Articolo 2152 del Codice civile
Articolo 2112Articolo 2153
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19 aprile 1942
Art. 2152.

(Miglioramenti).

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacita' lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non e' stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, e' determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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