n. 4437), anche se alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (Cass. 19 maggio 1997 n. 4437, cit.). Pacifico quanto sopra, si osserva, ancora, che la finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio è di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze e il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Di conseguenza, è legittimamente negato dal giudice, qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 7 marzo 2001, n. 3343; Cass. 16 marzo 1996, n. 2205). Correttamente, pertanto, i giudici del merito non hanno dato ingresso alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio, essendo priva di alcuna riscontro probatorio l'assunto degli appellanti di avere eseguito miglioramenti di sorta al fondo oggetto di controversia. Specie considerato, altresì, come si vedrà in sede di esame del profilo di censura sopra riassunto sub c), che al fine di vedere accolta la propria domanda incombeva ai GA non solo dimostrare di avere eseguito miglioramenti sul fondo, ma anche di averli eseguiti nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 16 e 17 della l. 3 maggio 1982, n. 203. 6.2. Quanto ancora, alla denunziata nullità della sentenza di primo grado, per non essersi l'esperto del tribunale di Paola, sezione specializzata agraria, NI, astenuto, la censura è inammissibile.
La stessa infatti, non è conforme al modello di cui all'art. 366 n. 4, atteso che i ricorrenti si limitano ad affermare che costui si sarebbe dovuto "astenere" dal conoscere della controversia "come sarebbe stato doveroso", ma nulla affermano, o deducono, al fine di censurare quanto si legge nella sentenza in questa sede gravata, allorché questa ha indicato ben due autonome rationes decidendi (ognuna ex se sufficiente a sorreggere il suo dietim) al fine di dimostrare che la dedotta nullità della sentenza di primo grado non sussisteva.
6.3. Le censure spiegate sub c), infine, non possono trovare accoglimento, in quanto, sostanzialmente, non pertinenti, al fine del decidere.
Nella specie, in particolare, i giudici del merito lungi dall'affermare - come ipotizzano i ricorrenti - che i GA non avevano titolo alla reclamata indennità per i miglioramenti pretesamente apportati al fondo in considerazione della loro qualità di "mezzadri" e non di "affittuari", hanno rigettato la domanda sulla base di osservazioni totalmente diverse. Da un lato, in particolare, perché non esisteva la prova dei miglioramenti, dall'altro perché, comunque, gli appellanti non avevano dato alcuna dimostrazione, come era loro puntuale onere, che detti miglioramenti erano stati eseguiti con il consenso della parte concedente.
Nè, al riguardo, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia, è pertinente quanto si adombra in ricorso allorché si afferma che non avendo il NF chiesto la riduzione in pristino dei terreni ha chiaramente prestato il consenso ai miglioramenti stessi.
A prescindere dal considerare che il silenzio serbato al riguardo dal NF nel precedente giudizio bene può interpretarsi nel senso che lo stesso non riconosceva esistenti miglioramenti o addizioni di sorta, sul suo fondo, si osserva che in tanto i miglioramenti eseguiti dal conduttore (o dal mezzadro, con riguardo ai rapporti associativi non convertiti in affitto) danno diritto alla indennità di cui agli artt. 16 e 17 della l. 3 maggio 1982, n. 203 in quanto siano stati autorizzati prima che gli stessi siano posti in essere, senza che spieghi alcun rilievo la condotta del concedente successiva alla loro realizzazione.
Ancorché, infatti, il consenso del concedente alla esecuzione dei miglioramenti possa essere anche tacito, lo stesso deve, comunque, precedere, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, e non seguire l'esecuzione delle opere, cioè è essenziale che sia preventivo e non successivo.
Un assenso successivo, infatti, non varrebbe a far venire meno ex tunc l'illiceità della condotta del concessionario o del mezzadro, dovuta al difetto della condizione legittimatrice, ma semmai potrebbe precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento (cfr. al riguardo, Cass. 10 maggio 1999, n. 4614). Certo che nella specie mai è stato dimostrato che il NF, in costanza del rapporto agrario inter partes abbia autorizzato l'esecuzione di un qualche miglioramento al fondo per cui è controversia è palese che sono irrilevanti, come anticipato, tutte le considerazioni svolte nel motivo e i riferimenti alla dottrina critica nei confronti della giurisprudenza di questa Corte. Non pare, infatti, si sia mai dubitato, ne' in giurisprudenza, ne' in dottrina, che con riguardo a miglioramenti, addizioni e trasformazioni posti in essere - come, per implicito, si assume da parte dei ricorrenti, i quali invocano la tutela di cui agli artt. 16, 17 e 38 della legge n. 203 del 1982 - successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203 deve sussistere, alternativamente, o il previo consenso della parte concedente o l'autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.
Facendo, nel caso concreto, difetto sia una condizione sia l'altra è palese che correttamente i giudici del merito hanno rigettato la domanda attrice.
7. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, infine, "violazione dell'art. 2041 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)". Si osserva, infatti, che "non c'è dubbio che la corte di merito, negando ai GA ogni forma di indennizzo, pur non potendo il NF pretendere dagli stessi l'abbattimento del fabbricato, ha, con la decisione presa, quanto meno violato l'art. 2041 c.c., che vieta a chiunque di arricchirsi, senza giusta causa, a danno di un'altra persona. Il NF, infatti, trattiene casa e fondo migliorati e se li gode in danno dei ricorrenti".
7. La deduzione è inammissibile.
Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, i motivi del ricorso per CA devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass. 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per CA - in altri termini - devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito ne' rilevabili d'ufficio (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di CA di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000, n. 12025, nonché da ultimo, Cass. 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, il problema della riferibilità, alla presente fattispecie, della tutela di cui all'art. 2041 c.c.. È palese, pertanto che il motivo di ricorso per CA è inammissibile nella parte in cui prospetta una tale problematica, non affrontata dalla sentenza gravata (nè, in qualche modo, sollecitata in quel grado dall'attuale ricorrente). Specie considerato, come assolutamente pacifico, che la domanda di arricchimento senza causa e l'azione contrattuale sono diverse sia per la causa petendi - che nella azione contrattuale è data dall'esistenza di un vincolo negoziale e nell'azione di arricchimento nella assenza di tale vincolo - sia per il petitum, costituito nel primo caso dal pagamento del corrispettivo pattuito e nel secondo caso dalla corresponsione di un indennizzo, per cui non trattandosi di domande intercambiabili o costituenti articoli di un'unica matrice, come l'attore non può sostituire l'una all'altra, introducendo nel processo gli elementi costitutivi di una nuova situazione giuridica, così non può ritenersi la domanda di arricchimento implicitamente contenuta in quella contrattuale espressamente formulata. (In questo senso, tra le tantissime, ad esempio, Cass. 20 novembre 2002, n. 16340 e Cass. 9 maggio 2002 n. 6652, specie in motivazione). Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può non ribadirsi, al riguardo, che poiché l'esecuzione di miglioramenti da parte del conduttore senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge si esaurisce nell'ambito del rapporto di affitto e costituisce inadempimento contrattuale, che può anche giustificare la risoluzione del contratto medesimo per fatto del conduttore, non è configurabile, in favore dell'affittuario e a carico del concedente, una azione di arricchimento senza giusta causa, costituendo proprio detta violazione dagli obblighi contrattuali la causa dell'arricchimento (in termini, Cass. 11 febbraio 2002, n. 1892).
9. Risultato totalmente infondato il ricorso proposto da GA PP, in conclusione, deve rigettarsi.
Atteso l'esito del giudizio e la totale soccombenza di entrambi i ricorrenti, questi ultimo devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso proposto da GA NT;
rigetta il ricorso proposto da GA PP;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in euro 100,00 per spese e euro 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di CA, il 11 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003