Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3355
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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Nel rito del lavoro la disposizione di cui all'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ. - in base alla quale l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova è subordinata alla tassativa condizione che essi siano ritenuti dal collegio, anche di ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa - deve essere interpretata nel senso che la suddetta ammissione non è consentita relativamente ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse nella decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile la prova testimoniale articolata solo in appello in quanto l'INPS richiedente doveva ritenersi decaduto dalla prova stessa per non averla tempestivamente proposta in primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3355
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3355
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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