Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
Nel rito del lavoro la disposizione di cui all'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ. - in base alla quale l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova è subordinata alla tassativa condizione che essi siano ritenuti dal collegio, anche di ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa - deve essere interpretata nel senso che la suddetta ammissione non è consentita relativamente ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse nella decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile la prova testimoniale articolata solo in appello in quanto l'INPS richiedente doveva ritenersi decaduto dalla prova stessa per non averla tempestivamente proposta in primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO D. SANTOJANNI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo ed Antonietta Coretti e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma,
- ricorrente -
contro
CENTRO SCOLASTICO UMBRO - C.S.U. - s.r.l., in persona dell'Amministratore unico Prof. Francesco Fornari, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cicerone n. 28 presso l'avv. Raffaele Izzo unitamente all'avv. Francesco Castiglione che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 122 dell'11.7.1998 reg. gen. 1324/96.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Sgroi e Ferretti per delega avv. Castiglione;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11.7.1998 il Tribunale di Perugia, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti del CENTRO SCOLASTICO UMBRO - CSU -, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando l'accoglimento dell'opposizione a decreto, ingiuntivo per omessa contribuzione relativamente a 149 docenti per non essere stata provata la natura subordinata del loro rapporto di collaborazione con il Centro.
Premetteva in motivazione che andava confermata l'ordinanza del 23.2.1998 con la quale aveva revocato l'ammissione in appello di prove che l'INPS, costituitosi tardivamente in primo grado, non aveva potuto far ammettere in quel grado. Osservava che il potere del giudice di ammettere d'ufficio mezzi di prova, in primo grado ex art. 421 c.p.c. e quello del giudice di appello ex art. 437 c.p.c., trova la sua funzione ed il suo limite in difficoltà oggettive in tema di prova, ovvero per sopperire ad incertezze della stessa, ma non anche per sopperire a carenze probatorie imputabili alle parti e che andava esclusa l'ammissibilità d'ufficio di prove da cui la parti erano decadute.
Osservava, quindi, che le valutazioni del primo giudice sull'insufficienza del verbale ispettivo a dimostrare la natura di lavoro subordinato della collaborazione resa dagli insegnanti di cui agli elenchi, la mancanza di indicazioni sul numero delle ore prestate e sul relativo compenso, erano condivisibili sicché mancava la prova dell'an e del quantum del credito contributivo azionato dall'INPS.
Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi l'INPS;
resiste con controricorso il CSU. Ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie, l'Inps ha depositato osservazioni scritte ex art. 379 terzo comma c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 117, 257 e 437 c.p.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'Istituto deduce che il Tribunale, una volta ammesse le prove, non aveva il potere di revocarle, contestava quindi nel merito la revoca in quanto le prove avevano i caratteri delle indispensabilità e della rilevanza. Il primo profilo del motivo è infondato in quanto il Collegio, che aveva ammesso con ordinanza la prova, aveva il potere di revocarla essendo la revocabilità propria del provvedimento a sensi del secondo comma dell'art. 177 c.p.c., non ricorrendo i limiti del terzo comma.
In ordine al secondo profilo si osserva che la rilevanza e l'indispensabilità delle prove costituiscono solo i presupposti per l'esercizio del potere di ammissione in appello dei mezzi di prova. A prescindere dalla questione della natura discrezionale (e quindi non sindacabile in sede di legittimità) o meno del potere di ammettere in appello nuove prove, sulla assorbente questione se detto potere possa supplire a decadenze nelle quali sia incorsa la parte ritiene il Collegio di aderire all'orientamento ripetutamente espresso dalla Corte (cfr. nn. 50/84, 4619/86, 6602/88, 1509/95, 3614/98, 6342/2000) che detto potere incontri il limite della intervenuta decadenza della parte. Infatti ritenere che il giudice di appello possa ammettere prove da cui la parte sia decaduta equivale, come bene messo in evidenza nella motivazione della sentenza n. 1509 del 1995, scardinare tutto il sistema di rigide preclusioni su cui si fonda il processo del lavoro, con pregiudizio anche del diritto di difesa dell'altra parte. Si ritiene, pertanto, incensurabile la statuizione del Tribunale sulla inammissibilità della prova testimoniale dell'INPS articolata solo in appello, dalla quale l'Istituto doveva ritenersi decaduto per non averla tempestivamente proposta in primo grado.
Con il secondo motivo l'INPS, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421, 437 e il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che il verbale ispettivo costituiva prova dei rapporti di lavoro subordinato, e che le insufficienze del medesimo potevano essere integrate dalla prova testimoniale ammissibile di ufficio in primo grado ex art. 421 ed in secondo grado ex art. 437 c.p.c.. Con il terzo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c., il ricorrente deduce che dal verbale ispettivo emergeva la prova di numerosi indici di subordinazione dai quali poteva desumersi la natura subordinata del rapporto.
Le due censure, che si trattano congiuntamente perché connesse, sono generiche, in quanto prive di autosufficienza, e, comunque, di decisività.
Infatti non sono trascritte le parti del rapporto dalle quali emergerebbe la prova degli indizi di subordinazione ne' i capitoli della prova, sicché non è consentito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di valutare la valenza probatoria del rapporto in ordine alle dedotte circostanze e la ammissibilità della prova orale.
Inoltre, non essendo stata censurata la parte della sentenza sulla mancanza di ogni prova del quantum, le censure mancano del carattere della decisività. Infatti, anche se fondate, non potrebbero condurre al rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo, mancando gli elementi probatori per determinare il credito dell'INPS con esso azionato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 49.000, oltre L.
3.000 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001